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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2536/2023 R.G. V.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Avella, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Federici, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo (RA) via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per : “Voglia l'adito Tribunale dichiarare: Parte_1
- il rigetto delle richieste della sig.ra e per l'effetto il sig. conclude con la Controparte_1 Parte_1 richiesta a che l'adito Tribunale ratifichi:
- le proposte conclusive della CTU da pag. 20 e ss. con previsione specifica:
- a che la madre provveda a portare la figlia a metà strada rispetto alle abitazioni dei due genitori, per
consegnarla al padre il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30/19,00, in località Ferrara Sud, stessa località
ove il padre riporterà la figlia la domenica sera alla stessa ora – 18,30/19,00 - per consegnarla alla madre
che la riaccompagnerà a casa per dare, in tal modo, la possibilità a di mangiare a casa della Per_1 madre e poter riposarsi ad un orario consono, soprattutto in funzione della ripresa della scuola il lunedì
(proposta avanzata anche dal Prof. nella sue osservazioni alla CTU v. doc. a. ove si precisa Per_2 altresì che la prassi giudiziaria, quando i genitori abitino in località distanti e l'affidamento sia condiviso,
è che gli accompagnamenti siano divisi a metà: nell'interesse in primo luogo della figlia, la quale
diversamente trascorrerebbe buona parte del tempo con il genitore non collocatario in viaggio (ex plurimus ricordiamo: Decreto Tribunale Minori di Venezia n. 3347/2016; Decreto Trib. Minori Venezia n.
2885/2014; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol. 6302/2021; Decreto del Tribunale di Belluno n. cronol.
2796/2022; Decreto Tribunale di Belluno n. cronol. 4 4016/2023; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol.
10857/2024 etc, tutti provvedimento ben noti al sottoscritto procuratore in quanto legale di una delle
parti);
In materia economica:
Voglia l'adito Tribunale ratificare la previsione di cui alla proposta conciliativa dell'ordinanza dell'11.01.2024 che tenuto conto dell'”….aumento dei tempi di permanenza della figlia presso il padre nella misura proposta …” dalla CTU per di più in maniero più ampia rispetto alla primaria proposta conciliativa del G.D., dispone la “…riduzione del mantenimento ordinario posto a carico del padre ad euro
250 mensili, annualmente rivalutabili agli indici istat al mese di settembre di ogni anno, da versarsi allamadre entro il giorno …15 di ogni mese come già accade da sempre…., oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale, in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza
della figlia presso il padre come proposti dalla CTU come detto e delle allegazioni delle parti relative alla
sopravvenuta percezione di redditi (esenti) da parte della convenuta non considerati nel decreto citato e del sopravvenuto aumento dell'importo delle rate di mutuo a carico del sig. . Parte_1
Con spese ed onorari integralmente rifusi.
In via istruttoria:
In caso ritenuto necessario si chiede all'adito Tribunale l'autorizzazione alla produzione della relativa documentazione medica del sig. atta ad attestare che con l'inizio dei viaggi nel 2020 la situazione Parte_1
pagina 2 di 7 medica dello stesso è peggiorata con diagnosi di nuovi bulging in corrispondenza del collo dalla vertebra
C5 alla C7 oltre a quelli già in essere.”
Per ON IA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- confermare l'affidamento condiviso della minore , con collocazione Persona_3
prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa tenere con sé la figlia, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, oppure dal sabato mattina, se il padre è impossibilitato ad andare a prenderla il venerdì;
- disporre che il padre possa tenere con sé la figlia durante le festività del primo novembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno;
- disporre che le vacanze natalizie, vengano trascorse una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1;
- disporre che durante il periodo estivo la minore possa trascorrere 5 settimane non consecutive con il padre, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre che le vacanze pasquali siano divise a metà fra i genitori, alternando di anno in anno la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo l'importo mensile di €. 300,00 o in subordine di €. 250,00; oltre al 50% delle spese straordinarie previste e regolate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
- disporre che sia la OR a percepire nella misura intera l'assegno unico universale CP_1 erogato dall'INPS in quanto genitore presso cui la figlia è collocata in via prevalente;
- incaricare i
Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, anche con facoltà di subdelega, di sostenere le capacità genitoriali delle parti con la specifica finalità di supportarli nell'implementazione della loro attitudine a coordinarsi, cooperare per il benessere della figlia e raggiungere accordi soddisfacenti per sé e per la figlia stessa;
- respingere le domande ex adverso proposte e condannare il ricorrente al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio e al pagamento alle spese di CTU;
- Ribadite tutte le richieste istruttorie formulate dall'odierna concludente e non esplicitamente ammesse o non escusse;
fermo il rifiuto del contraddittorio su nuove domande, inammissibili
(comunque improponibili) formulate da parte ricorrente eventualmente nella presente udienza”
pagina 3 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n.
