Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12598 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
11 2 598 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Mutus Restitusions Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1704/00 FIDUCCIA Dott. Gaetano VITTORIA - Rel. Consigliere Cron. 26480 Dott. Paolo TRIFONE Consigliere Rep. 3335 Dott. Francesco Dott. Giovanni IS PETTI Consigliere Ud.27/03/03 DURANTE Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: OT IA, TT AR, elettivamente ...... domiciliati in ROMA VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO ALESSANDRINI, che li difende unitamente all'avvocato CAMILLO NOSARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
CH AN;
intimato avverso la sentenza n. 410/99 della Corte d'Appello di 2003 BRESCIA, sezione prima civile emessa il 3/3/1999, 770 depositata il 11/06/99; RG.90/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo EL CH conveniva in giudizio IA RO e 1. AR CO e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Bergamo, notificata il 15.11.1983, proponeva in loro confronto una domanda di condanna alla restituzione della somma di L. 20 milioni. Con la stessa citazione conveniva in giudizio anche GI LG, contro il quale proponeva domanda. al pagamento della ma quale debitore dei RO ed in seguito a cessionestessa somma, del credito a suo favore. Esponeva i seguenti fatti. Il 10.1.1979 aveva fornito ai coniugi RO la somma necessaria per l'acquisto di un appartamento. A garanzia della restituzione del capitale i RO gli avevano consegnato quattro cambiali, senza data di scadenza. Nel 1983, trovatisi nell'impossibilità di restituire la somma, i RO si erano risolti a vendere l'appartamento e а mezzo di due professionisti di loro fiducia, il rag. AN ed il geom. LD, avevano trovato un acquirente nella persona di GI LG. Il 15.2.1983, alla presenza sua e dei due professionisti, tra i RO e l'LG era stato stipulato un compromesso di vendita e 5 e l'LG aveva consegnato ai RO due assegni, per 15 milioni, che gli erano stati immediatamente girati. eranoPer la restituzione della residua somma i RO si accordati con lui nel senso di cedergli il credito per il residuo 3 a questo fine prezzo che l'LG avrebbe dovuto pagare loro: assistito all'incontro con l'acquirente ed alla firma del aveva compromesso l'LGe aveva avuto diretta notizia della cessione del credito. Nella stessa occasione aveva stracciato due delle quattro cambiali, mentre le altre due le aveva compilate ciascuna per 10 milioni, tale essendo l'importo ancora a lui dovuto, e s'era impegnato a restituirle una volta che gli fosse stato pagato il saldo finale. I RO non avevano però rispettato gli accordi. I convenuti RO e CO si costituivano in giudizio e 2. - chiedevano che la domanda fosse rigettata. Esponevano dal canto loro questi fatti. Il prestito ricevuto era stato ciòdi 20 milioni: trovava conferma nel fatto che questo prezzo risultava essere stato da loro pagato nell'atto di acquisto dell'appartamento. La somma l'avevano restituita nel modo riferito dall'attore. Quanto alle altre circostanze esposte nella citazione ammettevano d'aver consegnato all'attore delle cambiali, prive d'importo e di data, e che una ne fosse stata stracciata dallo ricevuto i due assegni;
però negavano stesso attore quando aveva che uno dei due professionisti fosse persona di loro fiducia, come negavano di avere ceduto all'attore il credito per il residuo del prezzo della vendita dell'appartamento e d'aver mai riconosciuto di dovere altro all'attore, cui invece avevano reiteratamente, ma inutilmente chiesto la restituzione delle cambiali. 4 3. La causa era istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'attore e dei convenuti RO ed una prova per testimoni, nel corso della quale erano sentite tra le altre le due persone indicate nella citazione. I convenuti depositavano copie di due assegni, per l'importo complessivo di L. 6.500.000, dati all'attore in pagamento degli interessi sul mutuo e da quello incassati prima di ricevere in restituzione i 20 milioni. L'attore rinunciava nel corso del giudizio alla domanda proposta contro l'LG.
4. La domanda proposta in confronto dei RO veniva rigettata dal tribunale, che rilevava l'esistenza di contraddizioni tra quanto esposto dall'attore nella citazione e quanto dichiarato da lui in sede di interrogatorio formale e dalle persone sentite come testimoni.
