Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
È legittima l'ordinanza con la quale il giudice, nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo, pone a carico del pubblico ministero l'onere di curare la rinnovata citazione dei testimoni non comparsi inseriti nella sua lista, in quanto tale citazione, anche quando risulti già instaurato il dibattimento, resta atto della parte che abbia ottenuto l'autorizzazione a provvedervi, salvo che non si versi nelle ipotesi, esplicitamente previste, di ammissione della prova "ex officio" o di accompagnamento coattivo disposti dal giudice, nel qual caso essa non costituisce più atto di parte, ma oggetto di adempimento d'ufficio del giudice stesso, secondo la disciplina di cui all'art. 142, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. Ne discende che, non potendo essere considerata in alcun caso atto abnorme, la predetta ordinanza non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., e che, conseguentemente, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso di essa è inammissibile. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dal rappresentante del P.M. contro il provvedimento giudiziale che lo aveva onerato della nuova citazione dei testimoni non comparsi da lui indicati, deducendone l'abnormità sotto il duplice profilo dell'anomala regressione e dell'irrimediabile stasi che esso avrebbe determinato nel processo).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/01/2001, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott Aldo VESSIA Presidente
1. Dott. Guido IETTI Componente
2. Dott. Renato FULGENZI "
3. Dott. Mariano BATTISTI "
4. Dott. Giuseppe Maria COSENTINO "
5. Dott. PI Antonio SIRENA "
6. Dott. Pierluigi ONORATO "
7. Dott. Giuliana FERRUA "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di:
1) NO PI nato il [...];
2) AN TO nato il [...];
3) AN LO nato il [...];
4) NT IG nato il [...];
5) Di AN RO nato il [...];
avverso l'ordinanza in data 17.1.2000 del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Cerignola. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Nel procedimento penale instaurato nei confronti degli imputati in epigrafe, il giudice del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, con ordinanza del 17.1.2000 rinviava la prosecuzione del dibattimento alla successiva udienza del 28.4.2000 e, stante l'assenza di alcuni testimoni indicati nella lista del p.m., disponeva che essi fossero nuovamente citati a cura dello stesso pubblico ministero.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, deducendone l'abnormità nella parte in cui è imposto al p.m. l'onere di effettuare la nuova citazione dei testimoni non presenti, sul duplice assunto che, una volta instauratosi un valido rapporto processuale, il potere-dovere di compiere gli atti necessari al regolare sviluppo del giudizio spetterebbe al giudice in forza di quanto disposto dall'art. 143 disp. att. c.p.p. e che, non intendendosi dare corso al provvedimento giudiziale, si sarebbe determinata una situazione di stallo del processo.
Il ricorso, assegnato alla seconda Sezione penale della Corte di cassazione, è stato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 20.9.2000 sul rilievo dell'esistenza di un contrasto interpretativo in ordine alla dedotta abnormità del provvedimento impugnato.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.
2. - La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il provvedimento del giudice del dibattimento che, nel differire il dibattimento ad altra udienza, faccia carico al pubblico ministero di citare nuovamente il testimone indicato nella sua lista ed assente, sia o meno "abnorme". Sul tema si contrappongono ben tre indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.
Da un lato, si ravvisa l'abnormità del provvedimento per l'asserita violazione delle norme di cui agli artt. 477 e 133 c.p.p. e all'art.143 disp. att. c.p.p., che sembrano attribuire al giudice il relativo adempimento in caso di prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, ed altresì per la non consentita regressione alla fase predibattimentale concernente l'autorizzazione alla citazione dei testi secondo l'art. 468 c.p.p. (Cass., Sez. II, 21.5.1999, P.M. in proc. Fastugno, rv. 215084; Sez. II, 21.5.1999, P.M. in proc. Marziano, in Foro it., 2000, II, 270;Sez. I, 29.4.1999, P.M. in proc. Zema, rv. 213883).
Si afferma, in senso contrario, che deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale il giudice, nel differire il dibattimento ad un'udienza successiva, disponga che i testimoni assenti vengano nuovamente citati dal p.m. perché, in un procedimento di parti - qual'è quello disegnato dal nuovo codice di rito -, la citazione dei testimoni resta attribuzione soggettiva della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 468 c.p.p.; il richiamo all'art. 143 disp. att. c.p.p. sarebbe del tutto inconferente, trattandosi di norma riferibile alla sola citazione a giudizio delle parti o della persona offesa (Cass., Sez. V, 8.6.1999, P.M. in proc. Manti, rv. 214470; Sez. VI, 2.11.1999, P.M. in proc. Cirasa, rv. 215116; Sez. III, 27.6.2000, P.M. in proc. Lamorte).
Da ultimo, secondo un'opinione per così dire intermedia, il citato provvedimento, benché illegittimo, non sarebbe abnorme, perché, da un lato, rientra nei poteri del giudice del dibattimento la decisione relativa alla citazione dei testi e, dall'altro, l'eventuale inerzia del titolare dell'accusa non è idonea a paralizzare il giudizio, né a precludere irreversibilmente l'accertamento del fatto (Cass., Sez. IV, 13.6.2000, P.M. in proc. Lopez;
Sez. IV, 13.6.2000, P.M. in proc. Bellipario;
Sez. IV, 13.6.2000, P.M. in proc. Clarizio). 3. - Osserva innanzitutto il Collegio che il ricorso ha per oggetto un provvedimento ordinatorio del giudice del dibattimento in relazione al quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame immediato, bensì - "a pena d'inammissibilità" - soltanto l'impugnazione differita unitamente a quella contro la sentenza, per l'evidente esigenza di economia processuale di trattare congiuntamente provvedimenti ordinatori e definitori, che siano reciprocamente funzionali oltre che strutturalmente e logicamente connessi.
Condividendosi le argomentazioni svolte in materia dal più recente indirizzo di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19.5.1999, Pediconi), può infatti fondatamente sostenersi che il testo dell'art. 586 comma 1 del nuovo codice di rito, coordinato con il principio di tassatività di cui al precedente art. 568 comma 1, svolge la funzione di individuare direttamente il tipo dei provvedimenti impugnabili unitamente all'impugnazione contro la sentenza di merito: cioè, tutte "le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento", per le quali non sia altrimenti ammesso un mezzo di gravame immediato "indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza" (ad esempio, quelle in materia di libertà personale ex art. 586 comma 3).
Di talché, l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale in esame in tanto potrebbe essere dichiarata ammissibile in quanto la si ritenesse affetta da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione costituirebbe l'unico rimedio per espungerla immediatamente dall'ordinamento.
4. - La lunga elaborazione giurisprudenziale di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22.11.2000, P.M. in proc. Boniotti;
Sez. Un., 22.11.2000 n. 34, P.M. in proc. Istituto Buonarroti;
Sez. Un., 24.11.1999, Magnani;
Sez. Un., 10.12.1997, Di Battista;
Sez. Un., 9.7.1997, P.M. in proc. AN;
Sez. Un., 26.4.1989, Goria) ha chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", precisando che: è affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite;
l'abnormità può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo;
nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, può ravvisarsi un sintomo dell'abnormità dell'atto (Cass., Sez. Un., 13.7.1993, P.M. in proc. NZ;
Sez. Un., 24.3.1995, P.M. in proc. UL;
Sez. Un., 31.7.1997, P.M. in proc. DA). L'assenza di criteri uniformi d'identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una definizione legislativa (Relazione al progetto preliminare del c.p.p., p. 126), fa sovente ricorso per rimuovere situazioni processuali extra ordinem - altrimenti non eliminabili -, che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi siccome incompatibili con le linee fondanti del sistema. L'intento dichiarato di tale operazione d'integrazione normativa, rispetto alla tradizionale categoria dell'invalidità, è dunque quello d'introdurre un correttivo al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, con il rimedio del ricorso immediato per cassazione contro quei provvedimenti non autonomamente impugnabili e tuttavia affetti da anomalie così radicali da giustificarne la qualificazione in termini di abnormità.
5. - Va peraltro ribadita la rigorosa affermazione giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 22.11.2000, P.M. in proc. Boniotti) per la quale il solo fatto che un provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge non ne giustifica, di per sé, l'immediata ricorribilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, la quale non può essere surrettiziamente utilizzata, dilatandone i confini, al fine di aggirare la preclusione correlata alla tipicità dei mezzi d'impugnazione secondo il dettato degli artt. 568 e 586 del codice di rito, insieme con il principio di tassatività delle nullità stabilito dall'art. 177 stesso codice.
