Sentenza 31 maggio 2005
Massime • 2
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis".
È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accolgimento della richiesta di archiviazione del P.M., dopo aver ordinato l'espletamento di nuove indagini, fissi contestualmente una nuova udienza di rinvio per l'ulteriore corso, in quanto crea un vincolo per le valutazioni conclusive del P.M. circa l'idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.
Commentari • 12
- 1. Alle Sezioni unite, nuovamente, il problema dei poteri del giudiceGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Da lungo tempo, e nonostante un intervento già attuato delle Sezioni unite, si registrano gravi incertezze, nella giurisprudenza di legittimità, a proposito dei poteri che spettano al giudice dell'archiviazione riguardo ad ipotesi di reato che emergano dagli atti trasmessi dal pubblico ministero, e che quest'ultimo non abbia posto ad oggetto della propria richiesta. Le incertezze derivano, com'è ovvio, dalla potenziale collisione tra garanzie e principi. Se al pubblico ministero fosse riconosciuto il potere di circoscrivere l'oggetto del controllo giudiziale, scegliendo liberamente le notizie da iscrivere e per le quali chiedere l'eventuale archiviazione, l'intero meccanismo di …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in …
Leggi di più… - 3. Colpevole seppur archiviato, unico rimedio istanza di correzione (Cass. 1276/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024
Contro il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il solo rimedio previsto dall'articolo 115 bis c.p.p. entro dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, senza possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità (che ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione VI penale (data ud. 06/11/2024) 13/01/2025, n. 1276 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a L il (Omissis); avverso l'ordinanza emessa il 24/04/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli …
Leggi di più… - 4. Discrezionale incidente probatorio anche per vittima vulnerabile (Cass. 17521/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 maggio 2024
Il Giudice per le indagini preliminari può legittimamente esercitare un sindacato discrezionale sull'ammissione dell'incidente probatorio di persona vulnerabile. Anche le fonti internazionali non prevedono alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 2 maggio 2024), n. 17521 In fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 giugno 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 20 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 76, 101 (recte: 101, secondo comma), 111, secondo comma, e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, (recte: 14, terzo comma,) lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2005, n. 22909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22909 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 31/05/2005
Dott. PAPADIA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSSI Bruno - Consigliere - N. 8
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 29419/2004
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere -
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BRINDISI;
nei confronti di:
IN CA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Brindisi, emessa in data 8.6.2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Vincenzo GERACI, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al punto b) e dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15 agosto 2001 IN AL, persona ospitata presso il centro assistenza CREIA (Comunità residenziale ad elevata intensità di assistenza) per gravi problemi di salute mentale, si cospargeva di alcool e si dava alle fiamme e, ricoverata in ospedale presso il centro ustionati, decedeva il 4/9/2001.
Le indagini si attivavano a seguito di querela presentata in data 9/11/2001 dalla figlia della defunta, ON MO, la quale riferiva che la madre era stata accolta presso la Comunità proprio perché, trattandosi di persona soggetta ad alto rischio di suicidio, era necessario adottare cautele eccezionali e nel centro era stata prevista una sorveglianza 24 ore su 24, mentre nel giorno del fatto erano presenti solo due operatrici per 12 pazienti;
sosteneva altresì che l'istituto non aveva ottemperato ai suoi compiti di sorveglianza, consentendo alla paziente di dar corso all'insano gesto e chiedeva espressamente di essere avvertita in caso di richiesta di archiviazione.
Il Procuratore della Repubblica di Brindisi, dopo avere iscritto nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'art. 591 cod. pen. il Dott. Minervini Claudio, responsabile del centro,
chiedeva, il 17/7/2003, l'archiviazione del procedimento, rilevando che dalle indagini espletate non risultava alcuna responsabilità per il suicidio, anche con riferimento all'addebito di omissione di sorveglianza.
