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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati a Siracusa, Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Germania, n.11, presso l'avv. Marzio Salvi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. P. IVA , quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanza di (C.F., P. IVA n. Controparte_2
), a sua volta mandataria con rappresentanza di (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni NE del Foro di Milano giusta procura in P.IVA_4 atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano (MI), alla Via Gabrio Serbelloni n. 4;
pagina 1 di 8 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1462/2024, pubblicata il 17.6.2024, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro Parte_1 Parte_2 ingiunto il pagamento, in favore di quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_4
a sua volta procuratrice di della somma di € 17.749,04 oltre interessi, e condannava Controparte_5 gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il primo giudice dava atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione e decideva nel merito la controversia nei termini suindicati.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello affidato ad un Parte_1 Parte_2 unico motivo.
Si costituiva in giudizio quale mandataria a Controparte_1 Controparte_2 sua volta mandataria di chiedendone il rigetto. Controparte_6
All'udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per essersi la stessa pronunciata nel merito della domanda spiegata dall'appellata con il ricorso monitorio, anziché dichiararne la improcedibilità, atteso che l'opposta aveva esperito tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, nullo in quanto ad essa non aveva partecipato né la parte personalmente né un suo procuratore dotato del potere sostanziale di transigere la controversia, e considerato che, del tutto illegittimamente, il primo giudice, piuttosto che rendere la invocata pronuncia pagina 2 di 8 in rito giusta eccezione tempestivamente sollevata, aveva rimesso in termini l'opposta concedendole nuovo termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
L'esame del motivo di appello impone di dare conto di quanto accaduto nel giudizio di primo grado.
Con provvedimento in data 9.10.2020, reso sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, il g.i. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
“rilevato che il presente procedimento verte su materia per la quale è prevista la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, che nella fattispecie non risulta essere stato esperito, e considerato che, alla luce della recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. n. 19596/2020, è onere del creditore opposto attivarsi per il relativo esperimento, a pena di revoca del decreto ingiuntivo opposto”, assegnava all'opposta termine di gg.15, decorrenti dal 22.10.2020, per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la trattazione del processo all'udienza del
29.4.2021 per la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 6.11.2020 l'opposta depositava nel fascicolo il verbale del tentativo di mediazione effettuato in pari data, in cui si dava atto che essa istante era comparsa, dinanzi al mediatore, nella persona dell'avv.
EN OS, mentre la parte opponente era stata regolarmente convocata e non era comparsa e che il mediatore, per detta ragione, aveva attestato l'esito negativo della procedura.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.4.2021 gli opponenti eccepivano la nullità della mediazione e l'improcedibilità del giudizio perché, tra l'altro, l'opposta aveva preso parte alla mediazione “tramite di un mero sostituto (avv. B. Lobacco) del procuratore costituito (avv. G. NE), in spregio a quanto stabilito da Cass. Civ. con Sent. n.8473/19”, non risultando che l'avv. OS fosse titolare di procura sostanziale.
Con ordinanza in data 24.8.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.4.2021, il g.i. rilevava che le parti non avevano dato prova di aver esperito correttamente il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010 ed assegnava loro nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 13.4.2022.
Con istanza anch'essa in data 24.8.2021 gli opponenti chiedevano la correzione dell'errore materiale a loro dire contenuto nel provvedimento in questione il quale, dopo avere rilevato il vizio da cui era affetta la mediazione, “anziché concedere a parte opposta termine per provare il corretto esperimento del procedimento di mediazione ha concesso nuovo termine per proporre una nuova istanza di mediazione, di fatto concedendo una inammissibile remissione in termini non prevista dalla legge, che ritiene che la procedura deve essere ritualmente esperita categoricamente nel termine concesso, a
pagina 3 di 8 pena di improcedibilità, senza possibilità di remissione in termini”.
In data 7.4.2022 l'opposta versava in atti altro verbale negativo di mediazione da cui risultava che, in tale occasione, la stessa era comparsa nella persona dell'avv. Giovanni NE, dotato di procura sostanziale a rappresentarla, mentre l'opponente non era comparsa.
