Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato.
Commentario • 1
- 1. Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2016, n. 39523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39523 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
39 5 23/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N1045/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Presidente - SENTENZA SALVATORE DOVERE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PASQUALE GIANNITI N. 12348/2016 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI nei confronti di: SA AR AL N. IL 15/12/1989 avverso l'ordinanza n. 21539/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI, del 12/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Moria Pinill, elike Cluyto l'amm llamento tenga chussia;
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; de z H RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con il quale questi ha provveduto alla correzione delle generalità di PA IA LE riportate nella sentenza emessa l'11.3.2013, divenuta irrevocabile il 1.10.2013. Con il ricorso deduce violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per essere stata disposta la correzione senza l'instaurazione del contraddittorio;
rileva che l'interesse all'impugnazione é dato dal fatto che in atti non vi é il certificato anagrafico che il giudice indica invece presente, sicché non é possibile verificare la correttezza della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo occorre rammentare che per la giurisprudenza di legittimità é inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 264946). Nel caso di specie tale interesse viene evocato;
ma si tratta di un interesse inidoneo a sostenere l'attivazione del mezzo di impugnazione perché non é connesso alla dedotta esistenza di un errore che il contraddittorio avrebbe evitato, sì che l'annullamento dell'atto impugnato permetterebbe di assicurare quel contraddittorio, con l'esito fausto di un esatto provvedimento di correzione dell'errore materiale;
bensì ad una propedeutica verifica da parte del ricorrente medesimo della correttezza del decisione. Verifica, invero, che il ricorrente deve aver necessariamente operato preliminarmente al ricorso, onde poter articolare specifici motivi di censura.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/6/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Rocco Marco Blaiotta Blaid GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezlone Pervale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza