Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 2
Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile, la presentazione di conclusioni scritte, prive della sottoscrizione delle parti, ove le medesime conclusioni siano state formulate oralmente. (Fattispecie in cui il difensore delle parti civili aveva concluso oralmente mediante richiamo alle conclusioni scritte già depositate e contenenti le specifiche richieste risarcitorie dei danneggiati).
L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2015, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
449 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GAETANINO ZECCA Presidente - N.12345/2015 - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere -N. 46474/2015 Dott. CARLA MENICHETTI - Rel. Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC CI N. IL 12/01/1986 avverso la sentenza n. 1/2015 GIP TRIBUNALE di COMO, del 07/07/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maris Pinelli Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI che ha concluso per il rigetto del riconso.годе Fulvio Vitali, che be conclu Udito, per la parte civile, l'Avy to for il rifetto del ricono Udiți difensor Avv. to Olivier De lowlis, in sostituzione dill ow to Edoardo Pecie, che insiste per l'ecroplimen to delto del ric ono Ritenuto in fatto CC IA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, riformando quella di primo grado, l'ha ritenuta colpevole del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale in danno di SS AL;
a seguito del sinistro il SA subiva un trauma cranico, dal quale derivava uno stato vegetativo (fatto del 24.2.2008). In via preliminare, il giudice di appello dava atto che la originaria costituzione di parte civile di SS RT, in qualità di curatore speciale del fratello AL, era stata superata dalla successiva costituzione all'udienza del 19.1.2010 di SS IA LA, nominata nel frattempo amministratore di sostegno del figlio AL. Sul punto dichiarava inammissibile perché tardiva ex art. 491 c.p.p. l'eccezione difensiva sulla costituzione di parte civile fondata sul rilievo della mancanza di autorizzazione del giudice tutelare ex art.375, n. 5, c.c., applicabile all'amministratore di sostegno ex art. 411 legge 9.1.2004, n.
6. Il giudicante ha poi ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore della repubblica- convertito poi in appello ex art. 580 c.p.p- sul rilievo della F sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 606, lett.e, c.p.p.. Ciò premesso, secondo la ricostruzione del Tribunale, operata alla luce delle testimonianze e dei rilievi tecnici in atti, la UC alla guida dell'autovettura, mentre percorreva, verso le ore 5,20, la SP 23 con direzione di marcia Chiasso-Olgiate comasco, giunta in un tratto leggermente curvilineo, andava a collidere con l'autovettura di proprietà di LO IE, parcheggiata sul margine destro della carreggiata, in divieto di sosta, invadendo la carreggiata di pertinenza del veicolo di circa cm 35 dalla linea di margine;
dopo aver urtato l'autovettura proseguendo il percorso, investiva violentemente i pedoni SA AL e LO IE, che stavano percorrendo la medesima carreggiata ( agli stessi era stata contestata la violazione dell'art. 190 cod. strada, successivamente annullata dal giudice di pace). Per quanto rileva in questa sede, dalla sentenza emerge che, a seguito dell'urto, il SA veniva colpito con il parabrezza dell'autovettura e caricato sulla parte destra del tetto, rovinando a distanza di circa 24 metri dall'autovettura investita. Il Tribunale ravvisava i profili di colpa della UC sia sotto il profilo della colpa specifica perché in presenza di una fitta nebbia, ometteva di regolare la velocità al fine di conservare il controllo del proprio veicolo, così da essere in grado di arrestarlo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile sia sotto il profilo della colpa generica, includendovi anche la violazione dell'art. 186 cod. strada, sub specie di condotta imprudente- rivelatasi in concreto produttiva di effetti Pr 2 nocivi sulla capacità di guida- pacificamente sussistente, essendo stata l'imputata condannata per questo fatto con decreto penale del GIP di Como in data 25.3.2009. IA UC, tramite difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza sopra indicata. Con il primo motivo si deduce l'inammissibilità originaria degli atti di appello di tutte le parti civili sul rilievo che la costituzione delle stesse doveva intendersi tacitamente revocata sin dal primo grado di giudizio per violazione degli artt. 82, comma 2, prima parte e 523 c.p.p. ex art. 491 c.p.p. Si sostiene che il giudice di appello non aveva fornito risposta a tale eccezione, formulata in sede di discussione all'udienza del 3.7.2015, fondata sul rilievo che in sede di giudizio di primo grado le parti civili depositavano fogli di precisazione delle conclusioni privi di sottoscrizione, con la conseguente incapacità processuale a decidere del giudice di secondo grado, che