Il giorno 10 ottobre 2003 la persona offesa presentava l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, assumendo, in primo luogo, che il P.M. non aveva provveduto alla notifica alla persona offesa come da lei richiesto;
in secondo luogo, che la notizia di reato era fondata, avendo i responsabili del centro omesso di esercitare quel doveroso controllo che la specialità della struttura prometteva e, in terzo luogo, che sarebbe stato necessario attivare nuovi temi di indagine, specificamente individuati. Il G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi fissava l'udienza ai sensi dell'art. 409 c.p.p., e, all'esito, emetteva ordinanza con la quale:
- ordinava la prosecuzione delle indagini mediante acquisizione di documentazione, fissando un termine di 90 giorni per l'espletamento;
- disponeva che il P.M. procedesse all'iscrizione nel registro notizie di reato a carico delle due persone presenti nel centro il giorno del fatto;
- fissava una nuova udienza per consentire a tutti gli indagati di potersi difendere all'esito delle ulteriori indagini. Contro la decisione presentava ricorso il Procuratore della Repubblica di Brindisi, denunciando l'abnormità del provvedimento sia nella parte in cui il G.i.p, dopo avere ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini, fissava direttamente una nuova udienza in camera di consiglio, sottraendo al P.M. il potere-dovere di valutare autonomamente se esercitare l'azione penale o insistere nella richiesta di archiviazione;
sia nella parte in cui ordinava l'iscrizione nel registro notizie di reato del nome di persone nuove e diverse rispetto a quelle per cui il P.M. aveva chiesto l'archiviazione.
Il ricorrente sosteneva che tale potere era attribuito al g.i.p. solo nel caso di procedimento contro ignoti, mentre nel caso di procedimento iscritto a carico di uno o più indagati l'unico potere riconosciuto al giudice era quello della valutazione della completezza delle indagini in relazione alla domanda giudiziale e non ad altro;
che nel caso in questione il giudice aveva violato il principio ne procedat judex ex officio, mentre avrebbe potuto semplicemente segnalare al P.M. l'esistenza di un fatto o di persone da valutare ai fini dell'esercizio dell'azione penale. Il ricorso era assegnato, per competenza interna, alla Quinta Sezione penale di questa Corte, che la poneva in decisione all'udienza di camera di consiglio del 14 febbraio 2005. Il P.G., ritenendo il ricorso fondato, presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, ad eccezione della parte in cui imponeva al P.M. l'espletamento di nuove indagini. La Sezione assegnataria, con ordinanza del 14 febbraio 2005 - rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra pronunce che hanno ritenuto abnorme il provvedimento con cui il g.i.p. impone al P.M. di formulare l'imputazione a carico di soggetti nei cui confronti non abbia presentato alcuna richiesta o di procedere per un reato diverso da quello ipotizzato e pronunce che hanno invece ritenuto il provvedimento medesimo in parte qua come mera notitia criminis senza alcun vincolo per il P.M. (e anzi come espressione del potere di controllo da parte del g.i.p. sui poteri propri dell'organo inquirente) - riteneva fosse necessario stabilire i limiti del potere di controllo del g.i.p. sull'operato del P.M. e l'esatto contenuto del potere di impulso riconosciuto dall'ordinamento al g.i.p. e pertanto su tali temi devolveva la relativa questione alle Sezioni Unite, che rimettevano il processo, per la decisione, all'udienza del 31 maggio 2005. Nelle conclusioni scritte, il P.G., modificando la precedente requisitoria, chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per la parte in cui lamentava l'abnormità del provvedimento del G.i.p che aveva ordinato al P.M. di iscrivere nel registro delle notizie di reato i nomi di soggetti mai prima indagati, perché tale ordine era conforme a un corretto esercizio dei suoi poteri di controllo, mentre, per la parte che fissava una nuova udienza davanti a sè, rilevava che il provvedimento doveva essere annullato senza rinvio, dato che sul punto non si registrava alcun contrasto, avendo sempre la Corte riconosciuto l'abnormità di una simile determinazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione demandata alla cognizione di queste Sezioni Unite Penali può essere così delineata:
" Se sia abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini e rinviando ad altra udienza per l'ulteriore corso". La soluzione di tale questione involge due tematiche di rilevante importanza e complessità: la definizione del concetto di abnormità;
la linea di demarcazione tra l'attività del P.M. ed il potere di controllo del G.i.p..
