Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11448 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL COPOL TAL NO1 1448 /02 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPRE MA I C SSAZIONE Oggetto IRPEF detrazioni SEZIONE TRIBUTARIA - crecito d'imposta su dividendi società di capitali ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21653/99 Enrico PAPA Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere 28056 Cron. Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere - Rep. Dott. Nino FICO Consigliere - Ud. 03/04/02 Dott. Paolo IA ha pronunciato la seguente SE NTENZA لمستصنا sul ricorso proposto da: IA LO, SI NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERLIRI, che li difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, giusta procura Notaio LUIGI MORUZZI di BOLOGNA, rep. 107331 del 4.11.1999;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, AMM. FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE II UFF. ENTRATE BOLOGNA;
2002
- intimati -
1384 avversO la sentenza n. 94/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 06/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo RD ES ometteva, nella dichiarazione dei стم redditi per il 1982, di indicare gli utili percepiti شد ا е حمد м dalle società UL ES s.p.a. e RI s.p.a., per complessive lire 71.450.000. Nel 1987 il ES e il coniuge RI IA presentavano una dichiara- zione integrativa per il predetto anno, comprendendovi i redditi omessi;
versavano la maggiore i.r.pe.f. ed esponevano il credito d'imposta. Nel 1988 veniva loro notificato un avviso di ac- certamento, nel quale venivano disconosciuti il credito d'imposta e un costo per contributi volontari. I contribuenti impugnavano l'accertamento e, suc- cessivamente, presentavano istanza per la sanatoria delle violazioni indicate nell'art.21 del d.l. 2 marzo 2 1989, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 27 aprile 1989, n.154. La commissione tributaria di primo grado di Bologna accoglieva il ricorso. L'ufficio proponeva appello, accolto parzialmente dalla commissione tributaria regionale dell'Emilia con sentenza 23 giugno 6 ottobre 1998, la quale, negando che l'istanza di sanatoria evitasse la decadenza dal- l'esercizio del credito d'imposta, riteneva legittimo il disconoscimento del credito d'imposta e della de- hers trazione. Per quanto interessa il presente giudizio di legit- timità, la commissione d'appello osservava che il cre- dito d'imposta per gli utili non compresi nella prima dichiarazione non poteva essere riconosciuto perché comma, della legge 16 dicembre 1977, l'art. 2, secondo n. 904, prevede che La detrazione e il rimborso devono " essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiara- zione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presenta - ta". La decadenza non poteva ritenersi, quindi, sanata dichiarazione presentata a attraverso una successiva rettifica della prima. 3 Avverso tale sentenza RI IA e RD ES hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attivi- tà difensiva in questa sede. § 2. Il motivo di ricorso Con un unico, articolato, mezzo d'annullamento i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.2 legge 16 dicembre 1977, n.904, anche in re- lazione all'art.21, comma terzo, del d.l. 2 marzo 1989, n.69, convertito con modificazioni nella legge 27 apri- le 1989, n.154; carenza di motivazione. Secondo i ricorrenti, avendo essi rettificato la propria dichiarazione, indicando gli utili omessi, la decadenza dal diritto di far valere il credito d'impo- sta non si era verificata. La legge ( art.14, comma 1, legge 29 dicembre 1990, n.408 ) ha espressamente previ- sto la possibilità di integrare la dichiarazione per correggere errori e omissioni mediante successiva di- chiarazione da presentarsi entro il termine previsto per il secondo periodo d'imposta successivo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche о la violazione non sia stata, comunque, constatata. La dichiarazione presentata nel 1987 è divenuta va- lida ad ogni effetto, in virtù del terzo comma del- "l'art. 21 del d.l. n.69/89, secondo cui Sono conside- rate valide b) le dichiarazioni di cui al titolo I del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state pre- sentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1988 ". Inoltre i contribuenti avevano presen- tato istanza di sanatoria e versato la somma di un mi- lione di lire. La validità della dichiarazione era stata ritenuta dalla corte d'appello di Bologna nella sentenza 3 set- tembre 1993, passata in giudicato, con la quale il Ve- hors ronesi era stato assolto dall'imputazione di omessa di- chiarazione dei redditi in contestazione. In tale sentenza veniva richiamato il principio af- fermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 6 luglio 1990, n.13954. La non operatività della decadenza è stata confer- dall'Amministrazione finanziaria con la circolare mata 12 /7 / 1033 del 9 maggio 1992, relativa