Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 3
Risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti. (Nella specie, le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell'imputato - cancelliere in servizio presso un tribunale - si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un'asta giudiziaria).
La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili. (In motivazione, la Corte ha affermato che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica).
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, quando la somma pattuita è effettivamente corrisposta, ma il delitto non è configurabile per difetto dell'elemento psicologico in capo al pubblico ufficiale, la strutturale unitarietà della fattispecie impedisce di ritenere tipico anche il fatto del concorrente necessario che, quindi, non può essere punito nemmeno a titolo di tentativo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, siccome il provvedimento giudiziario che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto illecitamente condizionare era stato, al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, già compiuto, si versava inoltre nell'ipotesi di reato impossibile).
Commentario • 1
- 1. Truffa: si configura in caso di falsificazione del cartellino marcatempo o dei fogli di presenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
F 8 4 2 6 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3303 Dott. Gennaro MARASCA -Presidente- Dott. TO BEVERE UP 17/12/2013- - Consigliere - R.G.N. 38594/2013 Dott. Paolo OLDI Consigliere - - Consigliere - Dott. TO SETTEMBRE - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi presentati da:
1. NO IO, nato a [...], il [...];
2. AN IR, nato a [...], il [...];
3. GR PP, nato a [...], il [...];
4. LL TO, nato a [...], il [...];
5. TA FA, nato a [...], il [...];
6. PI RA, nato a [...], il [...];
7. FA EL, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 12/12/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al GR per i capi A17), A18), A19) e A20) per prescrizione e con rinvio per la rideterminazione della pena;
per il rigetto nel resto del ricorso del GR e dei ricorsi del AN e del PI;
per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. PP Guida e l'avv. PP Tomeo che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse del GR, del LL, del NO e del TA. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 12 dicembre 2012 la Corte d'appello di Napoli confermava parzialmente le condanne inflitte, tra gli altri, a GR PP, NO IO, AN IR, LL TO, TA FA, PI RA e FA EL, per i reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e turbata libertà degli incanti loro rispettivamente contestati.
1.1 In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale, per quanto qui di interesse: a) assolveva il GR dal reato di cui al capo A75) e dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A19) limitatamente al mandato del 23 luglio 2003, nonché, su appello del pubblico ministero, determinava in maniera autonoma la pena per quelli di cui ai capi A71) e A73) escludendo la continuazione, invece ritenuta dal giudice di prime cure, dei medesimi con gli altri reati per cui l'imputato era stato condannato;
b) assolveva anche il LL e il TA dal citato reato di cui al capo A75) e revocava al primo la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
c) concedeva al PI, al TA ed al AN la sospensione condizionale della pena ed agli ultimi due anche il beneficio della non menzione.
1.2 La vicenda per cui si procede riguarda una serie di frodi consumate nella gestione delle pratiche dell'Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Nola dal GR e da alcuni suoi colleghi nella loro qualità di cancellieri del medesimo Tribunale. In particolare una larga parte delle imputazioni - originariamente contestate in riferimento ai reati di peculato e concussione, poi derubricati in quello di truffa aggravata all'esito del giudizio di primo grado concerne il c.d. "sistema GR" e cioè il meccanismo ordito dal suddetto imputato per appropriarsi di parte dei residui spese destinati ad essere restituiti ai soggetti soccombenti nelle aste giudiziarie immobiliari per la partecipazione alle quali avevano depositato cauzione. Nella prospettazione accolta dai giudici del merito il GR e i suoi complici si sarebbero in tal senso insinuati nella procedura di restituzione delle suddette somme falsificando i relativi mandati di pagamento al fine di riscuoterle abusivamente, per poi consegnarne ai beneficiari solo una parte. Il provvedimento di condanna riguarda poi ulteriori frodi perpetrate dagli imputati ai danni delle persone coinvolte nelle procedure di esecuzione immobiliare del Tribunale di Nola, nonché quelle perpetrate ai danni dell'amministrazione di appartenenza dal GR e dal suo collega LL per coprire la loro assenza dal posto di lavoro. Oggetto della sentenza impugnata è altresì il tentativo di corruzione realizzato dagli imputati PI e FA nei confronti del GR, il quale peraltro in riferimento allo stesso episodio è stato condannato per truffa, avendo ritenuto i giudici di merito avesse raggirato i suoi corruttori in merito alla possibilità di intervenire sull'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'asta relativa ad un immobile del menzionato FA che in realtà era stato già emesso. Infine un ulteriore gruppo di reati riguarda una vicenda parallela emersa nel corso delle indagini e concernente la sistematica alterazione del corretto svolgimento di alcune aste giudiziarie ricorrendo a minacce o a vere proprie estorsioni da parte di altri imputati, diversi da quelli coinvolti nei fatti menzionati in precedenza, attività in riferimento alla quale la Corte territoriale ha confermato altresì la configurabilità del reato di associazione a delinquere contestato al capo B1).
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati.
2.1 Il ricorso proposto a mezzo del proprio difensore dal GR articola sette motivi. Con il primo e il secondo deduce in relazione alle truffe di cui ai capi A2) e A6) - così come riqualificate già nel primo grado di giudizio le originarie imputazioni, rispettivamente, di corruzione e di concussione l'errata applicazione della legge - penale, rilevando il difetto di uno degli elementi essenziali del reato configurato. Infatti la dazione di danaro da parte delle presunte vittime delle frodi non sarebbe stata condizionata dall'errore causato dagli altrettanto presunti artifizi realizzati dall'imputato à di cui peraltro il ricorrente denuncia l'intrinseca inidoneità a provocare l'ipotizzato - errore -, ma sarebbe invece la conseguenza dell'autonoma determinazione delle stesse vittime di perseguire il proprio disegno di influenzare illecitamente il corso della procedura esecutiva cui erano rispettivamente interessate (tanto che, quantomento, con riguardo ai fatti di cui al capo A2 il FA ed il PI sono stati condannati per tentata corruzione). Sotto altro profilo il ricorrente lamenta altresì, sempre con riguardo ai reati di cui ai menzionati capi, l'inconfigurabilità della ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. e la conseguente improcedibilità degli stessi per l'originario difetto di querela. Osserva in proposito il ricorso che la fattispecie aggravante in questione ricorra soltanto qualora l'abuso di potere o la violazione dei doveri non integrino già un elemento costitutivo del reato, come invece risulterebbe nel caso di specie, dove la spendita della propria qualifica di cancelliere da parte del GR sarebbe elemento strutturale dell'artificio attraverso cui sono state realizzate le truffe contestate, la cui consumazione peraltro non avrebbe richiesto né lo sviamento dei poteri dell'imputato, né la violazione di alcuno specifico dovere da cui lo stesso era gravato.
2.2 Sempre con il primo motivo il ricorrente eccepisce poi, in relazione alla condanna per il reato di falso materiale in atto pubblico contestato al capo A3), l'inutilizzabilità ex art. 63 e 64 c.p.p. delle dichiarazioni rese da BA BE, il quale è stato assunto come testimone pur essendo egli imputato del reato di cui al capo A1) e al quale nel corso della deposizione sono state contestate ex art. 500 c.p.p. dichiarazioni predibattimentali acquisite nella forma delle sommarie informazioni nonostante egli fosse stato già raggiunto all'epoca da indizi di reità. Peraltro il ricorrente contesta comunque l'attitudine delle suddette dichiarazioni a provare la falsità della firma di AL IN apposta sul mandato di pagamento a lei destinato, in quanto si tratterebbe di disconoscimento eteronomo effettuato in assenza di accertamenti tecnici atti a dimostrare la natura apocrifa della firma suddetta. Non di meno il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità anche della deposizione della stessa AL, in quanto alla stessa non sarebbero stati rivolti gli avvisi ex art. 199 c.p.p. nonostante il figlio (il BA per l'appunto) fosse imputato nel medesimo procedimento. Peraltro proprio le dichiarazioni della donna la quale avrebbe affermato di aver delegato il figlio ad - apporre per suo conto tutte le firme necessarie per gli adempimenti richiesti dalla procedura esecutiva evidenzierebbero l'inattendibilità della deposizione del BA, - in qualche modo costretto a disconoscere l'autenticità della sottoscrizione del mandato al fine di non autoaccusarsi di aver falsamente apposto la firma della madre. Infine, sempre con riguardo al reato di cui al capo A3), il ricorrente evidenzia la sostanziale innocuità del falso contestato, atteso che proprio il BA avrebbe dichiarato di aver ricevuto un residuo di spesa esattamente corrispondente a quello indicato sul mandato di pagamento, talchè la falsificazione della firma dell'AL non sarebbe servita al GR per appropriarsi di alcuna somma.
