Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5376
CASS
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 9 D.M. 1444/1968

    La Corte d'Appello ha ritenuto applicabile la disciplina sulle distanze di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. 1444/1968, considerando l'intervento edilizio come nuova costruzione a causa dell'aumento di volume. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, ritenendo che la normativa sopravvenuta (D.L. n. 32/2019 e successive modifiche) consenta la demolizione e ricostruzione nel rispetto delle distanze preesistenti, anche in caso di aumento di volume, ai fini di rigenerazione urbana. Pertanto, è necessaria una nuova indagine tecnica per accertare le distanze preesistenti e la loro conformità.

  • Accolto
    Violazione art. 44 Regolamento Edilizio Comunale NE

    La Corte d'Appello ha ritenuto che l'art. 3 della L.R. Lombardia n. 19/1992 e il Piano di Recupero ON IP/Garibaldi consentissero di costruire sul confine, derogando alla distanza di cinque metri prevista dal regolamento edilizio comunale. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che tali disposizioni incidessero sulla legittimità urbanistica ma non sui rapporti interprivati, e che la deroga alla distanza dal confine non potesse pregiudicare il diritto dei comproprietari al rispetto della distanza legale. È necessaria una nuova indagine per accertare le distanze preesistenti e la loro conformità.

  • Accolto
    Realizzazione locali tecnici nel sottosuolo altrui

    La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per l'illecita realizzazione dei locali tecnici nel sottosuolo altrui. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso incidentale delle società costruttrici relativi all'azione di arricchimento ingiustificato, ritenendo che la condanna fosse di natura risarcitoria e non per arricchimento senza causa.

  • Rigettato
    Violazione art. 905 c.c.

    La Corte d'Appello ha ritenuto legittime le vedute esercitate dall'edificio del lotto A sull'area non recintata della particella 745 in virtù della servitù di uso pubblico costituita nel 1968 a favore del Comune di NE, applicando la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 905 c.c. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ritenendo che la servitù, esistente al momento della realizzazione delle vedute, giustificasse la deroga, indipendentemente dalla sua successiva estinzione. La richiesta di arretramento non era stata formulata.

  • Rigettato
    Perdita capacità edificatoria particella 745

    La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che la capacità edificatoria della particella 745 fosse già stata interamente sfruttata dal precedente progetto urbanistico e che non vi fosse stata perdita di edificabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per doppia conforme e per difetto di specificità.

  • Accolto
    Onere non apparente sull'immobile

    La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva liquidato la riduzione del prezzo e il risarcimento danni a favore di LE LO e EL AN OM a carico di RE AR. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale delle società costruttrici relativo all'eccessività della somma liquidata, per mancata riproduzione del motivo di appello.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha esaminato un ricorso principale proposto da alcuni proprietari immobiliari e ricorsi incidentali presentati dalle società costruttrici Edildos Costruzioni S.r.l. e Archetipo S.r.l., nonché dai signori Franco e Aldo Almerico, avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La controversia verteva sull'impugnazione di un complesso immobiliare realizzato in violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e dal confine, nonché sull'occupazione illegittima di una porzione di area pertinenziale e sulla realizzazione di opere nel sottosuolo. I ricorrenti principali lamentavano l'errata applicazione della normativa sulle distanze tra fabbricati, in particolare l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, sostenendo che l'edificio del lotto A, oggetto di demolizione e ricostruzione con aumento di volume, dovesse essere considerato una nuova costruzione e non una ristrutturazione, e contestavano altresì la qualificazione di alcune aperture come vedute anziché luci. I ricorrenti incidentali delle società costruttrici sollevavano questioni relative all'eccesso di pronuncia in merito all'arricchimento ingiustificato per l'occupazione del sottosuolo, alla sussidiarietà dell'azione di arricchimento, all'omessa pronuncia sulla posizione della società Archetipo S.r.l. quale non proprietaria del lotto A, all'eccesso di pronuncia nella liquidazione di somme a favore dei signori Giollo-Comi, alla motivazione apparente e alla violazione del principio di causalità nelle spese processuali. I ricorrenti incidentali Almerico contestavano la deroga alla distanza dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale, l'errata valutazione delle vedute, il rigetto della domanda di risarcimento per perdita di capacità edificatoria e la gestione delle spese processuali relative a soggetti estromessi.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, in quanto la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente considerato la normativa sopravvenuta in materia di demolizione e ricostruzione, che consente, in determinate circostanze, di mantenere le distanze legittimamente preesistenti anche in caso di aumento volumetrico, ai fini della qualificazione dell'intervento come ristrutturazione e non nuova costruzione. Per quanto di ragione, è stato accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale degli Almerico, relativo alla violazione delle norme sulle distanze dal confine, ritenendo che la deroga prevista dalla legge regionale lombarda e dal Piano di Recupero non potesse incidere sui rapporti interprivati. Sono stati respinti il secondo motivo del ricorso principale e i motivi secondo, terzo e quarto dei ricorsi incidentali degli Almerico, nonché i primi quattro motivi dei ricorsi incidentali delle società costruttrici. I restanti motivi dei ricorsi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche in ordine alle spese processuali. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali Edildos Costruzioni S.r.l. e Archetipo S.r.l.

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Commentario1

  • 1Distanze tra costruzioni e azione negatoria: Cassazione 5376/2026
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 19 marzo 2026

    Distanze legali tra costruzioni, prova della proprietà e natura delle azioni: la Cassazione chiarisce i presupposti dell'azione negatoria e il regime inderogabile delle distanze urbanistiche La sentenza affronta una complessa controversia in materia edilizia e condominiale relativa alla violazione delle distanze legali tra costruzioni e dal confine, nonché alla legittimità delle vedute e all'occupazione del sottosuolo altrui. La Corte chiarisce che le domande di arretramento/demolizione sono riconducibili alle actiones negatoriae servitutis, con conseguente alleggerimento dell'onere probatorio sulla proprietà. Viene ribadita l'inderogabilità della distanza minima di 10 metri tra pareti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 5376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5376
Data del deposito : 10 marzo 2026

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