Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del
15/1/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.; viste le note di trattazione scritta depositate in data 14/1/2025 nell'interesse dell'attrice (avv. Pietro Spadaro), nonché quelle Parte_1
depositate in pari data nell'interesse del (avv. Controparte_1
Franco Maria Merlino), ha reso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 109/2019 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Pietro Spadaro (pec: ; Email_1
CONTRO
(c.f.: - di seguito - Controparte_1 P.IVA_1 P_
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Maria Merlino (pec:
e dall'avv. Massimo Leggio Email_2
(pec: . Email_3
*****************
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9/1/2019 Pt_1
chiedeva ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta da
[...] P_
(già - con nota del 17/8/2018 Reg.
[...] Controparte_3
Gen. n. 20268, Reg. Part. n. 2612 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Messina - sull'immobile sito in Giardini Naxos, Via Chianchitta,
1
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti con decreto del 24/1/2019, ed instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio P_
a mezzo di comparsa responsiva depositata in data 25/9/2019,
[...]
chiedendo di “...rigettare il ricorso proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto…”, con vittoria di spese e compensi e con condanna a carico dell'attrice di un risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; dopo vari differimenti, con provvedimento del Presidente della Seconda Sezione Civile del 6/11 - 8/11/2024, questo giudice veniva designato per la trattazione del presente procedimento.
Dopo il deposito di note conclusive da parte dei difensori (rispettivamente effettuato in data 27/9/2024 nell'interesse della parte ricorrente Pt_1
ed in data 30/9/2004 nell'interesse di la causa veniva
[...] P_
assunta in riserva all'esito dell'udienza cartolare indicata in epigrafe, e viene quindi oggi definita sulla base dei seguenti motivi di
D I R I T T O
La domanda attorea appare meritevole di accoglimento.
L'esame degli atti e dei documenti acquisti al fascicolo rende infatti di solare evidenza - senza che rilevi il dibattito processuale inerente la validità o meno della notifica del decreto ingiuntivo n. 414/1993 del Tribunale di Catania (in forza del quale si è proceduto ad iscrivere ipoteca sull'immobile suindicato) -
l'avvenuta maturazione del termine di prescrizione estintiva decennale del diritto di credito a garanzia del quale la ha proceduto P_
all'iscrizione ipotecaria della quale ha chiesto ordinarsi la Parte_1
cancellazione.
Sul punto si osserva infatti che - premessa la regola codicistica sancita dal n. 3 del primo comma dell'art. 2878 c.c., a tenore del quale l'ipoteca si
2 estingue con l'estinguersi dell'obbligazione a garanzia della quale è stata accesa -, pur dovendosi senz'altro considerare come utile atto interruttivo della prescrizione la proposizione dell'atto di intervento in data 11/7/1997
(nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite iscritte ai nn. 214/1994 e 394/1994) da parte della Controparte_3
(cfr. in termini Cass. Civ. Sez. III 9/7/2020 n. 14602), va al contempo considerato che tali procedimenti esecutivi vennero dichiarati estinti con provvedimento del G.E. designato del 19/5/2015 in quanto “…non è stato manifestato alcun interesse alla prosecuzione della procedura…” (cfr. processo verbale doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione della P_
.
[...]
A tale inequivocabile riscontro documentale consegue che l'effetto interruttivo da ricollegarsi alla proposizione dell'intervento è stato meramente istantaneo e non interruttivo-sospensivo, dovendosi infatti applicare la disposizione del terzo comma dell'all'art. 2945 c.c., secondo il quale - in caso di domanda giudiziale proposta nell'ambito di un processo poi dichiarato estinto - il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo e non da quella posteriore di definizione del processo.