2.3 Ancora con il primo motivo, ma questa volta con riguardo al reato di falso ideologico in atto pubblico contestato al capo A5), viene dedotta l'errata applicazione dell'art. 479 c.p., rilevandosi in tal senso come l'imputazione riguardasse la falsa attestazione della data di deposito di una istanza di sollecitazione della definizione della procedura esecutiva e dunque un atto non strettamente pertinenziale alla suddetta procedura, non tipizzato normativamente e comunque inidoneo a costituire alcun dovere in capo al giudice al quale era destinato (che infatti l'avrebbe ignorato). Conseguentemente la contestata falsificazione sarebbe stata del tutto inoffensiva determinando l'inconfigurabilità del reato per cui è intervenuta la condanna dell'imputato.
2.4 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della vittima della presunta truffa di cui al capo A6), La CA TO, il quale, avendo retribuito il potenziale concorrente nell'aggiudicazione dell'asta al fine di estrometterlo dalla medesima, era quantomeno indagabile per il reato di cui all'art. 353 c.p. e dunque non avrebbe potuto deporre come testimone nel dibattimento di primo grado. Sotto altro profilo con il medesimo motivo viene altresì eccepito che la condotta dell'imputato sarebbe stata comunque giustificata ai sensi dell'art. 50 c.p. dal consenso dell'avente diritto, stante la spontaneità della contestata dazione di danaro e la sua finalizzazione ad uno scopo illecito.
2.5 Con il terzo motivo, in relazione ai reati di cui ai capi A11) e A12), viene eccepita l'inutilizzabilità anche delle dichiarazioni di AS SA, che, in quanto imputata della turbativa d'asta di cui al capo A10), a sua volta non avrebbe potuto essere sentita in veste di testimone come invece avvenuto in violazione del primo comma dell'art. 197 c.p.p.
2.6 Con il quarto motivo viene innanzi tutto dedotta l'errata riconduzione al paradigma normativo della truffa di tutti i fatti originariamente contestati come peculato e poi riqualificati ai sensi dell'art. 640 c.p. dai giudici di prime cure. In tal senso il ricorrente sottolinea come, secondo quanto accertato nei gradi di merito, lo schema delle frodi imputate al GR prevedeva immutabilmente la presentazione all'ufficio postale, ai fini della riscossione dei residui di spesa, dei mandati di pagamenti con la dicitura "per quietanza del cancelliere" accompagnata dall'apocrifa sottoscrizione dell'effettivo beneficiario. In tal senso il soggetto asseritamente ingannato dall'imputato sarebbe stato dunque il direttore dell'ufficio postale, il quale peraltro era ben consapevole di come la restituzione delle somme menzionate non ammettesse, per volontà normativa, equipollenti alla riscossione diretta da parte degli effettivi destinatari dei mandati, talchè non può ritenersi che egli sia stato indotto in errore, né che quello posto in essere nei suoi confronti sia qualificabile come artifizio. Non di meno la Corte territoriale avrebbe altresì errato nel qualificare come truffa fatti in cui il soggetto ingannato e quelli danneggiati erano rimasti distinti, senza che il primo vantasse alcun potere di disporre in maniera autonoma del patrimonio dei secondi essendone mero custode necessario. E sempre con riguardo ai medesimi fatti il ricorrente eccepisce altresì l'insussistenza della invece ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., atteso che, per le ragioni illustrate, alcun condizionamento dovuto alla strumentalizzazione della qualifica soggettiva dell'imputato avrebbe patito l'autore delle disposizioni patrimoniali.
2.7 Sempre con quarto motivo il ricorrente ha poi svolto ulteriori e specifiche censure in merito ai singoli capi della sentenza ad oggetto i fatti menzionati. Con riguardo ai reati di cui ai capi A15) e A16) viene eccepita la scarsa verosimiglianza della ricostruzione che vuole persona offesa della truffa il Pentella, invero persona dedita alla partecipazione alle aste giudiziarie e che quindi non poteva ignorare le prassi restitutorie instaurate nel Tribunale di Nola, dovendosi escludere conseguentemente escludere che lo stesso sia stato vittima di qualsivoglia artificio. Quanto ai reati di cui ai capi A17), A18), A21), A22), A52) e A53) il ricorrente lamenta che le persone offese (Galloro, De Crecchio, Napolitano), non avrebbero disconosciuto la propria sottoscrizione sui mandati di pagamento ovvero addirittura l'avrebbero espressamente riconosciuta o, ancora, non avrebbero escluso che si trattasse di firme apposte da coloro per lo più familiari cui avevano dato l'incarico di effettuare tutti gli adempimenti relativi alle procedure esecutive cui erano interessate, con la conseguenza che in tali casi difetterebbe la prova della falsificazione dei mandati e quindi anche delle truffe, quantomeno in conseguenza della mancata escussione, laddove indicati, dei soggetti delegati dagli interessati alla riscossione. In relazione ai reati di cui ai capi A24), A25), A26) si sostiene invece che le persone offese o i loro incaricati (GN, RA), avrebbero dichiarato di aver ricevuto la somma dovuta in restituzione per intero, il che escluderebbe la configurabilità in tali ipotesi del reato di truffa, ma altresì di quello di cui all'art. 479 c.p., attesa l'evidente inoffensività dell'eventuale falso contestato come strumentale alla consumazione della frode. Considerazioni analoghe vengono svolte con riguardo ai reati di cui ai capi A50) e A51) rilevandosi il difetto del danno per l'intervenuta restituzione integrale della somma oggetto del mandato di pagamento, mentre in riferimento al reato di cui al capo A63) mancherebbe la stessa prova dell'illecito trattenimento di una parte del residuo di spesa, non avendo la persona offesa saputo precisare l'entità della somma originariamente versata, né di quella ricevuta in restituzione. Quanto invece ai reati di cui ai capi A27), A28), A29), A30), A31), A33), A34), A39), A40), A60) si sottolinea come le persone offese avessero incaricato della riscossione l'avv. TA o l'avv. Di Palma, i quali deve dunque presumersi abbiano incassato le somme per intero, difettando per di più la prova che il GR abbia trattenuto o ricevuto in tali occasioni del danaro. In relazione ai reati di cui ai capi A42) e A43) il ricorrente osserva come l'imputazione sconti l'originario errore compiuto nell'identificazione dell'avente diritto alla restituzione delle somme di cui si presume l'illecito impossessamento, atteso che questi non sarebbe la NE come contestato e cioè il debitore sottoposto ad esecuzione -, bensì i soggetti interessati - alla procedura ed effettivi beneficiari dei mandati. Quanto ai reati di cui ai capi A44), A45), A56), A57), A58) e A59) il ricorrente si limita espressamente a richiamare le conclusioni o le considerazioni svolte in precedenza, mentre per quelli di cui ai capi A46) e A47) eccepisce il difetto della prova della truffa, atteso che il trattenimento di una qualsivoglia somma da parte del GR sarebbe solo ipotizzato, non essendo mai stato escusso il professionista delegato dal soggetto interessato alla procedura (EL AT) a curarne per suo conto tutti gli adempimenti ad essa relativi. Per i reati di cui ai capi A48) e A49) viene evidenziato come la firma apposta in calce al mandato sia sostanzialmente illeggibile e dunque come non sia stata disconosciuta. In ogni caso il ricorso rileva come l'eventuale illecito trattenimento avrebbe riguardato somme di modesta entità. Diversamente per i reati di cui ai capi A54) e A55) il ricorrente sostiene non possa escludersi che, risultando aver la persona offesa delegato oralmente l'imputato ad incassare per suo conto quanto dovutogli, la somma non restituita fosse in realtà stata lasciata al GR a titolo di liberalità e comunque, in relazione al suo trattenimento e proprio in ragione del menzionato incarico, sarebbe al più configurabile il reato di appropriazione indebita, invero improcedibile per difetto della necessaria querela. Conclude, infine, il ricorrente che per quanto riguarda il reato di cui al capo A69) il difetto degli elementi strutturali della truffa renderebbe come negli altri casi "inutile" il falso, mentre quelli di cui ai capi A19) e A20) sarebbero invece estinti per intervenuta prescrizione risalendo i fatti addebitati al 2003. 2.8 Con il quinto motivo il ricorrente deduce ulteriore errata applicazione dell'art. 640 c.p. con riguardo ai fatti contestati ai capi A71) e A73), rilevando innanzi tutto che l'improprio utilizzo dei "badge" segna orario da parte del GR e del suo collega LL non sarebbe sufficiente a comprovare le truffe addebitate all'imputato, atteso che tale strumento registra esclusivamente l'orario di entrata e di uscita dall'ufficio, ma non consente di certificare la presenza o l'assenza dei due cancellieri nel luogo di lavoro. In secondo luogo la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il reato di truffa pur in mancanza di un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione alla luce della effettiva consistenza delle condotte accertate. Infine difetterebbe la prova del dolo del reato, atteso che le assenze del GR sarebbero imputabili ad incombenze d'ufficio o alla necessità di commettere quei fatti ritenuti reato», ma non certo dalla volontà di lucrare indebitamente la quota di salario imputabile ai periodi di tempo in cui egli non si trovava al lavoro.
