Sentenza 29 maggio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'indulto in caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, la pena oggetto di condono va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2009, n. 25204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25204 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 29/05/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1843
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 2544/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA OR n. il 22 giugno 1973;
avverso l'ordinanza 15 dicembre 2008 - Corte di Appello di Salerno;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 15 dicembre 2008, depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008, la Corte di Appello di Salerno rigettava il reclamo proposto nell'interesse di FU OR avverso l'ordinanza 4 novembre 2008 con cui, in accoglimento dell'istanza del Procuratore Generale, gli veniva applicato l'indulto nella misura di anni due, mesi quattro e giorni uno di reclusione previa scissione del cumulo onde poter applicare il beneficio ai soli reati non esclusi dal medesimo. Lo FU era stato per vero condannato con sentenza della Corte di Appello di Salerno in data 14 giugno 2007 (irrevocabile in data 12 ottobre 2007) alla pena di anni cinque di reclusione determinata in anni sette di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2, e mesi sei di reclusione per due episodi D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 1, ritenuti in continuazione tra loro e con il reato associativo e la diminuzione del rito.
Il Giudice rilevava che corretta era stata la decisione opposta stante la considerazione che la pena per il reato satellite e ostativo (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, aggravato dal cit. D.P.R., art. 80) andava rideterminata non nella misura in concreto indicata quale aumento per la continuazione (quattro mesi) bensì nella pena edittale minima prevista per tale reato (anni due e mesi otto di reclusione) ridotta per le attenuanti generiche e il rito, alla quale andava imputato il periodo di presofferto pari ad anni due e giorni uno di reclusione.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Francesco Saverio D'Ambrosio, ha proposto ricorso per cassazione FU OR chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per il seguente profilo:
- violazione dell'art. 627 c.p.p., dell'art. 174 c.p. e della L. n.241 del 2006, art. 1, posto che, così facendo, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena già decisa dal giudice di cognizione e coperta dal giudicato. Avendo il giudice della cognizione indicato la pena per ciascun reato satellite, il Giudice dell'esecuzione non doveva svolgere alcuna operazione ermeneutica. Con memoria difensiva 12 maggio 2009 il ricorrente riprendeva, approfondendole, le tematiche già espresse con l'atto di impugnazione. In particolare rilevava che il giudice di merito non aveva chiarito il perché il giudice dell'esecuzione dovesse procedere allo scioglimento del cumulo e quale dovesse essere la copertura normativa.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno.
Questa Corte ritiene infatti di dover condividere sul tema il recente principio e-spresso da questo Supremo Collegio a Sezioni Unite (ancorché formulato in tema di revoca dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4), secondo cui, a titolo di aumento ex art. 81 c.p., comma 2, si deve avere riguardo non alla sanzione edittale minima per essi prevista (secondo un abbandonato primo orientamento) bensì alla pena in concreto irrogata per ciascun reato (come espresso invece in un precedente orientamento minoritario) sul presupposto che la pena per il reato (o i reati) satellite, suscettibile di comportare la revoca dell'indulto e quindi di precluderne l'applicazione, va individuata nell'aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell'esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora in sede di cognizione siano state omesse le singole specificazioni (Cass., Sez. U. 23 aprile 2009, n. 21501, Astone). Il Supremo Collegio ha valorizzato a tal fine, oltre la ratio di favore dell'istituto, il dato testuale rappresentato dalla circostanza che il D.P.R. n. 394 del 1990, art. 4, disciplinando la revocabilità dell'indulto, usi l'espressione "riporti condanna", il che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice, ponendosi peraltro in linea con altro recente orientamento delle stesse Sezioni Unite (sentenza 26 marzo 2009) che, chiamate a risolvere un contrasto sorto in relazione a fattispecie ove, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 300 c.p.p., comma 4, della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave, hanno ritenuto che, per stabilire l'entità della pena irrogata, alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre considerare l'aumento concretamente inflitto ai sensi dell'art. 81 c.p.. Ciò posto, si osserva che il giudice di merito non ha fatto applicazione di questi principi sicché l'ordinanza gravata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009