Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/05/2025, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione UA TE)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10102 del 2024, proposto da
SC IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Dal Prà, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Sergio Carlo Dal Prà in Padova, via Morgagni n. 44;
contro
Ministero dell'Università della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dei giudizi individuali e collegiale, pubblicati in data 3 luglio 2024, della apposita Commissione Nazionale, con i quali la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale “12/D2 - Diritto Tributario”, per la tornata 2016, a seguito di riesame della domanda, in esecuzione della sentenza n. 1874/2023 di questo T.A.R.;
- e di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 1° ottobre 2024, tempestivamente depositato, SC IO, Professore a contratto di diritto tributario presso l’Università di Padova, premetteva, in punto di fatto, di aver partecipato alla procedura per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore associato nel settore 12/D2 - Diritto Tributario nella tornata 2016, riportando un giudizio di non idoneità, in ragione della valutazione negativa sulle pubblicazioni presentate.
Avverso il predetto provvedimento di diniego, la parte ricorrente proponeva impugnazione, poi accolta da questo T.A.R. con la sentenza n. 8494/2019, con riferimento alla contraddittorietà dei profili inerenti la valutazione dei titoli.
A seguito di riesame della domanda da parte di una nuova Commissione, al ricorrente veniva nuovamente negata l’abilitazione, in ragione del mancato riconoscimento dei titoli, in asserita violazione di quanto invece accertato nella citata sentenza n. 8494/2019, ove invece era stato riconosciuto il possesso di almeno tre titoli,
Impugnato anche il predetto provvedimento di diniego, con la sentenza n. 1874/2023 questo T.A.R. accoglieva nuovamente l’interposto gravame, ed affermava che, con riferimento al titolo di cui alla lett. c ), “ la nuova Commissione ha sostanzialmente ignorato il giudizio positivo della precedente Commissione[…] eliminando dalla lista dei titoli prescelti quello concernente la "responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private" posseduto pacificamente dal ricorrente sulla base del precedente giudizio e della sentenza di questo Tar, sez. III, n. 8494/2019 ”.
La domanda della parte ricorrente veniva quindi riesaminata una terza volta da parte di un’ulteriore Commissione, ottenendo nuovamente un giudizio negativo per la carenza dei titoli, in asserito contrasto con quanto affermato nella citata sentenza n. 1874/2023 di questo T.A.R..
Ciò premesso, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento di diniego del 3 luglio 2023, espresso dall’apposita Commissione a seguito di riesame della domanda in esecuzione della sentenza n. 1874/2023, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione ed elusione del giudicato, in relazione al possesso di tre titoli necessari ex art. 6 del D.M. n. 120/2016 - violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del D.M. n. 120/2016 - motivazione insufficiente e contraddittoria - eccesso di potere per perplessità ed irragionevolezza - difetto di istruttoria, perché la Commissione, insediatasi in esecuzione della sentenza n. 8494/2019 di questo T.A.R., avrebbe irragionevolmente rivalutato in peius i titoli, pervenendo a disconoscere, ancora una volta, il possesso del titolo di cui alla lett. c ), quando quest’ultimo era già stato riconosciuto nel primo giudizio (poi) annullato, così esprimendo per la terza volta un giudizio di non idoneità.
1.2. Con il secondo motivo, è stata lamentata la violazione ed errata applicazione degli artt. 5 e 6 e dell’Allegato A del D.M. n. 120/2016 - difetto di motivazione e di istruttoria - manifesta irragionevolezza, in quanto la Commissione avrebbe, in ogni caso, errato nel valutare le attività presentate dal ricorrente, escludendone la riferibilità al titolo sub c ) o comunque a quello sub h ).
1.3. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. In data 29 ottobre 2024, si è costituita in giudizio con memoria di stile l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca.
3. Alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, la parte ricorrente, su invito in tal senso del Collegio, ha dichiarato a verbale di rinunciare alla predetta istanza cautelare, tenuto conto della natura del presente contenzioso ed il Presidente della Sezione, preso atto, ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
4. In data 9 aprile 2025, la difesa erariale ha prodotto in giudizio relazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, con la quale sono state replicate le doglianze contenute nel ricorso; in particolare, è stato eccepito il difetto di interesse al ricorso, dal momento che il ricorrente, nel corso del quinto quadrimestre della tornata abilitativa 2021/2023, avrebbe già ottenuto da parte della Commissione incaricata un giudizio positivo, ottenendo così l'abilitazione alla seconda fascia di docenza per il settore 12/D2-Diritto tributario, con decorrenza dal 8 giugno 2023; l’Amministrazione ha comunque concluso per il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 28 aprile 2025, la parte ricorrente ha replicato alla presunta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente, sostenendo che, in considerazione della validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per un periodo di dodici anni, il suo interesse a ottenere un'ulteriore abilitazione a seguito dell’esito del presente giudizio sussisterebbe proprio in ragione della possibilità di beneficiare, in caso di accoglimento del ricorso, di un termine di validità posticipato nel tempo di ulteriori due anni; il ricorrente ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2025, fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei sensi e nei termini di seguito indicati.
7.1. Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura erariale, di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c..
Sul punto, giova premettere che “ Nell’ambito del giudizio di impugnazione in sede di processo amministrativo, l’interesse ad impugnare, essendo una species dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità, dovendo consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice ”; ed invero, “ L’ art. 100 c.p.c. è espressione di un principio generale valido anche nel processo amministrativo, secondo il quale costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso quest’ultimo non come idoneità astratta dell’azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo ” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 22 maggio 2024, n. 4550).
Ed ancora, “ non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi propone la domanda, (beneficio) che dallo stesso deve essere dedotto e argomentato, ciò in quanto in detto processo l'interesse a ricorrere è condizione dell'azione e corrisponde ad una specifica utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita, contraddistinto indefettibilmente dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, nonché dal vantaggio ottenibile dal ricorrente ”
(vedi: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 10 marzo 2025, n. 1946).
Ciò chiarito, osserva questo Collegio che, in via astratta, deve ritenersi ammissibile per il candidato presentare una (nuova) domanda per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il medesimo settore scientifico disciplinare e per la stessa fascia di concorso, pur a fronte di una precedente valutazione positiva, a meno che tale facoltà sia espressamente esclusa dalla lex specialis.
Ed invero, la circostanza che la parte ricorrente risulti già avere ottenuto nel 2023 una valutazione di positiva idoneità, nell’ambito della tornata per le annualità 2021 - 2023, non osta a che questi possa essere rivalutato nuovamente, da parte di un’altra Commissione, tenuto anche conto che il D.D. 29 luglio 2016 n. 1532 - posto a fondamento della procedura in questa sede impugnata - consentiva la possibilità per i candidati che abbiano avuto una valutazione positiva di potere nuovamente presentare domanda per una nuova abilitazione scientifica per il medesimo settore scientifico e per la stessa fascia di concorso (vedi: art. 5, comma 11).
Peraltro, anche a prescindere dalle considerazioni di cui sopra, si osserva che il ricorrente ha espressamente dedotto (e confermato in giudizio) di avere un interesse (anche morale) ad una decisione nel merito, pur a fronte del pregresso conseguimento dell’A.S.N., sicché deve comunque ritenersi sussistente, nel caso concreto, un interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., potendo il candidato ricorrente eventualmente beneficiare, in caso di positivo giudizio, di una validità di un’abilitazione scientifica con decorrenza successiva a quella ottenuta nel 2023 e/o con una valutazione migliore.
Per tali motivi, l’eccezione di inammissibilità è infondata ed è quindi possibile esaminare i motivi di ricorso nel merito.
7.2. Con i due motivi di ricorso, congiuntamente sindacabili, poiché strettamente connessi sotto il profilo logico, la parte ricorrente si duole, in estrema sintesi, che la Commissione abbia errato (ancora una volta) nella valutazione dei titoli.
Secondo la parte ricorrente, l’operato della Commissione sarebbe irragionevole, dal momento che la sussistenza dei (tre) titoli era stata, in origine, espressamente riconosciuta dalla (prima) Commissione (lett. a , c, e) - la quale però si era espressa negativamente sulla qualità della produzione scientifica - il cui giudizio era stato però annullato con la sentenza n. 8494/2019.
