Sentenza 16 dicembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/2004, n. 23460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23460 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO OSrio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC SO, SC LO, TU RI AB, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SABATINI SANCÌ SINAGRA, difesi dall'avvocato SO SC, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BACHELET 12, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PICCIOLI, difeso dall'avvocato FR ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/01 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 19/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato SCAMPOLO LF, difensore dei ricorrenti ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ET CA e RI AB LL, nella pendenza di una causa da loro promossa, fra l'altro,
contro
CE AN e AB De OS per ottenere, ai sensi dell'art. 1068 cc, il trasferimento della sede di un "iter" praticato su un loro fondo dalle menzionate controparti, e dopo la pronuncia in detta causa di una sentenza di secondo grado della Corte d'appello di L'Aquila in data 29 marzo 1986, recante riconoscimento e sanzione della fondatezza della pretesa da essi istanti azionata, nel mancato passaggio in giudicato di tale decisione - in seguito cassata con rinvio da questa Corte Suprema in accoglimento di ricorso del AN e del De OS - diedero corso a lavori intesi a chiudere il tracciato originario dell'"iter" contestato.
CE AN e AB De OS, allora, esperirono in data 24 luglio 1986, con il rito di cui agli artt. 703 e ss. c.p.c., azione possessoria volta ad ottenere nei confronti della LL e di ET e AR CA la reintegrazione nel possesso del passaggio in argomento.
La domanda di cui trattasi, già disattesa in prime cure dal Pretore di Pescara,venne respinta, in secondo grado, dal Tribunale di quella città con sentenza del 19 giugno 1990 sul rilievo della carenza negli istanti della titolarità di una concreta situazione giuridica (ius possidendi), ovvero di una mera signoria di fatto (ius possessionis) "suscettibile di assumere rilevanza e tutela in quanto" dotata di "parvenza di giuridicità".
Sul ricorso del AN e del De OS questa Corte,con sentenza n. 7465 del 22 agosto 1994, cassò la suindicata pronuncia dell'anzidetto Tribunale e rinviò la causa dinanzi al Tribunale di L'Aquila, evidenziando che, risultando ancora "sub judice" la vertenza fra le parti in ordine allo spostamento della sede dell'"iter" in discussione, era da ravvisare carente "un titolo esecutivo (art. 337 c.p.c.) o un titolo passato in giudicato" idoneo a legittimare l'intervenuta ostruzione del tracciato originario del passaggio,nella riscontrata tutelabilità di qualsiasi "jus possessionis" pur contrastante con lo "jus possidendi". Riassunta la causa dinanzi al giudice del rinvio quest'ultimo,con sentenza del 19 giugno 2001 (nel frattempo,con sentenza n. 3090 del 24 marzo 1998 era stato rigettato il ricorso per la revocazione della sentenza n. 7465/94 proposto dagli CA-LL) dichiarava cessata la materia del contendere tra costoro e il De OS,accoglieva il ricorso di reintegrazione con riguardo al AN CE e,per l'effetto, condannava gli CA-LL, in via solidale tra loro, alla reintegra in discorso previo abbattimento e rimozione delle eseguite recinzioni, oltre al rimborso delle spese dell'intero giudizio.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi,illustrati da memoria, CA LF,CA AR e LL RI AB,in proprio e quali eredi di CA ET. Resiste con controricorso AN CE. MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata eccepita in controricorso l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse all'impugnazione, posto che il giudizio di merito (riassunto a seguito di cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Perugia) avente ad oggetto il trasferimento su altro percorso della servitù di passaggio, sarebbe stato deciso con sentenza dell'8.11.2001 di rigetto della domanda di trasferimento del luogo di esercizio della servitù in discorso.
L'eccezione va disattesa in quanto non risulta prodotta dal controricorrente la decisione che giustificherebbe la dedotta inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse all'impugnazione. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si denunzia,in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 703 stesso codice e 1140 cc, nonché contraddittoria, omessa e/o apodittica ed errata "considerazione di passaggi fondamentali del contendere".
Osservano i ricorrenti che il giudice del rinvio non avrebbe "dato attuazione ai disposti di cui alla sentenza cassante, ne' avrebbe "preso in esame la posizione specifica di AR CA",e neppure si sarebbe "preoccupato di armonizzare "ius possidendi" e "ius possessionis" e di individuare in capo agli spogliati un almeno minimo barlume di diritto".
