Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2015, n. 4492
CASS
Sentenza 9 dicembre 2015

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Non costituisce revoca tacita della costituzione di parte civile, la presentazione di conclusioni scritte, prive della sottoscrizione delle parti, ove le medesime conclusioni siano state formulate oralmente. (Fattispecie in cui il difensore delle parti civili aveva concluso oralmente mediante richiamo alle conclusioni scritte già depositate e contenenti le specifiche richieste risarcitorie dei danneggiati).

L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito.

Commentario1

  • 1Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2015, n. 4492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4492
Data del deposito : 9 dicembre 2015

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