Com'è noto la categoria dell'atto abnorme non ha una regolamentazione normativa, ma proviene dall'elaborazione giurisprudenziale.
Al riguardo si dimostra opportuna una breve digressione storica sulla genesi dell'istituto.
L'elaborazione ebbe inizio poco dopo l'entrata in vigore del codice di rito del 1931 (cd. codice Rocco) che vide la soppressione del ricorso nell'interesse della legge previsto dai codici previgenti. Icastica è l'espressione usata in una delle prime sentenze che trattò l'argomento: "il ricorso in esame dovrebbe, a rigore, essere dichiarato inammissibile...tuttavia talmente evidente è l'illegalità della pronuncia impugnata...e l'opportunità che vi si ponga riparo in questa sede...", che la Corte ritenne in definitiva il ricorso ammissibile (Cass. 18 febbraio 1938, Villari, Giust. pen. 1938, 4^, 720).
In buona sostanza la tematica dell'abnormità è sorta e si è sviluppata soprattutto al fine di far rientrare nelle regole basilari dell'ordinamento processuale quelle sentenze, prima, e, successivamente, quei provvedimenti in genere che si presentassero come extra vagantes e quindi tali da creare disordine nel regolare svolgimento procedimentale, ma da non essere inquadrabili in figure giuridiche predeterminate. Sotto questo profilo la definizione di provvedimento abnorme serve a far superare due ostacoli apparentemente insormontabili: il principio di tassati vita delle nullità (art. 177 c.p.p.) ed il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.). Il concetto sotteso dalla giurisprudenza è che le nullità e le impugnabilità regolamentate dal codice di rito riguardano ipotesi patologiche prevedibili e quindi ipotesi, sotto questo profilo, "normali", ossia definibili con una norma;
mentre vi sono dei provvedimenti che si allontanano dalla normale previsione, nel senso che non sono regolamentabili a priori proprio perché sono ab norma, ossia lontani dalla norma.
Questo ragionamento è stato recepito nella "Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale", che avverte della rinuncia a prevedere espressamente l'impugnazione dei provvedimenti abnormi, "attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell'impugnabilità". La Relazione lascia quindi al rimedio generale del ricorso in Cassazione la possibilità di "rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento". Così delineate la genesi storica e le ragioni costitutive della creazione della figura dell'abnormità, è necessario tentare di precisare i punti più rilevanti per una delimitazione del concetto che non ne comporti un'eccessiva dilatazione, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale vi si è fatto largo ricorso anche per le mutate condizioni e poteri del giudice e delle parti e per la radicale diversità della figura del giudice per le indagini preliminari rispetto al giudice istruttore del vecchio codice.
Conviene innanzitutto procedere ad una ricognizione in negativo: atto abnorme non è certamente quello adottato in violazione di norme espressamente previste all'uopo dall'ordinamento processuale (in questo caso si tratterebbe di un atto nullo); ma non è neppure quello mancante dei requisiti necessari a ricondurlo, almeno sotto il profilo formale, ad un atto processuale (in questo caso si tratterebbe di un atto inesistente, come ad esempio una sentenza emessa a non judice).
Deriva da quanto sopra detto che la figura in esame ha natura sussidiaria e che non può essere delineata in ogni sua manifestazione proprio perché si tratterebbe di contemplare anomalie che sfuggono alle previsioni legislative.
Se si ha riguardo alla conformazione di un provvedimento del giudice, si rileverà che esso ha una sua struttura ed una sua funzione;
potrà dirsi allora che il provvedimento abnorme si caratterizza: o per la singolarità e stranezza del suo contenuto, che lo pongono al di fuori dell'ordinamento processuale (in questo caso viene intaccato il profilo strutturale dell'atto); ovvero per il fatto di esplicarsi, oltre ogni ragionevole limite, al di là dei casi consentiti e delle ipotesi previste, pur essendo, in astratto, manifestazione di un potere legittimo (in questo caso viene stravolto il profilo funzionale, determinando la paralisi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero la regressione ad una fase ormai esaurita). Anche se si tratta di una delimitazione di carattere non esaustivo, pare opportuno tuttavia ribadire che l'atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile;
c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile.