2.9 Con il sesto motivo (erroneamente rubricato nuovamente come primo a p. 22 del ricorso) viene denunciata l'errata applicazione dell'art. 81 cpv c.p. e correlati vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito al riconoscimento della continuazione solo per gruppi di reati ed alla conseguente applicazione per il resto del cumulo materiale delle pene autonomamente determinate. In particolare il ricorrente sottolinea come il Tribunale avesse evidenziato non smentito sul punto dalla Corte - territoriale il collegamento sostanziale esistente tra tutti gli illeciti addebitati al GR al fine di giustificare l'eteroutilizzabilità ai sensi dell'art. 270 c.p.p. delle risultanze dell'attività di intercettazione, conclusione che appare in contraddizione con la mancata riunione sotto il vincolo della continuazione tra tutti i reati contestati all'imputato e soprattutto tra quelli legati all'assenza dal luogo di lavoro di cui ai capi A71) e A73), che gli stessi giudici di merito hanno ritenuto addebitabili, quantomeno con riguardo ai fatti del 13 aprile 2006, alla presenza del GR nello studio del PI per la consegna del profitto illecito dei reati di cui ai capi A2) e A5).
2.10 Con il settimo motivo viene, infine, eccepito il difetto di motivazione in merito al diniego all'imputato delle attenuanti generiche. Sul punto il ricorrente lamenta come in entrambi i gradi di merito si sarebbe in realtà voluta irrogare una pena esemplare al GR pretermettendo di conseguenza la doverosa valutazione delle circostanze favorevoli all'imputato, che per oltre trent'anni ha svolto le proprie funzioni senza mai incorrere in rilievi disciplinari, che è incensurato e che avrebbe commesso solo negli ultimi anni di carriera degli illeciti peraltro di scarsa gravità atteso che a tutto concedere gli avrebbero fruttato poche migliaia di euro.
3. Il ricorso del LL articola tre motivi. Con il primo deduce l'errata applicazione della legge penale sostanziale e correlati vizi di motivazione in relazione ai capi A71) e A73), rilevando come l'esiguità del danno cagionato all'amministrazione a seguito delle assenza dal lavoro dell'imputato e del GR, così come apprezzata dalla Corte dei Conti il cui pronunciamento i giudici d'appello avrebbero ingiustificatamente ignorato, impedirebbe al configurabilità del contestato reato di truffa per conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo vengono denunciati ulteriori vizi della motivazione in relazione al reato di truffa di cui al capo A25), evidenziandosi in proposito come la Corte distrettuale avrebbe immotivatamente respinto l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa delle risultanze dell'intercettazione costituente l'unica fonte di prova a carico dell'imputato e comunque omesso di argomentare sul significato dalla stessa attribuito alle frasi captate, giungendo ad illogiche conclusioni in proposito alla luce del loro effettivo contenuto. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine l'immotivato diniego all'imputato delle attenuanti generiche, nonostante la prospettata incensuratezza del medesimo e la scarsa gravità delle condotte contestate.
4. Con il ricorso del TA si deducono plurimi vizi della motivazione della sentenza impugnato in riferimento al reato di truffa aggravata di cui al capo A6) per cui l'imputato è stato condannato. Sotto un primo profilo il ricorrente eccepisce il travisamento della prova in relazione al ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella "pantomima" asseritamente organizzata dal GR ai danni della vittima della truffa (La CA TO), atteso che nella ricostruzione recepita dalla Corte territoriale il raggiro sarebbe stato consumato mediante due telefonate (una vera ed una finta) effettuate dal TA alla presenza del suddetto La CA, il quale però avrebbe sempre dichiarato di aver assistito ad una sola chiamata nello studio dell'imputato. Per altro verso i giudici d'appello avrebbero omesso di valutare che il TA aveva sempre cercato di ottenere nell'interesse del suo cliente uno sconto sul costo della esclusione dell'inesistente terzo interessato all'asta immobiliare, contrastando così le pretese del GR, il quale peraltro operò costantemente "alle spalle" dell'imputato, e che non vi sarebbe alcuna evidenza di passaggi di danaro tra i due protagonisti della presunta truffa.
5. Con il ricorso del PI si denunciano innanzi tutto l'errata applicazione degli artt. 56, 319, 319 ter e 640 c.p. e correlati vizi della motivazione della sentenza. Osserva in proposito il ricorrente, in riferimento al capo A2), che il riconoscimento della responsabilità del GR per truffa anziché per la corruzione originariamente contestata impedirebbe l'invece recepita riqualificazione nei confronti dell'imputato e del suo cliente FA dello stesso fatto come tentata corruzione in atti giudiziari, attesa la natura di reato a concorso necessario a struttura bilaterale della corruzione. Peraltro, anche volendo seguire l'impostazione accolta dai giudici d'appello, l'inesistenza dell'oggetto del mercimonio (provvedimento già adottato) che li ha portati a ritenere la corruzione solo tentata avrebbe più correttamente dovuto portarli alla conclusione di trovarsi di fronte ad un reato impossibile, atteso che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto in sentenza, tale inesistenza non è da imputarsi ad un caso fortuito, bensì all'incompetenza funzionale del GR ad adottare il provvedimento per cui era stato concordato l'illecito pagamento. Non di meno le conclusioni a cui approda la Corte di merito risulterebbero in contraddizione con l'assoluzione del GR in primo grado per il reato di cui al capo A1) per lo speculare accordo corruttivo stipulato con l'aggiudicataria dell'asta relativa all'immobile del FA. Infine sul punto il ricorrente rileva come il fatto contestato al più sarebbe inquadrabile nella fattispecie di traffico di influenze oggi sussunta nell'incriminazione di cui all'art. 346 bis c.p. ovviamente inapplicabile all'imputato ratione temporis ai sensi dell'art. 2 c.p. Con un secondo motivo viene poi eccepita la violazione dell'art. 522 c.p., erroneamente esclusa dalla Corte territoriale in quanto la riqualificazione del fatto avrebbe avuto esito favorevole all'imputato. Infatti il reato di corruzione in atti giudiziari per cui è intervenuta condanna sarebbe più grave di quella ordinaria originariamente contestata, mentre l'art. 319 ter c.p. non distinguerebbe, a differenza dell'art. 319 dello stesso codice, tra corruzione propria, impropria, antecedente e susseguente ed il fatto corrisponderebbe invece allo schema della corruzione impropria susseguente. Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta infine il difetto di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.
