Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 19380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19380 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
19380-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 3621/2016 Massimo Vecchio Presidente - Sent. n. sez. CC 24/11/2016 Adet Toni Novik Angela Tardio Relatore - Decisione 25/11/2016 Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 50863/2015 Aldo Esposito ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AD NI, nata a [...] il [...] nei confronti di ли, NE OL, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2015 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2015 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL NE in relazione al reato, a lei contestato, di cui all'art. 660 cod. pen. per essere estinto per intervenuta oblazione.
2. Avverso detta sentenza e avverso la precedente ordinanza del 23 gennaio 2015 dello stesso Tribunale, nella parte in cui l'imputata era stata ammessa alla oblazione, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Riccardo Leonardi, la parte civile NI AD, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di tre motivi, la cui illustrazione ha fatto precedere dalla descrizione delle fasi del procedimento.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la inosservanza delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 162-bis cod. pen. per inammissibilità dell'oblazione, avuto riguardo alla descrizione del fatto nel capo di imputazione, che rimandava ad altri reati oltre a quello di cui all'art. 660 cod. pen., e in particolare ai reati di agli artt. 527 e 609- bis cod. pen., ostativi all'oblazione, e alla gravità della condotta che aveva avuto eco nella stampa locale.
2.2. Con il secondo motivo si è denunciata la inosservanza delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. per omessa pronuncia su alcune imputazioni, riguardanti i predetti ulteriori reati.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 527 e 609-bis cod. pen., e conseguente inosservanza ли delle norme processuali, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 33-septies cod. proc. pen. e nullità dell'ordinanza ammissiva all'oblazione, del giudizio e della sentenza, per non avere il Giudice del dibattimento dichiarato, rilevando la diversa qualificazione giuridica del fatto, il proprio difetto di attribuzione in favore del Tribunale in composizione collegiale e disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinché procedesse nuovamente all'esercizio dell'azione penale.
3. Con memoria difensiva, recante la data 11 gennaio 2016, l'imputata OL NE, assistita dal difensore avv. Andrea Casula, ha dedotto la inammissibilità del ricorso, opponendo in via preliminare in rito, con richiamo ai principi di diritto ritenuti pertinenti, la insussistenza dei presupposti di legge e la carenza di interesse della parte civile a impugnare la sentenza non pregiudizievole per le sue ragioni. 2 4. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 30 marzo 2016, ha concluso per la inammissibilità del ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, per difetto di legittimazione della parte civile a proporre la impugnazione per carenza di interesse avverso sentenza non produttiva di effetti nel giudizio civile, e per essersi la stessa parte comunque limitata a sollecitare una delibazione su aspetti penali, esulante dai limiti delle facoltà riconosciutele dalla legge.
5. La ricorrente, a mezzo memoria di replica ex artt. 611 e 121 cod. proc. pen., datata 17 novembre 2016, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando la fondatezza delle argomentazioni della Procura generale e della memoria difensiva dell'imputata, peraltro mai rinvenuta nel fascicolo di ufficio.
6. All'udienza camerale del 24 novembre 2016 il Collegio ha formulato riserva di decisione che ha sciolto in data odierna, provvedendo come da dispositivo steso in calce alla presente sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la preliminare e assorbente ragione che è stato proposto da soggetto non legittimato.
2. La ricorrente NI AD, che si è qualificata nel ricorso "parte civile ли costituita nel procedimento penale n. 5032/13 R.G.N.R. (...) a carico della Dott.ssa OL NE, imputata del reato di cui all'art. 660 c.p.", è, invero, priva di legittimazione processuale, poiché la sua costituzione di parte civile, che l'ha legittimata all'esercizio dell'azione civile, ai sensi degli artt. 74 e segg. cod. proc. pen., e l'avrebbe legittimata alla impugnazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., deve intendersi revocata, secondo il disposto normativo dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., non avendo la stessa presentato le sue conclusioni a norma dell'art. 523 cod. proc. pen.
2.1. Si rileva in diritto che l'art. 82 cod. proc. pen., che disciplina la revoca della costituzione di parte civile, dispone al secondo comma che "La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 (...)", e quindi se, in sede di discussione, non "presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare", sì come prevede l'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. 3 La giurisprudenza di legittimità, rimarcando che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile, intesa quale negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, si incentra, in mancanza delle conclusioni della indicata parte, sulla necessità di acquisire processualmente, con stabile documentazione, le richieste ferme e precise da parte del danneggiato, trattandosi di pretesa civilistica (Sez. 5, n. 41141 del 17/10/2001, dep. 2001, Friso, Rv. 220864), ha puntualizzato che di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, neppure richiamandosi alle conclusioni presentate all'atto della costituzione, e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle stesse ovvero non siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (tra le altre, Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385; Sez. 4, n. 4492 del 09/12/2015, dep. 2016, Lucca, Rv. 265953; Sez. 1, n. 12550 del 12/03/2015, Fusser, Rv. 262299; Sez. 5, n. 6641 del 14/11/2013, Adinolfi, Rv. 262432; Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773), ponendosi comunque il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio dalla parte civile come presupposto della impugnabilità della sentenza per opera della medesima parte (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130).
2.2. Si rileva in fatto, come emerge dai verbali di udienza, consultabili in ли ragione della natura processuale della questione, che la persona offesa NI AD, costituitasi parte civile con atto depositato in cancelleria il 2 dicembre 2014, è comparsa all'udienza del 23 gennaio 2015, assistita dal difensore, opponendosi alla istanza di oblazione, che, depositata nell'interesse dell'imputata, è stata accolta con ordinanza allegata allo stesso verbale di udienza, mentre è rimasta assente, alla pari del suo difensore, all'udienza del 10 aprile 2015, alla quale il processo è stato rinviato e al cui esito è stata emessa la sentenza impugnata.
2.3. Alla stregua di detti dati fattuali, che hanno registrato l'attività processuale svolta dopo la costituzione della odierna ricorrente quale parte civile, risulta attestato che la stessa non ha rassegnato le sue conclusioni né per iscritto né oralmente, non equivalendo la semplice espressa opposizione alla oblazione come formulazione delle richieste conclusive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 523 cod. proc. pen., né essendo la medesima parte comparsa, personalmente o a mezzo del suo difensore, all'udienza di rinvio, fissata in sua presenza e nel cui corso, già acquisito in atti il modello di pagamento quietanzato del 29 gennaio 2015 della somma dovuta per pena pecuniaria e spese processuali, il Pubblico 4 ministero e l'imputata hanno precisato le rispettive conclusioni, chiedendo il primo "NDP per oblazione" e dichiarando la seconda di associarsi. 3. È, quindi, consequenziale il rilievo che, dovendo intendersi revocata ex lege -in linea con le condivise premesse in diritto la costituzione di parte civile della ricorrente per omessa presentazione delle conclusioni, l'esame del ricorso è precluso dal suo essere stato proposto "da chi non è legittimato", inducente alla sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità- al versamento della somma, ritenuta congrua, di millecinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 24 novembre 2016, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Massimo Vecchio Vecchio Angie Radis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 5