Orbene, le caratteristiche distintive dell'atto abnorme non sembrano configurabili nell'impugnata ordinanza che ha posto a carico del pubblico ministero l'onere della rinnovata citazione del testimone non comparso, sostanziandosi essa in un provvedimento non radicalmente eccentrico rispetto al sistema codicistico, che è stato emesso con ordinanza, sentite le parti, dal competente giudice del dibattimento, davanti al quale risulta regolarmente instaurato il rapporto processuale.
Non può certo definirsi simile provvedimento assolutamente estraneo all'ordinamento, perché rientra comunque nella sfera dei poteri del giudice del dibattimento la determinazione delle cadenze procedimentali di ammissione della prova testimoniale. Né può ritenersi che esso sia manifestazione di un legittimo potere esercitato tuttavia al di là di ogni ragionevole limite, annoverandosi nei poteri-doveri del giudice la verifica della regolarità dell'istruzione dibattimentale e l'adozione dei conseguenti provvedimenti direttivi e ordinatori. Neppure può dirsi che da esso consegua una situazione d'irrimediabile stasi del procedimento, concretizzandosi anzi in un atto di ulteriore propulsione processuale, inidoneo ex se a pregiudicare il diritto delle parti alla prova che potrà esplicarsi nella prevista fase dell'istruzione dibattimentale. Non è infine ravvisabile la regressione anomala del procedimento ad una fase antecedente, già superata mediante la corretta instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie, poiché il provvedimento incriminato si rivela, per contro, un atto d'impulso e di progressione del processo verso uno stadio più avanzato del dibattimento.
Si dovrebbe pertanto concludere, in conformità con l'argomentata requisitoria scritta del P.G., nel senso della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo immediatamente ricorribile per cassazione l'ordinanza impugnata, la quale non riveste le caratteristiche proprie dell'atto abnorme secondo la richiamata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte Suprema. Né va omesso di sottolineare che l'abnormità è considerata dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità come motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni, ma non come ragione che dispensi il ricorrente dall'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. La portata assoluta e generale della disciplina dei termini perentori anche per l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, funzionale all'esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti connaturata all'irrevocabilità della decisione e alla formazione del giudicato, è stata affermata sia con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 190 e 199 del codice del 1930 sia rispetto alla corrispondente normativa posta dagli artt. 569 e 585 del vigente codice di rito, precisandosi che non é soggetto a termini di decadenza esclusivamente il caso dell'inesistenza giuridica dell'atto (Cass., Sez. Un., 24.11.1999, Di Dona;
Sez. Un., 9.7.1997, P.M. in proc. AN). E, poiché il provvedimento del Tribunale di Foggia ha assunto la forma dell'ordinanza pronunciata nella fase degli atti introduttivi del giudizio mediante lettura anche della parte motiva alla presenza del pubblico ministero, il ricorso per cassazione di quest'ultimo, presentato il 3.2.2000, sarebbe comunque tardivo e inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 585 comma 1 lett. a) c.p.p. per la mancata osservanza del termine di quindici giorni decorrente dal 17.1.2000, data della lettura dell'ordinanza in udienza.
6. - Premesso che la tematica non investe, a ben vedere, solo momenti organizzativi del processo ma anche profili eminentemente sistematici, attinenti alla fisionomia dei rapporti fra poteri- doveri del giudice e corrispondenti oneri delle parti nello snodarsi del dibattimento, ritiene tuttavia il Collegio che l'ordinanza, con la quale il giudice nel rinviare a udienza fissa la prosecuzione del processo pone a carico del pubblico ministero l'onere di citare nuovamente i testimoni inseriti nella propria lista, di cui è stata autorizzata la citazione ma non comparsi, lungi dal rivestire le caratteristiche distintive della categoria dell'abnormità, costituisca un provvedimento pienamente conforme alla legge processuale.