6. In relazione allo stesso capo A2) il ricorso del FA lamenta a sua volta l'errata applicazione della legge penale sostanziale e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentata corruzione in atti giudiziari ed all'effettiva partecipazione dell'imputato alla sua commissione. In proposito il ricorrente rileva come i giudici di merito abbiano acriticamente recepito la ricostruzione del fatto operata dagli inquirenti, facendo riposare la dimostrazione della sua consumazione su elementi privi di qualsiasi vocazione probatoria in tal senso, nonchè ignorando immotivatamente le contestazioni difensive prospettate con il gravame di merito. In particolare sarebbe ingiustificata la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale per cui la busta con la quale il GR è stato visto uscire dallo studio del PI contenesse la tangente versata per corromperlo. Non di meno risulterebbe illogico dedurre la volontà dell'imputato a stipulare l'accordo corruttivo dalle risultanze di intercettazioni che non l'hanno mai visto protagonista e che hanno ad oggetto conversazioni non sicuramente riferibili alla procedura immobiliare che lo riguardava, tanto più che alla data in cui l'attività captativa ha avuto inizio tale procedura si era già risolta con esito favorevole per il FA. Non solo, l'identificazione dell'imputato come il soggetto nel cui interesse era stato promosso il summenzionato accordo sarebbe il frutto di uno scambio di persona attribuibile all'operante incaricato delle indagini, atteso che tale identificazione è avvenuta sulla base dell'erroneo presupposto che il FA eserciti il mestiere di piastrellista.
7. Il ricorso proposto nell'interesse del NO articola due motivi. Con il primo viene dedotto il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo B2), rilevandosi in proposito che la Corte territoriale si sarebbe limitata sul punto a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado omettendo di confutare le articolate obiezioni sollevate con i motivi d'appello in ordine al travisamento delle intercettazioni da cui è stata tratta la prova della colpevolezza del NO. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece l'errata applicazione dell'art. 416 c.p. e correlati vizi motivazionali in ordine all'affermata sussistenza del sodalizio di cui al capo B1) ed alla partecipazione dell'imputato al medesimo con il ruolo di finanziatore dell'associazione. Anche in questo caso, secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre pedissequamente le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, omettendo di confutare le doglianze svolte in proposito con i motivi d'appello, nei quali si era obiettato che solo in tre occasioni il finanziamento della partecipazione alle aste giudiziarie in cui sarebbe stato coinvolto il sodalizio proveniva dal NO, mentre in un solo caso si trattava di incanto per cui era stato contestato il reato di turbativa, peraltro non all'imputato. Sulla base di tali risultanze sarebbe quindi inconfigurabile l'attribuito ruolo di finanziatore dell'associazione che, per conforme giurisprudenza, richiederebbe la prestazione di un contributo finanziario sostanziale alla realizzazione dei reati fine e comunque non marginale, invece assente nel caso di specie.
8. Anche il ricorso del AN articola infine due motivi. Con il primo vengono dedotte l'errata applicazione dell'art. 353 c.p. e correlativi vizi motivazionali in merito al ritenuto concorso dell'imputato nel reato di turbativa d'asta di cui al capo B2). In proposito rileva il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato fondandosi sulle dichiarazioni delle persone offese, peraltro prive di riscontro alcuno, e senza confutare le articolate censure avanzate con i motivi d'appello. In particolare la sentenza non avrebbe considerato che il AN si sarebbe limitato, in maniera del tutto lecita, ad aggiudicarsi l'asta relativa al terreno proveniente dal fallimento Delli CA presentando un'istanza di aumento del sesto rispetto all'offerta proposta dal fallito, nel mentre non vi sarebbe alcuna prova che tale condotta costituisse la concretizzazione, concordata con i coimputati, della minaccia rivolta ai familiari dell'aggiudicatario provvisorio per convincere quest'ultimo a ritirare la propria offerta. Non di meno i giudici d'appello non avrebbero valutato che la provvista per l'acquisto dell'immobile era stata fornita all'imputato dal proprio padre e non proveniva invece, come contestato, dal sodalizio di cui al capo B1), omettendo altresì di tenere conto del fatto che non era stato il AN a contattare il fallito, ma viceversa, ovvero che egli mai aveva sostenuto l'ipotizzato disegno di rivendere il bene acquistato allo stesso fallito a prezzo maggiorato, tant'è che successivamente il terreno veniva ceduto a persona estranea alla vicenda. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta analoghi vizi della sentenza in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al diniego dell'invocata riduzione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del GR è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
1.1 Infondate sono peraltro le censure sollevate con il primo e il secondo motivo del ricorso in merito alla configurabilità del reato di truffa per i fatti contestati ai capi A2) e A6). Va infatti innanzi tutto ribadito che, quando l'agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto di truffa sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacché non vengono meno l'ingiustizia del profitto e l'altruità del danno, ne' vengono meno l'esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l'oggettività giuridica del reato (Sez. 2, n. 10792 del 23 gennaio 2001, Delfino, Rv. 218673). Dalla ricostruzione degli accadimenti operata in sentenza (non contestata sul punto dal ricorrente) risulta poi inequivocabile che tanto il PI e il FA, quanto il La CA e cioè le vittime delle truffe contestate ai capi summenzionati si siano determinati, rispettivamente, a - stipulare il patto corruttivo e a interferire con il regolare svolgimento della gara d'asta solo perché ingannati dall'imputato circa la possibilità, nell'un caso, di condizionare la decisione relativa all'assegnazione dell'immobile oggetto della procedura esecutiva e, nell'altro, di estromettere dalla gara un "avversario" invero inesistente. Del tutto corretta è dunque la qualificazione giuridica attribuita ai fatti di cui si tratta dai giudici d'appello, atteso che indiscutibilmente i soggetti passivi si sono determinati a dare del danaro al GR ed ai suoi complici solo perché tratti in errore dagli artifizi e dai raggiri posti in essere dal medesimo.
1.2 Manifestamente infondata è poi la doglianza sull'errata applicazione dell'art. 61 n. 9 c.p., avanzata sempre nei primi due motivi. Non è infatti dubbio che la menzionata aggravante rimanga assorbita allorquando l'abuso di poteri o la violazione di doveri pubblici già sia considerato come elemento costitutivo del reato in contestazione, ma il principio evocato nel ricorso va all'evidenza riferito alla struttura della fattispecie astratta oggetto di incriminazione e non già, come pretenderebbe il ricorrente, a quella concreta, che altrimenti il citato art. 61 n. 9 (o qualsiasi altra disposizione aggravante) non troverebbe mai applicazione, in quanto, qualora il fatto circostanziale risulti effettivamente realizzato, in ogni caso esso sarebbe "elemento costitutivo" della fattispecie concreta. Nel caso di specie i giudici di merito hanno dunque correttamente ritenuto sussistere l'aggravante in questione, atteso che l'abuso di poteri o la violazione di doveri pubblici non sono modalità necessarie per la realizzazione della condotta tipica della truffa come definita dall'art. 640 c.p., ma per l'appunto avvenimento che ne qualifica in senso aggravante la consumazione. Prive di pregio sono infine anche le ulteriori obiezioni sollevate dal ricorrente sul punto. Infatti, per il consolidato insegnamento di questa Corte, l'aggravante in questione è configurabile anche quando la qualità dell'agente abbia comunque facilitato la commissione del reato (ex multis Sez. 1, n. 24894 del 28 maggio 2009, P.G., P.C. e Beatrice, Rv. 243805; Sez. 2, n. 20870 del 30 aprile 2009, Bazzicalupo e altro, Rv. 244738). In tal senso correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che la qualifica di cancelliere abbia agevolato la consumazione delle truffe contestate, avendo il GR sfruttato tale qualifica per accreditarsi sia con il PI che con il La CA come credibile interlocutore per interferire con le procedure esecutive cui gli stessi erano interessati. Peraltro è appena il caso di evidenziare come le condotte dell'imputato sono state consumate in violazione dei doveri corrispondenti alla sua funzione.
1.3 Inammissibili sono invece le censure alla motivazione della sentenza e le eccezioni processuali sollevate con il primo motivo in relazione al reato di falso di cui al capo A3), trattandosi della mera riproposizione di questioni già sollevate con il gravame di merito e motivatamente respinte dalla Corte territoriale, le cui argomentazioni il ricorso non prende nemmeno in considerazione rivelando così la sua irrimediabile genericità.
