Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Non è configurabile la nullità di cui all'art. 546 comma terzo, cod. proc. pen., qualora sussista contrasto tra il dispositivo letto, e, dunque, pubblicato in udienza, quale risultante dal relativo verbale, e la copia depositata e l'errore concerna esclusivamente quest'ultima; in tal caso è, infatti, esperibile la procedura di correzione degli errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha proceduto alla correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., della copia depositata del dispositivo sostituendo le parole "in riforma" della decisione di primo grado con la parola "conferma" della decisione impugnata, in aderenza al verbale di udienza attestante che il dispositivo letto era di "conferma", in perfetta aderenza alla motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2009, n. 17696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17696 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
17 6 96 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/02/2009
SENTENZA N. पढदा Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. AMBROSINI GIANGIULIO PRESIDENTE
1. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. CARROZZA ARTURO 11 N. 042898/2008
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO 11
4. Dott.DE BERARDINIS SILVANA "I
ha pronunciato la seguente ORAIKANZA SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MA LE N. IL 01/07/1975
avverso SENTENZA del 12/05/2008
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SANDRELLI GIAN GIACOMO
Il ricorso di LE MA eccepisce con ricorso alla Corte che la sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 12.5.2008 è viziata insanabilmente poiché il dispositivo è privo di effettivo contenuto ed è anche contraddittorio, accennando ad una riforma della decisione del primo grado (Tribunale di Brindisi) ma, al contempo, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
All'odierna udienza è presente per l'imputato l'avv. Lorenzo Gina del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. Domenico Italo Tanzarella, come da delega che deposita, che si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento. Il Procuratore Generale (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) ha concluso per l'emenda del dispositivo della sentenza impugnata.
In diritto.
Dalla lettura del fascicolo processuale e, segnatamente, del verbale di udienza, si apprende che il dispositivo letto, e dunque pubblicato, in udienza (atto fidefacente, rispetto alle successive copie o redazioni) fu di "conferma" della decisione impugnata (in perfetta aderenza alla motivazione resa): detto verbale attesta quale fu il dispositivo della decisione e porta anche la data entro cui sarebbe avvenuto il deposito del provvedimento motivato.
Evidentemente l'errore attinse soltanto la copia depositata, inficiando la correttezza del mero dispositivo della stessa, senza ripercussioni sul documento originale pubblicato in udienza. Pertanto possibile rettificare l'errore con la procedura dettata dall'art. 130 c.p.p., come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 6, 3.3.2008, Bolognini ed altro, CED Cass. 239329).
PQM.
Visto l'art. 130 c.p.p. corregge l'errore contenuto nel dispositivo della Corte d'Appello di Lecce 12.5.2008 nel senso che nel dispositivo vanno sostituite le parole "in riforma" con la parola "conferma".
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009
Il Presidente Depositata in Cancelleria
AR 24 APR. 2009 Il cons. estensore Roma, li IL CANCELLIERE A
M
E
Carmela Lanzuise R
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