Con note in sostituzione di udienza del 13.4.2022 gli opponenti insistevano nella istanza di correzione del 24.8.2021 ed il g.i., con ordinanza in data 11.7.2022, rigettava l'istanza di correzione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tanto premesso, con l'unico motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere pronunciato la improcedibilità della domanda attorea atteso che la prima mediazione esperita era nulla in quanto la controparte vi aveva partecipato con soggetto privo di rappresentanza sostanziale e considerato che la parte era stata erroneamente rimessa in termini al fine di consentirle il regolare esperimento della stessa.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Invero, va premesso che a fronte della eccezione tempestivamente sollevata dall'appellante con cui la stessa contestava che la controparte avesse partecipato alla mediazione celebrata in data 6.11.2020 attraverso persona che era priva di procura sostanziale, sarebbe stato onere dell'appellata fornire la prova del contrario versando in atti la procura sostanziale rilasciata all'avv. OS, non risultando affatto condivisibile, analogamente a quanto avviene in caso di difetto di rappresentanza processuale
(salvo il caso, pacificamente qui insussistente, che la fonte del potere rappresentativo discenda da atto soggetto a pubblicità legale), quanto sostenuto dall'appellata secondo cui sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova del fatto negativo consistente nella mancanza della procura.
Tanto premesso va osservato come né a fronte della tempestiva contestazione della mancanza della procura sostanziale in favore dell'avv. OS sollevata nel giudizio di primo grado, né oggi,
l'appellata abbia provato, e per il vero nemmeno allegato, che al predetto fosse stato conferito il potere di rappresentarla nel procedimento di mediazione con la facoltà di transigere la controversia, essendosi la stessa limitata a rimarcare che la richiesta procura sostanziale fosse stata conferita all'avv. Giovanni
NE il quale, tuttavia, ha preso parte soltanto alla seconda mediazione esperita a seguito della concessione di nuovo termine da parte del Tribunale.
Ne consegue che deve ritenersi dimostrato che alla mediazione tenutasi in data 6.11.2020 l'appellata ebbe a partecipare con soggetto privo del potere di rappresentarla dal punto di vista sostanziale e privo altresì del potere di transigere la lite.
pagina 4 di 8 Ciò posto, costituisce jus receptum l'orientamento, formatosi nel vigore della disciplina dettata dal D.L.
69/2013 ed applicabile al caso di specie, secondo cui: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del
2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (così
Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 citata dall'appellante nelle note in sostituzione di udienza con cui ha eccepito il vizio poi riproposto quale motivo di gravame che, in parte motiva, delinea una prima fase della mediazione in mancanza della quale la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma
1 bis, D. Lgs 28/2010 non può dirsi verificata e che consta della domanda, dell'invito alla mediazione e della partecipazione personale – o tramite procuratore sostanziale – al primo incontro, e di una fase successiva, solo eventuale ed irrilevante ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità già realizzatasi con la comparizione personale nel primo incontro, in cui il mediatore, raccolta la disponibilità delle parti, procede con lo svolgimento della mediazione, ed a cui soltanto fa riferimento la mancata partecipazione di cui all'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010; sul punto v., in parte motiva,
Trib. Velletri, 19 ottobre 2021, n. 1892, in www.dejure.it, che richiama la appena citata sentenza della
Cassazione).
Consegue all'applicazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione che la mediazione effettuata in data 6.11.2020 debba essere dichiarata nulla.
A questo punto va esaminato il secondo profilo di censura sollevato dagli appellanti, mediante cui gli stessi si sono doluti della concessione, da parte del Tribunale con l'ordinanza in data 24.8.2021, di nuovo termine per effettuare la mediazione.
Anche sotto questo profilo l'appello si appalesa fondato.
Sebbene, infatti, l'assetto normativo della mediazione obbligatoria ratione temporis vigente sia meno chiaro di quello attualmente in vigore ove, all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, D. Lgs.28/2010 (sì come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è espressamente stabilito che all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per l'esperimento della mediazione “il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità
pagina 5 di 8 della domanda giudiziale”, è certo che anche prima dell'introduzione di detta norma in giurisprudenza non si dubitasse che il termine ultimo per l'esperimento della mediazione dovesse essere fissato alla data dell'udienza a cui il processo era stato rinviato per consentire alle parti di esperire la mediazione
(v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2024, n. 32454, secondo cui: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art.