1.3.1 La sentenza impugnata, infatti, non ha fondato la prova della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni del BA, bensì sul disconoscimento da parte della madre del medesimo della propria firma posta in calce al mandato di pagamento, talchè l'eventuale inutilizzabilità delle prime dichiarazioni risulta questione del tutto irrilevante, così come quella relativa all'attendibilità delle stesse.
1.3.2 Quanto poi alla mancata somministrazione alla teste degli avvisi di cui all'art. 199 c.p.p., correttamente i giudici d'appello hanno respinto l'eccezione, atteso che la AL non ha deposto nei confronti del figlio, bensì su fatti in relazione ai quali era stata ipotizzata esclusivamente la responsabilità del GR. Nè alcun pregio vanta l'ulteriore rilievo del ricorrente sulla necessità che la prova dell'apocrifia della firma dell'AL venisse certificata da specifica indagine tecnica. Infatti alcun vincolo è imposto in tal senso dalla legge processuale al giudice né potrebbe essere altrimenti in un sistema che rifugge dalle prove legali il quale può invece trarre il proprio convincimento sulla falsità di una scrittura da qualsiasi elemento atto a dimostrarla, purchè fornisca in proposito idonea e sufficientemente motivazione. Pertanto le dichiarazioni attraverso cui il presunto autore della scrittura oggetto di contestazione ne disconosca la paternità sono assolutamente idonee, qualora non debba dubitarsi dell'attendibilità di chi le ha rese (dubbi che nel caso di specie non sono stati sollevati dal ricorrente), a fondare la prova della sua falsità.
1.3.3 Con riguardo, infine, alla eccepita inoffensività del fatto, è evidente che il ricorrente come esattamente sottolineato in sentenza abbia confuso in maniera - - grossolana l'innocuità del falso, questione che attiene alla tipicità del fatto materiale, con la sua presunta inutilità, profilo che in astratto potrebbe al più attingere l'ambito della prova del dolo del reato e ciò in quanto l'innocuità del falso riguarda esclusivamente la sua idoneità o meno ad ingannare comunque la fede pubblica a prescindere dall'uso che dell'atto oggetto di falsificazione venga fatto (ex multis Sez. 3, n. 34901 del 19 luglio 2011, Testori, Rv. 250825). In ogni caso ai reati di falso sono estranee le nozioni di danno e di profitto, essendo sufficiente per il perfezionamento delle rispettive fattispecie il mero pericolo che dalla contraffazione o dall'alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l'unico bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici dettate in materia. Pertanto a nulla rileva ai fini della sussistenza del reato che la immutatio veri sia stata commessa non solo senza l'animus nocendi vel decipiendi, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno, essendo sufficiente che la falsificazione sia avvenuta consapevolmente e volontariamente (Sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998 - dep. 26/01/1999, Tritta ed altri, Rv. 213908), circostanza di cui la motivazione della sentenza fornisce logica e coerente dimostrazione, con la quale, come detto, il ricorrente ha invece omesso di confrontarsi specificamente.
1.4 Si rivela manifestamente infondata anche l'ultima questione sollevata con il primo motivo di ricorso, ma in relazione al reato di cui al capo A5). In proposito è appena il caso di sottolineare come invero ha già correttamente fatto la Corte territoriale - che - nello specifico oggetto di incriminazione, ai sensi dell'art. 479 c.p., è la falsa certificazione da parte del GR, attraverso l'apposizione del timbro di ricezione, dell'avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale di Nola di una istanza tesa a sollecitare la definizione della procedura esecutiva d'interesse della già nominata AL, che invece l'imputato aveva ricevuto brevi manu in un luogo e in un momento diverso da quelli attestati. L'atto cui si riferisce la contestazione (l'attestazione di ricezione) costituisce tipica manifestazione delle funzioni attribuite all'imputato, mentre quello su cui è stato apposto il timbro (l'istanza di sollecitazione) era indubitabilmente - e contrariamente a quanto dimostra di credere il ricorrente -un atto di parte attinente la procedura di cui si è detto, risultando in tal senso irrilevante che si trattasse di istanza sulla quale il giudice fosse o meno tenuto a provvedere. Avendo, dunque, il GR falsamente attestato che un fatto era avvenuto alla sua presenza nelle circostanze e con le modalità specificamente certificate con il timbro di cui si è detto la qualificazione giuridica attribuita al fatto in sentenza deve ritenersi corretta.
1.5 Manifestamente infondate sono anche le altre doglianze avanzate con il secondo motivo del ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui al capo A6). Con riguardo all'eccezione processuale svolta dal ricorrente è infatti sufficiente evidenziare - a tacer d'altro - come dall'accertata inesistenza del fantomatico concorrente nell'asta cui era interessato il La CA (la cui "creazione" ha per l'appunto costituito l'oggetto del raggiro ordito ai danni di quest'ultimo) discenda l'originaria inconfigurabilità del reato di turbativa per il quale il soggetto passivo della truffa avrebbe dovuto essere indagato. Quanto invece all'esimente dell'art. 50 c.p. mal si comprende per quale ragione l'eventuale fine illecito perseguito dalla vittima del raggiro comporterebbe il consenso della medesima ad essere truffata.
1.6 Infondato risulta altresì il terzo motivo del ricorso ad oggetto la prova dei reati di cui ai capi A11) e A12). L'imputato ha in proposito lamentato che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa della truffa di cui al menzionato capo A12), AS SA, nonostante la loro inutilizzabilità conseguente al fatto che la stessa fosse stata sentita come testimone ancorchè imputata del reato di turbativa d'asta di cui al precedente capo A10). Come osservato dalla Corte territoriale, però, non sussisteva alcuna connessione o collegamento probatorio tra tale ultimo reato e quelli contestati al GR (né il ricorrente ha saputo evidenziarne), talchè non vi era alcun ostacolo a che, sui fatti oggetto di questi ultimi, la AS venisse assunta come testimone non garantita.
1.7 Come già ricordato, con il quarto motivo il ricorrente ha innanzi tutto lamentato in via generale l'errata qualificazione come truffa di tutti i fatti riconducibili al c.d. "sistema GR" e in subordine l'inconfigurabilità in relazione ai medesimi dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. Entrambe le censure sono peraltro infondate.
1.7.1 E' indubbio che gli ufficiali postali, se si fossero rigorosamente attenuti alle norme che disciplinano la gestione dei libretti sui quali erano depositate le cauzioni, non avrebbero consentito al GR di impossessarsi delle relative somme, atteso che le restituzioni dovevano avvenire esclusivamente a mani dei rispettivi beneficiari. Ma il raggiro operato dall'imputato è consistito proprio nell'indurre i medesimi ad accettare quella che appariva come una innocua, ancorchè irrituale, prassi, ingannandoli sulla genuinità delle sottoscrizioni in calce alle quietanze da lui predisposte attestanti il presunto avvallo degli interessati a tale pratica. In definitiva, non essendo emersi elementi che potessero far ritenere la complicità da parte del personale delle poste nelle frodi (né il ricorrente ha saputo indicarne), i giudici del merito hanno logicamente e correttamente ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dei fatti la loro eventuale negligenza, per l'appunto "provocata" dall'affidamento nella correttezza di un cancelliere di lungo corso quale era il GR, con il quale avevano confidenza e della cui correttezza non avevano ragione di dubitare.
1.7.2 Peraltro va evidenziato che lo schema truffaldino ordito dall'imputato vantava una struttura, per così dire, “bifasica". Infatti gli ufficiali postali non erano gli unici soggetti tratti in errore dallo stesso. Anche i destinatari dei residui di spesa venivano infatti ingannati dal GR al momento della restituzione delle somme, giacchè agli stessi era fatto credere che quanto gli veniva consegnato corrispondesse a quanto gli era effettivamente dovuto, previo occultamento dei mandati di pagamento dai quali avrebbero potuto invece evincere l'esatta entità degli ammontari oggetto di restituzione.
