Sentenza 24 novembre 1998
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato non può applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell'opera di un compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la diminuente di cui all'art. 114 cod. pen. solo se il fatto-reato si sarebbe egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/1998, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. DELLA PENNA Brunello Presidente del 24.11.98
1. Dott. Sirena Pietro Consigliere SENTENZA
2. " ZA Alessandro " N. 1226
3. " AL NI " REGISTRO GENERALE
4. " NI LL " N. 23842/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di NA
avverso la sentenza 25.02.98 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di NA ex art. 32 cpp.min., 425, 442 c.p.p. nei confronti di AN NC OL, n. 22.10.80 a
Castellammare di Stabia
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dottor Alessandro ZA
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG dottor Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione della diminuente ex art. 114 c.p. Ritenuto
In fatto e in diritto
NO CO OL veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale per i minorenni di NA per rispondere : capo a) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n.2 , 648 c.p. perché in concorso con TO LV, maggiorenne, al fine di commettere il delitto di cui al capo b), quindi per procurarsi un profitto, riceveva l'autovettura Renault "express" targata NA Y05075, provento di delitto di furto aggravato, accertato in Pompei il 03.10.97; capo b) del delitto di cui agli artt. 110, 629 1^ comma e cpv., in relazione all'art. 628, 3^ comma n.1 c.p. perché, in concorso e riunione come precisato nel capo a), costringendo SA NI a pagare la somma di L.550.000 in cambio della restituzione dell'autovettura indicata nel capo a), mediante minaccia di mancata restituzione della stessa qualora egli non avesse aderito alla predetta richiesta di pagamento, si procurava l'ingiusto profitto della ripetuta somma di denaro, con pari danno per il SA, in Castellammare di Stabia, il 03.10.97. Con sentenza 25.02.98 il Tribunale, a seguito di rito abbreviato, condannava l'imputato, ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, riuniti nella continuazione e con la diminuente della minore età, la concessione della diminuente di cui all'art. 114 c.p., l'aumento della continuazione e la riduzione del rito, alla pena di anni due di reclusione e L.400.000 di multa (pena sospesa, rimessione in libertà se non detenuto per altro, affidamento al servizio sociale). Ricorre il Procuratore della Repubblica per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concessione al reo della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., poiché dopo aver rilevato la piena partecipazione dell'imputato sia nella ricettazione che nell'estorsione ("egli era stato presente alla contrattazione sulla somma da versare ed avendo accompagnato la parte lesa ove trovavasi l'auto alla stessa sottratta") aveva concesso l'attenuante della minima partecipazione in considerazione "delle funzioni dallo stesso svolte e dall'esiguità del compenso che costituisce una mazzetta". Con un secondo motivo il P.M. impugna la sentenza per violazione dell'art. 606,1^ comma lett. b) e) in relazione agli artt. 163,164 c.p., in quanto il minore, pur incensurato, secondo la relazione del servizio sociale "non ha mostrato una reale e profonda presa di distanza dal comportamento tenuto" tale da consentire quel giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 133 e richiamato dall'art.163 c.p. I motivi sono infondati.
Considerato che l'art. 114 c.p. è dettato in tema di concorso di persone nel reato e configura come circostanza attenuante l'"opera" del concorrente che "abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato", osserva questa S.Corte che l'opera pur conservando, dovendosi altrimenti escludere il concorso stesso, un'efficacia condizionante rispetto al fatto-reato, deve rivestire obbiettivamente un valore marginale rispetto all'opera dei concorrenti.
Ne consegue che non può applicarsi ai fini della valutazione dell'opera marginale un criterio condizionalistico assoluto fino al punto di ritenere applicabile la diminuente solo se il fatto reato si sarebbe verificato ugualmente, seppure con diverse modalità, in assenza di quel compartecipe, ma un criterio di comparazione fra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione intersoggettiva della condotta dei compartecipi nel reato (Cass. 4951/97, rv 208908) che la norma espressamente rimette alla discrezionalità del giudice ("il giudice, qualora ritenga ... può diminuire la pena").
Dalla denuncia della parte lesa risulta che la richiesta di riscatto dell'autovettura provenne solo dal coimputato il quale precisò che la somma di L.
1.500.000 era per la vettura, la somma di L.50.000 era per un ragazzo, l'attuale imputato, che avrebbe accompagnato il proprietario sul luogo dove si trovava l'auto, come poi avvenne. Correttamente, quindi , il Tribunale ha ritenuto la che i reati fossero attribuibili principalmente al coimputato e che lo NO, pur presente al colloquio con la vittima, abbia tenuto una condotta minima e subalterna, come quella di un complice secondario estraneo alla decisione di agire.
Quanto al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la sospensione condizionale della pena è riservata a una valutazione discrezionale del giudice secondo un giudizio prognostico favorevole che può ritenersi implicito nella concessione stessa del beneficio. Trattandosi di una valutazione autonoma rispetto alla previsione dell'art. 62 bis c.p., la valutazione del comportamento processuale dell'imputato come pentimento non reale e profondo ai fini del diniego delle attenuanti generiche configura comunque la valutazione di un comportamento che, essendo successivo al reato, il giudice non è tenuto a ripetere nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass. 26.02.93, Sinesi). Il ricorso è, pertanto, respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1999