Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
La garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il gip, in un procedimento a carico di più soggetti, aveva separato la posizione di un imputato per la definizione con il rito del patteggiamento, trasmettendo il fascicolo stralciato ad altro magistrato dello stesso ufficio per evitare incompatibilità).
Commentario • 1
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 5391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5391 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 207
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 43807/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di:
LÀ NO, n. a Rho il 08.11.1970, rappresentato e assistito dall'avv. PELLEGRINO Giuseppe, di fiducia;
avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in composizione monocratica, n. 648/2014 in data 10.02.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente in data 16.01.2015;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
letta la requisitoria scritta in data 06.11.2014 del Sostituto procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10.02.2014, il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava a LÀ NO la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.p., con il beneficio della sospensione condizionale, la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la condanna, in via solidale con il coimputato OR GI, alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di LÀ NO, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi:
-la violazione dell'art. 24 Cost., artt. 444 e 522 c.p.p., (primo motivo);
-la violazione degli art. 191, 63, 64 e 129 c.p.p., (secondo motivo);
-la violazione degli artt. 648 c.p., 810 c.c. e 129 c.p.p., (terzo motivo);
-la violazione degli artt. 78, 100 e 102 c.p.p., art. 2232 c.c. (quarto motivo);
-la violazione degli artt. 444 c.p.p., art. 25 Cost. e art. 179 c.p.p., (quinto motivo).
2.1. Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto il beneficio della non menzione ancorché oggetto dell'accordo tra imputato e pubblica accusa.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in carenza di una valida prova a carico dell'imputato, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. 2.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, disponendo la confisca e la distruzione delle "cose" in sequestro, ne aveva implicitamente riconosciuto il loro carattere di "rifiuti"; e, trattandosi di res derelictae, le stesse non potevano costituire l'oggetto del reato di ricettazione.
2.4. Con il quarto motivo, nel censurare le due ordinanze pronunciate dal giudice sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa e con le quali era stata rigettata l'istanza di esclusione della parte civile, si chiede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui erano state liquidate le spese di rappresentanza, assistenza e difesa di una parte civile che doveva essere estromessa dal processo.
2.5. Con il quinto motivo, si censura altra ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari titolare del procedimento con la quale, nel disporre la separazione del procedimento a carico del LÀ a seguito della richiesta di applicazione pena dal medesimo assegnata con conseguente riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, aveva finito per violare la garanzia del giudice naturale precostituito per legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. Del tutto destituito di fondamento anche sotto il profilo della carenza di interesse è il primo motivo di doglianza.
Invero, della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in virtù del disposto del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, lett. e), non è fatta menzione nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato: mancata iscrizione che, conseguendo d'ufficio alla pronuncia de qua, non necessita di esplicita declaratoria da parte del giudice, ponendosi l'eventuale preventivo accordo in tal senso tra le parti come del tutto irrilevante e, in ogni caso, ininfluente a tal fine.
5. Analoga conclusione di manifesta infondatezza involge il secondo motivo affetto anche da assoluta genericità.
Il giudice giustifica l'assenza di elementi capaci di imporre una pronuncia ex art. 129 c.p.p., indicando le fonti di prova a carico dell'imputato e precisando altresì che non sussistono cause di estinzione del reato ovvero difetti relativi alle condizioni di procedibilità. Costituisce insegnamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente consolidato quello secondo il quale, in tema di patteggiamento, non è consentito all'imputato, dopo l'intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni, in sede di ricorso per cassazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata al momento del giudizio (cfr., ex multis, Sez. 4^, sent. n. 41408 del 17/09/2013, dep. 07/10/2013, Mazza, Rv. 256401): omissione di precisazione sul punto in cui incorre, in modo inaccettabile, anche l'odierno ricorrente.
6. Non miglior sorte merita il terzo motivo in relazione al quale la parte difetta anche di uno specifico interesse ad un annullamento della pronuncia sul punto.
Condivide il ricorrente la decisione del Tribunale di disporre la confisca e la distruzione dei compact-disk musicali in sequestro, ritenendoli beni assimilabili ad un rifiuto in quanto privi di valore economico ed ormai dismessi dal patrimonio del proprietario: da qui la domanda "retorica" -che si pone il ricorrente - circa la possibilità di configurazione del reato di ricettazione di un semplice rifiuto.
Dopo aver premesso che la parte non ha messo in discussione la legittimità della destinazione dei beni confiscati in relazione ai quali non ha inteso rivendicare alcun diritto, ritiene il Collegio come la questione proposta finisca indirettamente con l'involgere il tema dell'operato controllo giudiziale sulla qualificazione giuridica del fatto: non v'è dubbio che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice abbia il dovere di verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato in termini non meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta valutazione della congruità della pena (Sez. 6^, sent. n. 6156 del 14/01/2013, dep. 07/02/2013, PG in proc. Pavlik, Rv. 254897).
Ciò premesso - valuta il Collegio - come detto controllo, nella fattispecie, sia stato correttamente compiuto dal giudice di merito, come attestato dal medesimo nel corpo della motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), con consequenziale giustificata statuizione in ordine alla destinazione dei beni in sequestro: da qui l'assoluta infondatezza del motivo di gravame.
7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di doglianza. Pienamente consentita e, spesso, necessariamente consequenziale alla sua consentita presenza nel processo anche se definito con sentenza di applicazione pena su richiesta, è la statuizione giudiziale in punto liquidazione delle spese di rappresentanza, assistenza e difesa sostenute dalla parte civile che - come avvenuto nella fattispecie - viene posta a carico dell'imputato, con esclusione della sola ipotesi nella quale il giudice ritenga la ricorrenza di giusti motivi per deciderne una compensazione totale o parziale.
8. Infine, manifestamente infondato è anche il quinto motivo di doglianza.
Al riguardo va innanzitutto osservato come la garanzia costituzionale del giudice naturale riguarda l'ufficio giudiziario, non la persona fisica del giudice (Sez. 2^, sent. n. 16599 del 17/12/2010, dep. 29/04/2011, Lo Nigro e altri, Rv. 250217).
Fermo quanto precede, va in ogni caso evidenziato come, nella specie, l'avvenuta separazione della posizione processuale del LÀ non solo non ha determinato alcuna violazione del principio del giudice naturale ma si è imposta come conseguenza, per così dire necessitata, alla decisione dell'imputato di accedere al rito speciale, scelta che taluni altri coimputati non avevano fatto accettando il giudizio ordinario: da qui l'imposta separazione processuale della posizione, con assegnazione del procedimento ad altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario, per evitare il rischio che un'eventuale prioritaria (dal punto di vista temporale) pronuncia decisoria sui coimputati, in caso di mantenimento del simultaneus processus, rendesse il giudice originariamente assegnatario di tutto il procedimento come incompatibile a giudicare la posizione del ricorrente.
9. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015