1.7.3 Quanto poi alla mancata identità tra il soggetto passivo della frode e quello titolare dell'interesse patrimoniale leso, va ribadito quanto rilevato dalla Corte territoriale e cioè che per l'integrazione del reato di truffa tale identità non è necessaria, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (ex multis Sez. 2, n. 10085 del 21 febbraio 2008, Minci, Rv. 239508). Come detto, peraltro, l'acquisizione definitiva del profitto e la contestuale ed altrettanto definitiva determinazione del danno avvenivano soltanto all'atto della restituzione parziale delle somme dovute, quando titolare del relativo diritto, ingannato sull'effettiva estensione del medesimo, rinunciava di fatto a rivendicare anche il danaro illecitamente trattenuto dal GR.
1.7.4 Con riguardo infine alla eccepita inconfigurabilità dell'aggravante dell'abuso di poteri o della violazione di doveri pubblici è sufficiente richiamare quanto già osservato sub 1.2 in merito al fatto che la fattispecie di cui all'art. 61 n. 9 c.p. è integrata anche quando lo sfruttamento della propria qualifica da parte dell'agente abbia solo agevolato la commissione del reato, situazione che, alla luce di quanto illustrato ai punti precedenti, si è all'evidenza verificata nel caso di specie.
1.8 Infondate o inammissibili sono anche le questioni sollevate, sempre con il quarto motivo, ma con riguardo alle singole imputazioni relative alle truffe e ai falsi ad oggetto i residui di spesa.
1.8.1 In tal senso deve ritenersi certamente inammissibile l'eccezione di prescrizione dei reati di cui ai capi A19) e A20). Infatti, con riguardo ai fatti consumati nel 2003 ivi contestati l'imputato è già stato prosciolto in parte dal Tribunale e in parte dagli stessi giudici d'appello, talchè alcun interesse vanta il ricorrente all'impugnazione, mentre per quelli commessi nel 2006 il termine di prescrizione non si è ancora compiuto, tenuto conto dei periodi in cui lo stesso è rimasto sospeso nel corso del procedimento per complessivi anni uno, mesi uno e giorni diciannove.
1.8.2 Parimenti inammissibili sono le doglianze relative ai capi A25), A26), A44), A45), A56), A57), A58) e A59) in quanto formulate richiamando in maniera generica quelle avanzate con riguardo ad altri capi della sentenza, peraltro nemmeno precisati dal ricorrente, nonché quelle relative al capo A69), prive di autonomia rispetto alle censure proposte nella prima parte del motivo e già esaminate sub 1.7. Quanto ai capi A25) e A26), in particolare, deve inoltre osservarsi che il ricorso risulta vieppiù generico alla luce di quanto motivato in sentenza in ordine alle dichiarazioni della persona offesa di cui il ricorrente ha omesso la necessaria confutazione.
1.8.3 Ancora inammissibili sono le censure mosse alla motivazione della sentenza in merito all'attendibilità della persona offesa dei reati di cui ai capi A15) e A16), atteso che le stesse si risolvono in apodittiche congetture tese a sollecitare il giudice di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
1.8.4 Nuovamente inammissibili o comunque infondate sono le doglianze relative ai reati di cui ai capi A17), A18), A21), A22), A50), A52) e A53). Per le truffe di cui ai capi A21) e A50) il ricorrente, infatti, non vanta alcun interesse all'impugnazione, atteso che da tali reati è stato assolto già nel primo grado di giudizio, mentre per gli altri illeciti menzionati il ricorso difetta della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, il quale ha diffusamente motivato sulle ragioni che consentono di ritenere provati i reati in questione, provvedendo alla puntuale confutazione delle obiezioni mosse con il gravame di merito. Ed analoghe conclusioni vanno tratte per i rilievi mossi in relazione ai reati di cui ai capi A24), A51) e A63). Per un verso, infatti, nei casi di specie il riconoscimento da parte delle persone offese dell'integrale restituzione dei residui di spesa ovvero il mancato accertamento dell'effettivo trattenimento di una parte dei medesimi già ha comportato l'assoluzione dell'imputato per le truffe originariamente contestate ai capi A23), A62) e, come già evidenziato, A50); per l'altro la presunta inutilità dei falsi per come si è già non ne determina l'inoffensività, mentre la sentenza avuto modo di ribadire - impugnata - peraltro incontestata sul punto dal ricorrente - dimostra in maniera logica e coerente all'evidenza disponibile l'effettiva falsificazione dei mandati di pagamento emessi in favore di AC TA, D'LI RI e AR AN.
1.8.5 Con particolare riguardo ai fatti consumati nel 2003 e contestati nei menzionati capi A17) e A18) va peraltro osservato che i relativi reati di truffa e falso sono oramai estinti per intervenuta prescrizione, essendosi il relativo termine compiuto già prima della pronunzia della sentenza impugnata. In riferimento a tali imputazioni, dunque, la medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte non sussistendo le condizioni, alla luce di quanto illustrato in precedenza, per l'adozione di formule più favorevoli all'imputato.
1.8.6 Generiche e dunque inammissibili risultano inoltre le censure del ricorrente relative ai capi A27), A28), A29), A30), A31), A33), A34), A39), A40), A42), A43), A46), A47), A48), A49), A54), A55) e A60), difettando le stesse, per l'ennesima volta, del dovuto confronto con la linea argomentativa sviluppata dalla Corte territoriale anche con specifico riguardo alle obiezioni sollevate con i motivi d'appello e comunque in quanto proponenti una mera rilettura alternativa degli atti, peraltro fondata su mere congetture ovvero sulla denuncia di travisamenti di prove non meglio indicate.
1.9 Infondate-e per certi versi inammissibili - sono le doglianze dedotte con riguardo ai reati contestati ai capi A71) e A73) con il quinto motivo.
1.9.1 Sul punto va innanzi tutto ricordato come per il costante insegnamento di questa Corte la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, sia condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e integri il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013 - dep. 06/02/2013, Brignone, Rv. 255201).
1.9.2 In tal senso appaiono dunque infondate innanzi tutto le censure del ricorrente in merito al difetto di tipicità del fatto, atteso che la Corte distrettuale ha giustificato in maniera non manifestamente illogica la propria valutazione sull'apprezzabilità del danno economico cagionato dal GR e dal LL a causa delle loro assenze dal luogo di lavoro, non rilevando in senso contrario che la porzione della retribuzione illecitamente conseguita in difetto di prestazione lavorativa non sia di rilevante entità. In proposito va infatti ritenuto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro (perché di tanto si discute) costituisca un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non è sinonimo di rilevante, come sostanzialmente dimostra di credere il ricorrente.
1.9.3 Manifestamente infondate si rivelano poi le altre censure contenute nel quinto motivo. Quanto al difetto dell'elemento psicologico è sufficiente ricordare che quello del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l'inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall'agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l'agente a realizzare l'inganno (Sez. 2, n. 24645 del 21 marzo 2012, Presicce, Rv. 252824). Con riguardo invece alla lamentata incapacità del badge marca orario a documentare l'assenza dal luogo di lavoro tanto dell'imputato che del LL, il ricorrente con eccessiva disinvoltura dimentica di confrontarsi con il fatto che tale assenza è stata provata dai giudici del merito innanzi tutto ricorrendo alle risultanze dell'attività di intercettazione, le quali dimostrano in maniera incontrovertibile dove i due cancellieri si trovassero durante l'orario lavorativo.
1.10 Coglie invece parzialmente nel segno il sesto motivo di ricorso. Posto che l'utilizzazione degli esiti delle intercettazioni ai fini di prova anche per quei reati in relazione ai quali non erano state originariamente disposte non impone il riconoscimento della continuazione tra tutti quelli accertati, in quanto il collegamento probatorio che costituisce non è di per sé sintomo dell'unitarietà del disegno criminoso necessario ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 81 cpv. c.p., deve rilevarsi che la decisione dei giudici di merito di escludere la continuazione tra i reati del c.d. "sistema GR" e gli altri contestati all'imputato è stata adeguatamente motivata con un'unica eccezione. Infatti la stessa Corte territoriale ha ritenuto che il 13 aprile 2006 il GR si fosse assentato dall'ufficio, risultando invece presente grazie alla complicità del LL, al fine di recarsi nello studio del PI per "riscuotere"il provento della truffa perpetrata ai danni del FA. In tal senso la giustificazione del ritenuto difetto di un disegno criminoso unitario in ragione del generico riferimento al rapporto di mera occasionalità tra i due reati non può ritenersi nel caso specifico sufficiente, atteso che emerge semmai dall'esposizione dei giudici d'appello una connessione teleologica tra i due fatti. Sul punto la sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli, la quale, nel caso ritenesse di ribadire le conclusioni già assunte, dovrà sostenerle con diversa e più adeguata motivazione.
