Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
Non rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione la correzione, in generale possibile, dell'omessa adozione, in sentenza (nella specie, di applicazione della pena), della sanzione amministrativa accessoria della demolizione delle opere abusive o della riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2010, n. 32953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32953 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 28/04/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 669
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 38092/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) PO IT, N. IL 31/07/1959 C/;
avverso l'ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 15/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
lette le conclusioni del PG, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale monocratico di Teramo, con sentenza del 17.6.2008, pronunziata ex art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile il 3.7.2008, applicava a PO IT la pena (condizionalmente sospesa) di giorni 8 di arresto ed Euro 24.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c),; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30; art. 734 cod. pen. (acc. in Crognaleto, il 14.7.2007), omettendo di disporre l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Il Procuratore della Repubblica, dovendo procedere alla esecuzione della sentenza definitiva, richiedeva allo stesso Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, l'integrazione della sentenza medesima con l'ordine di riduzione in pristino dei luoghi.
Il Tribunale monocratico di Teramo - con ordinanza del 15.5.2009 - rigettava l'istanza sui rilievi che il D.Lgs. n. 42 del 2004, art.181, u.c. dispone che l'ordine di rimessione in pristino a spese del condannato è ordinato "con la sentenza di condanna": nella specie, invece, era stata pronunziata sentenza di patteggiamento, in relazione alla quale non è possibile, a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1, applicare "pene accessorie".
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., in quanto il comma 1 bis di tale articolo equipara la sentenza di applicazione della pena (ed. patteggiamento) "ad una pronuncia di condanna" ed il ripristino ambientale, in caso di violazioni paesaggistiche, non costituisce una pena accessoria, integrando invece una sanzione amministrativa disposta dal giudice in sede penale.
Il ricorso del P.M. - pur contenendo l'enunciazione di corretti principi di diritto a fronte delle erronee argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata - deve essere rigettato, in quanto non poteva, nella specie, farsi ricorso all'incidente di esecuzione per integrare la sentenza definitiva.
Esaminando la travagliata questione dell'ambito di correggibilità dei provvedimenti giurisdizionali, la sentenza delle Sezioni Unite n. 7945 del 31.1.2008, ric. Boccia (relativa a un caso di sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. che aveva omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che ne aveva fatto richiesta) ha affermato il condivisibile principio secondo il quale "la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.". In altri termini, secondo il supremo organo nomofilattico, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di statuizioni imposte dallo stesso ordinamento, in particolare quelle omissioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la correggjbilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Nulla dice la sentenza Boccia in ordine a una competenza spettante anche al giudice della esecuzione nella soggetta materia, salvo una breve affermazione incidentale con la quale precisa che analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere correggibili anche "quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione, come ad esempio nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria".
È agevole osservare che gli esempi anzidetti riguardano istituti che sono specificamente attribuiti alla competenza del giudice della esecuzione dall'art. 676 c.p.p.. Va rilevato, però, che l'art. 676 c.p.p., in quanto derogatorio al principio generale della irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali definitivi di cui all'art. 648 c.p.p. (cd. giudicato formale), è di stretta interpretazione e non può essere applicato al di fuori delle materie m esso specificamente previste.
Si deve affermare, pertanto, seguendo l'approccio sistematico della sentenza in esame, che:
a) è possibile la integrazione successiva di statuizioni omesse, quando esse hanno natura obbligatoria e contenuto predeterminato;
b) competente a disporre la integrazione è sia il giudice che ha emesso il provvedimento carente, sia il giudice detta impugnazione, sia anche il giudice della esecuzione, sempre che questi abbia una specifica competenza in ordine alla statuizione omessa. Orbene, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale, spetta al giudice della esecuzione la competenza a conoscere di tutte le questioni attinenti alla esecuzione del provvedimento stesso (art. 666 c.p.p.), nonché delle questioni specificamente attribuitegli dall'art. 676 c.p.p., fra le quali soprattutto rilevano per il tema di cui trattasi quelle relative alle pene accessorie, alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate. In nessun modo, però, possono rientrare tra queste competenze specifiche, proprio per il divieto di interpretazione analogica, quelle relative ad alcune sanzioni amministrative accessorie, come l'ordine di demolizione delle opere abusive o l'ordine di rimessione in pristino dopo una condanna, rispettivamente, per reato urbanistico o per reato paesaggistico:
sanzioni che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, da una parte sono tipicamente diverse dalle pene accessorie e dall'altra divergono strutturalmente e funzionalmente dalla confisca. In conclusione, va ribadito il principio di diritto (già affermato da Cass., sez. 3: 6.3.2009, n. 10067, PG in proc. Guadagno e 30.1.2008, n. 4751, Gabrielli e altro) secondo il quale, in caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato:
a) è possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.;
b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
P.Q.M.
la Corte suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010