5. la corte d'appello di Brescia, con sentenza pronunciata in contumacia dei convenuti, ha riformato la decisione di primo grado ed ha accolto la domanda. 6. - La sentenza è stata pubblicata 1'11.6.1999. IA RO e AR CO ne hanno chiesto la cassazione. Il ricorso è stato notificato ad EL CH il 15.1.2000 presso l'avv. Claudio Bertoli, difensore della parte nel giudizio di appello, presso il quale aveva eletto domicilio. CH non ha svolto attività di difesa. I ricorrenti hanno depositato una memoria. 5 Motivi della decisione La corte d'appello ha così motivato la propria decisione.
1. Era pacifico che CH avesse fatto un mutuo ai RO. Le contestazioni avevano riguardato il suo importo, 40 milioni secondo l'attore, 20 secondo i convenuti. La tesi dell'attore aveva trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni LD e AN. Aveva trovato conferma anche la circostanza che l'attore, ricevuti i due assegni per 20 milioni, avesse trattenuto due delle cambiali e fosse stata predisposta una dichiarazione con cui si impegnava a riconsegnarle quando avesse ricevuto gli altri 20 milioni. La sostanziale omogeneità dei fatti riferiti dai testimoni e 1'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni non si potevano d'altra parte considerare inficiate dalle incertezze, che il tribunale aveva rilevato, circa il numero, la data e gli importi delle cambiali rilasciate dai RO a garanzia della restituzione del mutuo: si trattava infatti di circostanze di contorno. Un argomento logico deponeva а favore di quanto sostenuto dall'attore. Non si spiegava perché i convenuti, quando avevano reso all'attore i 20 milioni che secondo loro costituivano l'importo del mutuo ricevuto, non avevano preteso la restituzione 0 distruzione di tutte le cambiali e si fossero acquietati alla dichiarazione rilasciata dall'attore. 6 D'altra parte, che dal contratto di acquisto dell'appartamento apparisse che avevano pagato il prezzo di 20 milioni non si poteva trarre contro il CH la prova che il prestito da lui fatto fosse stato appunto di 20 e non di 40 milioni. 2. - Il ricorso contiene tre motivi. Il primo denuncia vizi di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), il secondo di violazione di norme sulla prova per testimoni e sulla loro valutazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2721 cod. civ. e 113-116 cod. proc. civ.), il terzo di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.). 3. 1 Gli argomenti svolti nel primo motivo sono i seguenti. L'attore, dato l'importo della somma che ha preteso di aver mutuato, avrebbe dovuto dare prova scritta del contratto di mutuo. Il suo assunto d'aver mutuato ai convenuti la somma necessaria per l'acquisto dell'appartamento aveva trovato non conferma, ma smentita nel relativo contratto. La corte appello, quando ha affermato che l'attore non vi aveva preso parte e dunque la dichiarazione sul prezzo non poteva far prova contro di lui, non ha considerato che, rispondendo all'interrogatorio formale, l'attore aveva dichiarato d'essere stato lui a versare il prezzo all'impresa venditrice. Quanto alla circostanza del numero delle cambiali e del loro importo, la corte d'appello non ha rilevato che l'attore nella citazione aveva affermato d'averne stracciate due e compilato le 7 altre due per 10 milioni ciascuna, mentre nel rispondere all'interrogatorio formale aveva detto d'averne stracciata una ed in una sua lettera del 6.7.1983, prima di iniziare la causa, aveva detto che gli erano rimaste due cambiali ciascuna dell'importo di 12 milioni. Quanto alla dichiarazione predisposta dall'attore una volta ricevuti i due assegni dati dal compratore, la corte d'appello non ha considerato che non era risultato provato che la dichiarazione fosse stata nella stessa circostanza consegnata о accettata dai convenuti, che invece ne avevano contestato per iscritto il contenuto una volta che l'attore ne aveva inviato loro una copia. Le dichiarazioni del teste AN avrebbero dovute essere valutate con particolare cautela, perché, presentato dall'attore come fiduciario dei convenuti, egli aveva invece dichiarato di curare gli interessi dell'attore; inoltre aveva confermato quanto esposto dall'attore nella citazione circa il numero delle cambiali, quattro, mentre lo stesso attore nel suo interrogatorio aveva detto che erano tre. Anche le dichiarazioni del teste LD presentavano elementi di contrasto con quanto dichiarato dall'attore nell'interrogatorio formale: il testimone aveva parlato di due cambiali distrutte e di altre due mostrate dall'attore, ciascuna dell'importo di 12 milioni, mentre l'attore aveva detto d'averne distrutta una e di aver compilato le altre ciascuna con l'importo di 10 milioni. Conclusivamente, nessun documento era stato portato a prova della tesi dell'attore né era stato considerato che tra 8 dichiarazioni dell'attore e dei testi v'erano state numerose contraddizioni, che avrebbero dovuto far ritenere non attendibili le dichiarazioni rese da loro a proposito dell'ammontare del prestito.
3.1. Nel secondo motivo i convenuti lamentano che la prova del contratto di mutuo sia stata desunta da dichiarazioni di testimoni, in violazione dell'art. 2721 cod. civ.
3.2. Nel terzo motivo si lamenta che la domanda sia stata accolta, senza dunque che l'attore avesse provato né d'avere dato a mutuo 40 milioni né che il suo credito per la restituzione, pur dopo il pagamento di 26.500.000, era ancora di 20 milioni. 4. - I tre motivi possono essere discussi insieme e non sono fondati.
4.1. Quanto alla violazione dell'art. 2721 cod. civ., sufficiente osservare che la prova per testimoni è stata ammessa ed espletata in primo grado. I convenuti, se avessero inteso sostenere che la prova non avrebbe dovuto essere ammessa e dei suoi risultati non si sarebbe dovuto tenere conto, avrebbero dovuto chiedere al collegio di ammissione della prova fosse primo grado che l'ordinanza di revocata. Orbene, i ricorrenti hanno bensì riferito che la prova fu ammessa nonostante la loro opposizione, ma non hanno detto d'aver chiesto al collegio la revoca dell'ordinanza. D'altra parte, il secondo comma dell'art. 2721 cod. civ. consente al giudice di ammettere la prova per testimoni dei contratti, anche al di là del limite di valore previsto dal primo comma ed è costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, se il giudice l'ammette, non è richiesta specifica motivazione sul perché abbia ritenuto sussistere le circostanze Si aggiunga, che il perdurante possesso, da parte dell'attore, che secondo la legge lo consentono. delle cambiali sottoscritte dai convenuti si sarebbe prestato ad 1), n. essere valorizzato in rapporto all'art. 2724, cod. civ., costituendo un indice del fatto che il mutuo fosse stato fatto per somma superiore a quella dei venti milioni già resi. www La decisione della ècorte d'appello non stata presa in 4.2. violazione della disposizione secondo la quale l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio spetta all'attore e la sua domanda va rigettata quando non assolve tale onere. La corte d'appello non ha detto che i convenuti non avevano provato di non aver ricevuto a mutuo 40 milioni anziché 20 né ha accolto la domanda perché i convenuti non avevano dato tale prova. La corte d'appello ha ritenuto che l'attore avesse dato la prova che la somma data a mutuo era di 40 milioni. 4.3. - Le contraddizioni rilevate dai ricorrenti tra esposizione dei fatti contenuta nella domanda, risposte date dall'attore all'interrogatorio formale e dichiarazioni dei testimoni, valutate dal tribunale come tali da far ritenere non raggiunta al prova dei fatti, sono state al contrario ritenute non decisive dalla corte d'appello. 10 Orbene, di fronte a prove dei fatti che potevano prestarsi, sono prestate, a diversa valutazione, ci si deve si come alla considerazione che tali diverse valutazioni si arrestare nell'ambito di una logica ricostruzione diambedue inscrivono quanto è avvenuto tra le parti, così denunciando di appartenere al nucleo insindacabile del giudizio di merito. Decisivo è apparso alla corte d'appello e questa valutazione non si presta a critica sul piano logico, che i convenuti, pagati già gli interessi e trovandosi a disporre dell'intero importo che, secondo la tesi da loro sostenuta, sarebbe bastata per estinguere il proprio debito, presenti altre persone in qualche modo a conoscenza dei loro rapporti, anziché pretendere una quietanza attestante l'estinzione del debito e la restituzione o distruzione di tutte le cambiali, rifiutandosi altrimenti di dare all'attore i due assegni, si siano fatti a consegnarglieli lasciandogli in mano delle cambiali. - Il ricorso è rigettato.
5. L'altra parte non si è costituita e non c'è quindi da 6. - pronunciare sulle spese del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso il giorno 27 marzo 2003, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente Il relatore ed estensore procilton забано Fidución DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 AGO 2003 IL CANCELLIERE C1 11 Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TA NO IS