all'interpre- tazione dell'art.33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel quale si considerano valide le dichiarazioni tardive presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del d.l. n.69/89. Nella circolare si esclude la possi- bilità di far valere le detrazioni d'imposta non espo- 5 ste nella dichiarazione originaria, mentre si ammette esplicitamente la detrazione. $ 3. Motivi della decisione Le censure dei ricorrenti, che possono essere con- giuntamente esaminate, meritano accoglimento, in appli- cazione dei principi affermati dalla Corte nella recen- te sentenza n. 3940/2002. Vi è da premettere che per la violazione de qua (ritardata presentazione della dichiarazione ) non si pone il problema di qualificazione della stessa come لمصر formale о come sostanziale, il quale rileva soltanto per le violazioni non espressamente menzionate. Il primo comma dell'art. 21, infatti, prevede un regime "speciale di agevolazione, oltre che per le irregola- rità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi о ***adempimenti che non rilevano ai fini della determi- nazione... dell'imposta sul valore aggiunto ", anche per " quelle di cui ai successivi commi " Il terzo comma , lett. b), prevede che siano considerate valide "1 le dichiarazioni di cui al titolo I del D. P. R. 29 settem- bre 1973, n.600, considerate omesse perché pervenute oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompeten- te, entro il 31 dicembre 1988 " ( lett. d ). In forza di tale norma, la quale attribuisce retro- attivamente validità, senza alcuna limitazione, alla dichiarazione dei redditi, considerata omessa, presentata entro il 31 dicembre 1988, non può essere condivisa la decisione impugnata, la quale ha ritenuto che la so- cietà fosse decaduta dal diritto di far valere il cre- dito d'imposta, con la conseguente riduzione dell'impo- nibile, in conseguenza della mancata esposizione di ta- le credito nella dichiarazione relativa all'anno d'im- posta in cui tale credito era maturato. تمسفر Nella citata sentenza la Corte ha affermato che l'espressa attribuzione di validità alla dichiarazione tardiva considerata come omessa ( lett. d del citato art.21, terzo comma ), comporta l'invalidità dell'ac- certamento induttivo ai fini dell'i.v.a., che sia stato nel frattempo notificato, e che si sia fondato proprio sul presupposto della omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 55, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Tale principio, in considerazione della sostanziale identità della norma contenuta nella lett. b), dev' es- sere applicato anche alle dichiarazioni dei redditi considerate come omesse e, a fortiori, alle dichiara- zioni integrative di quelle tempestivamente presentate, purchè sia stato Osservato il termine del 31 dicembre 1988. L'interpretazione seguita dalla decisione impu- 7 gnata appare, quindi, del tutto arbitraria, in quanto svuoterebbe di significato l'espressa attribuzione di validità alla dichiarazione integrativa tardivamente presentata, validità prevista dalla legge senza alcuna limitazione, per cui l'atto deve ritenersi capace di produrre tutti gli effetti giuridici ad esso ricolle- gabili, ivi compreso quello di considerare tempestiva, non solo la dichiarazione degli utili percepiti, ma anche quella del credito d'imposta previsto dall'art. ليهد 2, secondo comma della legge 16 dicembre 1977, n.604. In altre parole, in forza dell'attribuzione di va- lidità, la dichiarazione tardiva, ai fini della detra- zione conseguente al credito d'imposta, deve ritenersi " relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti come stabilito dal citato art.2, " comma 2, della legge n.604 del 1977. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cas- sata con rinvio alla commissione tributaria regionale dell'Emilia. I giudici di rinvio dovranno quindi: a) uniformarsi al seguente principio di diritto: " la presentazione tardiva della dichiarazione dei reddi- ti, considerata omessa, ○ di dichiarazione integrativa di quella tempestivamente presentata, sono da conside- rarsi valide, ai sensi dell'art. 21, comma terzo, lett.b), del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n.154, ove presentate entro il 31 dicembre 1988. Tale validità comporta la non operativi- tà della decadenza dal far valere il credito d'imposta sugli utili, previsto dall'art. 2, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n.604 "; b) verificare se siano state adempiute le condizio- ni stabilite dall'art. 21 del d.l. n.69 / 1989 per la sanatoria ivi prevista;
c) decidere anche sulle spese del presente giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della com- missione tributaria regionale dell'Emilia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 3 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Altieri Enrico Bapa مباشرة a sa سعيد IL CANCELLIERE C1 IN IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 1 AGO. 2002 ..... IL CANCELLIERE C1 ZO IS 9