8512/2021 del 7.09.2021, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda come la figlia a causa delle condotte materne altamente conflittuali, avesse forti resistenze e Per_1
disagio a rimanere da sola con il padre e come lo stesso vedesse pertanto la figlia meno di quanto stabilito dal Tribunale di Ravenna ed inoltre l'aumento del costo della vita e le spese per oneri abitativi oltre alle spese per le trasferte da Padova a Massa Lombarda per vedere la figlia nonché il rimborso di un prestito che lo stesso aveva contratto con i propri genitori, circostanze tutte che ne avevano determinato il peggioramento delle condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2023 si è costituita in giudizio
, la quale ha negato le condotte attribuitegli dall'ex compagno, ha rilevato come solo Controparte_1
in una occasione la figlia non avesse voluto seguire il padre a Padova, ha dato disponibilità ad Per_1
ampliare il diritto di visita paterno ed ha dedotto come le condizioni economiche dell'ex compagno fossero sostanzialmente inalterate rispetto al 2020/2021 e come allo stato la stessa fosse ancora disoccupata e percepisse unicamente il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale.
Acquisita documentazione varia, espletata CTU psicologica le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi ed il giudice relatore delegato ex art. 473 bis .28 cpc, visto l'intervento del PM in atti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con riguardo alla domanda di modifica dei tempi di permanenza della minore presso il padre e degli oneri di trasferimento da Massa Lombarda, residenza della madre presso cui è collocata in via prevalente a Padova, residenza del padre si osserva quanto segue. Per_1
La espletata CTU ha smentito le allegazioni di parte ricorrente sia riguardo ad asserite incapacità genitoriali materne sia riguardo a problematiche psicologiche manifestate dalla minore in ragione delle condotte della resistente.
Inoltre la perizia quanto alla minore ha rilevato la sua positiva evoluzione sia per quanto riguarda i problemi di linguaggio sia per quanto riguarda la personalità della bambina che delle sue capacità relazionali.
La CTU ha escluso che le difficoltà di conseguano ad una condotta alienante della madre Per_1
rilevando come tali difficoltà “che ad oggi sembrano parzialmente superate siano state enfatizzate da alcuni aspetti contingenti, come il soggiorno presso i nonni, persone conosciute, ma non significative sul piano dell'attaccamento; il cambio di abitudini, soprattutto nella messa a letto;
la poca chiarezza pagina 4 di 7 nella definizione del rapporto padre-madre e nelle nuove relazioni sentimentali degli stessi;
l'avvio della scuola primaria, con nuovi ritmi e regole sociali”.
La CTU ha precisato anche che “se è vero quindi che una certa insicurezza di fondo viene enfatizzata dal temperamento naturale di è altrettanto vero che la bambina sta affrontando le varie tappe Per_1
evolutive con sempre maggiore competenza e disinvoltura e che rallentamenti e incertezze anche sul piano dell'attaccamento sono del tutto normali nello sviluppo di un bambino sano”.
La CTU in particolare, in ragione delle capacità genitoriali di entrambe le parti, ha confermato il regime dell'affidamento condiviso con il collocamento prevalente della minore presso la madre.
In riferimento al diritto di visita paterno il Collegio condivide le risultanze della CTU in ragione delle quali stante la lontananza geografica tra i genitori dovrà essere previsto che potrà Parte_1
vedere e tenere con sé la figlia, andando a prenderla e riportandola, per due fine settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi 3 gg. Con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
(alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre.
Il genitore non collocatario avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le 19.30 e le 20.30.
Con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni di cui al decreto del 7.09.2021 in punto di contributo al mantenimento della figlia minore da porsi a carico del padre, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti, tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso di specie è pacifico che il padre allo stato percepisca stipendio di € 1.700,00 mensili corrispondente alla cifra percepita nell'anno 2020/21.
Allo stesso modo è pacifico che il ricorrente abbia subito un aumento in ordine alle spese sostenute per il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione passato da € 540,77 mensili ad € 708,71 (doc. 7 e 12 bis fasc. ricorrente) ed abbia dovuto restituire ai genitori un prestito di € 7.500,00 (doc. 16 bis) risultando ancora debitore verso gli stessi per € 5.000,00.
