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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2808/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90015257 79/000, notificata il 9 novembre 2021, recante un importo complessivo di oltre 18.000 euro riferito a tre cartelle di pagamento per tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, nonché per il canone RAI 2016. Il contribuente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine decennale in assenza di atti interruttivi validi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con sentenza n. 237/2024, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure rilevavano che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita tardivamente, non rispettando il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito documentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, non potendo tenere conto della documentazione prodotta dall'Ufficio, il Collegio dichiarava prescritta la pretesa relativa alle cartelle degli anni 2004 e 2005, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la notifica delle cartelle (rispettivamente 2008 e
2009) e l'intimazione del 2021, confermando invece la pretesa per il canone 2016.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendone la parziale riforma limitatamente alla dichiarazione di prescrizione della cartella n. 03020090000810317000 (anno d'imposta 2005). L'Ente appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e insiste sull'ammissibilità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, producendo a supporto l'avviso di intimazione notificato nel 2015 che avrebbe validamente interrotto il termine prescrizionale. L'Agenzia ribadisce inoltre l'unitarietà del termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi.
Il contribuente appellato, regolarmente intimato, non risulta aver depositato controdeduzioni specifiche in questa fase, mantenendo la posizione espressa in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre affrontare la questione dell'ammissibilità della produzione documentale in secondo grado. Sebbene la costituzione tardiva in primo grado abbia correttamente impedito al giudice di prime cure di valutare i documenti ivi depositati, nel processo tributario d'appello trova applicazione l'art. 58 del d.lgs.
n. 546/1992. Nella formulazione applicabile ratione temporis al giudizio in esame (introdotto in primo grado prima delle recenti riforme restrittive), la norma fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Tale facoltà consente all'Amministrazione finanziaria di sanare la carenza probatoria del primo grado, depositando documenti preesistenti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa e la tempestività dell'azione di riscossione. Pertanto, i documenti prodotti dall'Agenzia in allegato al ricorso in appello sono pienamente ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione.
Nel merito, la questione controversa riguarda l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
03020090000810317000, notificata il 13 novembre 2009 per crediti IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno 2005. Il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la prescrizione decennale il 13 novembre 2019, stante la notifica dell'atto impugnato solo nel novembre 2021.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, emerge la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione intervenuto nel medio tempore. Risulta infatti agli atti che in data 1 luglio 2015 è stata notificata al contribuente, mediante consegna a mani proprie, l'intimazione di pagamento n. 030 2015 900 4667269/000. Tale atto, che richiama espressamente la cartella esattoriale oggetto di causa, ha prodotto l'effetto di interrompere il corso della prescrizione e di far decorrere un nuovo termine decennale a partire da tale data.
Considerando che tra la notifica della cartella (13/11/2009) e l'intimazione del 2015 non è decorso il termine decennale, e che tra l'intimazione del 2015 e l'intimazione impugnata del 9 novembre 2021 sono trascorsi circa sei anni, il credito erariale non può considerarsi prescritto. Si conferma, in punto di diritto, quanto già correttamente statuito dal primo giudice circa l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per i tributi erariali quali IRPEF, IVA e IRAP, stante l'autonomia delle singole obbligazioni tributarie rispetto alla periodicità.
Parimenti fondata è la doglianza dell'appellante relativa alla prescrizione di sanzioni e interessi. Questa
Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione per l'obbligazione tributaria principale e per quelle accessorie (sanzioni e interessi) è unitario. Pertanto, non trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma quella decennale propria del tributo cui accedono, poiché tali accessori non costituiscono prestazioni periodiche autonome ma derivano, anno per anno, da una nuova valutazione dei presupposti impositivi.
Alla luce delle risultanze documentali acquisite in appello, che dimostrano l'interruzione dei termini prescrizionali mediante l'atto notificato nel 2015, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla cartella n. 03020090000810317000, la cui pretesa deve ritenersi pienamente legittima ed esigibile. Resta ferma la pronuncia di primo grado nelle parti non impugnate.
