Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2003, n. 4858
CASS
Sentenza 4 dicembre 2003

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Massime1

Ai fini della concessione della circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai teso a ridimensionare la necessità di un rilevante contributo, è peraltro pacifico che non possa riconoscersi l'attenuante "de qua" nel caso di ammissioni o dichiarazione dell'imputato che hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata.

Commentario1

  • 1L'attenuante della collaborazione nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 1 gennaio 2024

    1. La ratio del comma 7 art. 73 T.U. 309/90 Nei Lavori Preparatori è espressamente affermato che “l'Art. 73 comma 7 TU 309/90 configura un'ipotesi di attenuante ad effetto speciale diretta ad incentivare e premiare il ravvedimento post-delitto del responsabile, secondo la medesima ratio che ispira quella contenuta nel comma 7 Art. 74 TU 309/90, relativamente al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La previsione normativa è uno strumento per agevolare gli investigatori: il premio costituito dalla robusta e significativa diminuzione di pena richiede che le dichiarazioni del reo abbiano consentito un risultato concreto e rilevante nella lotta al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2003, n. 4858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4858
Data del deposito : 4 dicembre 2003

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