In sede di riesame, la seconda Commissione si sarebbe inopinatamente discostata dal giudizio espresso dalla prima Commissione sui titoli, non riconoscendo quello di cui alla lett. c ), così finendo per negare la sussistenza dei titoli di cui all’art. 6 del D.M. n. 120/2016, riconosciuti invece in precedenza; tale valutazione era stata stigmatizzata nella sentenza n. 1874/2023 di questo T.A.R., secondo cui “ la nuova Commissione ha sostanzialmente ignorato il giudizio positivo della precedente Commissione, superando la precedente valutazione sui titoli, attraverso l’introduzione di nuovo e diverso titolo relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” ed eliminando dalla lista dei titoli prescelti quello concernente la “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da. qualificate istituzioni pubbliche o private” posseduto pacificamente dal ricorrente sulla base del precedente giudizio e della sentenza di questo Tar, sez. III, n. 8494/2019. Ritiene pertanto il Collegio che il sovvertimento della portata del giudizio precedente, senza alcuna constatazione della erroneità del giudizio precedente, appaia sintomatica di un andamento perplesso e contraddittorio della pubblica amministrazione .”.
La Commissione, quindi, lungi dal prendere atto di quanto affermato dal Giudice e di conformarsi in tal senso, avrebbe invece espresso nuovamente un giudizio negativo sulla sussistenza dei titoli, affermando che “ Con riferimento al terzo titolo dichiarato dal candidato e relativo al “conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore” la commissione ritiene di non poter valutare positivamente il possesso del titolo stesso. Non sono valutabili come idonei ad integrare tale titolo né la Borsa di Studio (Università di Ferrara), né l’Assegno di ricerca (Università di Venezia) indicati dal candidato a supporto della dichiarazione relativa al titolo appena citato. Non si tratta, infatti, di premi né di riconoscimenti per un’attività scientifica già svolta. Ugualmente non può nemmeno ritenersi che tali attività integrino un titolo diverso da quello indicato dal candidato, ma comunque presente fra quelli selezionati dalla commissione, ovvero quello relativo a: “responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”. ”.
Per altro verso, l’operato della Commissione sarebbe illegittimo, per il fatto che essa non avrebbe poi espresso alcun giudizio sulle pubblicazioni presentate, essendosi limitata a concludere sull’insussistenza dei titoli.
7.3. Ritiene il Collegio che tali doglianze siano pienamente condivisibili.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”).
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.4. Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l’operato della (terza) Commissione, insediatasi per l’esecuzione della sentenza n. 1874/2023 di questo T.A.R. sia manifestamente illegittimo, dal momento che i tre titoli - necessari ma non sufficienti ai fini del conseguimento dell’A.S.N. - erano (già) stati riconosciuti dalla prima Commissione (lett. a , c , e ), sicché essa non poteva in alcun modo discostarsi rispetto a quanto previamente accertato, salvo il sopravvenire di nuovi elementi di fatto. La (terza) Commissione, infatti, ha sostanzialmente ripetuto i medesimi errori compiuti dalla (seconda) Commissione, avendo ignorato il giudizio positivo della (prima) Commissione sui titoli.
Peraltro, nella sentenza n. 1874/2023 è dato leggere anche “ il sovvertimento della portata del giudizio precedente, senza alcuna constatazione della erroneità del giudizio precedente, appaia sintomatica di un andamento perplesso e contraddittorio della pubblica amministrazione. Peraltro, come correttamente rilavato da parte ricorrente, l’illegittimità dell’operato della nuova Commissione è resa ancora più manifesta dal fatto che la stessa si fosse auto vincolata, nel verbale, a tenere fermi i criteri adottati dalla precedente Commissione affermando che “la propria funzione si debba limitare ed esaurire nel determinare l’esito della procedura, tenendo fermi i criteri e i giudizi già formulati dalla prima commissione”. ”.
La (terza) Commissione non ha fornito di prova di aver tenuto conto, nel proprio giudizio, dei predetti elementi, né ha espressamente motivato a riguardo della sopravvenienza di elementi idonei a sconfessare quanto accertato in via istruttoria dalla prima Commissione, avendo sostanzialmente reiterato la medesima valutazione negativa sull’insussistenza dei titoli espressa dalla (seconda) Commissione.
7.5. Per tali motivi, questo Collegio, tenuto conto della condotta elusiva dell’Amministrazione, dell’assenza di ulteriori attività istruttorie e del pregresso positivo accertamento dei titoli riconosciuti da parte della prima Commissione, condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c ) c.p.a., all’emissione, in sede di riedizione del potere, di un provvedimento che contenga, in parte qua , la positiva valutazione dei titoli di cui alle lett. a ), c ) ed e ), salva ogni altra valutazione sulla qualità delle pubblicazioni presentate, le quali dovranno essere fatte oggetto di nuovo giudizio da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari, ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, in favore della parte ricorrente, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione UA TE ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 2.000,00 (Duemila/00), per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco Martone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Martone | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO