Sentenza 27 giugno 2007
Massime • 1
Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 cod.proc.pen.), allorchè la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.
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- 1. Art. 82 c.p.p. Revoca della costituzione di parte civilehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2007, n. 39595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39595 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2007 |
Testo completo
35 39 595 /0 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/06/2007
SENTENZA N.1046 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
" N. 021081/2004 2. Dott. ZECCA GAETANINO
" 3. Dott. FOTI GIACOMO
11 4. Dott.BRICCHETTI RENATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 03/06/1953 1) OS IA CA
avverso SENTENZA del 31/03/2004
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CAMPANATO GRAZIANA
Дой. Антошно Мине
che ha concluso per , е идит
Udito, per la parte civile, l'Avv. Addadethe
AVV. Vincent Belence Udit i difensor се? Avv.
all' долеть in so lel 1
Fa54215 FATTO E DIRITTO
k OS CA, imputata del reato di omicidio colposo in danno di AN LA, veniva condannata dal GIP presso il Tribunale di Milano, con sentenza in data 24.2.03, alla pena di otto mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante di cui al comma 2 dell'art.589 c.p.p., la riduzione per il rito e la sospensione condizionale della pena.
Veniva altresì condannata al risarcimento del danno alle parti civili costituite.
Proposto appello, la SI chiedeva l'assoluzione dal reato ascrittole, addebitando la causalità dello stesso esclusivamente al comportamento della vittima ed in via subordinata chiedeva la riduzione della pena e la revoca delle statuizioni civili per non essere state presentate le conclusioni scritte.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 31.3.04 confermava la decisione assunta dal giudice di primo grado ed avverso la medesima la SI ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ed erronea applicazione dell'art.40 c.p. in relazione alla sussistenza del nesso causale.
Ricordava, in punto di fatto, che il giorno dell'incidente avvenuto il 15.6.01 verso le ore 17.05, provenendo alla guida della sua autovettura dal centro di Milano, mentre percorreva la carreggiata unidirezionale lato stabili civici pari di Via Missaglia verso la periferia, improvvisamente udiva un forte rumore sulla parte sinistra del mezzo e contestualmente vedeva un'ombra nera sul parabrezza.
Secondo la ricorrente le veniva addebitata la colpa dell'urto attraverso una ricostruzione della dinamica dell'incidente che non teneva conto né del rapporto della polizia municipale intervenuta, né della consulenza tecnica d'ufficio in base ai quali atti il LA, procedendo nella sua stessa direzione in bicicletta, per cause non accertate perdeva il controllo della medesima, cadeva a terra e veniva investito dall'autovettura dell'imputata che sopraggiungeva da retro e non aveva avuto il tempo di porre in atto alcuna manovra di emergenza.
A causa dell'urto l'autovettura deviava verso destra ed urtava il cordolo del marciapiede con il pneumatico anteriore destro salendovi con il relativo fianco e trascinando con sè la bicicletta ed il corpo del conducente riverso sul parabrezza.
Secondo il ricorrente si trattava di un evento imprevisto ed imprevedibile. Si doveva ritenere che il
LA percorresse la strada anziché sul piano viabile, sul marciapiedi ed avesse perso l'equilibrio discendendo dal medesimo, alto circa venti centimetri, sulla carreggiata o fosse rimasto abbagliato dal sole oppure avesse avuto un malore e perso il controllo della bicicletta.
In ogni modo, secondo la SI, nessun addebito le poteva venire rivolto in quanto procedeva a velocità prudenziale, intorno ai 55 chilometri orari, e la manovra del ciclista era stata improvvisa.
B 2
La corte, invece, non aveva tenuto conto che la bicicletta aveva lasciato sul marciapiedi una strisciata e che sul medesimo erano stati trovati gli occhiali del LA, mentre aveva escluso che questi procedesse sul marciapiedi dando valore ad una testimonianza che aveva riferito in modo impreciso le proprie impressioni descrivendo la corsa del ciclista rasente il margine destro della carreggiata anzichè sul marciapiedi.
Con il secondo motivo di ricorso la SI lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale in quanto aveva utilizzato argomentazioni di carattere emozionale ed attraverso un sillogismo scorretto aveva utilizzato solo ipotesi presunte e da queste aveva dedottp la colpa.
Con il terzo motivo ribadiva che la mancata presentazioni delle conclusioni scritte della parte civile integravano revoca tacita della costituzione e che la corte erroneamente non aveva ravvisato tale circostanza richiamando le conclusioni orali riportate in verbale in cui, tuttavia, la parte civile si era limitata alla richiesta di rifusione degli onorari ed al riconoscimento di una provvisionale, senza domanda esplicita di condanna.
La parte civile, con memoria depositata a sensi dell'art.611 c.p.p., sostiene che la ricorrente, pur censurando la logicità della sentenza, in realtà offre una rilettura dei dati probatori, elaborando una interpretazione dei fatti che è sottratta al sindacato di legittimità. Sottolinea che la corte ha preso in esame tutte le risultanze processuali ed in particolare entrambe le perizie, valorizzando la seconda con una serie di valutazioni logiche ed argomentazioni puntuali, mentre l'ipotesi avanzata dalla difesa dell'imputata relativa ai movimenti del ciclista non sarebbe suffragata da alcun elemento serio e si risolverebbe in una diversa ricostruzione del fatto.
Analogamente in ordine all'accertamento della colpa, essa discende dalla violazione al codice della strada contestata, mentre la censura in relazione alla sussistenza del nesso di causa si fonda su di una confusione dei due piani, venendo richiamata la necessità di accertamenti e ragionamenti controfattuali che non sono richiesti nel caso di specie.