avrebbe dovuto trasmettere il ricorso del PM alla Corte di cassazione. Con il secondo motivo si lamenta la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione formulata sull'ammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. per difetto dei requisiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), essendo improntato ad un inammissibile tentativo di travisamento del fatto, accertato logicamente ed in conformità alle risultanze processuali dal giudice di pace. Con il terzo motivo si deduce l'inammissibilità originaria dell'atto di appello, proposto in favore di SA AL, sul rilievo che il difetto di legitimatio ad processum della SA IA LA in quanto priva dell'autorizzazione del giudice tutelare avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio sin dal primo grado ed il Tribunale avrebbe dovuto affermarne l'esclusione con conseguente riflesso sulla inammissibilità dell'atto di appello dalla medesima proposto. Tale conclusione è fondata sul principio che il termine previsto per la esclusione della parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non preclude alcuna delle possibili pronunce sull'azione civile, per cui l'inammissibilità della domanda proposta dalla stessa può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio. Con il quarto motivo, in subordine rispetto ai precedenti, si lamentano plurime violazioni di legge con riferimento alla mancata concessione del termine per la proposizione di appello incidentale in relazione alle impugnazioni presentate dalle altre parti processuali, mai notificate all'imputata. Sull'eccezione, formulata all'udienza del 3.7.2015, il Tribunale, alla luce del principio di diritto che la violazione dell'art. 584 c.p.p. non produce l'inammissibilità della impugnazione ma ha l'effetto di non far decorrere il termine della impugnazione incidentale, osservava che l'imputata aveva avuto conoscenza delle impugnazioni proposte dal PM e dalle parti civili con la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello avvenuta presso il difensore domiciliatario in data 6.5.2012 e che in tale data doveva individuarsi il momento da cui far decorrere il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. rr 3 Con il quinto motivo ci si duole della inosservanza dell'art. 82, comma 2, seconda parte c.p.p, con conseguente illegittimità delle decisioni di natura civilistica adottate in udienza. Sull'eccezione formulata all'udienza del 3.7.2015, alla luce della produzione documentale attinente al procedimento civile in corso tra le parti, il giudicante, premesso che le parti civili erano intervenute quali litisconsorti necessari nella causa promossa da LO IE avverso SA AL, rilevava l'erronea evocazione dell'art. 82, comma 2, c.p.p, applicabile solo al giudizio di primo grado, mentre nel caso in esame era da richiamare l'art. 75, comma 3, c.p.p, che prevede la sospensione del processo civile nel caso in cui l'azione civile venga proposta dopo la sentenza penale di primo grado. Si sostiene l'erronea interpretazione della pacifica giurisprudenza di legittimità citata dal giudicante, applicabile al caso previsto dalla prima parte del comma 2 dell'art. 82 citato, e cioè nell'ipotesi di revoca di costituzione della parte civile in caso di mancata presentazione delle conclusioni scritte. L' armonizzazione delle norme citate porterebbe secondo la difesa alla logica conclusione che nel caso in cui la parte civile avvii l'azione civile dopo la costituzione di parte civile, così come dopo la sentenza di primo grado, detta costituzione si intende revocata tacitamente ed il processo civile resta sospeso. Ciò tenuto anche conto della identità delle conclusioni formulate nei due procedimenti. Con il sesto motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità dell'imputata evidenziando gravi vizi motivazionali nella sentenza che, riformando quella di primo grado, avrebbe dovuto fondare il giudizio su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio. Le censure attengono in particolare al travisamento delle prove con riferimento allo stato dei luoghi con particolare riferimento alle condizioni di visibilità ed alla posizione della vittima al momento dell'investimento- ed al profilo di colpa individuato dal giudicante nello stato di ebbrezza, desunto dalla contestazione alla UC con decreto penale della contravvenzione di cui all'art. 186 del codice della strada, ritenuto irrilevante dal primo giudice. Sotto tale ultimo profilo si denuncia la carenza motivazionale laddove il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare le condizioni dei due pedoni, risultati positivi rispettivamente all'alcoltest (il LO) ed al test tossicologico (il SA), come evidenziato dal primo giudice. Si lamenta, infine, la manifesta illogicità della motivazione anche con riferimento al valutazione compiuta sulla velocità tenuta dalla UC,desunta dalla violenza dell'impatto con il corpo del SA e dalle lesioni dallo stesso subite, prospettando l'ipotesi la