Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2015, n. 12550
CASS
Sentenza 12 marzo 2015

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Massime1

Non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di conclusioni formulate oralmente.

Commentario1

  • 1Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2015, n. 12550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12550
Data del deposito : 12 marzo 2015

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