La trama normativa costituita dagli artt. 468, 477, 133 c.p.p. e dagli artt. 142, 144, 145 disp. att. autorizza infatti una soluzione ermeneutica ispirata alle logiche lato sensu dispositive del sistema accusatorio cui s'ispira il nuovo codice di rito.
Nel senso che, anche quando risulti già instaurato il dibattimento (fermi restando i tradizionali poteri ordinatori del presidente del collegio o del giudice monocratico, dettati da evidenti esigenze di economia processuale, di dare oralmente gli opportuni avvisi, sostitutivi di citazioni e notificazioni, per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti: art. 477 comma 3 c.p.p. e 145 comma 2 disp. att.), la citazione dei testimoni resta atto della parte che li ha indicati nella propria lista e ne ha richiesto l'ammissione (artt. 142, commi 2 e 3, e 144 disp. att.), a meno che non si versi nelle ipotesi esplicitamente previste di ammissione d'ufficio (art. 142 comma 4 disp. att.) o di accompagnamento coattivo (art. 133 c.p.p.) disposti dal giudice. Si è infatti affermato (Cass., Sez. IV, 11.6.1999, Mattei, rv. 214255; Sez. III, 8.1.1993, Ricca, rv. 192746) che il giudice è legittimato a proseguire secondo le ordinarie cadenze dibattimentali anche senza quei testimoni che solo l'inerzia della parte, investita dell'onere della rinnovata citazione, sottrae all'escussione, per causa ad essa imputabile e con l'assenso almeno implicito del contraddittore, così sottolineandone la superfluità del contributo probatorio nella rispettiva strategia di accusa o di difesa. E tale rilievo trova convincente e puntuale riscontro nella recente novella legislativa introdotta dall'art. 17 l.
7.12.2000 in materia di indagini difensive, che, nell'aggiungere all'art. 495 c.p.p. il comma 4-bis, consente a ciascuna delle parti, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di "rinunziare con il consenso dell'altra parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta". A meno che il giudice, disattendendo il concorde (pure tacito o per facta concludentia) apprezzamento negativo delle parti di persistente utilità probatoria, non ne ritenga invece assolutamente necessaria l'acquisizione e, anziché revocare l'ordinanza ammissiva, ne disponga d'ufficio l'assunzione a norma dell'art. 507 c.p.p.: in questo caso la citazione del testimone, atto non più di parte, costituisce indubbiamente adempimento d'ufficio del giudice secondo la disciplina dell'art. 142 comma 4 disp. att. del codice di rito.
D'altra parte, non sembra lecito inferire dalla lettera e dalla ratio della norma di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p., che assegna al presidente del collegio o al giudice monocratico la competenza per la rinnovazione della "citazione a giudizio" negli atti preliminari al dibattimento, una portata così generale e paradigmatica da attribuire a quella competenza funzionale, indistintamente, ogni adempimento ordinatorio in tema di citazioni e notificazioni per tutti i soggetti che non siano comparsi. Ed invero, l'art. 143, il cui dato semantico riproduce l'espressione già utilizzata nel contesto dell'art. 485 c.p.p. - abrogato dall'art. 39.2 l. n. 479 del 1999 -, riferentesi alla citazione a giudizio dell'imputato, s'applica secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite (v. le citate sentenze NZ, UL, DA e AN) limitatamente al caso di rinnovazione dell'atto propulsivo costituito dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato e della persona offesa o della relativa notificazione: sempre che l'originaria vocatio in iudicium dell'imputato non sia affetta da una nullità che, a causa della irregolare costituzione del rapporto processuale, comporti la legittima regressione del procedimento.
Della citazione e della comparizione delle altre categorie di soggetti (testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti) si occupano, viceversa, le specifiche norme di cui agli artt. 142, 144 e 145 disp. att. c.p.p., il cui autonomo contenuto precettivo è stato sopra richiamato.
Le considerazioni fin qui svolte avvalorano dunque la linearità logica e sistematica della soluzione ermeneutica che prospetta la tesi - non solo della non abnormità, bensì addirittura - della sostanziale conformità alla vigente legge processuale dell'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel differire la prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, ponga a carico della parte l'onere di citare nuovamente i testimoni indicati nella propria lista, dei quali sia stata autorizzata la citazione ma che non siano comparsi.
Deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità del ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio il 31 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001.