configurabilità della condotta della vittima quale fattore interruttivo del nesso di causalità. Considerato in diritto Il ricorso, pur ampiamente argomentato, non puo' essere accolto. W 4 Le questioni processuali sono infondate. Come è noto ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.p., la costituzione della parte civile nel processo penale deve intendersi revocata "se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p.,vale a dire in sede di discussione, per iscritto e con la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, giusto il disposto dell'art.523, comma 2,c.p.p. . Sul punto la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza delle conclusioni di quest'ultima si incentra sulla necessità di acquisire processualmente le richieste ferme e precise da parte del danneggiato (v. Sez.V, 19 novembre 2001, n.41141, Friso), trattandosi di pretesa civilistica e che, di conseguenza, di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni (v. in tal senso, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 39595, Rosi, rv. 237773). Si è, pertanto, in presenza di una certa "elasticità" della giurisprudenza di legittimità nella interpretazione degli artt. 82 e 523, comma 2, c.p.p., che riconosce la revoca tacita della costituzione solo nel caso in cui la parte civile non abbia effettivamente presenziato all'udienza di discussione. Ciò che è essenziale è che la parte civile confermi le proprie richieste all'esito dell'istruzione dibattimentale (v. Sez. III, 22 dicembre 2010, n. 6249,N., rv. 249533). In questo caso, come emerge dal verbale dell'udienza, consultabile in ragione della natura della censura, il difensore delle parti civili ha concluso oralmente richiamando quelle scritte, sia pure non sottoscritte dalle parti civili personalmente, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste dei danneggiati, chiedendo al giudice di affermare la penale responsabilità dell'imputata e di condannarla al risarcimento dei danni, in solido con la società assicuratrice. Sussistendo, pertanto, nel verbale la prova scritta delle conclusioni in termini precisi, può affermarsi che la condotta delle parti civili non integra la revoca presunta dell'avvenuta costituzione, ai sensi del citato art. 82, comma 2, c.p.p., con la conseguente capacità processuale del Tribunale a giudicare del ricorso per cassazione del PM, previa conversione del medesimo ex art. 580 c.p.p. Infondata è anche la doglianza, contenuta nel secondo motivo, afferente la valutazione formulata dal giudicante sull'ammissibilità del ricorso per cassazione del PM, fondata sulla W 5 ineccepibile conclusione che i motivi proposti concernono tra l'altro la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. In via preliminare va pure affrontato l'altra questione, di cui al terzo motivo di ricorso, sulla omessa rilevazione, sin dal giudizio di primo grado, del difetto di legitimazio ad processum di SA IA LA, in qualità di curatore speciale del figlio AL, in quanto priva dell'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 374, n. 5, c.c. Trattasi di motivo in quanto, come già nel recente passato osservato da questa Corte, con principio al quale ha aderito il giudicante, le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, ne' l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione (v.di recente, Sez. III, 9 luglio 2014, Busolin, rv. 264113). Poiché la predetta questione risulta essere stata posta solamente coi motivi di appello, quando era già intervenuta la causa di decadenza, la medesima non può adesso formare oggetto di motivo di impugnazione di fronte a questa Corte di legittimità. Del resto, l'eccezione si palesa infondata anche da un punto di vista sostanziale La distinzione fra "atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione", che l'art 374, n 5, c.c. pone come limite all'attività gestoria del tutore, è fondata su un criterio non giuridico, ma economico, vale a dire quello delle conseguenze patrimoniali dell'atto compiuto in nome dell'incapace, sia con autonoma domanda civile, sia attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale contro l'autore del danno. In questa prospettiva è evidente che nel caso in esame in cui si verte nell'ipotesi di azione civile di risarcimento- la quale non intacca il patrimonio del soggetto rappresentato, ma tende a reintegrarlo, e come tale è diretta a salvaguardare gli interessi dell'incapace- è solo quest'ultimo l'unico soggetto che potrebbe dolersi di una costituzione di parte civile con effetti sfavorevoli. Anche il quarto motivo è infondato. Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall' art. 584 c.p.p. non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di W 6 cui all'art. 178 c.p.p.). Unico effetto della violazione della norma della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita. Infondato è anche il quinto motivo. La disposizione di cui all'art. 82 comma 2, c.p.p. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. L'ordinanza impugnata, rilevando l'erronea evocazione da parte del difensore dell'art. 82, comma 2, c.p.p, afferma un principio incontroverso, evidenziando che la citata disposizione vale solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo. Ciò sul rilievo che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa (Sezione VI, 23 maggio 2013, Leonzio). Come risulta evidente, nel caso in esame, il punto controverso riguarda, invece, l'intervento delle parti civili nel giudizio promosso da LO IE per il risarcimento dei danni in forza di quanto previsto dal d.Lgs 7.9.2005, n. 239 ( cd. Codice delle Assicurazioni), al fine di risolvere il problema della pluralità di danneggiati e supero del massimale assicurativo. Nel suddetto giudizio, promosso nei confronti di SA AL, della Carige ASSICURAZIONI spa e dei responsabili civili, tra cui l'odierna imputata, comproprietaria del mezzo, le parti civili si costituivano al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della CC nella causazione del sinistro e l'accertamento e la liquidazione del danno patito e la conseguente condanna al risarcimento dei danni della società assicuratrice e degli altri responsabili civili. In materia, in vero, non è tout court utilmente richiamabile il disposto dell'art. 82 c.p.p., relativo alla revoca della costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale. La norma correttamente richiamabile è, come evidenziato dal giudicante, quella di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p., secondo la quale: "se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge". गे ? Ne deriva, in altri termini, un contesto fattuale in cui i rapporti tra l'azione proposta in sede civile e l'azione civile proposta in sede penale, vanno semmai definito nell'ambito del processo civile, secondo il richiamato disposto dell'art. 75, comma 3 (a tal proposito, dovendosi solo precisare, sia pure ad abundantiam, che sussiste totale autonomia, ai fini civili, tra la posizione dell'imputato e quella del responsabile civile, di guisa che è ben possibile, ad esempio, che l'azione civile venga coltivata in sede penale nei soli confronti dell'imputato, in modo indipendente dal giudizio in sede civile proposto nei confronti del responsabile civile: arg. ex Sez. IV, 6 aprile 1976, Proia, rv. 134958) ; senza che si possa porsi, invece, alcun problema di revoca della costituzione di parte civile nell'ambito del processo penale. Infondata, infine, è la censura sulla manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità dell'imputata. La motivazione è esente dalle censure formulate. Innanzitutto perché nell'ipotesi come quella in esame in cui il giudice di appello, per diversità di apprezzamenti, ha ritenuto di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, lo stesso ha compiutamente sostituito all'analisi compiuta dal primo giudice una sua analisi ed ha svolto, per motivare il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, logiche e congrue considerazioni riguardanti la dinamica del sinistro,quale emergente dalle testimonianze assunte e dai rilievi tecnici in atti, nonché sui profili di colpa dell'imputata. E' stato così applicato il principio, in tema di motivazione della sentenza, secondo il quale nel caso di riforma da parte del giudice di appello di una decisione assolutoria emessa dal primo giudice, il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (v., tra le altre, Sez. V, 5 maggio 2008, Alexi, rv.241169). Ciò premesso, venendo invece ai profili oggetto di doglianza, questi possono essere sintetizzati nel travisamento delle prove con riferimento allo stato dei luoghi ed alla posizione della vittima al momento dell'investimento e nella carenza motivazionale rappresentata dal'introduzione di un profilo di colpa mai contestato all'imputata (lo stato di ebbrezza) e la contestuale omessa valutazione delle posizione e delle condizioni del SA al momento dell'investimento, idonee ad integrare, secondo l'assunto difensivo, l'interruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, c.p. W 8 In proposito, occorre considerare che, in tema di reato colposo, per poter addebitare un evento ad un determinato soggetto occorre accertare non solo la sussistenza del "nesso causale materiale" tra la condotta (attiva od omissiva) dell'agente e l'evento, ma anche la cosiddetta "causalità della colpa", rispetto alla quale assumono un ruolo fondante la prevedibilità e l'evitabilità del fatto. Infatti, la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Compito del giudice, in proposito, per poter formalizzare l'addebito, è quello di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che, all'epoca della creazione della regola, consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti. Per l'effetto, ai fini dell'addebito, l'accadimento verificatosi deve essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, realizzandosi così la cosiddetta "concretizzazione del rischio". Peraltro, affermare, come afferma l'articolo 43 c.p., che, per aversi colpa, l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica anche che l'indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l'evento: si può quindi formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno (cfr. Sez. IV, 14 febbraio 2008, parte civile CI ed altri in proc. Aiana;
