Sentenza 17 ottobre 2001
Massime • 1
"Non costituisce revoca implicita della costituzione di P.C. il fatto che le conclusioni orali, anziché precedere, la presentazione per iscritto, siano state formulate soltanto alla fine della discussione, dopo quelle dell'imputato, purché esse richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato".
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2001, n. 41141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41141 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 17/10/2001
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere N. 1604
3. Dott. PIERFRANCESCO MARINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 48071/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
IS IE, n. a Piove di Sacco il 31 agosto 1938
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia depositata l'8 settembre 2000. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi. Udite le conclusioni del P.M. Dott. E. Delehaye che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha dichiarato IE IS colpevole dei delitti di ingiuria e minaccia ai danni di AL OS, condannandolo alla pena di seicentomila lire di multa, mentre lo ha prosciolto perché il fatto non costituisce reato dall'imputazione di appropriazione indebita di una levigatrice affidatagli a titolo precario dalla persona offesa. Ricorre per cassazione IE IS e propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del merito, in violazione dell'art. 82 c.p.p., abbia omesso di rilevare la revoca della costituzione della parte civile per intempestiva presentazione delle conclusioni scritte.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che il giudice del merito l'abbia prosciolto per difetto del dolo dall'imputazione di appropriazione indebita, mentre in realtà mancavano prove certe dell'intervenuta appropriazione e il proscioglimento doveva essere pronunciato per insussistenza del fatto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata sulle sole deposizioni della persona offesa e dei suoi genitori, che peraltro neppure avrebbero potuto udire le presunte ingiurie e minacce telefoniche. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia apoditticamente determinato nella misura massima di L.
1.000.000 la pena base applicata per il delitto di ingiuria. Il primo motivo del ricorso è infondato.
Come chiarisce lo stesso ricorrente, invero, la parte civile, prima che la discussione dibattimentale fosse dichiarata chiusa, richiamò le conclusioni scritte già depositate in precedenza. IE IS sostiene che le conclusioni della parte civile non furono formulate correttamente, perché non furono presentate per iscritto immediatamente dopo la formulazione delle conclusioni orali, e, quindi, si determinò la revoca tacita della costituzione in giudizio. Sennonché, secondo quanto si desume dall'art. 523 comma 2 c.p.p., cui rinvia l'art. 82 c.p.p., devono ritenersi tempestive le conclusioni presentate dalla parte civile prima che abbia termine l'intera fase della discussione, non essendo necessario che esse precedano l'inizio della discussione da parte dell'imputato; e, al fine di assicurare la forma scritta della domanda, è sufficiente il richiamo a un atto già depositato, purché idoneo a garantire una stabile documentazione delle richieste del danneggiato. I rimanenti motivi del ricorso sono inammissibili, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla deposizione della persona offesa, ritenuta attendibile in quanto confortata da altri elementi di prova, e a una valutazione complessiva del fatto, cui si è ragionevolmente ritenuta adeguata la pena pecuniaria, benché determinata nel massimo edittale, anziché quella detentiva, pure applicabile. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione e valutazione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). D'altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima" (Cass., sez. 3^, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. 4^, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349). Sicché, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1^, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6^, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2^, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323;
Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3^, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6^, 13 gennaio 1994, Patan,, m. 197386, Cass., sez. 4^, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2^, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. 1^, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3^, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001