Ancora risulta pacifico il parziale miglioramento delle condizioni economiche della rispetto CP_1
al 2020/21 quando non percepiva alcun reddito.
pagina 5 di 7 La infatti per sua stessa ammissione risulta percettrice di assegni sociali per € 500,00 mensili CP_1
circa.
Peraltro deve ritenersi pacifico nella fattispecie sub iudice l'aumento delle esigenze economiche della figlia minore, nata nel 2017 notoriamente legate alla crescita del figlio e non bisognevoli di specifica dimostrazione (cfr. Cass. ord. n. 13664/2022), vieppiù considerando che nella fattispecie sub iudice il decreto del 2021 risale ad un periodo storico in cui la minore era una bimba di soli 3 anni, mentre all'attualità è una bambina di quasi 7 anni, con notorie diverse esigenze pratiche, ordinarie.
Pertanto tenuto conto da un lato delle aumentate esigenze economiche della figlia minore e dall'altro dei tempi di permanenza della minore presso il padre in questa sede aumentati rispetto al 2021, del peggioramento della capacità reddituale del ricorrente e del miglioramento di quello della resistente rispetto al tempo del decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Collegio reputa equo, in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro Controparte_1
250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura del 50% già prevista dal predetto decreto, come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Le spese di lite in virtù del principio di causalità - tenuto conto del non integrale accoglimento della domanda – e della soccombenza reciproca delle parti – vanno compensate.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2536/23 R.G., così provvede:
a) in modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento prevalente della stessa presso la madre, stabilisce che Parte_1
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, andando a prenderla e riportandola, per due fine
[...]
settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi 3 gg. con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane pagina 6 di 7 non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre;
lo stesso, così come la madre, nei giorni in cui la minore è collocata presso l'altro genitore, avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le
19.30 e le 20.30;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura prevista dal decreto n. 8512/21 in misura del 50%, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
c) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott. Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2536/2023 R.G. V.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Erasmo Avella, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Venezia-Mestre, via Ospedale n. 9, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Federici, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Lugo (RA) via Mentana n. 22, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Per : “Voglia l'adito Tribunale dichiarare: Parte_1
- il rigetto delle richieste della sig.ra e per l'effetto il sig. conclude con la Controparte_1 Parte_1 richiesta a che l'adito Tribunale ratifichi:
- le proposte conclusive della CTU da pag. 20 e ss. con previsione specifica:
- a che la madre provveda a portare la figlia a metà strada rispetto alle abitazioni dei due genitori, per
consegnarla al padre il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30/19,00, in località Ferrara Sud, stessa località
ove il padre riporterà la figlia la domenica sera alla stessa ora – 18,30/19,00 - per consegnarla alla madre
che la riaccompagnerà a casa per dare, in tal modo, la possibilità a di mangiare a casa della Per_1 madre e poter riposarsi ad un orario consono, soprattutto in funzione della ripresa della scuola il lunedì
(proposta avanzata anche dal Prof. nella sue osservazioni alla CTU v. doc. a. ove si precisa Per_2 altresì che la prassi giudiziaria, quando i genitori abitino in località distanti e l'affidamento sia condiviso,
è che gli accompagnamenti siano divisi a metà: nell'interesse in primo luogo della figlia, la quale
diversamente trascorrerebbe buona parte del tempo con il genitore non collocatario in viaggio (ex plurimus ricordiamo: Decreto Tribunale Minori di Venezia n. 3347/2016; Decreto Trib. Minori Venezia n.
2885/2014; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol. 6302/2021; Decreto del Tribunale di Belluno n. cronol.
2796/2022; Decreto Tribunale di Belluno n. cronol. 4 4016/2023; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol.
10857/2024 etc, tutti provvedimento ben noti al sottoscritto procuratore in quanto legale di una delle
parti);
In materia economica:
Voglia l'adito Tribunale ratificare la previsione di cui alla proposta conciliativa dell'ordinanza dell'11.01.2024 che tenuto conto dell'”….aumento dei tempi di permanenza della figlia presso il padre nella misura proposta …” dalla CTU per di più in maniero più ampia rispetto alla primaria proposta conciliativa del G.D., dispone la “…riduzione del mantenimento ordinario posto a carico del padre ad euro
250 mensili, annualmente rivalutabili agli indici istat al mese di settembre di ogni anno, da versarsi allamadre entro il giorno …15 di ogni mese come già accade da sempre…., oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale, in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza
della figlia presso il padre come proposti dalla CTU come detto e delle allegazioni delle parti relative alla
sopravvenuta percezione di redditi (esenti) da parte della convenuta non considerati nel decreto citato e del sopravvenuto aumento dell'importo delle rate di mutuo a carico del sig. . Parte_1
Con spese ed onorari integralmente rifusi.