1.11 Inammissibile e comunque infondato è infine il settimo motivo con cui si lamenta l'immotivato diniego delle attenuanti generiche. In proposito va evidenziato infatti che il provvedimento impugnato fornisce adeguata giustificazione di tale decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754). Non di meno, con riguardo alla lamentata mancata considerazione dell'incensuratezza dell'imputato, la giurisprudenza di legittimità è altrettanto costante nell'evidenziare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16 giugno 2010, Giovane, rv 248244).
1.12 In definitiva con riguardo alla posizione del GR la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo ai fatti consumati nel 2003 e contestati, rispettivamente, nei capi A17) e A18) e invece con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame in merito al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di truffa consumato il 13 aprile 2006 di cui al capo A73) e quello di cui al capo A2), nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'annullamento senza rinvio che ha interessato i menzionati capi A17) e A18) ed, eventualmente, al riconoscimento della continuazione di cui si è detto.
2. Infondato e per certi versi inammissibile è il ricorso del LL.
2.1 Sull'inconfigurabilità delle truffe contestate all'imputato ai capi A71) e A73) in concorso con il GR per il difetto di un danno economicamente apprezzabile è sufficiente rinviare a quanto osservato sub 1.9.2 in merito all'identica doglianza avanzata nel ricorso del medesimo. Semmai va aggiunto come la sentenza resa dalla Corte dei Conti sul danno erariale causato dagli imputati (di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione) non si sia limitata alla sua quantificazione, ma ne abbia altresì argomentato la rilevanza.
2.2 Inammissibili risultano invece le censure mosse dal ricorrente alla motivazione della sentenza in ordine al capo A25). La Corte distrettuale ha infatti argomentato in maniera tutt'altro che illogica sull'interpretazione dell'intercettazione assunta a prova della responsabilità dell'imputato ed ha provveduto a confutare analiticamente le obiezioni sollevate in proposito con in motivi d'appello, soprattutto con riguardo al significato del riferimento alla "nota" effettuato nel corso della conversazione dal GR. La mera riproposizione in questa sede delle stesse obiezioni senza ulteriore correlazione all'effettivo apparato giustificativo della sentenza impugnata rivela conseguentemente l'aspecificità del motivo di ricorso. Non di meno deve osservarsi, quanto al contenuto dell'intercettazione menzionata (la quale - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso non costituisce l'unico elemento a carico dell'imputato - apprezzato dai giudici napoletani), che il travisamento denunciato dal ricorrente riposa sull'indebita estrapolazione di una unica frase della conversazione captata, strumentalizzata al fine di sostenere che il LL e il GR stessero parlando di un uomo e non della donna vittima della frode in contestazione, quando invece il testo integrale di tale conversazione (riportato nel corpo della sentenza impugnata) rivela come i due imputati stessero parlando proprio di RI ZI RA, il cui nome veniva direttamente speso dal GR.
2.3 Inammissibile è infine anche il terzo motivo del ricorso del LL, atteso che la sentenza dà ampiamente dato conto delle ragioni che hanno portato al diniego delle attenuanti generiche, che, val la pena ricordarlo, può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200), come per l'appunto ha fatto la Corte territoriale.
3. Il primo motivo del ricorso del PI è fondato e deve essere accolto con il conseguente assorbimento degli altri motivi.
3.1 In particolare deve ritenersi fondato il primo profilo attinto dal ricorrente. Infatti i giudici di merito hanno correttamente ritenuto di dover riqualificare in truffa l'originaria imputazione di corruzione propria elevata nei confronti del GR al capo A2), rilevando il difetto in capo al medesimo dell'elemento soggettivo tipico del reato inizialmente contestato, atteso che l'imputato mai aveva agito con l'intenzione di compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio e ciò in quanto il provvedimento giudiziario la cui adozione egli avrebbe dovuto illecitamente condizionare, al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, già era stato adottato.
3.2 Nella necessità, a questo punto inevitabile, di aggiornare anche la qualificazione della condotta attribuita al PI ed al FA, gli stessi giudici hanno ritenuto che la stessa comunque integri gli estremi del tentativo di corruzione in atti giudiziari. Fattispecie questa in astratto ipotizzabile giacchè, come già stabilito da questa Corte, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l'ipotesi di cui all'art. 322 c.p. non richiamata dall'art. 319 ter c.p., deve ritenersi configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione) (Sez. 6, n. 13048 del 25 febbraio 2013, Ferrieri Caputi, Rv. 255604: Sez. 6, n. 12409 del 6 febbraio 2007, P.M. in proc. Sghinolfi, Rv. 236830).
3.3 In concreto, però, la soluzione adottata dalla Corte distrettuale non è condivisibile. Infatti, quelli di corruzione sono reati plurisoggettivi (o a concorso necessario) a struttura bilaterale (ex multis Sez. 6, n. 33435 del 4 maggio 2006, Battistella e altri, Rv. 234361), dove la condotta del corruttore e quella del corrotto si compenetrano nella realizzazione di un fatto criminoso unitario. Nel caso di specie, per come accertato dalla sentenza impugnata, risulta che il GR abbia effettivamente ricevuto il compenso pattuito con il PI per conto del FA, talchè deve ritenersi che la corruzione si sia in astratto consumata sul piano dell'oggettività materiale. Non è più possibile a questo punto isolare una parte della condotta dei due imputati menzionati da ultimi per ritenere che la stessa integri comunque la fattispecie tentata. Come accennato, perché sia configurabile il tentativo di corruzione è necessario che, sotto il profilo materiale, il fatto considerato nell'art. 319 ter c.p. non si sia perfezionato e cioè che la corruzione del pubblico ufficiale non sia in concreto avvenuta per ragioni indipendenti dalla volontà dei corruttori. La circostanza che il reato non sia comunque configurabile per il difetto dell'elemento psicologico in capo ad uno dei suoi autori determina a questo punto, in ragione della strutturale unitarietà della fattispecie, semplicemente che il fatto non è tipico per nessuno dei concorrenti necessari ed impedisce che gli stessi corruttori possano essere puniti a titolo di tentata corruzione.
3.4 Sotto altro profilo va poi ricordato che questa Corte ha già avuto modo di stabilire come si versi nell'ipotesi di reato impossibile di cui al secondo comma dell'art. 49 c.p. qualora l'accordo corruttivo si riferisca ad un atto o ad un comportamento del pubblico ufficiale che appaia, in base ad un giudizio ex ante, in modo assoluto impossibile si verifichi (Sez. 6, n. 34489 del 30 gennaio 2013, P.G. in proc. Casula e altri, Rv. 256123). Principio affermato in relazione alla fattispecie del reato consumato, ma che non può non applicarsi anche a quella del tentativo, che altrimenti la punizione per quest'ultimo troverebbe la sua giustificazione esclusivamente sul piano della mera disobbedienza nell'evidente inoffensività della condotta del corruttore. E che nel caso di specie ricorra l'ipotesi illustrata risulta incontestabile, atteso che l'impossibilità per il GR di influire sull'adozione del provvedimento giudiziario cui era interessato il FA era assoluta ed originaria, tanto da costituire la ragione stessa dell'ideazione da parte del primo della frode ai danni del secondo.
3.5 La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio nei confronti del PI perché il fatto a lui imputato non sussiste.