e cfr. anche Sez. IV, 1° ottobre 2008, Zocco ed altri). In punto di prevedibilità, non è certo revocabile in dubbio che la presenza di una fitta nebbia nella strada, ammessa dalla stessa imputata, possa porre le prevedibili condizioni di un urto diretto con altri veicoli o comunque quelle per l'insorgenza di una condizione di pericolo per gli altri utenti della strada [in termini compatibili con l'occorso come in concreto verificatosi] [dovendosi quindi in proposito ritenere non rilevante l'argomento sviluppato nel ricorso sull'insussistenza del nesso eziologico per il solo fatto che il veicolo del LO era parcheggiato in situazione irregolare] In punto di esigibilità, non è altresì revocabile in dubbio che la velocità adeguata allo stato dei luoghi [ergo, il comportamento alternativo lecito imposto dalla norma cautelare violata] avrebbe ragionevolmente impedito la verificazione dell'incidente o, quantomeno, avrebbe potuto determinarne la verificazione in termini meno gravi [ la UC avrebbe potuto avvistare per tempo il veicolo e, nonostante la condotta colposa tenuta, avrebbe potuto porre in essere manovre anche di emergenza in concreto più efficienti e tali da impedire l'incidente e/o da attenuarne le conseguenze]. La valutazione prognostica effettuata dal giudice di merito non è in proposito arbitraria e non merita censure, pur a fronte del "dissenso" espresso nel ricorso. Ineccepibile è anche la ricostruzione dei profili di colpa dell'imputata, che si poneva alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche ed, in presenza di una fitta nebbia, ometteva di regolare ۱۷ و la velocità al fine di conservare il controllo del proprio veicolo. Nessuna violazione dei diritti di difesa è ravvisabile: sia perché, comunque, il profilo dello stato di alterazione psico-fisica era già stato oggetto- pacificamente- di autonoma contestazione con il decreto penale sia perché anche in ragione di tale separata contestazione, nel presente procedimento, di cui si è discusso della condotta colposa dell'imputata, questa ha avuto ampie possibilità di interloquire, senza pregiudizio alcuno. Vale del resto con riferimento al richiamo defensionale all'art. 521 c.p.p. la pacifica giurisprudenza di questa Corte che esclude la violazione del diritto di difesa quando non risulti alcun stravolgimento tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando l'imputato sia stato posto nelle condizioni di difendersi compiutamente, quando, comunque, le modalità di contestazione dei profili di colpa, riferiti anche ad aspetti di colpa generica, . consentano di ricomprendervi anche profili di colpa specifica non espressamente contestati, ma ricomprendibili nel fatto contestato. Anche la doglianza afferente l'omessa considerazione della condotta del SA quale fattore interruttivo ex art. 41, comma 2, c.p., è infondata. Va ricordato, in premessa, che, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma 2, c.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (condicio sine qua non) di cui all'articolo 41, comma 1, c.p. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, nel senso che è l'agente, con la sua condotta (attiva od omissiva), ad avere posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato, pur tuttavia non ne risponde se ed in quanto la verificazione di questo risulti in concreto dovuto al concorso di fattori sopravvenuti, ecc. Ebbene, che la condotta del SA correttamente non sia stata ritenuta "interruttiva" del nesso eziologico è di palmare evidenza, ove si consideri che, proprio il comportamento cautelare omesso dalla UC, in presenza di una fitta nebbia, era concettualmente imposto [ oltre che dalla norma specifica di cui all'articolo del codice della strada] proprio per evitare il rischio di incidenti derivanti anche dal comportamento improvvido ed irregolare degli altri utenti della strada, non potendosi del resto ritenere imprevedibile la presenza di un ostacolo improvviso costituito dalla vettura del LO e dai pedoni. Sotto questo profilo, il ragionamento del giudice di merito non consente censure. WV 10 Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, per questo giudizio di cassazione, e le liquida in euro 3.000,00 oltre accessori secondo legge in favore di SA RT e SS ILA ed in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore di SA AL. Così deciso in data 9 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetanino Zecca Patrizia Picial cell PREMAD ебой S E T R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO * O Dott Giovan RUELLOity C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2016 IL FUNZIONARIO, GIUDIZIARIO Dot Co m RUELLO AL