5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del
2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”).
Nel caso a mani, come sopra esposto, all'udienza del 29.4.2021, fissata dal giudice dopo l'assegnazione all'opposta del termine per esperire la mediazione, la parte interessata non soltanto non ha dimostrato di avere esperito validamente la mediazione (atteso che alla stessa aveva preso parte con soggetto privo di procura sostanziale), ma ha anche omesso di chiedere di essere rimessa, per questa specifica causa, in termini (atteso che nel preverbale del 2.4.2021 l'opposta avanzava detta richiesta solo al fine di sanare altro profilo di invalidità eccepito dall'opponente – su cui quest'ultima non è poi ritornata in appello – relativo ad un preteso vizio di convocazione dinanzi al mediatore).
A fronte di ciò il Tribunale, dopo avere rilevato che “le parti non hanno dato prova di aver esperito correttamente il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010”, assegnava nuovo termine e fissava nuova udienza del processo per il 13.4.2022, così rimettendo in termini l'opposta per una causa diversa da quella prospettata e, soprattutto, in assoluto difetto della non imputabilità della effettiva causa di nullità da cui era affetta la mediazione già esperita il 6.11.2020, derivante dalla partecipazione alla stessa di soggetto privo di procura sostanziale.
Alla luce di quanto esposto non può che darsi atto di come, nel caso a mani, si verta nell'ipotesi in cui, argomentando a contrario rispetto a quanto chiarito da Cass., sez. III, 13 maggio 2025, n. 12858,
l'improcedibilità può essere dichiarata dal giudice d'appello (“L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva”), sembrando appena il caso di osservare come con la sentenza in questione la S.C. indichi pagina 6 di 8 che la sede destinata a recepire l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione sia quella processuale (come è avvenuto nel caso a mani in cui l'appellante, con le note di trattazione per l'udienza del 29.4.2021, ha eccepito la nullità della mediazione esperita), mentre nella giurisprudenza di merito è stato condivisibilmente chiarito che: “In tema di mediazione obbligatoria, la circostanza che la parte non abbia sollevato nel corso del procedimento eccezioni in merito al vizio che inficia il potere di rappresentanza conferito al delegato dalla controparte onerata, non è idonea a superare, nel giudizio di merito, la sanzione d'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata regolare partecipazione da parte di quest'ultima. Infatti, è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se quest'ultimo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna “sanatoria” per la parte onerata, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, rilevato che ai difensori di parte opposta, i quali, irritualmente, avevano anche conferito un'ulteriore delega ad altro legale, era stato attribuito nella procura a loro rilasciata il limitato potere di “…transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti..” ha dichiarato improcedibile il ricorso monitorio per omessa irregolare partecipazione della parte gravata al procedimento conciliativo); così
Trib. Pavia. 14 giugno 2025, n. 704 (in www.dejure.it).
In definitiva, quindi, in accoglimento dell'appello non resta che dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta dall'appellata con il ricorso monitorio e revocare il decreto ingiuntivo adottato in accoglimento dello stesso (v. per tutte Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al pagamento di quelle del secondo grado di giudizio va resa in favore del procuratore antistatario degli appellanti che ne ha fatto richiesta (solo per il grado in questione)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 971/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_1 Parte_2
n. 1462/2024, pubblicata il 17.6.2024:
pagina 7 di 8 accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso monitorio del 13.9.2019 e revoca il decreto ingiuntivo n. 1639/2019 del 13.9.2019; condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida, in Controparte_1 favore dell'appellante, in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello che liquida, in favore del procuratore antistatario dell'appellante, in € 2.906,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 971/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati a Siracusa, Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Germania, n.11, presso l'avv. Marzio Salvi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. n. P. IVA , quale mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanza di (C.F., P. IVA n. Controparte_2
), a sua volta mandataria con rappresentanza di (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni NE del Foro di Milano giusta procura in P.IVA_4 atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano (MI), alla Via Gabrio Serbelloni n. 4;
pagina 1 di 8 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.12.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1462/2024, pubblicata il 17.6.2024, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro Parte_1 Parte_2 ingiunto il pagamento, in favore di quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_4
a sua volta procuratrice di della somma di € 17.749,04 oltre interessi, e condannava Controparte_5 gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il primo giudice dava atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione e decideva nel merito la controversia nei termini suindicati.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello affidato ad un Parte_1 Parte_2 unico motivo.