I concetti finora delineati devono essere riferiti, per la soluzione del presente caso, alla tematica dei rapporti tra il P.M. ed il G.i.p. e dei limiti delle rispettive sfere di competenza. La stessa ordinanza di rimessione sottolinea che la questione implica la necessità "di stabilire i limiti del potere di controllo del G.i.p.: se, cioè, esso sia contenuto nell'ambito dei fatti per i quali il P.M. sceglie di non agire presentando la richiesta di archiviazione, oppure si estenda a tutti gli illeciti ravvisabili sulla base della notizia di reato costituente l'oggetto del provvedimento richiesto".
Al riguardo è bene notare che la giurisprudenza di legittimità ha affrontato l'argomento devoluto a queste Sezioni Unite sotto vari profili, non sempre tra loro assimilabili, relativi da un lato all'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome di soggetto mai indagato, a volte congiunto all'ordine di formulare l'imputazione, e dall'altro all'ordine di svolgere indagini su reati diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione del P.M. Nel complesso si sono delineati tre orientamenti.
Il primo tende a restringere i poteri del G.i.p. e si può rinvenire in quelle pronunce che dichiarano abnorme il provvedimento del g.i.p. il quale, decidendo su una richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di uno degli indagati, da un lato non l'abbia accolta e, dall'altro, abbia ordinato di formulare l'imputazione nei confronti sia di questo, sia di altro indagato per il quale il P.M. non aveva avanzato alcuna richiesta;
nelle varie motivazioni, ripetute da molte sentenze, la Corte ha ritenuto che il g.i.p. con simile provvedimento avesse di fatto espropriato il P.M. del suo potere di iniziativa, applicando non una sanzione all'inazione del P.M., ma l'imposizione dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto che per quel reato non era mai stato indagato (come capofila di questo orientamento può segnalarsi la sentenza Cass. Sez. 5^, 5 giugno 2000 n. 3252, P.M. in proc. Quistini, rv. 216941; v. anche, Sez. 4^, 1 ottobre 2002 n. 24352, P.M. in proc. Foni, rv. 226054; Sez. 6^, 20 giugno 1997 n. 2592, P.M. in proc. ignoti, rv. 208644; Sez. 6^, 31 gennaio 2003 n. 7356, P.M. in proc. Pucci, rv. 224382).
La stessa Quinta Sezione ha ritenuto, per contro, del tutto legittima l'ordinanza con cui il G.i.p., in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, abbia ordinato di formulare l'imputazione nei confronti di altro soggetto mai indagato con l'iscrizione di un nuovo e diverso reato. Essa ha osservato che la richiesta di archiviazione del P.M. e il relativo provvedimento del g.i.p. hanno ad oggetto l'intera notizia di reato e non solo l'imputazione elevata dal P.M., tanto è vero che l'effetto preclusivo, previsto dall'art. 414 c.p.p., opera con riguardo a tutti i reati ipotizzabili sulla base della notizia di reato cui si riferisce il decreto di archiviazione. Ne consegue, secondo la Corte, che i poteri riconosciuti dall'art. 409, comma 5, c.p.p. sono delimitati solo dalla notizia di reato e non dalle imputazioni elevate dal P.M. e che, tranne il caso in cui l'organo inquirente faccia esplicita riserva di ulteriori indagini, deve essere consentito al Gip di ordinare la formulazione di imputazioni sia in relazione a diverse ipotesi di reato, sia in relazione ad indagati nuovi (Cass. Sez. 5^, 12 luglio 2001 n. 34717, Pagni, rv. 220209; v. anche, Cass. Sez. 1, 11 luglio 1991 n. 3205, Surtiwan, rv. 188593;Sez. 6^, 19 dicembre 1995 n. 5027, P.M. in proc. Pascucci, rv. 204120; Sez. 6^, 10 luglio 2001 n. 35209, Mangione, rv 219655; Sez. 4^, 16 aprile 2003 n. 26406, Giuseppetti, rv. 225951). Vi è infine un orientamento intermedio tracciato da Cass. sez. 3^, 23 aprile 1994 n. 2488, P.M. in proc. Bertin, rv. 201221, che, da un lato, ha affermato la legittimità del provvedimento del Gip il quale, investito di una richiesta di archiviazione per una determinata ipotesi di reato, abbia ordinato la formulazione dell'imputazione a carico dello stesso indagato per altra ipotesi di reato, e dall'altro ha ritenuto abnorme la richiesta di iscrizione nell'apposito registro del nome di persona mai fino a quel momento sottoposta ad indagini;
