Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile la formulazione nel giudizio di primo grado di conclusioni orali consistenti nella richiesta "di condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero", senza alcun richiamo alle conclusioni scritte già depositate, documentanti la richiesta risarcitoria avanzata.
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 2942
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 34783/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI VA, nato a [...] il [...];
e da DI AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, l'8.3.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti, il difensore di fiducia avv. Salerno M., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata T8.3.2012 il tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava dei Tirreni, in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Cava dei Tirreni, in data 6.4.2012, aveva condannato DI VA ed DI AN, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 582 e 594 c.p., commessi in danno di De UC RI, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con un unico atto, entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in relazione all'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p., per non avere dichiarato, il giudice di appello, la revoca della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado, dove la suddetta parte civile si limitava a riportarsi alle conclusione del pubblico ministero, non partecipando, inoltre, nemmeno al giudizio di secondo grado;
2) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, derivante dal travisamento delle risultanze probatorie, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non corrispondendo al vero quanto affermato dal tribunale in ordine alla circostanza che i testimoni della difesa DI MA, IV LA e AT RI non hanno assistito ai fatti per cui si è proceduto, perché non presenti al verificarsi degli stessi, in quanto dal contenuto delle deposizioni dei suddetti testi si evince l'esatto contrario, risultando, pertanto, dimostrato che fu la persona offesa ad aggredire l'DI VA.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto nei seguenti limiti.
4. Fondato è il primo motivo di ricorso.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, la costituzione della parte civile nel processo penale deve intendersi revocata "se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 c.p.p., vale a dire in sede di discussione, per iscritto e con la determinazione dell'ammontare dei danni di cui si chiede il risarcimento, giusto il disposto dell'art. 523 c.p.p., comma 2. Orbene come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in una condivisibile decisione "gli arresti della Corte sono nel senso che la ratio della disciplina della revoca tacita della costituzione di parte civile in mancanza delle conclusioni di quest'ultima si incentra sulla necessità di acquisire processualmente le richieste ferme e precise da parte del danneggiato (Cass. Pen. Sez. 5A, 19.11.01, n. 41141, Friso) trattandosi di pretesa civilistica e che, di conseguenza, di revoca si può parlare solo se la parte civile non precisi in alcun modo le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni (Sez. 4A, n. 39595 del 27/06/2007 Rv. 237773)", sottolineando come, pur in presenza di una certa elasticità della giurisprudenza di legittimità nella interpretazione dell'art. 82 c.p.p. e art. 523 c.p.p., comma 2, che riconosce la revoca tacita della costituzione solo nel caso in cui la parte civile non abbia effettivamente presenziato all'udienza di discussione ed ha ritenuto in alcuni casi sufficiente la sola presenza del difensore valorizzando il precedente deposito delle conclusioni in forma scritta, si debba comunque "ritenere essenziale che la parte civile confermi le proprie richieste all'esito dell'istruzione dibattimentale" (cfr. Cass., sez. 3, 22/12/2010, n. 6249, rv. 249533). Di conseguenza costituisce revoca implicita della costituzione di parte civile il fatto che le conclusioni orali di quest'ultima non richiamino quelle scritte, già depositate in precedenza ed idonee ad assicurare al processo una stabile documentazione delle richieste del danneggiato (cfr. Cass., sez. 5, 10/10/2006, n. 6111, P.), ma si limitino, come nel caso in esame (cfr. il verbale dell'udienza dibattimentale di primo grado del 6.4.2010, allegato al ricorso e, comunque, consultabile essendo stato dedotto un error in procedendo), a chiedere genericamente al giudice che procede, "la condanna degli imputati come richiesto dal pubblico ministero".
In questo caso, infatti, mancando nel verbale la prova scritta delle conclusioni in termini precisi, può affermarsi che la parte civile non ha precisato in nessun modo le sue conclusioni nella fase della discussione, integrando la sua condotta la revoca presunta dell'avvenuta costituzione, ai sensi del citato art. 82 c.p.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 4, 27/06/2007, n. 39595, R.).
5. Il secondo motivo di ricorso, invece, non coglie nel segno, non essendo configurabile il vizio di travisamento della prova. Tale vizio, infatti, come affermato da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, nel caso, come quello in esame, di "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo ove il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. 4, 24/01/2013, n. 11489, D.V.). Peraltro non può non rilevarsi che con il predetto motivo di ricorso l'imputato, in realtà, prospetta una soluzione interpretativa delle acquisizioni probatorie alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito, che, in quanto tale, non è idonea ad integrare il vizio processuale della manifesta illogicità della motivazione derivante dal travisamento della prova (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 26/02/2013, n. 28624, M.G.). Tale soluzione si fonda sull'assunto che i testimoni della difesa abbiano assistito al litigio scoppiato tra la persona offesa e gli imputati, laddove il giudice di secondo grado, con motivazione immune da vizi logici, ha precisato che i suddetti testimoni non hanno assistito all'insorgere della lite (non al suo sviluppo), essendo usciti dalle rispettive abitazioni dopo avere sentito i rumori di quanto accadeva all'esterno (come riferito dalla teste IV LA nella parte della sua deposizione riportata in ricorso), per cui non possono ritenersi portatori di una conoscenza completa dei fatti, posseduta, invece, solo dalla persona offesa e dalla teste Di MA MA, presenti sin dal primo momento.
6. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con riferimento alle statuizioni civile per intervenuta revoca tacita della costituzione di partecivile, dovendosi rigettare nel resto il ricorso degli imputati. Il parziale accoglimento delle richieste difensive comporta che nulla sia dovuto dai ricorrenti a titolo di pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014