Il motivo non può essere accolto giacché i ricorrenti, dopo un ampio "excursus" dell'"iter" processuale, hanno genericamente affermato che le motivazioni espresse dalla qui gravata sentenza per l'accoglimento del ricorso di reintegrazione in favore del solo AN CE si pongono in aperta violazione del disposto di cui all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., senza specificare le ragioni per le quali le norme di cui agli artt. 703 e segg. c.p.c. e 1140 cc sarebbero state violate e su quali presupposti si fonda l'asserzione secondo cui il G.O.A. del Tribunale de L'Aquila non si sarebbe attenuto al "dictum" dei giudici del giudizio rescindente.
Con il secondo motivo, premessa la carenza di legittimazione passiva in capo a CA AR, si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1168 e 1170 cc, per essere stato omesso ogni e qualsiasi esame circa la possibilità di attribuzione nei confronti di AR CA della qualifica di "autore" del fatto, ravvisato costituire spoglio, non risultando il predetto ne' proprietario o titolare del diritto (e quindi supposto mandante) e tanto meno materiale autore o coautore di opere eseguite da terzi.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, nella sentenza n. 7465/94, ha infatti ritenuto, sia pur per implicito, AR CA legittimato passivo, tal che, conformemente a Cass. n. 5519/81, le questioni attinenti alla di lui legittimazione non possono essere rimesse in discussione nel presente giudizio di rinvio.
È da precisare, d'altronde, che lo stesso CA si è costituito dinanzi al giudice del rinvio anche come erede di ET CA, indiscusso soggetto legittimato passivo.
Con il terzo motivo si denunzia,in riferimento all'art. 360 n.ri 2, 3, 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 703, 704 e 705 stesso codice, nonché della intera normativa in genere in materia di azioni possessorie, essendo state le relative decisioni adottate da giudici incompetenti in quanto diversi ed estranei rispetto a quelli investiti dell'esame del merito, relativamente a controversia già pendente all'epoca in cui si era verificato il preteso spoglio ed inerente proprio allo "ius possidendi" "de quo", pacificamente ravvisato in contrasto con lo "ius possessionis", con conseguente nullità delle statuizioni in discorso. La doglianza non è meritevole di accoglimento sulla base del consolidato principio (v. da ultima Cass. n. 2016/2001) secondo cui,per il fatto che le decisioni della Corte di Cassazione non possono essere riformate, è inammissibile l'individuazione di un nuovo giudice,in sostituzione di quello designato dalla sentenza di annullamento della Cassazione (nella specie il Tribunale de L'Aquila).
Con il quarto motivo si deduce infine, in riferimento ancora all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione delle norme in tema di cessazione della materia del contendere e degli artt. 90 e segg. c.p.c., stante la contraddizione della gravata sentenza che da un lato aveva dato atto della cessazione della materia del contendere per la posizione CA-LL/De OS e poi, nel liquidare integralmente le spese e competenze in favore del AN CE, ponendole a carico degli attuali ricorrenti, aveva omesso di ravvisare come la difesa dell'avv.to Mascioli e codifensori era avvenuta per i vari gradi del giudizio (salvo l'ultimo) nell'interesse e del AN e del De OS, cosicché si sarebbe dovuto tener conto della compensazione delle spese operata tra gli CA-LL ed il De OS, estrapolando quindi la metà degli importi formulati nelle note spese depositate nei precedenti gradi, in quanto attinenti a due posizioni assistite,in nulla tra loro differenziate.
Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti in quanto, a parte la considerazione che,contrariamente all'assunto dei ricorrenti, il giudice del rinvio non ha operato alcuna compensazione delle spese tra gli CA-LL da una parte e il De OS dall'altra, a seguito della declaratoria di cessazione tra le suindicate parti della materia del contendere (e su tal punto non vi è impugnazione da parte degli stessi attuali ricorrenti), non può che richiamarsi in proposito il consolidato principio secondo il quale, in tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge quale si verificherebbe nell'ipotesi, qui non ricorrente, in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. da ultima Cass. n. 11597/2002). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di AN CE, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00, oltre ad euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004