Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 399
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Sentenza 10 gennaio 2000

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Il potere, attribuito al tribunale di sorveglianza dall'art.47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare in tutti i casi in cui potrebbe darsi luogo a rinvio obbligatorio o facoltivo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen., può essere esercitato - atteso il carattere indifferenziato del richiamo ai citati articoli del codice penale - anche nel caso di possibile rinvio dell'esecuzione in pendenza di domanda di grazia, previsto dal n.1 dell'art.147.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 399
    Data del deposito : 10 gennaio 2000

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