Si costituiva in giudizio quale mandataria a Controparte_1 Controparte_2 sua volta mandataria di chiedendone il rigetto. Controparte_6
All'udienza del 3.12.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Con unico motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per essersi la stessa pronunciata nel merito della domanda spiegata dall'appellata con il ricorso monitorio, anziché dichiararne la improcedibilità, atteso che l'opposta aveva esperito tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, nullo in quanto ad essa non aveva partecipato né la parte personalmente né un suo procuratore dotato del potere sostanziale di transigere la controversia, e considerato che, del tutto illegittimamente, il primo giudice, piuttosto che rendere la invocata pronuncia pagina 2 di 8 in rito giusta eccezione tempestivamente sollevata, aveva rimesso in termini l'opposta concedendole nuovo termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria.
L'esame del motivo di appello impone di dare conto di quanto accaduto nel giudizio di primo grado.
Con provvedimento in data 9.10.2020, reso sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, il g.i. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e,
“rilevato che il presente procedimento verte su materia per la quale è prevista la necessità di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, che nella fattispecie non risulta essere stato esperito, e considerato che, alla luce della recente sentenza delle SS.UU. della Cassazione n. n. 19596/2020, è onere del creditore opposto attivarsi per il relativo esperimento, a pena di revoca del decreto ingiuntivo opposto”, assegnava all'opposta termine di gg.15, decorrenti dal 22.10.2020, per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la trattazione del processo all'udienza del
29.4.2021 per la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 6.11.2020 l'opposta depositava nel fascicolo il verbale del tentativo di mediazione effettuato in pari data, in cui si dava atto che essa istante era comparsa, dinanzi al mediatore, nella persona dell'avv.
EN OS, mentre la parte opponente era stata regolarmente convocata e non era comparsa e che il mediatore, per detta ragione, aveva attestato l'esito negativo della procedura.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 29.4.2021 gli opponenti eccepivano la nullità della mediazione e l'improcedibilità del giudizio perché, tra l'altro, l'opposta aveva preso parte alla mediazione “tramite di un mero sostituto (avv. B. Lobacco) del procuratore costituito (avv. G. NE), in spregio a quanto stabilito da Cass. Civ. con Sent. n.8473/19”, non risultando che l'avv. OS fosse titolare di procura sostanziale.
Con ordinanza in data 24.8.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.4.2021, il g.i. rilevava che le parti non avevano dato prova di aver esperito correttamente il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010 ed assegnava loro nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione, rinviando la trattazione della causa all'udienza del 13.4.2022.
Con istanza anch'essa in data 24.8.2021 gli opponenti chiedevano la correzione dell'errore materiale a loro dire contenuto nel provvedimento in questione il quale, dopo avere rilevato il vizio da cui era affetta la mediazione, “anziché concedere a parte opposta termine per provare il corretto esperimento del procedimento di mediazione ha concesso nuovo termine per proporre una nuova istanza di mediazione, di fatto concedendo una inammissibile remissione in termini non prevista dalla legge, che ritiene che la procedura deve essere ritualmente esperita categoricamente nel termine concesso, a
pagina 3 di 8 pena di improcedibilità, senza possibilità di remissione in termini”.
In data 7.4.2022 l'opposta versava in atti altro verbale negativo di mediazione da cui risultava che, in tale occasione, la stessa era comparsa nella persona dell'avv. Giovanni NE, dotato di procura sostanziale a rappresentarla, mentre l'opponente non era comparsa.
Con note in sostituzione di udienza del 13.4.2022 gli opponenti insistevano nella istanza di correzione del 24.8.2021 ed il g.i., con ordinanza in data 11.7.2022, rigettava l'istanza di correzione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tanto premesso, con l'unico motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere pronunciato la improcedibilità della domanda attorea atteso che la prima mediazione esperita era nulla in quanto la controparte vi aveva partecipato con soggetto privo di rappresentanza sostanziale e considerato che la parte era stata erroneamente rimessa in termini al fine di consentirle il regolare esperimento della stessa.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada accolto.
