Sentenza 24 giugno 2009
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La correzione dell'errore materiale, nel caso il provvedimento interessato sia stato impugnato, è riservata alla competenza funzionale del giudice del gravame, sempre che l'errore attenga a stauizioni devolute alla sua cognizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2009, n. 32956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32956 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1205
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 4132/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE IZ N. IL 29/09/1962;
avverso ORDINANZA del 27/10/2008 (erroneamente datata 27/09/2008) della CORTE APPELLO di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la riunione del procedimento a quello pendente per l'impugnazione della sentenza 5 giugno 2008 della Corte d'Appello di Genova. OSSERVA
1) Il tribunale di Savona, con sentenza 26 ottobre 2004, condannava LE IZ alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di omicidio colposo in danno della neonata OI BE NN (art. 589 c.p.: capo A) e alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.: capo C). I fatti addebitati all'imputato risultano commessi in Albenga tra il 17 gennaio 1997 (data del ricovero della paziente) e il 29 gennaio 1997 (data della morte della neonata avvenuta in Genova). Con la medesima sentenza il Tribunale assolveva l'imputato dal delitto di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.: capo B) con la formula perché il fatto non costituisce reato e lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle medesime a favore delle quali liquidava una provvisionale pari ad Euro 150.000,00 in favore di RI IC (madre della neonata) e ad Euro 100.000,00 in favore di OI NI (padre).
2) La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 5 giugno 2008, confermava la sentenza di primo grado respingendo gli appelli dell'imputato e quello del pubblico ministero che aveva chiesto che venisse inflitta all'imputato LE IZ una pena più severa. 3) Con successiva ordinanza in data 27 settembre 2008 la Corte d'Appello di Genova ha disposto la correzione della sentenza indicata (che risulta depositata il 14 giugno 2008) disponendo che nell'intestazione del provvedimento venissero indicate ulteriori parti civili (D'LO EA, RI FA e OI LL) citate nel giudizio d'appello ed altre (AA RO, AA SI) non citate nel giudizio d'appello.
Questa ordinanza è stata separatamente impugnata dall'imputato (che ha proposto ricorso anche contro la sentenza della Corte confermativa della condanna) il quale ha dedotto, come primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 547, 130 e 127 c.p.p. perché il provvedimento è stato pronunziato de plano e non con il procedimento partecipato previsto dall'art. 127 c.p.p.. Con il secondo motivo si deduce invece che, nel momento in cui il provvedimento di correzione (erroneamente datato 27 settembre ma in realtà pronunziato il 27 ottobre come risulta dalla data della richiesta del p.g.) è stato adottato, era stato già depositato il ricorso in cassazione e quindi il giudice che ha pronunziato la sentenza non poteva emettere l'ordinanza essendo riservato, il provvedimento di correzione, al giudice competente per l'impugnazione.
Con il terzo motivo si deduce infine la violazione degli artt. 130 e 547 c.p.p. perché la procedura di correzione non poteva essere adottata in quanto in realtà diretta a modificare il contenuto del dispositivo nella parte in cui i giudici di appello si sono pronunziati sull'azione civile.
4) L'eccezione di incompetenza della Corte di merito a disporre la correzione è infondata.
La regola contenuta nella seconda parte dell'art. 130 c.p.p., comma 1 - che riserva la competenza funzionale per la correzione dell'errore materiale al giudice dell'impugnazione ove questa non venga dichiarata inammissibile - si fonda sul presupposto che la correzione riguardi la parte che ha proposto l'impugnazione.
In questo caso il legislatore ha ritenuto opportuno, per ragioni di economia processuale, che il giudice dell'impugnazione conosca di tutte le questioni riguardanti la pronuncia impugnata e si comprende quindi che gli sia attribuita anche la competenza a correggerne anche gli errori materiali.
Ma se si tratta di errori che riguardano una parte non impugnante non v'è ragione di riservare al giudice dell'impugnazione anche questa competenza che sarebbe esercitata su statuizioni a lui non devolute con l'impugnazione e sulle quali le parti non impugnanti avrebbero anche un più limitato diritto di interloquire.
Nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto di integrare, con la procedura in esame, la sentenza di appello con l'indicazione di parti civili non indicate nel testo della sentenza depositata. Le parti civili non hanno impugnato la sentenza e quindi non poteva, il giudice dell'impugnazione, pronunziarsi sulla correzione di una parte della sentenza che le riguardava.
5) È invece fondata l'eccezione riguardante l'adozione della procedura de plano per la pronunzia dell'ordinanza. Esplicito è infatti il disposto dell'art. 130 c.p.p., comma 2 che richiama espressamente la procedura partecipata prevista dall'art.127 c.p.p.. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009