In considerazione dell'evoluzione processuale della vicenda, determinata dalla produzione documentale avvenuta solo nel presente grado di giudizio a causa della condotta processuale dell'Ufficio in primo grado, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentneza impugnata come in motivazione. Spese compensate
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2808/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 01/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IVA-ALIQUOTE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020219001525779000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90015257 79/000, notificata il 9 novembre 2021, recante un importo complessivo di oltre 18.000 euro riferito a tre cartelle di pagamento per tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA) relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, nonché per il canone RAI 2016. Il contribuente eccepiva, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine decennale in assenza di atti interruttivi validi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con sentenza n. 237/2024, accoglieva parzialmente il ricorso. I giudici di prime cure rilevavano che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si era costituita tardivamente, non rispettando il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza per il deposito documentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992. Di conseguenza, non potendo tenere conto della documentazione prodotta dall'Ufficio, il Collegio dichiarava prescritta la pretesa relativa alle cartelle degli anni 2004 e 2005, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la notifica delle cartelle (rispettivamente 2008 e
2009) e l'intimazione del 2021, confermando invece la pretesa per il canone 2016.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendone la parziale riforma limitatamente alla dichiarazione di prescrizione della cartella n. 03020090000810317000 (anno d'imposta 2005). L'Ente appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e insiste sull'ammissibilità della produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, producendo a supporto l'avviso di intimazione notificato nel 2015 che avrebbe validamente interrotto il termine prescrizionale. L'Agenzia ribadisce inoltre l'unitarietà del termine prescrizionale decennale anche per sanzioni e interessi.
Il contribuente appellato, regolarmente intimato, non risulta aver depositato controdeduzioni specifiche in questa fase, mantenendo la posizione espressa in primo grado.
La causa è stata posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre affrontare la questione dell'ammissibilità della produzione documentale in secondo grado. Sebbene la costituzione tardiva in primo grado abbia correttamente impedito al giudice di prime cure di valutare i documenti ivi depositati, nel processo tributario d'appello trova applicazione l'art. 58 del d.lgs.
n. 546/1992. Nella formulazione applicabile ratione temporis al giudizio in esame (introdotto in primo grado prima delle recenti riforme restrittive), la norma fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. Tale facoltà consente all'Amministrazione finanziaria di sanare la carenza probatoria del primo grado, depositando documenti preesistenti atti a dimostrare la fondatezza della pretesa e la tempestività dell'azione di riscossione. Pertanto, i documenti prodotti dall'Agenzia in allegato al ricorso in appello sono pienamente ammissibili e utilizzabili ai fini della decisione.
Nel merito, la questione controversa riguarda l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
03020090000810317000, notificata il 13 novembre 2009 per crediti IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno 2005. Il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la prescrizione decennale il 13 novembre 2019, stante la notifica dell'atto impugnato solo nel novembre 2021.
Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante in questo grado di giudizio, emerge la prova di un valido atto interruttivo della prescrizione intervenuto nel medio tempore. Risulta infatti agli atti che in data 1 luglio 2015 è stata notificata al contribuente, mediante consegna a mani proprie, l'intimazione di pagamento n. 030 2015 900 4667269/000. Tale atto, che richiama espressamente la cartella esattoriale oggetto di causa, ha prodotto l'effetto di interrompere il corso della prescrizione e di far decorrere un nuovo termine decennale a partire da tale data.
Considerando che tra la notifica della cartella (13/11/2009) e l'intimazione del 2015 non è decorso il termine decennale, e che tra l'intimazione del 2015 e l'intimazione impugnata del 9 novembre 2021 sono trascorsi circa sei anni, il credito erariale non può considerarsi prescritto. Si conferma, in punto di diritto, quanto già correttamente statuito dal primo giudice circa l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per i tributi erariali quali IRPEF, IVA e IRAP, stante l'autonomia delle singole obbligazioni tributarie rispetto alla periodicità.
Parimenti fondata è la doglianza dell'appellante relativa alla prescrizione di sanzioni e interessi. Questa
Corte aderisce all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il termine di prescrizione per l'obbligazione tributaria principale e per quelle accessorie (sanzioni e interessi) è unitario. Pertanto, non trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., ma quella decennale propria del tributo cui accedono, poiché tali accessori non costituiscono prestazioni periodiche autonome ma derivano, anno per anno, da una nuova valutazione dei presupposti impositivi.
Alla luce delle risultanze documentali acquisite in appello, che dimostrano l'interruzione dei termini prescrizionali mediante l'atto notificato nel 2015, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente alla cartella n. 03020090000810317000, la cui pretesa deve ritenersi pienamente legittima ed esigibile. Resta ferma la pronuncia di primo grado nelle parti non impugnate.
In considerazione dell'evoluzione processuale della vicenda, determinata dalla produzione documentale avvenuta solo nel presente grado di giudizio a causa della condotta processuale dell'Ufficio in primo grado, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma parzialmente la sentneza impugnata come in motivazione. Spese compensate