Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO DISTRETTUALE II DD NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LAMINAZIONE SOTTILE SPA, in persona del legale rappresentante Meschini ID, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI RAIMONDO, difesa dagli avvocati GIUSEPPE SARTORIO, GENNARO DI MAGGIO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 20952/00 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO DISTRETTUALE II DD NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e contro
LAMINAZIONE SOTTILE SPA, in persona del legale rappresentante ID Moschini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI RAIMONDO, difeso dagli avvocati GIUSEPPE SARTORIO, GENNARO DI MAGGIO, giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso le sentenze n. 316/99 e 317/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositate il 07/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO che ha chiesto, previa riunione, l'accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1 In data 30.1.1992 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Napoli notificava alla spa Laminazione Sottile, con sede in Napoli, il rigetto della istanza di esenzione parziale dall'irpeg per il periodo 1990-1999, stante la non ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 26 comma terzo DPR 601/1973. Il ricorso della società avverso tale provvedimento di diniego veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli, la quale, con decisione n. 583/05/95, dichiarava spettare l'esenzione nella misura dell'85%, ritenendo sussistere un'ipotesi di ampliamento di attività preesistente finalizzata all'incremento della economia locale.
Tale decisione, appellata dall'Ufficio finanziario, veniva parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 316/19/99, depositata il 7.9.1999, riconosceva spettare alla società - sulla base della documentazione acquisita in giudizio - un'esenzione parziale decennale dall'irpeg nella misura del 30% del valore totale della produzione. Ricorrono congiuntamente per Cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli, con un mezzo di gravame.
La società intimata si è costituita e resiste con controricorso. p.2 Alla odierna udienza di discussione è stata disposta ex art. 274 c.p.c. la riunione al presente ricorso di quello n. 20952/00,
pendente fra le medesime parti ed avente ad oggetto il silenzio- rifiuto della A.F. sulla istanza di rimborso dell'irpeg relativa all'anno 1990 versata dalla società nella misura di L. 1.607.663.692.
Infanzia società aveva chiesto il rimborso dell'irpeg relativa a tale annualità ed aveva poi impugnato il silenzio-rifiuto dell'A.F. su tale istanza.
L'adita CT di primo grado di Napoli, con decisione n. 334/1995, aveva rigettato il ricorso.
Tale decisione veniva peraltro parzialmente riformata dalla TR della Campania che, con sentenza n. 317/19/99, depositata il 7.9.1999, dichiarava il diritto della società al rimborso dell'irpeg nella misura del 30% del valore totale della produzione: con ciò esplicitamente adeguandosi a quanto dalla stessa TR deciso, in pari data, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto della società all'esenzione dall'imposta de qua (sentenza 316/ 19/99 cit.). La sentenza è stata gravata da ricorso per Cassazione congiuntamente proposto dal Ministero delle Finanze e dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli.
Anche in tale giudizio si è costituita e resiste con controricorso la intimata società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.3 Con un unico motivo i ricorrenti nel procedimento R.G. n. 20951/00) deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma terzo DPR 601/1973 e dell'art. 105 DPR 218/1978.
Si dolgono che i Giudici di appello abbiano ritenuto competere una sia pur ridotta esenzione dall'irpeg in ragione dell'avvenuto ampliamento dell'opificio, laddove, invece, è necessario che sussista il requisito della vera e propria novità dell'attività industriale: salvo che tale ampliamento assuma dimensioni di tal rilievo da potersi equiparare ad un nuovo insediamento industriale:
ipotesi questa, peraltro, ad avviso dell'AF., non ricorrente nel caso di specie.
Nell'ambito del procedimento RG 20952/00 i medesimi ricorrenti deducono con un primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 295 c.p.c. nonché dell'art. 273 comma primo c.p.c., per non avere i Giudici di appello provveduto alla riunione delle cause, pur opportuna trattandosi di procedimenti pendenti fra le medesime parti e concernenti questioni legate da vincolo di consequenzialità; e per avere comunque omesso di sospendere la causa subordinata (avente ad oggetto la restituzione del tributo relativo all'anno 1990) in attesa della decisione definitiva su quella pregiudiziale circa la spettanza o meno alla spa Laminazione Sottile della agevolazione ai fini dell'irpeg. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 26 comma terzo DPR 601/1973 e dell'art. 105 DPR 218/1978, essendosi ammesso a parziale rimborso l'irpeg relativa al 1990 sull'erroneo convincimento della sufficienza dell'avvenuto ampliamento dell'opificio preesistente e della non necessità, quindi, di una vera e propria novità dell'attività industriale. p.4 Preliminarmente va dato atto che la difesa dell'A.F., all'udienza odierna, a seguito dell'avvenuta riunione dei ricorsi ha dichiarato di non avere più ragione di insistere nelle censure di violazione di legge dedotte con il primo motivo di ricorso nel procedimento RG 20952/00.
