CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10234/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025005054233000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19715/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata a [...] il data ed ivi residente alla Indirizzo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – SS avverso la cartella di pagamento n. 0712025005054233000, notificata il 13.05.2025, per complessivi euro 211,81 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica.
Motivi del ricorso: Carenza di legittimazione passiva dell'esponente, il quale non è proprietario, possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo dei veicoli oggetto dell'omesso versamento della tassa automobilistica;
omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 comma 6-bis del Dlgs n. 546/1992 ed effettuava chiamata in causa della Regione Campania.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui evidenziava che la Regione Campania, chiamata in giudizio da parte resistente, era rimasta contumace.
L'Agenzia delle Entrate – SS rilevava che, mentre nel ricorso la parte lamentava un mancato possesso dell'auto, nella memoria lamentava un mancato reddito nell'anno di contestazione.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che dava atto di aver annullato gli atti di accertamento determinando il discarico della cartella di pagamento n. 07120250005054233000 atteso che le notifiche degli atti di accertamento, effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.L. n. 261/1990, sono nulle, in quanto le relative raccomandate sono state inviate ad un indirizzo diverso dalla residenza e si sono perfezionate per “compiuta giacenza”.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute, anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non aveva correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10234/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712025005054233000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19715/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, nata a [...] il data ed ivi residente alla Indirizzo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – SS avverso la cartella di pagamento n. 0712025005054233000, notificata il 13.05.2025, per complessivi euro 211,81 per il presunto omesso versamento della tassa automobilistica.
Motivi del ricorso: Carenza di legittimazione passiva dell'esponente, il quale non è proprietario, possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo dei veicoli oggetto dell'omesso versamento della tassa automobilistica;
omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – SS che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 14 comma 6-bis del Dlgs n. 546/1992 ed effettuava chiamata in causa della Regione Campania.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui evidenziava che la Regione Campania, chiamata in giudizio da parte resistente, era rimasta contumace.
L'Agenzia delle Entrate – SS rilevava che, mentre nel ricorso la parte lamentava un mancato possesso dell'auto, nella memoria lamentava un mancato reddito nell'anno di contestazione.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania che dava atto di aver annullato gli atti di accertamento determinando il discarico della cartella di pagamento n. 07120250005054233000 atteso che le notifiche degli atti di accertamento, effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.L. n. 261/1990, sono nulle, in quanto le relative raccomandate sono state inviate ad un indirizzo diverso dalla residenza e si sono perfezionate per “compiuta giacenza”.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute, anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non aveva correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e compensa le spese.