Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di diritto di cronaca giornalistica, il principio di verità -sul quale il suddetto diritto si fonda- è rispettato anche nel caso in cui il giornalista, pur senza fare riferimento esplicito alla archiviazione, intervenuta in relazione ad alcuni tra i fatti originariamente addebitati alla persona della quale si parla nell'articolo, riferisca con precisione circa gli altri fatti per i quali è intervenuto il rinvio a giudizio e che, dunque, risultano sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale. Il lettore infatti risulta informato, in maniera chiara anche se indiretta, circa la infondatezza delle accuse non ricomprese nel provvedimento di rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/1998, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 11.12.98
1. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. " Franco Providenti " N.2244
3. " Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. " Alfonso Amato " N.20197/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AU NN nato a [...] il [...], parte civile. avverso la sentenza corte d'appello di Cagliari del 23.03.1999, nei confronti di FI CA nato a [...] il [...]. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Elena Paciotti che ha concluso per rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, avv. Antonio De Tani. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del tribunale di Cagliari che in data 23.01.1995 aveva assolto il FI dal delitto di diffamazione a mezzo stampa, per legittimo esercizio del diritto di cronaca.
In un articolo comparso sul quotidiano "Unione sarda" il 17.12.1991, si affermava che il AU era stato rinviato a giudizio, assieme ad altri, con l'accusa "..di avere alterato la destinazione d'uso di dieci sottotetti trasformandoli in mansarde in un edificio di via capo d'Orso a Monserrato", anche se nella parte terminale dell'articolo si era fatto riferimento alla maggiore delle accuse contenute nella denuncia presentata "dai legali di numerosi soci" (" si accusa il presidente NN AU di aver favorito familiari e compaesani nelle assegnazioni degli alloggi e nella conduzione della cooperativa ").
Nel secondo articolo, comparso sul medesimo giornale il 09.01.1992, nell'ambito della cronaca della prima udienza (per abuso edilizio e furto) si ribadiva, ancora, la finalità dell'abuso, quale ritenuto dagli accusatori (" ... tutto per dieci mansarde abusive e assegnate, secondo gli accusatori con favoritismo dal presidente a parenti compaesani..") in un contesto che dava precisa indicazione dell'accusa contenuta nel provvedimento di rinvio a giudizio. La ricorrente parte civile allegava, in unico articolato motivo, mancanza e manifesta illogicità di motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. Ritiene questa corte che il ricorso sia infondato a parte alcune censure che scivolano nella valutazione fattuale.
Si lamenta, in sostanza, che la corte aveva e irrilevante la conoscenza dell'archiviazione per i fatti relativi alla gestione irregolare della cooperativa, pure menzionati dal giornalista senza alcuna necessità siccome mancanti di rilevanza sociale per la loro infondatezza.
L'accostamento delle due diverse accuse (quella che aveva dato luogo al rinvio a giudizio e l'altra contenuta nella sola denunzia) anche in sede di cronaca dell'udienza per l'abuso edilizio avrebbe reso possibile, inoltre, una erronea lettura circa i fatti oggetti del rinvio a giudizio.
Il preciso intento diffamatorio si sarebbe dedotto ancora dalla volontaria confusione, nel primo articolo, tra giudizi diversi (penali e civili) in relazione a denunzianti ed avvocati. L'impugnata sentenza ha congruamente motivato in ordine alla distinzione - sempre operata nei due articoli - tra i fatti oggetto di rinvio a giudizio e quelli più estesi denunziati.
Ha anche sottolineato come non fosse necessaria l'espressa menzione dell'archiviazione, nella misura in cui si precisava - senza alcun travisamento - il limitato ambito del rinvio a giudizio. Il principio di verità, sul quale il diritto di cronaca deve fondarsi, è rispettato anche nel caso in cui - pur senza fare riferimento all'archiviazione di alcuni dei fatti denunziati - il giornalista dia contezza del concreto contenuto sottoposto al vaglia del giudice dibattimentale.
Indirettamente ma chiaramente, infatti, il lettore è informato della ritenuta infondatezza delle accuse non ricomprese nel provvedimento di rinvio a giudizio.
Una volta chiarito questo punto, occorre accertare se nell'economia dell'articolo la notizia sull'originario contenuto della denunzia assuma rilevanza sociale tale da meritare menzione. Il diritto di cronaca, dal quale non può essere disgiunta la rilevanza sociale della notizia (presupposta sempre la sua veridicità), deve avere un suo vitale spazio di espressione, che nell'ambito della pagina giudiziaria a volte supera il limitato segmento processuale, proprio per ragioni di completezza nell'informazione.
Non c'è dunque alcun motivo per negare al lettore la fonte accusatoria - anche di più vasta portata quando venga precisato l'iter evolutivo che abbia chiarito le reali responsabilità dell'imputato nel passaggio alla fase dibattimentale. La corte di merito, poi, ha congruamente argomentato in ordine alla sostanziale irrilevanza dell'errore circa il numero dei denunzianti e degli avvocati, elemento da cui il ricorrente sembra trarre spunto per dedurre - con una valutazione in punto di merito non consentita in questa sede - la deliberata intenzione diffamatoria.
Il ricorso deve, pertanto, essere globalmente rigettato con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999