In via istruttoria:
In caso ritenuto necessario si chiede all'adito Tribunale l'autorizzazione alla produzione della relativa documentazione medica del sig. atta ad attestare che con l'inizio dei viaggi nel 2020 la situazione Parte_1
pagina 2 di 7 medica dello stesso è peggiorata con diagnosi di nuovi bulging in corrispondenza del collo dalla vertebra
C5 alla C7 oltre a quelli già in essere.”
Per ON IA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- confermare l'affidamento condiviso della minore , con collocazione Persona_3
prevalente presso la madre;
- disporre che il padre possa tenere con sé la figlia, a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, oppure dal sabato mattina, se il padre è impossibilitato ad andare a prenderla il venerdì;
- disporre che il padre possa tenere con sé la figlia durante le festività del primo novembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno;
- disporre che le vacanze natalizie, vengano trascorse una settimana con ciascun genitore, alternando di anno in anno i periodi dal 25/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/1;
- disporre che durante il periodo estivo la minore possa trascorrere 5 settimane non consecutive con il padre, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
- disporre che le vacanze pasquali siano divise a metà fra i genitori, alternando di anno in anno la
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore corrispondendo l'importo mensile di €. 300,00 o in subordine di €. 250,00; oltre al 50% delle spese straordinarie previste e regolate dal Protocollo del Tribunale di Ravenna;
- disporre che sia la OR a percepire nella misura intera l'assegno unico universale CP_1 erogato dall'INPS in quanto genitore presso cui la figlia è collocata in via prevalente;
- incaricare i
Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza della minore, anche con facoltà di subdelega, di sostenere le capacità genitoriali delle parti con la specifica finalità di supportarli nell'implementazione della loro attitudine a coordinarsi, cooperare per il benessere della figlia e raggiungere accordi soddisfacenti per sé e per la figlia stessa;
- respingere le domande ex adverso proposte e condannare il ricorrente al Parte_1
pagamento delle spese del giudizio e al pagamento alle spese di CTU;
- Ribadite tutte le richieste istruttorie formulate dall'odierna concludente e non esplicitamente ammesse o non escusse;
fermo il rifiuto del contraddittorio su nuove domande, inammissibili
(comunque improponibili) formulate da parte ricorrente eventualmente nella presente udienza”
pagina 3 di 7 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 ha chiesto modificarsi le condizioni di Parte_2
regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n.
8512/2021 del 7.09.2021, come da conclusioni sopra riportate, deducendo a fondamento della domanda come la figlia a causa delle condotte materne altamente conflittuali, avesse forti resistenze e Per_1
disagio a rimanere da sola con il padre e come lo stesso vedesse pertanto la figlia meno di quanto stabilito dal Tribunale di Ravenna ed inoltre l'aumento del costo della vita e le spese per oneri abitativi oltre alle spese per le trasferte da Padova a Massa Lombarda per vedere la figlia nonché il rimborso di un prestito che lo stesso aveva contratto con i propri genitori, circostanze tutte che ne avevano determinato il peggioramento delle condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.12.2023 si è costituita in giudizio
, la quale ha negato le condotte attribuitegli dall'ex compagno, ha rilevato come solo Controparte_1
in una occasione la figlia non avesse voluto seguire il padre a Padova, ha dato disponibilità ad Per_1
ampliare il diritto di visita paterno ed ha dedotto come le condizioni economiche dell'ex compagno fossero sostanzialmente inalterate rispetto al 2020/2021 e come allo stato la stessa fosse ancora disoccupata e percepisse unicamente il reddito di cittadinanza e l'assegno unico universale.
Acquisita documentazione varia, espletata CTU psicologica le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti difensivi ed il giudice relatore delegato ex art. 473 bis .28 cpc, visto l'intervento del PM in atti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Con riguardo alla domanda di modifica dei tempi di permanenza della minore presso il padre e degli oneri di trasferimento da Massa Lombarda, residenza della madre presso cui è collocata in via prevalente a Padova, residenza del padre si osserva quanto segue. Per_1
La espletata CTU ha smentito le allegazioni di parte ricorrente sia riguardo ad asserite incapacità genitoriali materne sia riguardo a problematiche psicologiche manifestate dalla minore in ragione delle condotte della resistente.
Inoltre la perizia quanto alla minore ha rilevato la sua positiva evoluzione sia per quanto riguarda i problemi di linguaggio sia per quanto riguarda la personalità della bambina che delle sue capacità relazionali.
La CTU ha escluso che le difficoltà di conseguano ad una condotta alienante della madre Per_1
rilevando come tali difficoltà “che ad oggi sembrano parzialmente superate siano state enfatizzate da alcuni aspetti contingenti, come il soggiorno presso i nonni, persone conosciute, ma non significative sul piano dell'attaccamento; il cambio di abitudini, soprattutto nella messa a letto;
la poca chiarezza pagina 4 di 7 nella definizione del rapporto padre-madre e nelle nuove relazioni sentimentali degli stessi;
l'avvio della scuola primaria, con nuovi ritmi e regole sociali”.
La CTU ha precisato anche che “se è vero quindi che una certa insicurezza di fondo viene enfatizzata dal temperamento naturale di è altrettanto vero che la bambina sta affrontando le varie tappe Per_1
evolutive con sempre maggiore competenza e disinvoltura e che rallentamenti e incertezze anche sul piano dell'attaccamento sono del tutto normali nello sviluppo di un bambino sano”.
La CTU in particolare, in ragione delle capacità genitoriali di entrambe le parti, ha confermato il regime dell'affidamento condiviso con il collocamento prevalente della minore presso la madre.
In riferimento al diritto di visita paterno il Collegio condivide le risultanze della CTU in ragione delle quali stante la lontananza geografica tra i genitori dovrà essere previsto che potrà Parte_1
vedere e tenere con sé la figlia, andando a prenderla e riportandola, per due fine settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi 3 gg. Con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
(alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre.
Il genitore non collocatario avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le 19.30 e le 20.30.
Con riferimento alla domanda di modifica delle condizioni di cui al decreto del 7.09.2021 in punto di contributo al mantenimento della figlia minore da porsi a carico del padre, va premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici presuppone l'accertamento dell'esistenza di sopravvenienze modificative dei presupposti fattuali in base ai quali i provvedimenti in discorso furono in origine assunti, tali da alterare l'equilibrio economico stabilito dal giudice o voluto dalle stesse parti in sede di domanda congiunta.
Nel caso di specie è pacifico che il padre allo stato percepisca stipendio di € 1.700,00 mensili corrispondente alla cifra percepita nell'anno 2020/21.
Allo stesso modo è pacifico che il ricorrente abbia subito un aumento in ordine alle spese sostenute per il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione passato da € 540,77 mensili ad € 708,71 (doc. 7 e 12 bis fasc. ricorrente) ed abbia dovuto restituire ai genitori un prestito di € 7.500,00 (doc. 16 bis) risultando ancora debitore verso gli stessi per € 5.000,00.
Ancora risulta pacifico il parziale miglioramento delle condizioni economiche della rispetto CP_1
al 2020/21 quando non percepiva alcun reddito.
pagina 5 di 7 La infatti per sua stessa ammissione risulta percettrice di assegni sociali per € 500,00 mensili CP_1
circa.
Peraltro deve ritenersi pacifico nella fattispecie sub iudice l'aumento delle esigenze economiche della figlia minore, nata nel 2017 notoriamente legate alla crescita del figlio e non bisognevoli di specifica dimostrazione (cfr. Cass. ord. n. 13664/2022), vieppiù considerando che nella fattispecie sub iudice il decreto del 2021 risale ad un periodo storico in cui la minore era una bimba di soli 3 anni, mentre all'attualità è una bambina di quasi 7 anni, con notorie diverse esigenze pratiche, ordinarie.
Pertanto tenuto conto da un lato delle aumentate esigenze economiche della figlia minore e dall'altro dei tempi di permanenza della minore presso il padre in questa sede aumentati rispetto al 2021, del peggioramento della capacità reddituale del ricorrente e del miglioramento di quello della resistente rispetto al tempo del decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Collegio reputa equo, in modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro Controparte_1
250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura del 50% già prevista dal predetto decreto, come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Le spese di lite in virtù del principio di causalità - tenuto conto del non integrale accoglimento della domanda – e della soccombenza reciproca delle parti – vanno compensate.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti in misura della metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2536/23 R.G., così provvede:
a) in modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento prevalente della stessa presso la madre, stabilisce che Parte_1
potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, andando a prenderla e riportandola, per due fine
[...]
settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi 3 gg. con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane pagina 6 di 7 non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre;
lo stesso, così come la madre, nei giorni in cui la minore è collocata presso l'altro genitore, avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le
19.30 e le 20.30;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della Controparte_1
figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura prevista dal decreto n. 8512/21 in misura del 50%, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
c) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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