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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3554 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2255 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, per Parte_1 procura generale alle liti a rogito Notaio in Roma, in data 23.01.2023 Persona_1
(Rep. n. 37590 Racc. n. 7131), dall'avvocata Maria Carla Attanasio, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Metropolitana dell'Ente.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti giusta delega a Parte_2 margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avvocata Cinzia Buraglia, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2256/2023 pronunciata dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 6.3.2023.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 30.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 5
1. , con ricorso ex art. 633 c.p.c, premesso di essere stato Parte_2 dipendente della fino al 15.4.2019 e di non aver percepito le retribuzioni Parte_3 di febbraio, marzo e aprile 2019 ed il TFR, chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere all' il pagamento della somma di € 3.810,39, oltre accessori e spese di procedura. Pt_1
Avverso il provvedimento monitorio, emesso conformemente alle richieste, proponeva opposizione l' , eccependo che il credito del lavoratore non era Pt_1 cristallizzato in un valido titolo esecutivo e che le mensilità richieste non rientravamo nella garanzia del Fondo e che comunque le pretese erano prescritte. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la reiezione dell'avversa pretesa.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva l'opposizione, osservando che: (a) il fallimento della datrice di lavoro era stato chiuso perché la prosecuzione della procedura non consentiva di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e neppure spese di procedura;
(b) tale provvedimento dimostrava l'insolvenza della datrice di lavoro e l'insussistenza di garanzie patrimoniali, sicché non potevano pretendersi dal prestatore d'opera iniziative esecutive già ex ante infruttuose;
(c) il periodo garantito doveva essere determinato a ritroso dalla data della domanda di apertura della procedura concorsuale, sicché, dichiarato in data 24.1.2020, il fallimento della risultavano dovuti dal Parte_3
Fondo i crediti maturati dal 24.1.2019 in poi;
(d) an e quantum della pretesa era dimostrato dalle buste paga prodotte in sede monitoria;
(e) la prescrizione del TFR era quinquennale e non ancora decorsa, mentre quella delle differenze retributive validamente interrotta dal deposito del ricorso per ingiunzione.
Avverso tale decisione interpone appello l' , contestando la decisione Pt_1 impugnata nella parte ha disatteso i motivi di opposizione, lamentando l'erroneità delle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione.
resiste all'impugnazione, della quale chiede la reiezione, Parte_2 argomentando sulla sua infondatezza.
Ricostituito il contraddittorio in appello ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 30.10.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo d'appello lamenta l'erroneità della sentenza gravata, asserendo che il Tribunale avrebbe dovuto revocare il decreto monitorio opposto (e non respingere l'opposizione), perché il credito del lavoratore non era cristallizzato in un valido titolo esecutivo.
Tale censura è fondata. Pag. 2 a 5
Nel sistema delineato dall'art. 2 l. 297/1982, infatti, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro (Cass. 25.1.2023 n. 2231; nonché Cass.
4.4.2023 n. 9284).
In senso contrario non possono essere invocate le pronunce del Giudice di legittimità che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare.
Anche a voler prescindere, infatti, dal rilievo per cui dette pronunce non contraddicono la necessità che il lavoratore assicurato si munisca di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro, deve osservarsi che «la modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del 2020) e, in definitiva,
l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito»
(così Cass. 27.1.2025 n. 1864).
Identici principi, poi, valgono ovviamente per i crediti di lavoro di cui all'art. 2 l.
80/1992.
La sentenza appellata ha in sostanza disatteso tali canoni ermeneutici, poiché essa, affermando che il principio dell'ammissibilità di «un'azione nei confronti del Fondo di
Garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e
l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa» dovesse essere applicato anche nella presente fattispecie in cui «la procedura fallimentare sia stata chiusa per assoluta insufficienza dell'attivo», ha del tutto omesso di vagliare l'effettiva sussistenza del necessario accertamento giudiziale nei confronti del datore di lavoro del credito del lavoratore e quindi l'effettiva esistenza di quel titolo esecutivo la cui assenza aveva lamentato l'ente Pag. 3 a 5
previdenziale, così omettendo di offrire risposta al primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale indagine, devoluta dunque a questa Corte, deve concludersi nel senso della fondatezza del motivo di opposizione con il quale l' ha dedotto che la pretesa del Pt_1 prestatore d'opera non era cristallizzata in una valido titolo esecutivo formato in danno del datore di lavoro.
L'appellato stesso, infatti, ricorda come l'esame della sua domanda di insinuazione al passivo fallimentare «è stato impedita dalla chiusura del fallimento», sicché è pacifico che la procedura concorsuale non abbia portato all'accertamento dell'an e del quantum delle retribuzioni e del TFR per le quali si reclama l'intervento del Fondo di garanzia.
, inoltre, identifica l'accertamento giudiziale del proprio credito nei Parte_2 confronti della ex datrice di lavoro, con il decreto ingiuntivo n. 2884/2021 Parte_3
(cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado), emesso dal Tribunale di
Roma l'8.5.2021 (cfr. doc. 1 fasc. I grado ), a seguito di ricorso proposto dal Pt_2 lavoratore in data 4.5.2021 (cfr. doc. 3 e 4 fasc. I grado ). Pt_1
A tale data, però, la era già stata cancellata dal registro delle imprese, Parte_3 come peraltro riferisce lo stesso assicurato (cfr. pag. 2 § d) della comparsa di costituzione di primo grado) e come risulta dalla visura camerale in atti (doc. 7 fasc. I grado ), sicché è inevitabile concludere che la domanda monitoria è stata proposta Pt_2 contro un soggetto oramai estinto.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto non più esistente è giuridicamente inesistente e non soltanto nullo, sicché non è possibile sulla sua base promuovere azione esecutiva (Cass. 25.1.2023 n. 2231, proprio con riferimento all'ipotesi dell'intervento del Fondo di garanzia).
La tesi dell'appellato, diretta a sostenete che la cancellazione della società senza riparto dell'attivo tra i soci avrebbe impedito anche l'azione giudiziale nei loro confronti, non ha pregio.
«In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore che permane intatto allorché sia necessario, Pag. 4 a 5
come avviene nel caso di specie, ottenere l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro» (Cass. 27.1.2025 n. 1864, § 20).
Le considerazioni che precedono, dunque, portano ad accogliere il primo motivo di appello formulato dall' , con assorbimento delle ulteriori censure e quindi ad Pt_1 accogliere il primo motivo della proposta opposizione a decreto ingiuntivo, laddove si afferma che il mancato accertamento giurisdizionale del credito del lavoratore verso il datore di lavoro (o, per usare l'espressione dell'ente previdenziale, il fatto che detto credito non fosse cristallizzato in un titolo esecutivo) ostava all'intervento del Fondo di garanzia.
3. L'accoglimento dell'appello determina la riforma della sentenza gravata nel senso della reiezione della domanda monitoria e della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
(a) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 4657/2022, come emesso inter partes in data 5.7.2022 dal
Tribunale di Roma, sezione lavoro;
(b) condanna a rifondere all' le spese del doppio grado di Parte_2 Pt_1 giudizio, che liquida in € 886,00 per il giudizio di primo grado ed in € 962,00 per quello di appello, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Roma, il 30.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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