In relazione al quarto motivo richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito che ha escluso l'ipotesi di revoca tacita di costituzione di parte civile nel caso in cui manchino le conclusioni scritte, ma la parte abbia precisato a verbale le medesime 3
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Anzitutto occorre rilevare che le due sentenze di merito, essendo conformi, si integrano.
Dalle medesime si ricava che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente i giudici hanno tenuto in considerazione tutti gli atti del procedimento ed in particolare le due consulenze tecniche attraverso le quali si è ricostruito l'incidente e che la seconda è stata privilegiata rispetto alla prima per una serie di ragioni, quali la sua completezza e coerenza per avere tenuto conto, ben diversamente dalla prima, risultata superficiale e limitata, di tutti gli elementi obiettivi rilevanti in tema di dinamica stradale, sia in ordine alle caratteristiche della strada, il puntuale rilievo dei danni riportati dai due veicoli coinvolti e le lesioni subite dalla vittima.
Inoltre hanno preso in esame l'ipotesi ricostruttiva della dinamica dell'incidente suggerita dalla difesa per confutarla con una serie di argomentazioni e per affermare anche l'imperizia dell'automobilista.
La corte in particolare ha richiamato la deposizione di una teste oculare.che ha riferito come il ciclista procedesse lungo il margine destro della carreggiata, rasente il cordolo del marciapiede e come questa deposizione fosse confortata dalla deformazione ad otto della ruota posteriore della bicicletta, deformazione tipica del tamponamento, avvalorata dalla deformazione del portapacchi posteriore e dalla mancanza di deformazioni in senso trasversale sia dei raggi, sia delle forcelle di detta ruota.
Il giudice d'appello ha preso altresì in esame i segni di strisciate rinvenute sul marciapiedi e la presenza di frammenti degli occhiali da sole del ciclista ed ha attribuito tali elementi alla conseguenza della proiezione dopo l'urto.
Il primo giudice, la cui motivazione è richiamata dalla sentenza di secondo grado, inoltre ha anche considerato l'ipotesi del malore suggerita dalla difesa e l'ha esclusa sulla base delle risultanze autoptiche
Questo tipo di ragionamento non presenta illogicità ed offre un quadro completo della serie di argomenti sui quali si è fondata l'accertamento della responsabilità dell'imputata.
Al contrario la ricorrente elabora una serie di considerazioni insistendo sul fatto che il ciclista marciasse sul marciapiede destro della strada e che a distanza ravvicinata dall'autovettura vi sia sceso perdendo l'equilibrio per lo scalino di venti centimetri.
Sulla base di tale modalità dell'incidente la SI argomenta in tema di colpa e di nesso causale. Si tratta di argomenti che non hanno pregio perché la corte ha spiegato gli elementi obiettivi sui quali fonda la diversa ricostruzione del fatto ed in relazione a tale accertamento le censure relative alla colpa ed al nesso di causa non sono pertinenti perché il giudice di merito fonda la condanna non sulla prevedibilità del fatto, ma sulla irregolare condotta di guida della SI che procedeva a distanza ravvicinata dal ciclista e lo tamponò non avvedendosi della sua presenza per altro non ingombrante della strada, in quanto questi manteneva la sua stretta destra.
La ricorrente utilizza solo alcune delle argomentazioni della corte per censurarle e trascura le indicazioni molto precise relative ai dati obiettivi sui quali la medesima ha accertato il tamponamento.
In sostanza il ricorso risulta essere infondato perché il sindacato di legittimità che deve limitarsi al controllo della logicità interna della motivazione non può optare per una ricostruzione alternativa quando quella operata dal giudice di merito sia fondata su una serie di argomentazioni logiche coerenti e sull'esame di tutte le circostanze emerse, come è avvenuto nel caso di specie.
Quanto al motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art.82 c.p.p. e 5232 n.2 per la mancata presentazione delle conclusioni scritte dalla parte civile, va detto che due sono le potei di rvoca tacita della costituzione di parte civile, negozio giuridico unilaterale che sottrae al giudice penale il potere-dovere di giudicare in ordine alla domanda risarcitoria: il caso in cui la parte civile trasferisca l'azione in sede civile p quando non presenta le conclusioni a sensi dell'art.523 c.p.p.
La ratio della disciplina consiste nella necessità di acquisire processualmente delle richieste ferme e precise da parte del danneggiato (Cass. Pen. Sez. V 19.11.01, n.41141, Friso )
Quando queste esistono per il richiamo alle conclusioni già presentate all'atto della costituzione o per la verbalizzazione delle richieste orali la finalità della norma che richiede la presentazione delle conclusioni scritte può dirsi assolta.
Quanto alla presunzione di revoca tacita prevista dall'art.82 c.p.p. in relazione all'art.523 c.p.p, una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso della condanna al risarcimento del danno o di concessione di una provvisionale e della refusione delle spese, come nel caso di specie, che implicitamente ricomprende la statuizione sul danno, si tratterebbe di una contraddizione in termini, non potendosi presumere una revoca di fronte ad una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta.
Pertanto ancorché la precisazione delle conclusioni della parte civile non sia stata presentata nella forma scritta, come richiesto dall'art. 523 c.p.p.,essendo state precisate oralmente le conclusioni, di 5
cui vi è la prova scritta nel verbale in termini precisi, tale forma irrituale non può che costituire una irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni.
Ciò premesso il ricorso va rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della refusione di quelle di parte civile liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la condanna altresì alla refusione delle spese in favore delle parti civili costituite, che liquida in complessivi €
2.500,oltre 12,50% per spese generali, CPA ed IVA.
Roma 27 giugno 2007.
II PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Graw- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITA ANCELLERIA
OGGI 26 OTT. 2007
ALIN MICELLERIA
Maria Angelili