La difesa della parte convenuta ha sostenuto al riguardo che la pronuncia di estinzione del processo esecutivo sarebbe avvenuta nella fattispecie in applicazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., per non potersi conseguire alcun ragionevole soddisfacimento del credito in considerazione della scarsa appetibilità economica dell'unico bene immobile (terreno con annesso fabbricato rurale, costituente l'oggetto del Lotto 2 nell'avviso di vendita del
19/7/2012), e non già per inattività delle parti creditrici, siccome previsto dal primo comma dell'art. 630 c.p.c.; ma trattasi di controdeduzione meramente assertiva e non condivisibile, dato che proprio il tenore letterale del processo verbale della ridetta udienza del 19/5/2015 (all'esito della quale il G.E. del
3 Tribunale di Messina dichiarò l'estinzione delle procedure esecutive riunite) depone in senso diametralmente opposto, avendo quel giudice preso atto (a seguito dell'esplicito invito rivolto alle parti “…a manifestare l'interesse alla prosecuzione della procedura…”) della circostanza che “…i procuratori delle parti non manifestano alcun interesse né esternano alcuna dichiarazione…”.
Ci si trova quindi al cospetto di una piana ipotesi di estinzione tipica, normativamente prevista e disciplinata dal primo comma dell'art. 630 c.p.c., ciò da cui si trae conferma della corretta ricostruzione normativa dapprima effettuata;
logico corollario di ciò è che la prescrizione del diritto di credito a garanzia del quale risultò iscritta l'ipoteca maturò alla data dell'11/7/2007
(dieci anni successivi alla proposizione dell'intervento), e quindi in un momento di gran lunga anteriore rispetto a quello di iscrizione dell'ipoteca, risalente al 17/8/2018.
Altrettanto irrilevante ai fini di causa è la dichiarazione di fallimento della
“ , in quanto la relativa procedura si chiuse Controparte_4
in data 8/11/2007 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione della
, e quindi anche in questo caso in un momento certamente P_
anteriore rispetto al decennio a ritroso dall'iscrizione ipotecaria del
17/8/2018 [ciò senza considerare che a tale iscrizione non può nemmeno riconoscersi efficacia interruttiva, se non vi è prova - ed in atti non vi è - della comunicazione di essa alla parte in danno della quale risulta effettuata (Cass.
Civ. Sez. VI-L 3/9/2020 n. 18305)].
In definitiva, assorbita ogni altra questione oggetto del dibattito processuale che ha interessato le parti litiganti, deve pronunciarsi l'accoglimento della domanda attorea, essendosi estinto per prescrizione decennale il diritto di credito a garanzia del quale venne iscritto il gravame ipotecario per cui è causa;
deve conseguentemente ordinarsi al competente Conservatore dei
Registri Immobiliare di Messina, con esonero di ogni responsabilità, di
4 provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota del 17/8/2018
Reg. Gen. n. 20268, Reg. Part. n. 2612 sull'immobile sito in Giardini Naxos, Via
Chianchitta, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella 491, sub
10, di proprietà di . Parte_1
All'esito della controversia, interamente favorevole alla parte attrice, deve conseguire un coerente regolamento delle spese processuali ispirato al rispetto del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che si si liquidano a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo, calcolate secondo i parametri tabellari medi (Tab.
2. allegata al D.M. 55/2024, come modificato dal D.M. 147/2022) dello scaglione di riferimento [cioè quello compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, in quanto l'ammontare totale di
€ 50.000,00 (per cui venne iscritto il gravame) vi rientra]; si precisa in proposito che la parte vittoriosa ha espressamente rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui era stata precedentemente ammessa, con dichiarazione depositata in data 29/3/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 109/2019 R.G.A.C. promosso da Pt_1
nei confronti del con ricorso ex art. 702
[...] Controparte_1
bis c.p.c. depositato in data 9/1/2019, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea, e conseguentemente ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina, con esonero di ogni responsabilità, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota del 17/8/2018
Reg. Gen. n. 20268, Reg. Part. n. 2612 sull'immobile sito in Giardini Naxos,
Via Chianchitta, identificato nel Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella
491, sub 10, di proprietà di;
Parte_1
b) condanna il in persona del legale Controparte_1
5 rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese Parte_1
processuali del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per fase decisionale), oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Messina il 29/3/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro
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