Invero, va premesso che a fronte della eccezione tempestivamente sollevata dall'appellante con cui la stessa contestava che la controparte avesse partecipato alla mediazione celebrata in data 6.11.2020 attraverso persona che era priva di procura sostanziale, sarebbe stato onere dell'appellata fornire la prova del contrario versando in atti la procura sostanziale rilasciata all'avv. OS, non risultando affatto condivisibile, analogamente a quanto avviene in caso di difetto di rappresentanza processuale
(salvo il caso, pacificamente qui insussistente, che la fonte del potere rappresentativo discenda da atto soggetto a pubblicità legale), quanto sostenuto dall'appellata secondo cui sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova del fatto negativo consistente nella mancanza della procura.
Tanto premesso va osservato come né a fronte della tempestiva contestazione della mancanza della procura sostanziale in favore dell'avv. OS sollevata nel giudizio di primo grado, né oggi,
l'appellata abbia provato, e per il vero nemmeno allegato, che al predetto fosse stato conferito il potere di rappresentarla nel procedimento di mediazione con la facoltà di transigere la controversia, essendosi la stessa limitata a rimarcare che la richiesta procura sostanziale fosse stata conferita all'avv. Giovanni
NE il quale, tuttavia, ha preso parte soltanto alla seconda mediazione esperita a seguito della concessione di nuovo termine da parte del Tribunale.
Ne consegue che deve ritenersi dimostrato che alla mediazione tenutasi in data 6.11.2020 l'appellata ebbe a partecipare con soggetto privo del potere di rappresentarla dal punto di vista sostanziale e privo altresì del potere di transigere la lite.
pagina 4 di 8 Ciò posto, costituisce jus receptum l'orientamento, formatosi nel vigore della disciplina dettata dal D.L.
69/2013 ed applicabile al caso di specie, secondo cui: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del
2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (così
Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 citata dall'appellante nelle note in sostituzione di udienza con cui ha eccepito il vizio poi riproposto quale motivo di gravame che, in parte motiva, delinea una prima fase della mediazione in mancanza della quale la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma
1 bis, D. Lgs 28/2010 non può dirsi verificata e che consta della domanda, dell'invito alla mediazione e della partecipazione personale – o tramite procuratore sostanziale – al primo incontro, e di una fase successiva, solo eventuale ed irrilevante ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità già realizzatasi con la comparizione personale nel primo incontro, in cui il mediatore, raccolta la disponibilità delle parti, procede con lo svolgimento della mediazione, ed a cui soltanto fa riferimento la mancata partecipazione di cui all'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/2010; sul punto v., in parte motiva,
Trib. Velletri, 19 ottobre 2021, n. 1892, in www.dejure.it, che richiama la appena citata sentenza della
Cassazione).
Consegue all'applicazione del principio di diritto sancito dalla Cassazione che la mediazione effettuata in data 6.11.2020 debba essere dichiarata nulla.
A questo punto va esaminato il secondo profilo di censura sollevato dagli appellanti, mediante cui gli stessi si sono doluti della concessione, da parte del Tribunale con l'ordinanza in data 24.8.2021, di nuovo termine per effettuare la mediazione.
Anche sotto questo profilo l'appello si appalesa fondato.
Sebbene, infatti, l'assetto normativo della mediazione obbligatoria ratione temporis vigente sia meno chiaro di quello attualmente in vigore ove, all'art. 5, comma 2, ultimo periodo, D. Lgs.28/2010 (sì come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), è espressamente stabilito che all'udienza fissata dopo la scadenza del termine per l'esperimento della mediazione “il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità
pagina 5 di 8 della domanda giudiziale”, è certo che anche prima dell'introduzione di detta norma in giurisprudenza non si dubitasse che il termine ultimo per l'esperimento della mediazione dovesse essere fissato alla data dell'udienza a cui il processo era stato rinviato per consentire alle parti di esperire la mediazione
(v. Cass., sez. III, 13 dicembre 2024, n. 32454, secondo cui: “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art.