nonché da Cass. sez. 1^, 15 ottobre 1998 n. 5031, P.M. in proc. Manarini, rv. 211889, secondo cui, se in sede di accoglimento di una richiesta di archiviazione, il Gip ha emesso un provvedimento con cui abbia ordinato al P.M. di formulare l'imputazione a carico di soggetto mai indagato e per reato diverso, tale disposto non ha alcun contenuto vincolante, perché illegittimo, e deve essere interpretato come semplice notitia criminis, rispetto alla quale il P.M. è libero di esercitare i poteri-doveri attribuitigli dalla legge (v. anche Cass. Sez. 2^, 16 novembre 2004 n. 332, P.M. in proc. Bavero, rv. 230456). Ciò posto, va rilevato che in materia di archiviazione i poteri conferiti al G.i.p. sono correlati soprattutto al controllo del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel senso che nulla deve essere sottratto al controllo di legalità del giudice. La giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che i confini tracciati dal legislatore sui poteri dei due organi che si occupano delle indagini preliminari sono ben definiti e conformi ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale e della sua titolarità in capo all'organo requirente (art. 112 Cost.), riservando al giudice delle indagini la funzione di controllo e di impulso, e ha ritenuto che tutte le anomalie portate alla sua attenzione erano frutto di un'interpretazione errata delle rispettive funzioni da parte dei giudici e dei pubblici ministeri (v. Corte Cost. sentenze n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002). Particolarmente significativa appare l'enunciazione fatta dal giudice delle leggi, secondo cui, in sede di archiviazione, il sindacato del giudice riguarda l'integralità dei risultati dell'indagine, restando esclusa qualsiasi possibilità di ritenere che un simile apprezzamento debba circoscriversi all'interno dei soli confini tracciati dalla notizia criminis delineata dal pubblico ministero, ed ha aggiunto che il thema decidendum che investe il giudice non si modella in funzione dell'ordinario dovere di pronunciasi su di una specifica domanda, ma del più ampio potere di apprezzare se, in concreto, le risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari siano o meno esaurienti ai fini della legittimità della "inazione" del pubblico ministero. La questione dei rapporti tra g.i.p. e P.M. in sede di archiviazione, quindi, non sembra essere tanto quella dell'oggetto (intera notizia di reato o soltanto imputazione elevata del P.M.), quanto piuttosto quella del rapporto: esercizio azione penale - controllo giudiziale. Appare di tutta evidenza che il g.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del P.M., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso P.M.; è, d'altro canto, del tutto evidente che non può prendere egli l'iniziativa di esercitare l'azione penale in nome e per conto del P.M.
Una linea interpretativa rispettosa dei principi enunciati deve partire dall'esame coordinato dei disposti degli artt. 335 e 405 c.p.p., ossia di quelle norme che segnano la linea di demarcazione tra l'acquisizione della notizia di reato e l'inizio dell'azione penale.
Quando il P.M., sulla base dell'attività di indagine svolta, ritiene che la notizia di reato sia infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione;
quando, invece, ritiene di poter sostenere l'accusa, esercita l'azione penale formulando l'imputazione (ovvero facendo richiesta di rinvio a giudizio).
Con la richiesta di archiviazione, il P.M. deve trasmettere "il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari" (art. 408, comma 1, c.p.p.). Ciò vuoi dire che al G.i.p. è rimessa la cognizione della richiesta del P.M., non interclusa in sè, bensì in relazione a tutta l'attività svolta dall'organo inquirente;
ciò vuoi dire ancora che il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale deve avvenire attraverso il vaglio e l'apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari.
Da queste osservazioni discende che il g.i.p. può dissentire dal P.M. non soltanto in ordine alle di lui richieste, ma anche in ordine alle determinazioni che lo stesso P.M. intende adottare a conclusione della di lui attività di indagine;
gli artt. 409 e 415 c.p.p. regolano le modalità di conclusione ordinaria dell'attività di controllo del giudice, rispettivamente nel caso di persone note e di persone ignote.
In via generale si può dire che nel caso di persone note il g.i.p. può: 1) accogliere la richiesta del P.M. e pronunciare il decreto di archiviazione;
2) non accogliere la richiesta e fissare la data dell'udienza in Camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p.; 3) a seguito dell'udienza disporre l'archiviazione ovvero indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere;
4) disporre che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti della persona nota;
5) ordinare, nel caso di richiesta di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, quando ritiene che questo sia da attribuire a persona già individuata.
Questa sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del controllo del G.i.p. mette in evidenza che egli è abilitato a coprire l'eventuale zona grigia lasciata dal P.M. scoperta dall'esercizio dell'azione penale e di indicare al P.M. le attività da svolgere;
mette altresì in evidenza che la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato (v. art. 335; art. 415, comma 2, c.p.p.): anche il potere di disporre la formulazione di imputazione,
come previsto dall'art. 409, comma 5, c.p.p. presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta nel detto registro.
È possibile estrapolare dal complesso delle regole dettate sia a livello di carta fondamentale (artt. 112 e 24, comma 2, Cosi), sia a livello di codice di rito (v. artt. 335, 405, 409 ss.) una linea di indirizzo piuttosto chiara: il g.i.p. può concordare con il P.M. ed allora nulla quaestio;
può dissentire e ritenere che il P.M. non abbia esercitato bene l'azione penale ed allora, lungi dall'esercitarla egli stesso in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 112 Cost. può invitarlo a compiere ulteriori indagini ed in tal caso, ove dette indagini debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.i.p. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p.. L'esame del caso di specie rapportato alle argomentazioni fin qui svolte conduce ad evidenziare due direzioni nel provvedimento impugnato: 1) l'indicazione di nuove indagini correlata all'iscrizione nel registro degli indagati di persone non contemplate nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.; 2) la fissazione dell'udienza di prosecuzione del rito camerale.
Quanto al primo punto, come correttamente rileva il P.G. concludente, a ben vedere il ricorrente non solleva questione di imputazione coatta ordinata dal G.i.p. nei confronti di soggetti non ancora iscritti nell'apposito registro, cosa che comporterebbe il totale scavalcamento dei poteri di iniziativa del P.M., ma si limita a disporre di iscrivere nel registro ex art. 335 c.p.p. il nominativo di altri soggetti non contemplati nella richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.; e non è certamente abnorme disporre, da parte del G.i.p. che siano svolte nuove indagini, a più vasto raggio, sì da coinvolgere altre persone, oltre quelle già individuate dal P.M. Quanto al secondo punto, queste Sezioni Unite ritengono che si debba ulteriormente chiarire che il provvedimento adottato dal g.i.p., in dissenso con la richiesta di archiviazione, fa tornare il procedimento nella iniziativa del P.M. il quale, nel seguire le indicazioni del g.i.p., potrà esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate. Ne consegue che la fissazione di un'udienza in prosecuzione costituisce, in un simile contesto, un imprevedibile e non previsto vincolo per il P.M. che può andare ad incidere sull'esercizio dell'azione penale a lui rimesso e sulle valutazioni conclusive circa l'idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio (v. art. 125 disp. att. c.p.p.). Solo sotto questo secondo profilo, quindi, il provvedimento può essere definito, per i motivi su espressi, abnorme.
Pertanto al quesito posto inizialmente deve darsi una risposta di duplice segno: non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione del P.M., ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione di ulteriori indagini;
è abnorme il provvedimento con il quale lo stesso G.i.p., contestualmente, rinvia ad altra udienza per l'ulteriore corso.
Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio soltanto nella parte relativa alla fissazione di una successiva udienza per l'ulteriore corso, in quanto provvedimento abnorme, mentre non è impugnabile per la restante statuizione, trattandosi di provvedimento rientrante nelle previsioni dell'ordinamento processuale, rispetto alla quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla fissazione della nuova udienza camerale e dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005