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Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/06/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02863/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2863 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e per conto del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario D'Aniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento del diritto del minore -OMISSIS- di vedersi assegnato, per l’anno scolastico 2023-24 e per quelli successivi di un monte ore di sostegno pari a 30 ore settimanali in conformità alla proposta del G.L.O e per la conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere alla assegnazione delle ore di sostegno nei termini suindicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti lamentano l’insufficienza delle ore di sostegno assegnate al proprio figlio minore, e chiedono ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Istituto comprensivo "-OMISSIS-" di -OMISSIS-di assegnare al minore un insegnante di sostegno per un monte ore di 30 settimanali, non solo per l'anno scolastico 2023-24 ma anche per gli anni successivi.
Con ordinanza del 23.10.2023, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente ed ordinava all’Istituto scolastico intimato di redigere il Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno scolastico 2023/24, entro il termine previsto dal legislatore, assegnando, conseguentemente, all’alunno -OMISSIS- un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie e coprire il monte ore di frequenza settimanale (nella specie, 30).
I ricorrenti, preso atto della documentazione depositata in atti dall’Amministrazione scolastica, hanno chiesto ordinarsi alle controparti di assegnare, nel più breve tempo possibile, un monte ore di 30 settimanali anche per la data successiva al 03.04.2024 e fino al termine di scadenza dell'anno scolastico in corso (2023-2024), ed anche per l’anno scolastico successivo (2024/2025). Il contratto di lavoro stipulato con la docente di sostegno aveva infatti validità fino al 03.04.2024.
Anche tale istanza veniva accolta dal Tribunale, che disponeva che l’Istituto Scolastico assegnasse al minore un insegnante di sostegno, per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico, sino alla fine dell’anno scolastico in corso (2023/2024); relativamente all’anno scolastico 2024/2025, invece, l’istanza veniva respinta non potendo il Tribunale pronunciarsi circa poteri amministrativi non ancora esercitati.
Con memorie depositate in data 7 aprile 2025 e 27 maggio 2025, i ricorrenti insistevano per la condanna dell’Amministrazione scolastica ad assegnare al minore il sostegno per tutto l’orario di frequenza settimanale anche per gli anni successivi all’anno scolastico 2024/25; chiedevano, altresì, la condanna della Amministrazione alle spese di lite.
Alla udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione previo rilievo della possibile improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo ormai decorso l’anno scolastico 2023/24.
Il ricorso è improcedibile visto il decorso dell’anno scolastico 2023/24.
Va, invece, respinta, conformemente alla giurisprudenza di questa Sezione, la domanda relativa agli anni futuri trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati; il tutto conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735).
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale del Ministero che va, pertanto, condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, di spese e compensi di lite, liquidati come da dispositivo, con attribuzione al difensore della parte ricorrente medesima, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Respinge la domanda relativa agli anni futuri.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese e competenze di lite liquidate in euro 750,00 (settecentocinquanta) oltre accessori come per legge. con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.