Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2016, n. 34922
CASS
Sentenza 29 aprile 2016

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Massime1

La mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorchè quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese.

Commentario1

  • 1Parte civile, revoca della costituzione, richieste di PMAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2016, n. 34922
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34922
Data del deposito : 29 aprile 2016

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