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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28274 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
data per letta, su accordo delle parti, la relazione dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita l'Avv. STEFANIA CONTALDI, in difesa di TÒ MA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la valutazione della decorrenza del termine di prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/12/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 02/11/2021 del Tribunale di Velletri che aveva condannato MA TÒ alla pena di un anno di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa ai danni di II HA. Il fatto attribuito all'imputato - che, secondo la contestazione, era stato commesso «nell'ottobre 2015» - era consistito nel farsi consegnare, nella qualità di titolare di un'agenzia di pratiche auto, dalla persona offesa II HA, la Penale Sent. Sez. 2 Num. 28274 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2023 somma complessiva in contanti di C 3.800,00 traendo l'HA in inganno con la promessa di fare conseguire alla moglie NA HA e al genero IS AS EI AT la patente di guida senza partecipare ai necessari corsi di formazione e senza sostenere l'esame, incamerando il suddetto denaro, con conseguente danno per la persona offesa che non vedeva realizzato il proprio fine illecito. 2. Avverso l'indicata sentenza del 09/12/2022 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, MA TÒ, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo al rigetto del motivo del proprio appello con il quale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto la sua responsabilità nonostante la persona offesa II HA avesse agito per perseguire un fine illecito (cosiddetta "truffa in atti illeciti") costituito dal conseguimento della patente, da parte della moglie e del genero, senza partecipare ai necessari corsi e senza sostenere l'esame (cioè, come a volte si dice, dal "comprare" le due patenti). Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che, anche a volere ritenere la configurabilità della "truffa in atti illeciti", la Corte d'appello di Roma si sarebbe limitata a recepire acriticamente la sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni «delle presunte persone offese», la quale, come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, sarebbe risultata smentita «dalla istruttoria dibattimentale», da cui sarebbe emerso che l'imputato non aveva ricevuto alcuna somma in contanti e aveva più volte convocato II HA, NA HA e IS AS EI AT perché si sottoponessero alle programmate visite mediche e partecipassero ai necessari corsi di formazione, convocazioni alle quali i predetti non avevano mai risposto sicché, pertanto, non si erano mai presentati alle sedute di esame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, «prevalenti, o, comunque, equivalenti alla contestata aggravante comune». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia confermato il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche senza «qualunque richiamo - se non sotto forma di mere clausole di stile - a quegli elementi indicati dall'art. 2 133 c.p.» e reputando erroneamente sia l'assenza di elementi positivi, quale si doveva invece ritenere il proprio corretto comportamento processuale - avendo egli «non solo rinunciato [...] a qualsivoglia ed inutile strategia dilatoria, ma [...] deciso di fornire la propria versione dei fatti» - sia la gravità del fatto, in realtà «non eccessiva», «avuto riguardo ai danni subiti dalla vittima da un punto di vista esclusivamente materiale» e al «contesto e [al]la dinamica (tentativo delle persone offese di acquistare la patente di guida)». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 1.1. Quanto al primo di essi, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio - che è pienamente condiviso dal Collegio che intende, perciò, ribadirlo - secondo cui risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti (Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258986-01, relativa a una fattispecie in cui le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell'imputato, cancelliere in servizio presso un tribunale, si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un'asta giudiziaria;
Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218673-01, relativa a una fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tale modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire;
Sez. 3, n. 3452 del 15/12/1965, dep. 1966, Carella, Rv. 100647-01). Ciò per la ragione che, anche nei casi in cui il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, non viene meno né l'ingiustizia del profitto, che l'agente ottiene mediante l'inganno, né il danno altrui, i quali costituiscono l'elemento materiale del reato di truffa. Né, in tali casi, viene meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso nei negozi giuridici patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato di truffa. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve rammentare che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una 3 diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle c:he sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41.461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 2151730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Nel caso in esame, tale circostanza appare del tutto assente. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno infatti adeguatamente motivato come la persona offesa II HA avesse dichiarato, in modo del tutto chiaro e lineare, nonché esplicito in ordine all'illiceità dell'accordo che aveva concluso con il TÒ, di essersi determinato a consegnare all'imputato la somma in contanti di € 3.800,00 perché ingannato dallo stesso TÒ in ordine alla possibilità di fare ottenere la patente di guida alla propria moglie e al proprio genero senza che costoro dovessero partecipare ai necessari corsi e sostenere gli esami, e come tali dichiarazioni della persona offesa avessero anche trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla moglie e dal genero della stessa persona offesa NA HA e IS AS EI AT, nonché dai testimoni KI PE VR e PP UN. Gli stessi giudici di merito hanno altresì evidenziato come, a fronte di tali prove testimoniali, motivatamente ritenute attendibili, l'assunto difensivo secondo cui l'imputato, come era stato da lui riferito in sede di esame, non avrebbe ricevuto 4 alcuna somma in contanti e avrebbe più volte convocato II HA, NA HA e IS AS EI AT perché si sottoponessero alle programmate visite mediche e partecipassero ai necessari corsi di formazione, non avessero trovato alcun riscontro né testimoniale né documentale (sotto forma di missive, e-mail o altro). A fronte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove e, in particolare, una differente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, il che - non essendo i igiudici di merito incorsi, come si è detto, nel valutare tali dichiarazioni, in manifeste contraddizioni o illogicità - non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, si deve precisare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, l'unica aggravante che gli era stata contestata, quella di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, era stata in realtà esclusa dal Tribunale di Velletri (pag. 4 della sentenza di primo grado). Ciò precisato, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti cieneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). 5 Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità del reato, della natura illecita della prestazione promessa alla persona offesa e del profitto conseguito (e mai restituito all'HA, nonostante le sue richieste), ritenendo, altresì, in modo del tutto logico, che il fatto che l'imputato avesse fornito la propria versione dei fatti costituisse una legittima opzione difensiva ma non fosse suscettibile di essere di per sé positivamente apprezzato, tenuto conto che la stessa versione era risultata smentita dalla risultanze dibattimentali. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza cli legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e logica e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. L'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, il 1° aprile 2023) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2023.
data per letta, su accordo delle parti, la relazione dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita l'Avv. STEFANIA CONTALDI, in difesa di TÒ MA, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo, altresì, la valutazione della decorrenza del termine di prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/12/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 02/11/2021 del Tribunale di Velletri che aveva condannato MA TÒ alla pena di un anno di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di truffa ai danni di II HA. Il fatto attribuito all'imputato - che, secondo la contestazione, era stato commesso «nell'ottobre 2015» - era consistito nel farsi consegnare, nella qualità di titolare di un'agenzia di pratiche auto, dalla persona offesa II HA, la Penale Sent. Sez. 2 Num. 28274 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 31/05/2023 somma complessiva in contanti di C 3.800,00 traendo l'HA in inganno con la promessa di fare conseguire alla moglie NA HA e al genero IS AS EI AT la patente di guida senza partecipare ai necessari corsi di formazione e senza sostenere l'esame, incamerando il suddetto denaro, con conseguente danno per la persona offesa che non vedeva realizzato il proprio fine illecito. 2. Avverso l'indicata sentenza del 09/12/2022 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, MA TÒ, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riguardo al rigetto del motivo del proprio appello con il quale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, quanto meno ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia ritenuto la sua responsabilità nonostante la persona offesa II HA avesse agito per perseguire un fine illecito (cosiddetta "truffa in atti illeciti") costituito dal conseguimento della patente, da parte della moglie e del genero, senza partecipare ai necessari corsi e senza sostenere l'esame (cioè, come a volte si dice, dal "comprare" le due patenti). Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che, anche a volere ritenere la configurabilità della "truffa in atti illeciti", la Corte d'appello di Roma si sarebbe limitata a recepire acriticamente la sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni «delle presunte persone offese», la quale, come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, sarebbe risultata smentita «dalla istruttoria dibattimentale», da cui sarebbe emerso che l'imputato non aveva ricevuto alcuna somma in contanti e aveva più volte convocato II HA, NA HA e IS AS EI AT perché si sottoponessero alle programmate visite mediche e partecipassero ai necessari corsi di formazione, convocazioni alle quali i predetti non avevano mai risposto sicché, pertanto, non si erano mai presentati alle sedute di esame. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, «prevalenti, o, comunque, equivalenti alla contestata aggravante comune». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma abbia confermato il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche senza «qualunque richiamo - se non sotto forma di mere clausole di stile - a quegli elementi indicati dall'art. 2 133 c.p.» e reputando erroneamente sia l'assenza di elementi positivi, quale si doveva invece ritenere il proprio corretto comportamento processuale - avendo egli «non solo rinunciato [...] a qualsivoglia ed inutile strategia dilatoria, ma [...] deciso di fornire la propria versione dei fatti» - sia la gravità del fatto, in realtà «non eccessiva», «avuto riguardo ai danni subiti dalla vittima da un punto di vista esclusivamente materiale» e al «contesto e [al]la dinamica (tentativo delle persone offese di acquistare la patente di guida)». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. 1.1. Quanto al primo di essi, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio - che è pienamente condiviso dal Collegio che intende, perciò, ribadirlo - secondo cui risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti (Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258986-01, relativa a una fattispecie in cui le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell'imputato, cancelliere in servizio presso un tribunale, si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un'asta giudiziaria;
Sez. 2, n. 10792 del 23/01/2001, Delfino, Rv. 218673-01, relativa a una fattispecie in cui le parti offese erano state indotte in errore, mediante artifici e raggiri, da un generale dei carabinieri che, assumendo fraudolentemente l'impegno di stabilire un contatto con elementi della malavita allo scopo di ottenere notizie utili per favorire la liberazione di un sequestrato, aveva in tale modo ottenuto dai parenti del rapito la somma di un miliardo di lire;
Sez. 3, n. 3452 del 15/12/1965, dep. 1966, Carella, Rv. 100647-01). Ciò per la ragione che, anche nei casi in cui il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, non viene meno né l'ingiustizia del profitto, che l'agente ottiene mediante l'inganno, né il danno altrui, i quali costituiscono l'elemento materiale del reato di truffa. Né, in tali casi, viene meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso nei negozi giuridici patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato di truffa. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo, si deve rammentare che costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una 3 diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle c:he sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41.461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 2151730-01). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Nel caso in esame, tale circostanza appare del tutto assente. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno infatti adeguatamente motivato come la persona offesa II HA avesse dichiarato, in modo del tutto chiaro e lineare, nonché esplicito in ordine all'illiceità dell'accordo che aveva concluso con il TÒ, di essersi determinato a consegnare all'imputato la somma in contanti di € 3.800,00 perché ingannato dallo stesso TÒ in ordine alla possibilità di fare ottenere la patente di guida alla propria moglie e al proprio genero senza che costoro dovessero partecipare ai necessari corsi e sostenere gli esami, e come tali dichiarazioni della persona offesa avessero anche trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla moglie e dal genero della stessa persona offesa NA HA e IS AS EI AT, nonché dai testimoni KI PE VR e PP UN. Gli stessi giudici di merito hanno altresì evidenziato come, a fronte di tali prove testimoniali, motivatamente ritenute attendibili, l'assunto difensivo secondo cui l'imputato, come era stato da lui riferito in sede di esame, non avrebbe ricevuto 4 alcuna somma in contanti e avrebbe più volte convocato II HA, NA HA e IS AS EI AT perché si sottoponessero alle programmate visite mediche e partecipassero ai necessari corsi di formazione, non avessero trovato alcun riscontro né testimoniale né documentale (sotto forma di missive, e-mail o altro). A fronte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove e, in particolare, una differente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni, il che - non essendo i igiudici di merito incorsi, come si è detto, nel valutare tali dichiarazioni, in manifeste contraddizioni o illogicità - non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, si deve precisare che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, l'unica aggravante che gli era stata contestata, quella di avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, era stata in realtà esclusa dal Tribunale di Velletri (pag. 4 della sentenza di primo grado). Ciò precisato, si deve rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti cieneriche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). 5 Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità del reato, della natura illecita della prestazione promessa alla persona offesa e del profitto conseguito (e mai restituito all'HA, nonostante le sue richieste), ritenendo, altresì, in modo del tutto logico, che il fatto che l'imputato avesse fornito la propria versione dei fatti costituisse una legittima opzione difensiva ma non fosse suscettibile di essere di per sé positivamente apprezzato, tenuto conto che la stessa versione era risultata smentita dalla risultanze dibattimentali. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza cli legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e logica e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. L'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, il 1° aprile 2023) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1:remila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2023.