Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2016, n. 19851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19851 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
19 8 5 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.661 NN Petruzzellis Stefano Mogini - Relatore - Orlando Villoni Ersilia Calvanese Gaetano De Amicis -UP 13/4/2016 R.G.N. 5994/16 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, e da CI NN RI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza n. 3840/2015 pronunciata dalla Corte di appello di Ancona il 19/10//2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Policastro, che ha concluso per l'annullamento cou zinvio limitatamente al licorto all PG e rifetto per il ricordo dell'imputate. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha, in parziale riforma di quella del Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Jesi, che aveva dichiarato CI NN RI colpevole dei reati di oltraggio continuato a pubblico ufficiale (capo A), di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone (capo B) e di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (capo C), dichiarato non doversi procedere in ordine alle due contravvenzioni, perché estinte per prescrizione, e ridotto la pena per il delitto di cui al capo A dell'imputazione a giorni venti di reclusione. So 2. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, deducendo con unico motivo la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che, nell'escludere la richiesta concessione delle attenuanti generiche e nell'indicare espressamente l'assoluta congruità della pena inflitta in primo grado per il delitto di cui al capo A, pari a quattro mesi di reclusione, appare del tutto contraddittoria con il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio operato in dispositivo.
3. CI NN RI ricorre avverso la sentenza in epigrafe lamentando: A) Manifesta illogicità di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità del narrato dei Carabinieri operanti, persone offese dal reato di cui all'art. 341 bis cod. pen., che si appaleserebbe smentita da quanto esposto dai testi oculari acquisiti a richiesta della difesa - i quali hanno negato di aver udito la ricorrente proferire parole ingiuriose nei confronti dei Carabinieri o di aver percepito un suo atteggiamento ostile verso i militari - e dalle indagini difensive versate in atti. B) Insufficienza e illogicità della motivazione circa l'effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (art. 341 bis cod. pen.), in riferimento alla mancata percezione da parte di soggetti terzi ed estranei all'offesa di condotte di discredito della pubblica funzione ed alla conseguente mancanza di pregiudizio per l'immagine personale e istituzionale del soggetto passivo. La presenza di più persone, senza che vengano udite le parole offensive, non determinerebbe di per sé il maggior disvalore sociale del fatto quale elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 341 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, secondo un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene di dover condividere, il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, Corrado e altri, Rv. 250400). Soy 2 2. Il ricorso proposto nell'interesse di CI NN RI è parimenti inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso rappresenta invero la mera riproposizione di doglianza di merito alla quale la sentenza impugnata ha già fornito risposta con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento in esame trae infatti conferma alle precise e concordanti dichiarazioni rese in dibattimento dai carabinieri operanti, nella circostanza, invero pacifica, che questi avevano sollecitato alla centrale operativa l'invio di rinforzi, laddove tale richiesta si palesa incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla ricorrente - la quale aveva riferito di una situazione caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia discussione coi militari - nonché nella deposizione del teste SI (p. 7 e s., ove si rinviene anche puntuale giustificazione del mancato rilievo attribuito all'assoluzione degli altri testi escussi in dibattimento dall'accusa di falsa testimonianza, oggetto di separato giudizio).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. E' noto che, disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 per effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della legge n. 94 del 2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi, in precedenza non richiesti, nel senso che: 1) l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di più persone;
2) essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. L'ambito oggettivo della nuova incriminazione è stato mutato per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali, ulteriori rispetto alla mera lesione dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, consistenti nel fatto che tale lesione avvenga in un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, si compia in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica (Sez. 6, n. 49544 dell'11.11.2014, Zinnà; Sez. 1, n. 42900 del 27.9.2013, Pretto, Rv. 257160; Sez. 5, Sentenza n. 15367 del 12/02/2014, P.G. in proc. C., Rv. 262765). Della sussistenza di tali ulteriori elementi la sentenza impugnata offre idonea giustificazione (v. quanto esposto al precedente punto 1.1.), anche rispetto alle dichiarazioni rese da alcuni avventori abituali del locale e dai dipendenti della ricorrente, della cui credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva la sentenza 3 Sol impugnata offre congrua valutazione (pp. 7-8). All'inammissibilità del ricorso proposto da CI NN RI conseguono a suo carico le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente CI NN RI al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/4/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini NN Petruzzellis днорій лиди DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG 2016 U P R E MA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana Duset