Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Il legale rappresentante di una società risponde della contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone pure di impedire la commissione dei reati ivi previsti attraverso un'attenta vigilanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/1999, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 2/2/99
1. Dott. RIZZO Aldo Consigliere SENTENZA
2. " SCHETTINO LI " N. 324
3. " NOVARESE Francesco " REGISTRO GENERALE
4. " RA DE " N. 46169/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA LO n. a Porto Empedocle il 22- maggio - 1948
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 ottobre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Di Zenzo che concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
IA CA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 14 ottobre 1993,con la quale veniva condannato per il reato continuato di omessa dichiarazione ai fini dell'I.V.A., deducendo quali motivi la carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità, basata solo sulla sua qualità di legale rappresentante, ed al diniego delle attenuanti generiche, nonostante fosse stata diminuita la pena perché i fatti non erano gravi. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero la Corte panormita ha evidenziato che non sono state raccolte indicazioni tali da escludere "ogni coinvolgimento del IA nell'attività sociale", onde, in assenza di qualsiasi espressa delega ad altri di incaricarsi della contabilità societaria e delle incombenze tributarie il legale rappresentante di una società risponde della contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A., anche per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un "uomo di paglia" e di non aver scientemente accettato detta situazione. Infatti la carica formale di legale rappresentante di una società costituisce il soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli obblighi tributari contemplati dalla legge n. 516 del 1982 e gli impone pure di impedire la commissione dei reati ivi previsti attraverso un'attenta vigilanza.
Per quel che concerne la pretesa illogicità manifesta della motivazione con cui si è negata l'applicazione delle attenuanti generiche e, nel contempo, si è diminuita la pena, l'unica marchiana illogicità consiste nel ritenere "entità non particolarmente cospicua degli imponibili non dichiarati" la somma di oltre duecento milioni per esercizio e si inquadra in quell'ottica clemenziale dei giudici di appello, sempre poco censurata.
Infatti, pur potendo la concessione o il diniego delle attenuanti generiche essere desunto per implicito (Cass. sez. I 16 giugno 1991 n. 6992, Altadonna ed altri rv.190645) ed essendo sufficiente indicare succintamente i motivi (Cass. sez. I 26 gennaio 1995 n. 866, P.M. in proc. Candela ed altri rv.200204) e riferirsi ad uno solo fra i vari elementi indicati dall'art.133 c.p., la Corte d'appello ha rilevato che "gli svariati, ancorché non gravi, precedenti..denotano una personalità incline a commettere reati: tale aspetto e la carenza di pregnanti elementi di valutazione favorevoli all'imputato" hanno giustificato ampiamente il diniego della concessione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 2 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999