Sentenza 2 maggio 2016
Massime • 1
Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2016, n. 29675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29675 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2016 |
Testo completo
29 6 7 5 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : Dott. Paolo Antonio Bruno Presidente Udienza pubblica 2.5.2016 Consigliere Sentenza n. 1381 Dott. Edoardo De Gregorio Dott. Grazia Miccoli Consigliere Registro generale n. 34045/2015 Consigliere Dott. Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Rel. Consigliere Dott. Roberto Amatore Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : NE IG, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 9.1.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola Filippi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'Avv. Antonio Nocera, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Pg e depositando conclusioni e nota spese;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha confermato nei confronti del predetto imputato la sentenza emessa in data 3.10.2011 dal Giudice di Pace di Napoli per i reati di cui gli artt. 582 e 612 c.p.. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa ad un unico motivo di doglianza.
1.1 Deduce il ricorrente l'inosservanza di norme processuali, e in particolare degli artt. 82 e 523 c.p.p.. Si duole il ricorrente della erroneità della decisione del giudice di appello là dove aveva ritenuto che la mancata presentazione delle conclusioni scritte integrasse una mera irregolarità che non comportava la revoca tacita della costituzione della parte civile, come prescritto dall'art. 82 del codice di rito;
rileva, inoltre, che le conclusioni formulate oralmente dalla parte civile si erano limitate a riportarsi alle conclusioni del Pm, senza una esplicita richiesta risarcitoria. 1 А CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Ante omnia, deve essere evidenziato che i reati per cui si procede risultano prescritti al 14.7.2015, e cioè dopo la sentenza resa in grado di appello. Tuttavia, ciò non rileva giacché la questione devoluta alla cognizione della Corte riguarda solo ed esclusivamente il profilo della costituzione della parte civile e del conseguenziale risarcimento del danno accordato a quest'ultima.
3. Sul punto, anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa all'orientamento interpretativo secondo cui non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod. proc.pen.), allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Cass., Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007 - dep. 26/10/2007, Rosi, Rv. 237773; Sez. 5, n. 42715 del 18/07/2012 - dep. 06/11/2012, Mori, Rv. 254172). Sul punto, va detto che due sono le potei di revoca tacita della costituzione di parte civile, la cui natura è quella di negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere- dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria, e cioè, da un lato, l'ipotesi in cui la parte civile trasferisca l'azione in sede civile e, dall'altro, quando non presenti le conclusioni a sensi dell'art. 523 c.p.p. In realtà, va precisato che la ratio della disciplina consiste nella necessità di acquisire processualmente delle richieste ferme e precise da parte del danneggiato ( così, Cass. Pen. Sez. 5 19.11.01, n. 41141, Friso) Orbene, allorquando queste esistano per il richiamo alle conclusioni già presentate all'atto della costituzione o per la verbalizzazione delle richieste orali, la finalità della norma che richiede la - presentazione delle conclusioni scritte - può ritenersi soddisfatta. Va aggiunto che quanto alla presunzione di revoca tacita prevista dall'art. 82 c.p.p. in - relazione all'art. 523 c.p.p. - una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno ( o di concessione di una provvisionale e della refusione delle spese ), come avvenuto proprio nel caso di specie (cfr. verbale del 3 ottobre 2011 ), il cui contenuto implicitamente comprende la statuizione sul danno, si tratterebbe, in realtà, di una contraddizione in termini opinare diversamente, non potendosi presumere una revoca di fronte ad una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta. Pertanto, "ancorché la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall'art. 523 c.p.p., essendo state precisate oralmente le conclusioni, di cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire una irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun 2 A modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni" ( così, espressamente Cass., Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, cit. supra). Ne discende il rigetto del ricorso. } In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato, alla rifusione delle } spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2.5.2016 Il Presidente Paolo Antonio Bruno RoРыж Il Consigliere estensore Roberto Amatore Bruto pustore DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 LUG 2016 ALTUZIONARIO GIUDIZIARIO Camala Vanzuise х 3