Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 19380
CASS
Sentenza 25 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di disciplina della parte civile, ai sensi degli artt. 82, comma secondo, e 523, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione delle conclusioni scritte configura revoca tacita della costituzione in giudizio in quanto, trattandosi di pretesa civilistica, è necessario acquisire processualmente, con stabile documentazione, le precise richieste del danneggiato. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile la cui costituzione doveva ritenersi tacitamente revocata per la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2016, n. 19380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19380
    Data del deposito : 25 novembre 2016

    Testo completo