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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/07/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8727/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Domenica URSELLI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ - ART. 445-BIS C.P.C.” Controparte_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 27 gennaio
2023, essendo stata riconosciuta una invalidità solo nella minor misura dell'80%) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla istanza, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di 1 Sentenza R.G. n° 8727/24 dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda.
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**********************
In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_4 CP_1 relativi alle funzioni ... trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a 2 Sentenza R.G. n° 8727/24 ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_5 CP_1 delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
********************
Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc.
- e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso
3 Sentenza R.G. n° 8727/24 prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per 4 Sentenza R.G. n° 8727/24 accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., non determinano uno stato di totale inabilità, ma solo una invalidità permanente pari o superiore al 74% (come già riconosciuto in sede amministrativa).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_3
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. 5 Sentenza R.G. n° 8727/24 nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Si veda, in particolare la relazione conseguente al supplemento di indagine svolto dal CTU, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio (avendo l'ausiliario ribadito che: «In questo caso la malattia è sicuramente complicata, dalla presenza di epilessia, comunque ben controllata dalla terapia, dalla presenza di un lieve deficit cognitivo, e dalla presenza di rabdomiosarcoma cardiaco, e da esiti di asportazione di astrocitoma»), rispetto a cui non è stata tempestivamente né specificamente sottoposta al CTU alcuna documentazione eventualmente ulteriore e diversa da quella già esaminata.
Risulta quindi essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
In particolare, in relazione alle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente in ordine all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
6 Sentenza R.G. n° 8727/24 °°°°°°°
Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio rimane, comunque, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 21 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 8727/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Domenica URSELLI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI,
Francesco CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “ - ART. 445-BIS C.P.C.” Controparte_2
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 settembre 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore della pensione di inabilità civile (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 27 gennaio
2023, essendo stata riconosciuta una invalidità solo nella minor misura dell'80%) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dalla istanza, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali.
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di 1 Sentenza R.G. n° 8727/24 dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1
domanda.
Disposto un supplemento di indagine da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_3 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_4 CP_1 relativi alle funzioni ... trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a 2 Sentenza R.G. n° 8727/24 ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_5 CP_1 delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
°°°°°°°°°°°°°°
Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
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Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc.
- e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso
3 Sentenza R.G. n° 8727/24 prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per 4 Sentenza R.G. n° 8727/24 accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., non determinano uno stato di totale inabilità, ma solo una invalidità permanente pari o superiore al 74% (come già riconosciuto in sede amministrativa).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico- legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 GENNAIO Pt_3
2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del quale: «Il Parte_3
Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. 5 Sentenza R.G. n° 8727/24 nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Si veda, in particolare la relazione conseguente al supplemento di indagine svolto dal CTU, a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio (avendo l'ausiliario ribadito che: «In questo caso la malattia è sicuramente complicata, dalla presenza di epilessia, comunque ben controllata dalla terapia, dalla presenza di un lieve deficit cognitivo, e dalla presenza di rabdomiosarcoma cardiaco, e da esiti di asportazione di astrocitoma»), rispetto a cui non è stata tempestivamente né specificamente sottoposta al CTU alcuna documentazione eventualmente ulteriore e diversa da quella già esaminata.
Risulta quindi essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
In particolare, in relazione alle osservazioni critiche formulate da parte ricorrente in ordine all'asserito mancato rispetto delle percentuali di invalidità risultanti dalla TABELLA approvata con DECRETO MINISTERIALE, deve ritenersi la condivisibilità della valutazione operata dal C.T.U. sulla base della ponderata effettiva incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto, alla stregua di un criterio già positivamente scrutinato dalla SUPREMA
CORTE, non essendo corretto limitarsi alla mera somma delle predette percentuali di invalidità (che, comunque, devono necessariamente essere prese in considerazione: cfr. CASS. LAV. 24 LUGLIO 2004 N° 13938), in quanto queste costituiscono un mero parametro di base, da integrare con il necessario riferimento al danno globale nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto, maxime nel caso di malattie coesistenti, ex art. 4 del
DECRETO LEGISLATIVO 23 NOVEMBRE 1988 N. 509 (cfr. CASS. LAV. 12 APRILE 2005 N°
7465 e CASS. LAV. 5 APRILE 2004 N° 6652).
6 Sentenza R.G. n° 8727/24 °°°°°°°
Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio rimane, comunque, a carico dell' , che deve farne CP_1 anticipazione (artt. 125, ultimo comma, r.d. 1422/24 e 140 r.d.l. 1827/35), quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 21 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Sentenza R.G. n° 8727/24