Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini della concessione della circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai teso a ridimensionare la necessità di un rilevante contributo, è peraltro pacifico che non possa riconoscersi l'attenuante "de qua" nel caso di ammissioni o dichiarazione dell'imputato che hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata.
Commentario • 1
- 1. L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024
1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2003, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSTANZO Enzo - Presidente - del 04/12/2003
1. Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1621
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 012198/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO SA N. IL 10/07/1965;
2) RI AO N. IL 20/07/1965;
3) PA SA N. IL 09/11/1964;
4) TO CE SA N. IL 22/11/1960;
avverso SENTENZA del 20/07/2000 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO VITTORIO che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Udito il difensore dell'Augusto Avv. Alberto Bove che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI AL, NA PA, TO NC AL e TO AL hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 20.7.2000 della Corte di Appello di Bologna, che, decidendo sugli appelli proposti da vari imputati avverso la sentenza del 16.11.1999, emessa a seguito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Modena, ha ridotto la pena inflitta al LI, a seguito di accordo tra le parti ex art. 599, 4^ comma, c.p.p., ed ha confermato le condanne comminate dal giudice di primo grado al NA, all'TO ed all'TO in relazione a reati concernenti violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90), commessi nel corso dell'anno 1998.
I fatti processuali, secondo la Corte territoriale, sono risultati provati attraverso le dichiarazioni di tale PI MI, fornitore di sostanze stupefacenti ai coimputati, le risultanze di intercettazioni telefoniche o ambientali, alcuni ritrovamenti di stupefacenti a seguito di perquisizioni, e le parziali ammissioni di alcuni imputati.
Il LI ha chiesto l'annullamento della sentenza, lamentando il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dal delitto di illecita detenzione di cocaina, in quanto gli acquisti presso il coimputato MI PI di 20 o 30 grammi al mese erano stati compiuti per uso personale, essendo egli un "forte sniffatore", come è risultato dal test eseguito all'ingresso in carcere e dagli ulteriori acquisti eseguiti mentre era in regime di arresti domiciliari. Il NA ha proposto ricorso per i seguenti motivi. 1) Mancanza di motivazione, avendo la Corte di merito premesso che nessun quantitativo di sostanze stupefacente era stato trovato nella disponibilità del NA, e di avere poi fondato il giudizio di responsabilità per i suoi rapporti con il HI, dal quale il ricorrente aveva effettivamente acquistato cocaina, ma senza poi alienarla ad alcuno, come si evince anche dalle intercettazioni telefoniche.
2) Erronea applicazione dell'art. 530, 2^ comma, c.p.p. in quanto gli elementi di prova raccolti erano contraddittori, le risultanze probatorie incomplete e controverse, tali da legittimare l'applicazione della succitata norma anche per il principio del favor rei.
L'TO ha chiesto l'annullamento della sentenza, e, in subordine, una nuova determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale, per i seguenti motivi:
1) Manifesta illogicità della motivazione in quanto il PI aveva sempre escluso la responsabilità dell'TO, che gli aveva solo fatto conoscere il IG per alcune cessioni di cocaina. Il ricorrente, pur riconoscendo l'attendibilità del PI, ha sostenuto che l'errore del giudice di merito poteva essere derivato dal fatto che nel corso dell'interrogatorio del PI era stata riportata la seguente frase, poi non risultante dalla trascrizione dell'interrogatorio stesso: "il 21.11.1998 ritirai da Brescia 40-50 grammi di cocaina, di certo non più di 50, venti li cedetti il giorno successivo al IG, previa telefonata di TO". 2) Violazione dell'art. 546, comma 2 e 3, c.p.p., per avere il Presidente del Collegio di appello firmato solo l'ordinanza che provvedeva in ordine a misure cautelari, ma non la sentenza impugnata.
3) Violazione dell'art. 133 c.p. per incongruenza della pena superiore al minimo edittale.