4. Annullamento che deve essere necessariamente esteso anche alla posizione del FA, che pure ha sollevato, sebbene in maniera quasi incidentale, il profilo dell'inconfigurabilità del tentativo di corruzione del GR e che comunque deve potersi giovare del motivo proposto dal PI ai sensi del primo comma dell'art. 587 c.p.p. Anche gli altri motivi del suo ricorso devono ritenersi a questo punto assorbiti e comunque deve rilevarsene in parte l'infondatezza e in parte l'inammissibilità. Infatti la Corte territoriale ha ampiamente spiegato perchè non vi sia alcun dubbio in merito all'identificazione dell'imputato con il soggetto nel cui interesse si sviluppò la trattativa illecita tra il PI e il GR anche a prescindere dall'eventuale errore in cui sarebbe caduto l'operante RU nel corso della sua deposizione dibattimentale in merito alla professione del FA. Spiegazione con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi in alcun modo, limitandosi a riproporre la doglianza formulata sul punto con il gravame di merito. Non meno generiche risultano poi le altre censure avanzate con il ricorso, atteso che la sentenza impugnata, in maniera tutt'altro che illogica, ha dedotto la partecipazione dell'imputato al disegno corruttivo dal contenuto delle conversazioni intervenute tra il PI il quale agiva nell'esclusivo interesse dell'imputato e il - GR, idonee per l'appunto ad evidenziare come il primo avesse acconsentito alle richieste del secondo solo dopo aver consultato il proprio cliente. Motivazione questa che il ricorrente ha contestato in maniera meramente assertiva e senza confrontarsi nuovamente con l'effettivo contenuto delle argomentazioni spese dalla Corte distrettuale, la quale, tra l'altro, ha, ancora una volta in modo logico e coerente all'evidenza disponibile, tratto dalle risultanze dell'indagine tecnica la prova del contenuto della busta che il GR è stato visto ritirare presso lo studio del PI.
5. Il ricorso del TA è inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata si è fatta carico di tutte le obiezioni sollevate dall'imputato con il gravame di merito ed ha altresì fornito ampia dimostrazione del suo coinvolgimento nella truffa di cui al capo A6), ricavando la prova del fatto in maniera logica e coerente al loro contenuto dagli esiti dell'attività di intercettazione, da cui emerge come il TA ed il GR si accordarono esplicitamente per ingannare il La CA circa l'effettiva esistenza di un ulteriore partecipante all'asta cui egli era interessato. La Corte distrettuale si è poi soffermata sul fatto che lo stesso La CA avesse dichiarato in dibattimento di aver assistito il pomeriggio del 17 marzo 2006 alla sola telefonata effettuata dal TA al fantomatico "concorrente" (telefonata in realtà solo inscenata dall'imputato) e non anche a quella successiva nel corso del quale il suo legale comunicava al menzionato GR gli esiti della trattativa, ma ha in maniera del tutto logica ritenuto irrilevante quello che appare come un evidente difetto della memoria del teste, atteso che la seconda comunicazione (invero l'unica effettivamente avvenuta) è stata intercettata e dal suo inequivocabile tenore si evince che mentre la stessa avveniva la vittima era effettivamente presente nello studio del TA. Per confutare tale coerente ed esaustiva linea argomentativa il ricorrente si è limitato sostanzialmente a ribadire le obiezioni che, come detto, i giudici d'appello si sono invece peritati di confutare specificamente, rivelando così l'assoluta genericità del ricorso, certo non superata dalle doglianze relative alla omessa valutazione della contrattazione svolta dall'imputato al fine di ottenere uno sconto sul prezzo dell'esclusione del terzo partecipante all'asta ovvero del difetto di prova alcuna di passaggi di danaro dal GR al TA. Della prima circostanza, infatti, la Corte distrettuale si è invero occupata, riconducendola nel corretto contesto, atteso che la presunta contrattazione è stata dispiegata dall'imputato nel corso della finta telefonata al fantomatico concorrente del La CA e dunque costituiva null'altro che un espediente per rendere ai suoi occhi ancor più credibile la pantomima che si stava consumando ai suoi danni. La seconda è stata invece implicitamente e giustamente ritenuta irrilevante una volta acquisita prova inconfutabile della partecipazione del TA alla frode.
6. E' inammissibile anche il ricorso del NO in quanto fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (ex multis Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Sulla configurabilità del reato associativo di cui al capo B1) la sentenza impugnata non si è infatti limitata a richiamare la motivazione della pronunzia di primo grado, come affermato dal ricorrente, ma ha svolto un'autonoma ed articolata analisi degli elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio coerente con il compendio probatorio di riferimento, ricordando peraltro che i coimputati del NO hanno tutti reso confessione sul punto, circostanza a dir poco dirimente e comunque incontestata nel ricorso. Parimenti sul ruolo di finanziatore dell'associazione contestato all'imputato la Corte distrettuale ha confutato le censure avanzate con l'atto d'appello, sia ricostruendo gli specifici episodi in cui è stato accertato che la provvista necessaria alla partecipazione alle aste proveniva dalle sue disponibilità, sia evidenziando le intercettazioni indicative del coinvolgimento del NO nella gestione del sodalizio. Non meno diffusa e coerente all'evidenza disponibile è poi la motivazione resa dai giudici d'appello sull'effettività del contributo concorsuale dell'imputato alla consumazione del reato fine dell'associazione di cui al capo B2), peraltro correttamente ritenuto ulteriormente sintomatico della sua intraneità all'associazione. La linea argomentativa così sviluppata appare immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre le doglianze del ricorrente si rivelano per l'appunto meramente ripropositive di quelle avanzate con il gravame di merito e non tengono conto dell'effettivo contenuto della motivazione svolta dai giudici napoletani (omettendo ad esempio qualsiasi confutazione del significato probatorio attribuito alle risultanze delle intercettazioni), limitandosi al più all'assertiva negazione del valore indiziario di alcuni elementi, peraltro indicati in maniera assolutamente generica, come nel caso della eccepita liceità di alcune delle operazioni finanziate dall'imputato.
7.Il ricorso del AN è parzialmente fondato.
7.1 Infondato al limite dell'inammissibilità è invero il primo motivo, atteso che le censure del ricorrente si fondano su una parziale rilettura del compendio probatorio di riferimento e non tengono conseguentemente conto di quanto effettivamente argomentato sulla posizione dell'imputato dalla Corte distrettuale. In particolare il ricorso non si confronta con quanto osservato alle pp. 169 e ss. della sentenza con riguardo al contenuto delle intercettazioni ed agli esiti dell'attività di appostamento, da cui in maniera tutt'altro che illogica è stata tratta la prova del coinvolgimento del AN nel disegno ordito dai suoi concorrenti per allontanare il fallito e i suoi familiari dall'asta cui egli ha partecipato. Omissione che si ripercuote sulla specificità delle doglianze avanzate dal ricorrente, che non precisa per quali ragioni le circostanze della cui mancata considerazione si lamenta sarebbero invece idonee a mettere in crisi la tenuta del ragionamento seguito dai giudici d'appello.
7.2 Inammissibile, in quanto assolutamente generico, è altresì il secondo motivo ove critica la motivazione della sentenza impugnata in merito alla dosimetria della pena, mentre coglie invece nel segno l'ulteriore doglianza riservata alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Sul punto infatti, a fronte delle specifiche censure mosse con il gravame di merito, la risposta fornita dalla Corte distrettuale si risolve sostanzialmente nel mero rinvio a quanto esposto nella sentenza di primo grado e deve dunque ritenersi sussistente il vizio di motivazione apparente denunciato dal ricorrente. Limitatamente a tale profilo, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di PI RA e FA EL perché il fatto loro contestato non sussiste;
nei confronti di GR PP per essere i reati di cui ai capi A17) e A18), limitatamente ai fatti commessi nel 2003, estinti per intervenuta prescrizione. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame in ordine alla negata continuazione a GR PP tra il reato di cui al capo A2) e quello di cui al capo A73), limitatamente al fatto commesso il 13 aprile 2006, nonché per la rideterminazione della pena;
nei confronti di AN IR in ordine alle negate attenuanti generiche. Rigetta nel resto i ricorsi di GR e AN. Rigetta il ricorso di LL TO che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara inammissibili i ricorsi di TA FA e NO IO e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/12/2013 DEPOSITATA IN CANCELLERIA ✓ Presidente Il Consigliere ester Luca Pistorelli Gennaro Marasca addi 21 FEB 2014 Q4 luen IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanifice