Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Non costituisce causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, la mancata presentazione, nel giudizio di appello, di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., in presenza di conclusioni formulate oralmente.
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2015, n. 12550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12550 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/03/2015
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO NC M.S. - Consigliere - N. 277
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 23745/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US AN, nato il [...];
Avverso la sentenza n. 1481/2013 emessa il 25/06/2013 dalla Corte di appello di Firenze;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 10/09/2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze giudicava con rito abbreviato US AN, in concorso con MI IG, ritenendolo colpevole dell'incendio della discoteca Meccano di Firenze, all'epoca gestita da RR NO e GI NC, aggravato ai sensi del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processali.
I fatti delittuosi in contestazione si erano verificati a Firenze il 15/04/2008 ed erano stati commissionati al ER e all'MI da AV NO e IN LE, allo scopo di espandere la sfera di influenza commerciale della discoteca Central Park, gestita dai medesimi mandanti e concorrente del locale incendiato, nell'ambito delle dinamiche di affermazione mafiosa nell'area fiorentina della famiglia AV.
Nell'immediatezza dell'incendio, che si verificava intorno alle ore 2.50, si giungeva all'individuazione del US e dell'MI grazie ai filmati della videosorveglianza installati presso la discoteca Meccano, che venivano valutati alla luce degli esiti delle intercettazioni ambientali attivate nel corso delle indagini preliminari. Tali captazioni consentivano di registrare alcuni dialoghi tra il US e l'MI nel corso dei quali i due soggetti discutevano dei preparativi e degli accorgimenti da seguire in funzione dell'attentato incendiario che stavano preparando. Tali elementi indiziari venivano ulteriormente correlati alle localizzazioni satellitari eseguite dalle forze dell'ordine in concomitanza con l'episodio incendiario in contestazione. Dopo l'azione incendiaria, il US e l'MI commentavano l'accaduto a bordo dell'autovettura nella quale si trovavano, mentre si dirigevano verso Firenze, osservando, dalla zona di Ponte delle Vittorie, lo sviluppo dell'incendio e controllando, in tal modo, che il loro progetto criminoso fosse andato a buon fine.
Sulla scorta di questi elementi indiziari, nel corso delle indagini preliminari, all'udienza del 21/12/201, veniva disposto incidente probatorio, nel quale MI IG confessava di avere appiccato l'incendio alla discoteca Meccano di Firenze;
analoghe dichiarazioni confessorie venivano rese da US AN nell'interrogatorio di garanzia reso in conseguenza della sua sottoposizione a misura cautelare.
In questa cornice processuale, infine, si accertava che l'attentato incendiario era stato eseguito dall'MI e dal US su mandato di AV NO e IN LE, per ragioni di concorrenza commerciale esistenti tra le discoteche Central Park e Meccano, entrambe ubicate, una di fronte all'altra, all'ingresso del Parco delle Cascine di Firenze. In particolare, il gruppo imprenditoriale riconducibile al IN e al AV mirava ad acquisire il monopolio commerciale del settore, nell'area nella quale insistevano i due esercizi pubblici, determinandosi a eliminare la concorrenza con l'atto incendiario in esame.
Sulla scorta di tali elementi, il giudice di primo grado riteneva dimostrato il coinvolgimento del US, unitamente all'MI, nell'episodio delittuoso in contestazione, condannandolo alla pena richiamata in premessa.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa di US AN, censurando la sentenza di primo grado sotto il profilo dell'erroneità dell'inquadramento della vicenda delittuosa, che imponeva di ritenere insussistente l'aggravante del metodo mafioso si cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Si censurava, inoltre, l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 5, conseguente al fatto che, nel caso di specie, non sussistevano circostanze di tempo di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
3. Con sentenza emessa il 25/07/2013 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma del provvedimento impugnato, escludeva la circostanza aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, rideterminando la pena irrogata all'appellante in anni due e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Si riteneva, invece, sussistente l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 5, in conseguenza del fatto, nel caso di specie, dovevano ritenersi certamente sussistenti circostanze di tempo di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, tenuto conto dell'orario nel quale si verificava l'azione criminosa e delle modalità con le quali l'MI e il US avevano proceduto a incendiare i locali della discoteca Meccano.
4. Avverso tale sentenza US AN ricorreva per cassazione, a mezzo dell'avv. Nicola Muncibì, deducendo tre motivi di ricorso. Quale primo motivo di ricorso, si deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge connessa all'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n.