TO AL ha chiesto in via preliminare la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine al riconoscimento, nel caso di condanna, delle attenuanti previste dal 5^ e 7^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90. Il ricorrente ha censurato le sentenze sia di primo che di secondo grado per non avere provveduto sulle specifiche istanze difensive. In particolare la sentenza di primo grado pare aderire all'ipotesi del "fatto di lieve entità", stante "la contenuta gravità complessiva del fatto anche rapportato al tipo di sostanza acquistata e all'occasionalità dell'acquisto" e ritenendo che parte degli acquisti erano destinati ad uso personale, ma poi nulla dispone sull'istanza difensiva.
Il ricorrente ha, poi, chiesto l'annullamento della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 73 D.P.R. 309/90, avendo la Corte di merito ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di detenzione illecita di 1 kg. di marijuana per il solo fatto dell'assenza di redditi da parte dell'TO, che, invece, si dichiara un forte consumatore di tale tipo di sostanza stupefacente. Inoltre, il quantitativo di principio attivo, ritrovato su parte del reperto (le foglioline triturate) era davvero insignificante e dimostra l'assenza di volontà di spaccio. Ancora, il ricorrente ha sostenuto di avere pagato solo parte del prezzo per la cessione di 1 kg. di marijuana, e cioè lire 1.800.000 su un totale di lire 3.000.000, e che, pertanto, se avesse voluto spacciare la sostanza stupefacente non avrebbe avuto problemi di adempimento. Infine, il ricorrente ha negato che vi sia prova che egli abbia tentato di entrare nel giro di spacciatori del PI per cedere hashish, sostanza da lui mai usata.
Con il terzo motivo di ricorso l'TO ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, essendo stata ritenuta l'attività di spaccio a fine di lucro, là dove era titolare di reddito proprio da lavoro subordinato, per cui era ragionevole un pagamento rateizzato della sostanza stupefacente. Con il quarto motivo il ricorrente ha sostenuto la violazione dei commi 5^ e 7^ dell'art. 73 decreto citato. Per ciò che concerne il fatto di lieve entità, il ricorrente si è riportato alle già esposte argomentazioni del giudice di primo grado, che avrebbero legittimato la concessione dell'attenuante speciale. In ordine alla circostanza di cui al 7^ comma l'TO ha sostenuto di avere fornito tutti gli elementi in suo possesso riguardanti il coinvolgimento del PI quale fornitore e quello di tale VI quale intermediario dell'acquisto di 1 kg. di marijuana. Con il quinto motivo è stata eccepita la manifesta illogicità della motivazione per la mancata concessione dell'attenuante di cui al citato 5^ comma dell'art. 73.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del LI va dichiarato inammissibile, avendo egli concordato la pena in appello a norma dell'art. 599, 4^ comma, c.p.p., con rinuncia ai motivi di gravame diversi da quelli attinenti alla sanzione.
Nella specie, il LI ricorre per un unico motivo, riguardante la declaratoria di responsabilità, che è pertanto, inammissibile per avvenuta rinuncia in sede di appello.
Come ineccepibilmente ritenuto dalla Corte di Cassazione, "poiché l'art. 606, 3^ comma, c.p.p. preclude la deducibilità di questioni che non siano state proposte in grado di appello, è inammissibile il ricorso con il quale vengano sollevate questioni oggetto dei motivi rinunciati in sede di definizione concordata del processo di appello a meno che non si verta in questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. 16.2.2000, Agrimi) o si ravvisino vizi (nullità assolute o invalidità) afferenti lo stesso procedimento camerale di definizione concordata del processo (Cass. 27.1.1996, Ladini).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo liquidare in euro 500,00.
