Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 39595
CASS
Sentenza 27 giugno 2007

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Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod.proc.pen.), allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

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  • 1Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civile
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  • 2Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 39595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39595
Data del deposito : 27 giugno 2007

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