Sentenza 29 aprile 2016
Massime • 1
La mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorchè quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.
Commentario • 1
- 1. Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2016, n. 34922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34922 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2016 |
Testo completo
34922/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MAURIZIO FUMO Presidente N.1342 - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI - Consigliere -N. 4440/2015 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORGHI LIBERO N. IL 26/05/1964 avverso la sentenza n. 9587/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 25/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI come reato, a felts wil with, so far fet che ha concluso per i mitive ASR for per ish пош Cap 5e7; ASRед і зи 594ca 6-8 zone fel trattamento infons for determine percinto Udito, per la parte civile, l'Av Udit i difensor Avv. IN FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, esclusa l'aggravante ex art. 612 cpv. c.p. in relazione al delitto di minacce sub 9) e rideterminata la pena in mesi sette e giorni venti di reclusione, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 20 settembre 2011 dal locale Tri- bunale, appellata da BORGHI Libero, dichiarato responsabile dei reati di molestie (capi 5 e 7), minacce gravi e ingiurie (capi 6 e 8) reati contestati in permanenza fino al 20 settembre 2011, nonché di minacce (capo 9) commesso il 30 gennaio 2009. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per aver la Corte di merito rigettato l'appello nella parte in cui era stata impugnata l'ordinanza del Tribunale che non aveva ritenuto revocata la costituzione di parte civile della persona offesa EN NI per mancato deposito delle conclusioni scritte nel giudizio di primo grado. Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto che fosse sufficiente l'intervenuto richiamo delle conclusioni dell'atto di costituzione, o la verbalizzazione delle richieste di risarcimento e di provvisionale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, per l'erronea quantificazione della pena per reati avvinti dalla continuazione, laddove erroneamente la pena base era stata fissata per uno de- gli episodi di ingiuria, non considerandosi che il reato più grave doveva esser individuato nella minaccia grave. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione delle contravvenzioni sub 5) e 7), che sarebbe intervenuta prima della pronuncia della sentenza del giudice d'appello, non potendosi considerare fondata una contestazione aperta come quella di cui al capo di imputazione. Osserva il Collegio, in primo luogo, che il delitto di ingiurie previsto dall'art. 594 c.p. è stato abrogato ai sensi dell'art. 1 del D.lvo 15 gennaio 2016, n. 7, così che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione a tutte le ipotesi di ingiurie contestate, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ad uguale conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, si giunge in relazione al rea- to di cui all'art. 660 c.p., in quanto i fatti di molestie, ascritti al prevenuto ai capi 5) e 7) come commessi nel 2009, sono estinti per l'intervenuta prescrizione massima quinquennale. Manifestamente infondata è poi la doglianza di cui al primo motivo, atteso che, secondo la giuri- sprudenza alla quale la Corte di merito ha fatto corretto riferimento, non può configurarsi l'ipote- si di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni (art. 523 c.p.p.), allorché la parte si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione, oppure siano verbalizzate le richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese. (Sez. IV, 27/6/2007, n. 39595, Rv. 237773). Invero, una volta verbalizzate le richieste della parte civile nel senso delle richieste di cui all'atto di co- stituzione, di condanna al risarcimento del danno o di concessione di una provvisionale e della refusione delle spese, sarebbe una contraddizione in termini il presumere una revoca tacita, se- condo l'art. 82 c.p.p. in relazione all'art. 523 c.p.p., a fronte di una esplicita domanda risarcitoria, sia pure richiesta oralmente, ma trasfusa pienamente nella verbalizzazione scritta. Tale forma ir- rituale non può che costituire una irregolarità che non comporta alcuna sanzione, in quanto la conseguenza della revoca presunta può verificarsi solo se la parte civile non precisi in alcun mo- do le sue conclusioni nella fase della discussione e manchi alcuna traccia scritta dei termini delle sue conclusioni. L'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente alle contravvenzioni ed al delitto di ingiurie (precisandosi in tali termini i riferimenti del dispositivo ai capi 6 ed 8 della rubrica) comporta la necessità del rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna ai fini della ri- determinazione del trattamento sanzionatorio per il delitto di minacce contestato nei diversi capi (6, 8, 9) di imputazione (con assorbimento della doglianza in tema di aumento di pena per conti- nuazione), che la Corte di merito dovrà calibrare considerando l'incidenza su tipo ed entità della pena dell'avvenuta applicazione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le ag- Pag. 1 di 2 gravanti, dove ancora ritenute sussistenti.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento ai capi 5), 7), 6) e 8), i pri- mi due per intervenuta prescrizione, gli altri per non essere il fatto previsto come reato. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la ride- terminazione del trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma il 29 aprile 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Plen ese Depositata in Cancelleria Roma, 11 17 AGO. 2016 E R F T R Funzionario Giudiziario O C Tiziana PASQUAZY Pag. 2 di 2