I motivi di ricorso del NA possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi riguardano la valutazione delle risultanze istruttorie ai fini della declaratoria di colpevolezza del ricorrente da parte della Corte di Appello di Bologna. Il secondo motivo, qualificato come violazione di legge è, peraltro, estremamente generico nel sostenere l'omessa applicazione del principio del favor rei, e non può che ritenersi compreso nelle argomentazioni svolte in relazione all'altro motivo secondo il quale un corretto esame delle prove assunte avrebbe dovuto indurre il giudice di secondo grado ad assolvere il NA quanto meno a norma dell'art. 530, 2^ comma, c.p.p.. Sul punto (e tale argomento deve ritenersi come ripetuto per i successivi ricorsi che saranno esaminati, e per i quali si farà un breve richiamo per evitare inutili reiterazioni) la Corte di Cassazione, a sezioni unite, si è pronunciata recentemente e per l'ennesima volta, con la sentenza n. 18 del 24.9.2003, ritenendo che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (conformi, sempre a sezioni unite, Cass. n. 12/2000; 24/1999; 6402/1997). Nella specie, la Corte di merito ha congruamente e logicamente motivato sulla responsabilità del NA, valutando anche le argomentazioni difensive, e ritenendo provato attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, specificamente richiamate in sentenza, l'acquisto al fine di spaccio di circa 60 gr. di cocaina, circostanza confortata anche dal ritrovamento nell'abitazione del chiamante in correità PI di alcune cambiali a firma del NA per un importo di lire 9.500.000, corrispondenti ad un prezzo di mercato di lire 150.000 per ogni grammo di cocaina (pag. 16 sentenza).
La correttezza e logicità della motivazione non consente censure da parte del giudice di legittimità, ed il ricorso del NA va, pertanto, rigettato.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il primo motivo di ricorso dell'TO, anch'esso contemplante una interpretazione delle risultanze istruttorie diversa da quella formulata dal giudice di appello.
Richiamati i principi giurisprudenziali suesposti in ordine ai limiti del sindacato della Corte di Cassazione, si osserva che nella sentenza impugnata è ben specificata l'attività di
"intermediazione" eseguita dall'TO e "consistente nel procurare direttamente al PI gli acquirenti della droga". In particolare, viene ricordato un episodio, verificatosi il 21.11.1998, riferito dal PI, ritenuto attendibile in entrambe le sentenze di merito, nel corso del quale il chiamante consegnò all'TO a Brescia 50 gr. di cocaina, che ha poi ceduto a tale IG Antonio. Il ricorrente sostiene che tale episodio risulta solo dal verbale di interrogatorio, e non dalla successiva trascrizione, mentre non contesta che il IG sia stato da lui presentato al PI per acquistare droga.
Si rileva che, a parte la circostanza che, in caso di contrasto sul contenuto di una prova tra quanto scritto in sentenza e quanto riportato in ricorso si da prevalenza al provvedimento giurisdizionale (se la motivazione è logica), il verbale di interrogatorio prevale sulla successiva trascrizione, trattandosi di percezione diretta da parte del pubblico ufficiale addetto alla verbalizzazione, mentre la registrazione può contenere difetti tecnici che ne alterano il contenuto. Nè appare logico che trattasi di circostanza "inventata" dal verbalizzante, data la specificità dell'episodio, analiticamente esposto, e la prossimità dell'interrogatorio del PI (5.12.1998) alla consegna della droga a Brescia (21.11.1998), secondo le date riportate nello stesso ricorso proposto dall'TO.
Il secondo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell'art. 546, 2^ e 3^ comma, c.p.p., è palesemente infondato, e lo stesso difensore dell'TO, nel corso della pubblica Udienza, ha dichiarato di non insistere su di esso. Si osserva, comunque, che la sentenza di appello è firmata dal Presidente del Collegio a pag. 18, nè ha rilievo che la sottoscrizione sia in calce all'ordinanza che ha deciso in tema di misure cautelari, in quanto tale provvedimento segue immediatamente il dispositivo della sentenza che si completa nella stessa pag. 18.
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame il ricorrente sostiene la violazione dell'art. 133 c.p. per incongruenza della pena superiore al minimo edittale.
Rilevato preliminarmente che la pena inflitta è prossima al minimo e ben lontana dal massimo previsti dalla legge, valutati anche il rito abbreviato e la concessione dell'attenuante di cui al 5^ comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, questo Collegio condivide il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (tra le più recenti: Cass.
9.6.2003 n. 31762). Il ricorso dell'TO è infondato e va, di conseguenza, rigettato. Per ciò che concerne il ricorso proposto dall'TO, il 1^, il 4^ ed il 5^ motivo vanno trattati congiuntamente, riguardando tutti la mancata concessione delle attenuanti di cui al 5^ ed al 7^ comma di cui al citato art. 73.
