Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 14442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14442/2022 R.G.
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]^ strada n. 1, (C.F.: Parte_1
), ed elettivamente domiciliato in Mineo, L.go S. Agrippina n. 12 c/o lo CodiceFiscale_1 Studio Legale dell'avv. Alessandro Angelino (C.F.: ), dal quale è CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso;
Opponente
contro
:
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Corso Italia 104 (c.f. , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catania, Via Bologna n. 7 presso lo studio dell'avv. Arturo Maria Oliveri (c.f. ) che la rappresenta e difende;
Opposta C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 14.10.2024 che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4
R.G., in data 25/09/2022 e depositato in data 29/09/2022, con il quale veniva ingiunto, in favore della il pagamento della somma complessiva di € 56.485,16; gli interessi come determinati in CP_1 domanda;
le spese della procedura di ingiunzione, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a. Ciò in virtù del credito scaturente dal contratto di finanziamento del 28.11.2016, identificato dal num. 22898, per l'importo totale di Euro 50.000,00 suddivisi in 67 rate.
Nell'atto di opposizione, l'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Caltagirone;
subordinatamente, chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare l'erroneità della somma ingiunta per avere egli parzialmente adempiuto.
Costituitasi in data 21/1/2022, la ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di CP_1 citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza della eccezione preliminare;
la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione nonché la concessione del termine per il tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Sciogliendo la riserva del 24/04/2023, il giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che l'opposizione non risultava fondata su prova scritta, né risultava essere di pronta e facile soluzione e che, di contro, non sussistevano gravi motivi ostativi. Ha, inoltre, assegnato a parte opposta un termine, di giorni 15, per l'avvio del procedimento di mediazione, rinviando all'udienza del 20.11.2023.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per p.c. all'udienza del 14.10.2024.
All'udienza del 14.10.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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L'eccezione pregiudiziale relativa al difetto di competenza territoriale del Tribunale di Catania è infondata.
Contrariamente a quanto dedotto dalla opponente, non può trovare applicazione il D. Lgs. 206/2005 posto che, in capo alla predetta parte, difettano i requisiti soggettivi necessari all'applicazione della disciplina di protezione del consumatore.
L'opponente, difatti, riveste la qualità di imprenditore individuale e risulta agli atti che egli abbia stipulato il contratto per cui è causa in tale veste, essendo il finanziamento diretto all'acquisto di attrezzature relative all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.
pagina 2 di 4 Va richiamata la clausola n. 7 del contratto, secondo la quale: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 c.p.c. le parti espressamente convengono che unico Foro competente per le eventuali contestazioni nascenti dal presente contratto sarà quello di Catania”.
Una tale clausola, sebbene sia inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice di procedura civile, l'operatività degli altri fori previsti dalla legge (tra i quali quello di cui all'articolo 18 c.p.c., invocato dall'opponente), si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo, in conseguenza, di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la opposta le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento del 28.11.2016, identificato dal num. 22898, stipulato tra l'opponente e la
CP_1
L'opponente ha contestato genericamente l'importo ingiunto, a titolo di rate scadute e non pagate e di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine.
Orbene, relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova.
Il principio trova precisa disposizione nell'articolo 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”.
La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto”.
Va altresì detto che la “non contestazione” cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del
pagina 3 di 4 giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004).
Ciò posto, parte opponente si è limitata ad affermare l'inesattezza della somma ingiunta, chiedendo, in conseguenza del fatto che la non avesse tenuto conto degli importi già versati (per un totale di CP_1
Euro 11.521,75), una c.t.u. al fine di accertare le somme effettivamente versate e quelle di cui risulta inadempiente.
La c.t.u., in via generale, mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente ha assunto carattere esplorativo, mirando una tale istanza ad eludere la carenza della prova dell'adempimento o del suo carattere non imputabile, ovvero la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 14442/2022, così decide:
- Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- Condanna a pagare, in favore della Euro 4.000,00 per spese di Parte_1 CP_1 lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 22 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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