5. Quale secondo motivo di ricorso, si deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge connessa all'erronea applicazione del combinato disposto delle disposizioni dell'art. 82 c.p.p., comma 2, art. 523 c.p.p.. Quale terzo motivo, connesso alla precedete doglianza difensiva, si deduceva l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di secondo grado,
Tali motivi imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse del US.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge connessa all'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'art. 61 c.p., n. 5, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.
Secondo la difesa del ricorrente, nel caso di specie, non dovevano ritenersi sussistenti circostanze di tempo di luogo, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, non essendo sufficiente, a questo proposito, il riferimento all'orario e alle modalità con le quali era stato eseguito l'incendio della discoteca Meccano di Firenze.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, l'assunto difensivo del ricorrente risulta smentito dalle evidenze processuali, atteso che, nella sentenza impugnata, le circostanze e di luogo con cui era stato commesso l'incendio in contestazione venivano correlate al compendio probatorio complessivo con un percorso argomentativo immune da censure.
Da questo punto di vista, non può non concordarsi con la Corte territoriale quando, nel passaggio contenuto nelle pagine 7 e 8, rilevava che il nucleo essenziale dell'azione criminosa doveva essere valutato tenendo conto delle circostanze del caso concreto, tra le quali si segnalava l'esistenza, all'epoca dei fatti, di un cantiere che limitava l'accesso stradale, rendendo difficoltoso l'intervento dei soccorsi. Devono, pertanto, condividersi le conclusioni raggiunte dal giudice di secondo grado che rilevava come vi era stato "un complesso di circostanze concomitanti inerenti al contesto ambientale atto ad integrare la contestata aggravante".
Tali conclusioni, del resto, appaiono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: "Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p., comma 1, n. 5), se il tempo di notte, di per sè solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata" (cfr. Sez. 2, n. 3598 del 18/01/2011, dep. 01/02/2011, Salvatore, Rv. 249270).
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di ricorso.
2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione di legge connessa all'erronea applicazione del combinato disposto delle disposizioni dell'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p..
Si consideri, in proposito, che l'assunto difensivo sotteso a questo motivo di ricorso era già stato affrontato con argomentazioni congrue nelle pagine 11 e 12 della sentenza di appello, nella quale si escludeva che la mancata presentazione di conclusioni scritte ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, potesse costituire causa di revoca tacita della costituzione di parte civile, in presenza di conclusioni presentate oralmente.
In questo contesto processuale, la Corte territoriale riteneva che non fosse ravvisabile alcuna revoca tacita della costituzione di parte civile, dal momento che tale revoca può essere integrata solo dall'omessa presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore di parte civile nel giudizio di primo grado e non anche nel caso in cui il patrono di parte civile abbia concluso oralmente nel giudizio di appello. Si potrebbe, al più, ravvisare una mera irregolarità, ma non un'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile, la quale è dall'art. 82 c.p.p. ricondotta a un comportamento omissivo equiparato a una manifestazione di volontà di revoca;
volontà che non può ricondursi a un diverso comportamento della parte civile, costituente chiara espressione della sua volontà di insistere nella costituzione.
D'altra parte, la norma di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2, è una norma di carattere eccezionale e non può essere applicata per analogia a una fattispecie diversa da quella prevista, come statuito da questa Corte, secondo cui l'omessa presentazione delle conclusioni scritte della parte civile immediatamente dopo la formulazione delle conclusioni orali non integra un'ipotesi di revoca tacita della sua costituzione, in quanto, secondo quanto si desumibile dall'art. 523 c.p.p., comma 2, al quale rinvia l'art. 82 c.p.p., devono ritenersi
"tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima che abbia termine l'intera fase della discussione, non essendo necessario che esse precedano l'inizio della discussione da parte dell'imputato" (cfr. Sez. 3, n. 14020 del 02/03/2005, dep. 15/04/2005, Zanotti e altro, Rv. 231596).
Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di ricorso.
3. Tali considerazioni processuali, infine, comportano la declaratoria di inammissibilità anche per la connessa doglianza difensiva, riguardante l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di secondo grado, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
"Non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 c.p.p.), allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese" (cfr. Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, dep. 26/10/2007, Rosi, Rv. 237773).
Queste ragioni processuali, impongono di ritenere inammissibile anche il terzo motivo di ricorso.
4. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015