5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del
2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo”).
Nel caso a mani, come sopra esposto, all'udienza del 29.4.2021, fissata dal giudice dopo l'assegnazione all'opposta del termine per esperire la mediazione, la parte interessata non soltanto non ha dimostrato di avere esperito validamente la mediazione (atteso che alla stessa aveva preso parte con soggetto privo di procura sostanziale), ma ha anche omesso di chiedere di essere rimessa, per questa specifica causa, in termini (atteso che nel preverbale del 2.4.2021 l'opposta avanzava detta richiesta solo al fine di sanare altro profilo di invalidità eccepito dall'opponente – su cui quest'ultima non è poi ritornata in appello – relativo ad un preteso vizio di convocazione dinanzi al mediatore).
A fronte di ciò il Tribunale, dopo avere rilevato che “le parti non hanno dato prova di aver esperito correttamente il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010”, assegnava nuovo termine e fissava nuova udienza del processo per il 13.4.2022, così rimettendo in termini l'opposta per una causa diversa da quella prospettata e, soprattutto, in assoluto difetto della non imputabilità della effettiva causa di nullità da cui era affetta la mediazione già esperita il 6.11.2020, derivante dalla partecipazione alla stessa di soggetto privo di procura sostanziale.
Alla luce di quanto esposto non può che darsi atto di come, nel caso a mani, si verta nell'ipotesi in cui, argomentando a contrario rispetto a quanto chiarito da Cass., sez. III, 13 maggio 2025, n. 12858,
l'improcedibilità può essere dichiarata dal giudice d'appello (“L'improcedibilità della domanda per omesso svolgimento della mediazione obbligatoria non è rilevabile in appello se il giudice di primo grado, dato atto del mancato previo esperimento dell'incombente, ha assegnato alle parti un termine per procedervi e la conseguente inottemperanza non è stata rilevata, né eccepita, alla prima udienza successiva”), sembrando appena il caso di osservare come con la sentenza in questione la S.C. indichi pagina 6 di 8 che la sede destinata a recepire l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione sia quella processuale (come è avvenuto nel caso a mani in cui l'appellante, con le note di trattazione per l'udienza del 29.4.2021, ha eccepito la nullità della mediazione esperita), mentre nella giurisprudenza di merito è stato condivisibilmente chiarito che: “In tema di mediazione obbligatoria, la circostanza che la parte non abbia sollevato nel corso del procedimento eccezioni in merito al vizio che inficia il potere di rappresentanza conferito al delegato dalla controparte onerata, non è idonea a superare, nel giudizio di merito, la sanzione d'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata regolare partecipazione da parte di quest'ultima. Infatti, è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se quest'ultimo non lo assolve regolarmente - o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna “sanatoria” per la parte onerata, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, rilevato che ai difensori di parte opposta, i quali, irritualmente, avevano anche conferito un'ulteriore delega ad altro legale, era stato attribuito nella procura a loro rilasciata il limitato potere di “…transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti..” ha dichiarato improcedibile il ricorso monitorio per omessa irregolare partecipazione della parte gravata al procedimento conciliativo); così
Trib. Pavia. 14 giugno 2025, n. 704 (in www.dejure.it).
In definitiva, quindi, in accoglimento dell'appello non resta che dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta dall'appellata con il ricorso monitorio e revocare il decreto ingiuntivo adottato in accoglimento dello stesso (v. per tutte Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al pagamento di quelle del secondo grado di giudizio va resa in favore del procuratore antistatario degli appellanti che ne ha fatto richiesta (solo per il grado in questione)
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 971/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, Parte_1 Parte_2
n. 1462/2024, pubblicata il 17.6.2024:
pagina 7 di 8 accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara improcedibile la domanda proposta da con Controparte_1 ricorso monitorio del 13.9.2019 e revoca il decreto ingiuntivo n. 1639/2019 del 13.9.2019; condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida, in Controparte_1 favore dell'appellante, in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA, ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello che liquida, in favore del procuratore antistatario dell'appellante, in € 2.906,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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