Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di prova testimoniale, l'eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della eccezione stessa.
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- 1. domande suggestiveRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 23 settembre 2022
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 34263, udienza 27 giugno 2022, depositata il 15 settembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla formulazione al testimone di domande suggestive e nocive da parte del giudicante. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il ricorrente evoca la violazione dell'art. 499 cod. proc. penj sotto il profilo che ai testimoni, sarebbero state rivolte, sia dal Pubblico Ministero che dal Presidente del Tribunale, domande suggestive e a suo dire nocive, comportanti la non genuinità delle testimonianze rese. Norma in esame articolo 499 c.p.p.: Regole per l'esame testimoniale 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici. 2. …
Leggi di più… - 2. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 18 giugno 2020
- 3. Giudice può fare domande suggestive, ma non nocive (Cass. 21627/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2019
Il divieto di porre domande suggestive nell'esame testimoniale non opera con riguardo al giudice, il quale può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle nocive: sul piano logico può essere realmente suggestivo nell'esame - cioè andare oltre i limiti fisiologici della mera domanda di chiarimento nel caso di dichiarazioni equivoche - solo chi non è terzo. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sent., (ud. 15/04/2015) 25-05-2015, n. 21627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo - Presidente - Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2008, n. 47084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47084 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/10/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2138
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 015743/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.F., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 20/12/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. AMODDIO Sofia in sostituzione avv. Cancemi Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. PELUSO Carmelo e Battista Domenico che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. OSSERVA
1) Con sentenza del 20.12.2007 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa del 30.10.2003, con la quale P.F. era stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 609 quater c.p., n. 1, così qualificato il fatto ascrittogli a titolo di atti di libidine violenti, per aver compiuto atti sessuali (consistiti in palpeggiamenti del seno e delle cosce, in sfregamenti del pene sul corpo ed altro), in danno della minore T.M..
Riteneva preliminarmente la Corte infondata l'eccezione di nullità per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, in quanto non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa (la condotta era stata contestata precisamente e, a ben leggere la motivazione della sentenza impugnata, si arrivava, come da contestazione, al (OMISSIS) - periodo in cui la minore collocava il primo episodio di abuso sessuale subito).
Rigettava inoltre l'eccezione di tardività della querela, in quanto soltanto nel (OMISSIS) T.V. era venuto a conoscenza dei fatti (la conferma si ricavava dalla telefonata avvenuta il (OMISSIS) a telefono azzurro).
Riteneva, poi, la Corte territoriale la piena attendibilità della minore in relazione agli abusi sessuali subiti da parte dello zio P.F., disattendendo le contrarie deduzioni difensive. Il racconto dei fatti risultava specifico e identico negli aspetti essenziali nelle diverse dichiarazioni rese, anche in sede di incidente probatorio, e non emergevano inverosimiglianze o incompatibilità evidenti. Il ritardo con il quale la minore aveva riferito gli abusi alla madre trovava spiegazione nel trauma psicologico che innegabilmente deriva da simili fatti ad una ragazza di appena undici anni. La consulenza tecnica, utilizzabile nella parte in cui descriveva le caratteristiche della personalità e della psiche della minore confermava la regolarità psico-emozionale della T.M.. Il richiamo agli arresti giurisprudenziali in tema di tecnica di esame di minori era improprio perché il riferimento alle metodiche descritte dalla Carta di Noto riguardava l'esame di bambini di 4-5 anni ed atteneva alla sfera del giudizio cautelare. Non risultava, inoltre, che la p.o. avesse alcun motivo di astio o di rancore nei confronti dell'imputato.
Le dichiarazioni della minore avevano, peraltro, trovato conferma esterna nelle testimonianze della madre, del padre, delle sorelle (non erano ravvisagli divergenze o contraddizioni importanti) ed in quella della amica N.B., con la quale la ragazza si era confidata.
2) Propone ricorso per cassazione il P., a mezzo dei difensori.
Dopo una breve premessa in fatto, al fine della ricostruzione cronologica degli eventi (si evidenzia in particolare il grave ritardo, con cui la minore T.M. è stata esaminata dal
GIP, quando essa aveva (OMISSIS) anni e mezzo ed erano trascorsi cinque anni dall'inizio della vicenda e quasi quattro anni dalle prime esternazioni non credute), denuncia, con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., art. 398 c.p.p., comma 5 bis, art. 498 c.p.p., comma 4 ed il vizio di motivazione.
L'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, (introdotto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66), al fine di tutelare la vittima e nel contempo garantire l'imputato sulla genuinità nella formazione della prova, nel disciplinare le modalità di esame di un minore di anni sedici, non prevede una generica possibilità per il giudice di avvalersi dell'ausilio di un familiare o di un esperto (come già previsto dall'art. 498 c.p.p., comma 4), ma stabilisce l'obbligo di indicare, nell'ordinanza che accoglie le richiesta di incidente probatorio, luogo, tempo, modalità particolari di assunzione della prova, con possibilità di avvalersi di strutture specializzate di assistenza ove esistano. Le dichiarazioni testimoniali debbono inoltre essere documentate con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Da tale particolare rigore deriva come ovvia conseguenza che nella valutazione della prova debba tenersi conto delle modalità con cui la prova medesima è stata assunta. Sulla metodologia dell'esame del minore, in caso di abusi sessuali, la giurisprudenza si è avvalsa, nella sua evoluzione, delle linee guida indicate nella cd. Carta di Noto del 9.6.1996 (esigenza, in caso di abuso intrafamiliare di estendere gli accertamenti a tutti i membri del contesto familiare, necessità di ricorrere alla video registrazione o almeno alla audio registrazione delle attività svolte dall'esperto, necessità che l'esperto medesimi eviti il ricorso a domande suggestive o che diano per scontata l'esistenza dei fatti ed assicuri la serenità del minore) e del suo aggiornamento del 7 luglio 2002 (si è posto l'accento sulla necessità di assicurare la protezione psicologica del minore e di garantire le esigenze del giusto processo e sul fatto che la valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti, di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria).
La Corte territoriale non ha minimamente tenuto conto di tali criteri ermeneutici (ormai pacificamente recepiti dalla giurisprudenza di legittimità), ne' si è fatta carico di fornire risposta alle specifiche doglianze contenute nei motivi di appello in tema di valutazione della prova delle dichiarazioni di tutti i testi (ancora più rigorosa in presenza di evidenti, riconosciute discrasie nel racconto della minore). Era stato evidenziato che il consulente del P.M. dr.ssa A., benché prima firmataria della Carta
integrativa di Noto del 2002, aveva operato in contrasto anche con i principi dettati già nella prima stesura della Carta del 1996 (due soli incontri per tutto il nucleo familiare di cinque persone, mancato utilizzo di un sistema di video o audio registrazione), non limitandosi a verificare la capacità a testimoniare ma arrivando ad una apodittica valutazione dell'attendibilità probatoria. Sul punto palese è la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello (il ritenuto percorso corretto seguito dal consulente è smentito dal rilievo che non spetta al consulente medesimo la valutazione dell'attendibilità del teste). L'incidente probatorio poi si è svolto con domande, per di più suggestive e addirittura con contestazioni di quanto dichiarato precedentemente, formulate direttamente dal GIP e senza la presenza di ausiliari. La Corte territoriale omette completamente di analizzare il momento formativo della prova e quindi l'incidenza dell'uso di una non corretta metodologia sulla valenza della prova medesima, limitandosi ad analizzare in modo asettico le risultanze processuali ed eludendo le censure dell'appellante.
Per superare tali doglianze la Corte territoriale fa riferimento alla prova principe costituita dalle dichiarazioni della minore, dotate di convergenza interna ed esterna, senza tener conto che in presenza di anomalie e discrasie del racconto e di testimonianze di segno opposto era indispensabile ricercare elementi di conferma solidi. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 516 c.p.p., art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p.. Nel mentre la condotta commissiva riportata nell'imputazione è sovrapponile a quella ritenuta, la modifica della data del commesso reato contenuta nella sentenza di primo grado ((OMISSIS) invece che "da (OMISSIS)" come riportato nel capo di imputazione) costituisce grave violazione del diritto di difesa non essendo stato l'imputato posto in condizione di difendersi dalla nuova accusa. Con il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 124 c.p., e art. 609 septies c.p., comma 1 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b)
e c), risultando nella querela proposta da T.V.,
padre della minore, l'assoluta genericità dei fatti di molestie attribuite al P., senza alcun riferimento alla collocazione temporo-spaziale degli stessi. La querela stessa, peraltro, è tardiva non essendo stata fornita alcuna prova della conoscenza dei fatti solo nel (OMISSIS) ed essendo piuttosto verosimile che tale conoscenza sia avvenuta sin dal (OMISSIS) come per gli altri familiari.
Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.
3) Va premesso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, "la data del commesso reato costituisce solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo e non può quindi determinare la mancanza o l'incompletezza della contestazione" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 19.10.1993 n. 11304). Quando è possibile collocare nel tempo la condotta (in un arco temporale anche ampio o in via alternativa), anche se la contestazione non è specifica, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa, potendo nel corso del dibattimento verificarsi e definirsi ogni ulteriore precisazione.
Corretta pertanto è la contestazione nella quale si faceva riferimento al "mese di (OMISSIS).
Tale "correttezza" non è contestata dal ricorrente, il quale però assume che la modifica del tempus commissi delicti, contenuta nella sentenza di primo grado, ha completamente spostato il thema probandum, non consentendo all'imputato di difendersi. La Corte territoriale ha già evidenziato che è stato pienamente rispettato il principio di correlazione tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza.
Da una attenta lettura della motivazione della sentenza di primo grado risulta, infatti, che gli episodi di abusi sessuali vengono collocati, come da contestazione, nell'anno (OMISSIS). Il riferimento all'autunno del 1994 è collegato in modo improprio agli abusi;
tanto risulta chiaramente dalle dichiarazioni, riportate subito dopo l'erroneo richiamo, della minore, secondo cui all'inizio della frequentazione dell'abitazione del P. (cioè l'
(OMISSIS)) era "tutto normale". È evidente, quindi, che trattasi di mero errore materiale, confondendosi l'inizio della frequentazione con l'inizio degli abusi.
Non vi è stata, perciò, alcuna immutazione del fatto contestato. È assolutamente pacifico, peraltro, che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito.
La verifica dell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvilabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 6, 8.6.1998 n. 67539). Nella contestazione erano indicate specificamente tutte le condotte poste in essere in danno di T.M. e l'arco temporale in cui le stesse si erano esplicate, per cui il ricorrente ha avuto modo di apprestare compiutamente le sue difese.
3.1) Altrettanto infondata è l'eccezione di tardività della querela.
È pacifico che l'onere della prova della intempestività della querela incomba su chi la eccepisca e che una eventuale situazione di incertezza vada integrata in favore del querelante (cfr. Cass. pen. sez. 6, 23.2.1996 n. 2088; Cass. pen. sez. 5, 25.2.1999 n. 2486). È altrettanto pacifico che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che il titolare del diritto abbia avuto "conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione onde determinarsi".
Tali principi sono stati confermati anche di recente dalla sentenza della sez. 1 n. 7333 del 28.1.2008, secondo cui "ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi l'allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa".
La Corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di tardività, ha accertato, piuttosto, con argomentazioni puntuali, l'avvenuta presentazione tempestiva della querela.
I giudici di merito, relativamente a T.V., padre della minore, assumono che il predetto sia venuto a conoscenza dei fatti soltanto a fine (OMISSIS), come emerge dalle dichiarazioni di T.M. e B.F. e,
soprattutto, dalla telefonata a telefono azzurro del (OMISSIS) (sottolineano, in proposito, che con la telefonata "i genitori in questione chiedevano assistenza avendo avuto notizia di abusi sessuali patiti dalla figlia, anche perché si tratta di un atto che ordinariamente è contestuale alla scoperta di gravi fatti che mettono in difficoltà e per i quali si chiede l'ausilio di esperti").
Dopo aver, poi, ricordato che il diritto di querela per i minori spetta a ciascuno dei genitori in maniera congiunta o disgiunta, e che quindi sarebbe "sufficiente" la querela tempestivamente presentata dal T., ritengono che anche la querela presentata dalla B. debba considerarsi tempestiva, in quanto la predetta, come ha essa stessa apprezzabilmente riconosciuto, venne a conoscenza soltanto di un episodio nel (OMISSIS), mentre nel (OMISSIS) anche essa ebbe cognizione piena dei fatti e quindi dei reiterati abusi commessi in danno della figlia minore.
Quanto al contenuto della querela del T. (secondo il ricorrente vi sarebbe una assoluta genericità dei fatti senza alcuna specificazione e senza collocazione nel tempo e nello spazio), essendo una condizione di punibilità e di procedibilità la querela deve avere la chiara ed inequivoca volontà di perseguire penalmente il colpevole del fatto, che è sufficiente, però, esporre nella sua essenzialità e non nei dettagli (essendo riservata ogni ulteriore precisazione alle successive indagini).
3.2) In ordine alla eccepita violazione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis e art. 498 c.p.p., comma 4, rileva la Corte che l'eccezione è
infondata in fatto e diritto.
Dal verbale dell'incidente probatorio del (OMISSIS) (allegato alla memoria depositata dalla parte civile in data (OMISSIS)) risulta che erano presenti all'atto il difensore di fiducia dell'imputato, il dott. F.G., psicologo - nominato dall'imputato
P., come consulente di parte, il dott. M.S.,
psicologo infantile, ausiliario del giudice. Si da atto, inoltre, nel verbale della presenza del tecnico in materia di registrazione fonografica "dovendosi procedere alla registrazione fonografica data la natura dell'atto e la necessità di una rapida e fedele documentazione".
Vennero quindi garantiti sia l'assistenza psicologica della minore che i diritti della difesa, nonché rispettate le esigenze di documentazione.
Quanto alle altre cautele previste dall'art. 398 c.p.p., comma 5 bis esse sono affidate al prudente apprezzamento del giudice, come si evince dalla stessa norma ("quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno").
Risulta rispettato anche il disposto di cui all'art. 498 c.p.p., comma 4, secondo cui l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile.
Dalla trascrizione dell'incidente probatorio, allegato al ricorso del P., risulta che tutte le domande furono rivolte dal GIP, che si avvalse, come si e visto, dell'ausilio di uno psicologo infantile. Il mancato rispetto delle norme che regolano l'esame testimoniale, quando non attenga a divieti posti dalla legge, determina, in ogni caso, una mera irregolarità e non una nullità o inutilizzabilità, non risolvendosi nella violazione del diritto di difesa e non potendo quindi essere ricondotta in alcuna delle previsioni di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.. Le dichiarazioni testimoniali, assunte non secondo le previsioni di cui all'art. 498 c.p.p. ma con modalità diverse, in mancanza di una norma specifica che ne sanzioni la nullità sono quindi valide e pienamente utilizzabili ai fini della decisione (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 11.6.1992 n. 6922; Cass. pen. sez. 5 n. 36061 del 19.6.2007). È necessario però che sia, in ogni caso, assicurato il diritto della difesa di interloquire, ponendo domande al teste, in modo che venga salvaguardato il principio del contraddicono. La difesa era presente con il suo consulente e, quindi, ebbe la possibilità di interloquire in ogni momento. Ed in effetti esercitò pienamente i suoi diritti:
"L'ufficio da atto che la difesa dell'imputato chiede di fare delle domande a contestazione di alcune discrasie che si notano nella versione dei fatti che tu hai reso". "Innanzitutto la difesa vuole sapere chi è che ti lasciava a casa degli zii?".
(cfr. pag. 22 trascr. veb. inc. prob.).
Quanto alle presunte domande suggestive, a parte il fatto che, come ha ribadito anche di recente questa Corte "il divieto di porre domande suggestive riguarda l'esame condotto dalla parte che ha un interesse comune al testimone e non invece il controesame o l'esame condotto direttamente dal giudice per il quale non vi è il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esaminante" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 4721 del 12.12.2007), l'eccezione andava proposta direttamente al giudice davanti al quale si forma la prova;
"nei successivi gradi di giudizio, invece, può essere oggetto di valutazione solo la motivazione con cui il giudice abbia accolto o rigettato l'eccezione e, pertanto, non può essere eccepita per la prima volta con i motivi di impugnazione, l'inutilizzabilità dell'atto assunto in violazione dell'art. 499 c.p.p." (Cass. sez. 1 n. 22204 del 31.5.2005).
A parte il fatto che dal verbale non risulta che sia stata sollevata alcuna riserva o eccezione in ordine al carattere suggestivo delle domande, T.M. espose ampiamente i fatti senza necessità di particolari sollecitazioni ed anzi fu sottoposta anche a contestazioni, anche su richiesta della difesa (pag. 22). 4) In ordine alle doglianze attinenti la valutazione della prova, va ricordato che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
È necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve quindi essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati.
Tale controllo, pera, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così condivisibilmente Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 - Vignaroli). La Corte territoriale ha effettuato un esame attento e preciso delle risultanze processuali. Con argomentazioni assolutamente coerenti ed immuni da vizi logici ha ritenuta pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato, disattendendo con motivazione altrettanto puntuale tutte le doglianze difensive. 4.1) In ordine alla piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa la Corte ha accertato, innanzitutto, la capacità o "competenza" a testimoniare di T.M. sulla base della consulenza psicologica della dr.ssa A..
Già i giudici di primo grado avevano dato atto che dagli accertamenti della consulente, scientificamente validi, coerenti e privi di contraddizioni, emergeva che "la teste dimostra una piena capacità psico-fisica ad esporre in modo utile e chiaro le vicende che l'hanno vista coinvolta, che non manifesta atteggiamenti esibizionistici ed inoltre che non soffre di patologie che impediscono di distinguere la realtà dall'immaginazione". La Corte di merito, nel far proprie tali condivisibili valutazioni, si è fatta carico di argomentare in ordine ai rilievi difensivi. Ha in primo luogo evidenziato che veniva utilizzata solo quella parte della consulenza che descrive le caratteristiche della personalità e della psiche della minore e non certo quella attinente ad una non richiesta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese (valutazione rientrante nella competenza esclusiva del giudice). Ha in secondo luogo escluso che le critiche del consulente della difesa (generiche e fondate sul mero esame degli atti, senza il benché minimo esame della parte offesa) possano inficiare le argomentazioni scientificamente corrette della consulente A..
Infine ha escluso che il denunciato mancato rispetto della tecnica di esame, come suggerito dalla Carta di Noto, possa in qualche modo invalidare le valutazioni della consulente (trattandosi dell'esame di una ragazza di circa 16 anni e non di un bambino di pochi anni). Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6464 del 14.12.2007). Si tratta, invero, di semplici suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come, del resto, si legge nella premessa della Carta medesima (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 20568 del 10.4.2008). Di per sè, quindi, la mancata osservanza non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiarazioni del minore e tantomeno la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità. Opinare diversamente significherebbe introdurre una ipotesi ulteriore (non prevista da alcuna norma) di nullità o inutilizzabilità. La inattendibilità del minore sulla base della mancata osservanza del protocollo della Carta è, conseguentemente, affermazione astratta, priva di validità logico-giuridica. È necessario quindi indicare gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei minori nonostante la mancata osservanza di quel protocollo.
I giudici di merito hanno motivato, ampiamente, sull'attendibilità della minore, sottolineando che: a) non vi era alcun motivo di astio o rancore pregresso ai fatti (i contrasti ebbero inizio proprio a seguito della presentazione della denuncia-querela); b) la tesi difensiva della vendetta o dell'invidia era evanescente e priva di ogni verosimiglianza;
c) il racconto della parte offesa è stato sempre specifico e costante negli aspetti essenziali, senza alcuna contraddizione interna;
d) sul piano della convergenza esterna, le dichiarazioni della minore risultano confermate dai familiari e dalla deposizione dell'amica N.P..
Il percorso argomentativo della Corte, quindi, si sviluppa in modo approfondito, coerente e logico, con puntuale confutazione di tutti i rilievi difensivi, per cui non è in alcun modo censurabile in questa sede di legittimità.
5) Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute, in questo grado, dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008