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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Donatella Martorella;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Donatella Martorella;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Portoferraio Via Carducci n.52;
2) il Sig. potrà tenere la figlia tutte le settimane il martedì dall' uscita CP_1 Per_1 dell'asilo fino alle ore 21.30-22.00 e il giovedì dall'uscita dall'asilo con pernottamento. A settimane alterne oltre al giovedì la piccola pernotterà con Per_1 il padre il sabato e la domenica. La settimana che la piccola starà con il padre Per_1 il fine settimana, lo stesso prenderà la bambina il sabato entro e non oltre le ore 12.00. I Sig.ri e per esigenze particolari, sopravvenute e previo Pt_1 CP_1 accordo possono procedere con un unico cambio al mese dei giorni cosi come stabiliti e concordati. Le festività che ricorrono durante l'anno (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.), saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore;
3) il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra CP_1 ediante bonifico bancario la somma di €. 300,00=trecentoeuro,00 mensili Pt_1 oltre rivalutazione ISTAT cosi come previsto dalla legge quale contributo al mantenimento per la piccola Fino al 2027 tale somma andrà a ricoprire Per_1 parzialmente un debito contratto dalla Sig.ra in nome e per conto del Sig. Pt_1 per un ammontare mensile di €. 224,00; Il Sig. autorizza fin d'ora CP_1 CP_1 la Sig.ra percepire la quota 100% degli assegni familiari e/o assegno unico Pt_1 familiare impegnandosi a sottoscrivere ogni eventuale dichiarazione necessaria alla richiesta degli assegni familiari;
4) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie il figlio minore quali spese mediche relative a farmaci non mutuabili, visite mediche non coperte dal SSNN, spese scolastiche straordinarie, e per attività ricreative, così come previsto nelle linee guida del CNF.
5) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti all'interesse della figlia minore Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1064/2025 promossa da:
c.f. , con l'Avv. Donatella Martorella;
Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'Avv. Donatella Martorella;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 07/04/2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 22.05.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre in Portoferraio Via Carducci n.52;
2) il Sig. potrà tenere la figlia tutte le settimane il martedì dall' uscita CP_1 Per_1 dell'asilo fino alle ore 21.30-22.00 e il giovedì dall'uscita dall'asilo con pernottamento. A settimane alterne oltre al giovedì la piccola pernotterà con Per_1 il padre il sabato e la domenica. La settimana che la piccola starà con il padre Per_1 il fine settimana, lo stesso prenderà la bambina il sabato entro e non oltre le ore 12.00. I Sig.ri e per esigenze particolari, sopravvenute e previo Pt_1 CP_1 accordo possono procedere con un unico cambio al mese dei giorni cosi come stabiliti e concordati. Le festività che ricorrono durante l'anno (es. Natale, Pasqua, Capodanno, ecc.), saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore;
3) il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra CP_1 ediante bonifico bancario la somma di €. 300,00=trecentoeuro,00 mensili Pt_1 oltre rivalutazione ISTAT cosi come previsto dalla legge quale contributo al mantenimento per la piccola Fino al 2027 tale somma andrà a ricoprire Per_1 parzialmente un debito contratto dalla Sig.ra in nome e per conto del Sig. Pt_1 per un ammontare mensile di €. 224,00; Il Sig. autorizza fin d'ora CP_1 CP_1 la Sig.ra percepire la quota 100% degli assegni familiari e/o assegno unico Pt_1 familiare impegnandosi a sottoscrivere ogni eventuale dichiarazione necessaria alla richiesta degli assegni familiari;
4) I genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie necessarie il figlio minore quali spese mediche relative a farmaci non mutuabili, visite mediche non coperte dal SSNN, spese scolastiche straordinarie, e per attività ricreative, così come previsto nelle linee guida del CNF.
5) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti all'interesse della figlia minore Per_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra