Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Il potere, attribuito al tribunale di sorveglianza dall'art.47 ter, comma 1 ter, dell'ordinamento penitenziario, di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare in tutti i casi in cui potrebbe darsi luogo a rinvio obbligatorio o facoltivo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt.146 e 147 cod. pen., può essere esercitato - atteso il carattere indifferenziato del richiamo ai citati articoli del codice penale - anche nel caso di possibile rinvio dell'esecuzione in pendenza di domanda di grazia, previsto dal n.1 dell'art.147.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo Losana Presidente del 19/01/2000
1. Dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Paolo Bardovagni Consigliere N.399
3. Dott. Giuseppe De Nardo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Canzio Consigliere N.35162/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- GI PR, nato a [...] in data [...], avverso l'ordinanza emessa il 4 maggio 1999 dal Tribunale di sorveglianza dell'Aquila;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 4 maggio 1999, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato PR LE diretta ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 ter, ord. penit.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata proposta dall'interessato una domanda di grazia ed in attesa della decisione su quest'ultima, esulava dai suoi poteri la possibilità di concedere l'invocata misura alternativa ritenendo che la nuova norma (introdotta dall'art. 4 della legge n. 165/98) non abbia ampliato "i poteri decisori del Tribunale di sorveglianza in pendenza di un procedimento di clemenza" che rimarrebbero quindi limitati alla disposizione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, secondo la disposizione dell'art. 147, comma 1, n. 1, cod. pen. Avverso tale decisione, il LE ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Il motivo di impugnazione, assorbente rispetto agli altri, con il quale il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 47 ter, comma 1 ter, Ord. penit., è fondato.
Non v'è dubbio, invero, che il testo normativo, così come introdotto dall'art. 4 della legge n. 165/98, ricomprende la fattispecie in questione fra quelle per le quali è attribuito al Tribunale di sorveglianza il potere di concedere la detenzione domiciliare. Infatti, la norma consente l'adozione della misura alternativa nei casi in cui "potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale" e quest'ultima norma include, appunto, il caso nel quale sia "presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente".
È perciò evidente che la lettura fornita, in via interpretativa, dal Tribunale contrasta insormontabilmente con il dato testuale del richiamato art. 47 ter, comma 1 ter Ord. penit. che, non prevedendo eccezioni di sorta là dove si riferisce alle ipotesi di cui all'art. 147 cod. pen., non consente alcuna riduttiva definizione della sua portata.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, il quale dovrà quindi esaminare, nel merito, la fondatezza dell'istanza proposta dall'odierno ricorrente.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2000