Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 8426
CASS
Sentenza 17 dicembre 2013

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Massime3

Risponde di truffa colui che si procuri un ingiusto profitto in danno di altri ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia agito per perseguire fini illeciti. (Nella specie, le vittime delle truffe, tratte in errore dagli artifici e dai raggiri dell'imputato - cancelliere in servizio presso un tribunale - si erano determinate a dare denaro per influenzare illecitamente un'asta giudiziaria).

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili. (In motivazione, la Corte ha affermato che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica).

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, quando la somma pattuita è effettivamente corrisposta, ma il delitto non è configurabile per difetto dell'elemento psicologico in capo al pubblico ufficiale, la strutturale unitarietà della fattispecie impedisce di ritenere tipico anche il fatto del concorrente necessario che, quindi, non può essere punito nemmeno a titolo di tentativo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, nella fattispecie, siccome il provvedimento giudiziario che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto illecitamente condizionare era stato, al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, già compiuto, si versava inoltre nell'ipotesi di reato impossibile).

Commentario1

  • 1Truffa: si configura in caso di falsificazione del cartellino marcatempo o dei fogli di presenza
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (In motivazione, la Corte ha precisato che di tali aspetti del danno il giudice deve tener conto anche al fine di valutare la sussistenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2013, n. 8426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8426
Data del deposito : 17 dicembre 2013

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