Ciò posto, e venendo all'unica residua ragione del contendere (motivo unico nel proc. RG 20951/00 e secondo motivo nel proc. RG 20952/00), va osservato quanto segue.
L'agevolazione della riduzione dell'irpeg alla metà per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, già prevista dall'art. 26 comma terzo DPR 601/1973, è stata successivamente disciplinata dall'art. 105 comma primo del DPR 218/1978 (TU delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), il quale prevede che tale beneficio compete alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati nell'art. 1 per la realizzazione di nuove imprese produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione,fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102 del medesimo DPR, afferenti la esenzione dall'ilor.
Con l'art. 14 n. 5 L. 64/1986 al beneficio della riduzione dell'imposta è stato poi sostituito quello dell'esenzione decennale totale dalla stessa.
Tale essendo la disciplina regolatrice della fattispecie, va rilevato che dalla sentenza impugnata risulta accertato - in linea di fatto - l'avvenuto ampliamento dell'opificio, già esistente, della società Laminazione Sottile spa;
e in relazione a tale situazione la TR ha ritenuto essere giustificato il riconoscimento di un'esenzione (sia pur parziale) dall'irpeg a favore della società stessa. Il convincimento dei Giudici di appello non può essere condiviso. Invero, questa Corte più volte (ex plurimis, Cass. 15866, 15391 e 227/2001; Cass. l5996, 7810 e 7514/2000; Cass. 11028/1999) ha avuto occasione di affermare che, riferendosi la richiamata disciplina specificamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive (senza peraltro assolutamente prevedere una possibilità di graduazione della misura del beneficio, come invece stabilito per l'ilor dall'art. 101 del DPR 218/1978 cit.), conseguentemente, ai fini dell'applicazione del beneficio ex art. 105 cit. occorre avere riguardo alla sussistenza dei due requisiti richiesti: con esclusione quindi di qualsiasi valutazione in termini di produttività proporzionale all'intervento e della possibilità di attribuire rilevanza al conseguimento di uno sviluppo occupazionale.
Vero è che il requisito della nuova iniziativa si è talvolta ritenuto configurabile anche nelle ipotesi di trasformazione di impresa produttiva preesistente che per gli elevati profili di quantità e di qualità dell'intervento equivalga alla realizzazione di una vera e propria nuova iniziativa economica (Cass. 15316 e 8361/2002; Cass. 5732/1998). Tuttavia, nella specie, non è dato desumere dalla sentenza impugnata alcun elemento, dimostrativo di una siffatta particolare situazione, idoneo a giustificare il convincimento espresso.
In proposito, Giudici di appello si limitano infetti a rilevare, sulla base dei bilanci dal 1990 al 1997, un incremento delle immobilizzazioni tecniche tali da permettere un aumento dell'attività produttiva, "anche se di gran lunga al disotto della percentuale asettica decisa dai primi Giudici"; e, con riguardo agli impianti e macchinali, "un incremento parziale degli stessi solo nel 1997...".
In tal modo risulta concretamente esclusa la configurabilità di una trasformazione produttiva di tale importanza da poterla assimilare ad una vera e propria nuova iniziativa economica.
Alla stregua dei rilievi tutti che precedono i ricorsi dell'Amministrazione Finanziaria debbono essere accolti e conseguentemente le sentenze impugnate devono essere cassate. Peraltro, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fattole cause possono essere decise nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma primo c.p.c..
Ritiene la Corte, per le medesime ragioni in base alle quali i ricorsi dell'A.F. sono stati ritenuti fondatici dovere rigettare le domande della società contribuente, introduttive dei giudizi innanzi al Giudice tributario.
Quanto alle spese di ciascun intero giudiziosi ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i ricorsi riuniti nn. 20951/00 e 20952/00; cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive della contribuente. Dichiara compensate le spese di ciascun intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004