In ordine all'attenuante del ravvedimento post delittuoso, il ricorso contiene un solo specifico riferimento nel quarto motivo, che censura la violazione di legge, sostenendosi che l'TO ha fornito tutti gli elementi in suo possesso riguardanti il coinvolgimento del PI e quello di tale VI quale intermediario per l'acquisto di 1 kg. di marijuana.
Pur avendo la giurisprudenza ridimensionato la necessità di un "rilevante" contributo per la configurazione dell'attenuante di cui al citato comma 7^, la previsione di un considerevole sconto di pena (dalla metà a due terzi) ha fatto costantemente ritenere che è esclusa la concessione dell'attenuante nel caso di ammissioni o dichiarazioni dell'imputato che hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata (Cass. 16.3.1998, Spennato ed altri;
Cass. 13.5.1997, Conti;
Cass. 26.5.1995, Vergati;
Cass. 15.4.1994, Martinotti). Nella specie, avendo il PI reso ampia confessione dei reati a lui attribuiti, ed attribuendosi al VI - qualora non già chiamato in correità dal PI - solo la partecipazione al reato attribuito dall'TO (peraltro con evidente tentativo di quest'ultimo di sottrarsi alle proprie responsabilità), il ravvedimento post delittuoso si deve ritenere assolutamente inesistente.
In ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui al 5^ comma dell'art. 73, il ricorrente lamenta espressamente non solo la violazione di legge, ma anche la mancanza di motivazione, pur essendovi appello specifico sul punto.
Pur essendo vero che la norma specifica non è indicata nel contesto motivazionale, le ragioni esposte a pag. 15 della sentenza impugnata consentono di ritenere che il motivo di appello è stato considerato ed escluso sia in ragione del dato ponderale (commercio di 1 kg. di marijuana, oltre al ritrovamento di altri minori quantitativi della stessa sostanza), sia per la chiara e continua attività di spaccio, desunta dal ritrovamento di sacchetti di cellophane per il confezionamento della sostanza stupefacente nell'abitazione. È, pertanto, evidente che la Corte territoriale non ha ritenuto la minima offensività del fatto, da escludere quando i "mezzi", le "modalità", le "circostanze dell'azione" e la "quantità delle sostanze droganti" facciano ritenere la pericolosità della condotta rispetto alla diffusione degli stupefacenti tra i possibili assuntori (Cass. 5.12.1996, Ranise). Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, il ricorrente censura la sentenza impugnata sia per erronea interpretazione dell'art. 73 citato, sia per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata responsabilità, ma concretamente l'TO sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere l'uso personale della sostanza stupefacente per le ragioni addotte con i motivi di appello, e già indicate alle pagg. 2 e 3 di questa sentenza.
Richiamati ancora una volta i principi giurisprudenziali in tema di limiti di sindacato della motivazione da parte del giudice di legittimità, ed esposti trattando il ricorso del NA, si osserva che il giudice di appello ha congruamente e logicamente motivato che la evidente responsabilità del ricorrente si evince dalla chiamata in correità del PI, dalle parziali ammissioni dell'TO, dai risultati positivi della perquisizione e del sequestro nell'abitazione del ricorrente. In particolare, l'uso personale è stato escluso per il ritrovamento di materiale idoneo al confezionamento della marijuana in più dosi, e quindi da destinare alla vendita, e l'ipotesi di un acquisto rateizzato di 1 kg. di marijuana per uso personale non è stato giustamente ritenuto credibile, avendo lo stesso TO ammesso di non avere "rilevanti possibilità economiche", per cui l'assunzione di un debito di lire 3.000.000 (solo parzialmente pagato) per acquistare per se in una sola volta un non trascurabile quantitativo di stupefacente per uso personale è circostanza del tutto illogica e non credibile. Pertanto, nella specie, accanto ad una logica ed adeguata motivazione del giudice di merito vengono esposti argomenti di contrasto assolutamente non credibili, fermo restando che la logicità della motivazione della sentenza avrebbe impedito anche la valorizzazione di risultanze processuali altrettanto logiche.
Anche il ricorso dell'TO va, pertanto, rigettato. A norma dell'art. 616 c.p.p. tutti i ricorrenti vengono condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di LI AL, che condanna al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di NA PA, TO NC AL e TO AL.
Condanna in solido tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004