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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, riunita al n. 568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., corrente in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
P.zza G. Leopardi, n. 26, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Leonardi (C.F. ) del foro di C.F._1
Ancona, con studio in Ancona alla Piazza della Repubblica n. 1, giusta delega in calce alla citazione in revocazione, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Fax 071/52851 Email_1
-ATTORE IN REVOCAZIONE-
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Recanati (MC), alla Via Aldo Moro n. 25, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (C.F. ,) elettivamente domiciliato ope legis P.IVA_3 presso i suoi uffici correnti in Ancona, Corso Mazzini n. 55, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC
– Fax: 071-5029148 / 071 – 205464; Email_2
-ATTORE IN REVOCAZIONE-
CONTRO (C.F.: ) nata a [...], il [...], ed ivi residente in Controparte_2 C.F._2
Via Pintura del Braccio 81 e (C.F. nata a [...], il Controparte_3 C.F._3
21.09.1987, ed ivi residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Gennaro Esibizione (C.F.:
– P.IVA.: del Foro di Perugia, in forza di procura speciale conferita in C.F._4 P.IVA_4 calce alla comparsa di costituzione del presente giudizio, ed elettivamente domiciliate nel domicilio fisico presso il suo Studio sito in Foligno (PG), Via Mentana, n. 42, nonché nel domicilio digitale presso la PEC
il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di Email_3 cancelleria e di ogni altro atto consentito presso la sopra citata PEC ed al Fax: P.IVA_5
-CONVENUTO IN REVOCAZIONE-
Oggetto: giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. avverso la sentenza n. 182/2024 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 31/01/2024
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio, con la sentenza di epigrafe, accoglieva le domande proposte da e da di risarcimento del danno iure proprio causato dalla perdita Controparte_2 Controparte_3 parentale della congiunta , rispettivamente figlia e sorella delle attrici, per l'effetto Persona_1 condannava il e l' al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
453.982,66 in favore della IG.ra , nonché di € 160.390,00 in favore della IG.ra oltre CP_2 CP_3 interessi legali a decorrere dalla data della sentenza.
La Corte di Appello accertava la evitabilità dell'evento fatale subito da all'età di sei anni, Persona_1 mentre si trovava, dormiente, nei locali della scuola materna, accudita da un'assistente sociale dedicata, atteso il grave deficit cerebrale e motorio che la affliggeva. La morte era causata da “asfissia da intasamento delle vie aeree da materiale alimentare”, avvenuto durante l'orario scolastico. La Corte dorica accertava plurime omissioni, riferibili al ed all' nella gestione del rischio Pt_1 Controparte_1 inerente il trattamento della bambina, quali la non tempestività della chiamata dei soccorsi dal momento della scoperta del malore, l'assenza di un'assistenza continua ed ininterrotta a cui è conseguita l'omessa tempestiva percezione dei sintomi tipici dell'asfissia, l'assenza di un personale infermieristico specializzato nella struttura quantomeno preparato in interventi di primo soccorso.
Il e l di (di seguito “ ”) Parte_1 Controparte_1 Pt_1 Controparte_1 impugnavano tempestivamente la predetta decisione, con separati atti di citazione in revocazione ritualmente notificati prospettavano i motivi che seguono. La prima causa era iscritta al 521/2024 R.G., mentre la seconda al 568/2024 R.G. affari contenziosi.
Entrambi gli attori in revocazione presentavano richiesta d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c. e di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398 c.p.c., la prima trovava accoglimento essendo accertata l'esistenza di un grave ed irreparabile danno per gli istanti derivante dall'esecuzione della sentenza, mentre la seconda veniva rigettata. Indi veniva disposta la riunione della causa iscritta al 568/2024 R.G. a quella anteriore iscritta al 521/2024 R.G.
Si costituivano e da chiedendo il rigetto della richiesta di revocazione, Controparte_2 Controparte_3 contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale dell'impugnazione. L' affidava la propria istanza di revocazione per errore di fatto a tre profili di doglianza, Controparte_1 di cui due coincidenti con quelli proposti dal Sicché verrà analizzato in un primo momento il Pt_1 profilo esclusivamente inerente alla posizione dell' , per poi dedicarsi alla trattazione Controparte_1 degli ulteriori profili di revocazione comuni.
I. Con il primo motivo l' chiedeva la revocazione per errore di fatto della Controparte_1 sentenza di questa Corte laddove lo ha condannato al risarcimento del danno, identificandolo quale responsabile dell'accaduto, ravvisando una continuità soggettiva con il “
[...]
, nome della scuola materna all'epoca dei fatti. L'attore sostiene che dagli Controparte_4 atti di causa emerga in maniera inequivoca ed obiettiva che il presso scolastico nel 2012 sarebbe confluito in altro . Controparte_1
Il motivo di revocazione è infondato.
Preliminarmente deve definirsi il perimetro del giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4) cpc, entro il quale il legislatore ha ritenuto opportuno che lo stesso giudice potesse eccezionalmente rivalutare la propria decisione. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ordinaria è limitato all'errore percettivo compiuto dal giudice dalla lettura degli atti di causa, ictu oculi evidente e non inerire ad una valutazione del giudice, tale da determinare la supposizione di un fatto inesistente, oppure la negazione di un fatto esistente, non oggetto di discussione tra le parti. L'errore deve risultare decisivo, ovverosia tale da mutare l'esito della decisione, conseguendone che il giudizio revocazione condensa tanto il momento rescindente che quello rescissorio.
In più compiuti termini: “l'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del Cpc, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025,
n.24677; fra le tante Cass., S.U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass.
28/7/2017, n. 18899; Cass. S.U., 23/12/2009, n. 27218; n. 17443 del 2008).
Con particolare riferimento alla necessità che l'errore di fatto emerga dai documenti di causa: “costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 9471 del 11/04/2025; Cass. n. 34161 del 2024; per tutti Cass. n. 5369/2001). La censura sollevata dall' si riduce ad un difetto di titolarità passiva della situazione Controparte_1 giuridica per cui è stato condannato, riguardante il merito della controversia, il quale non può essere confuso con il difetto di legittimazione passiva che diversamente attiene alla corretta instaurazione del rapporto processuale.
Dirimente circa l'infondatezza della censura è l'assenza di atti di causa da cui sia desumibile l'errore evidenziato dall'attore. A tal proposito deve ricordarsi che l' è rimasto contumace in Controparte_1 tutti i gradi di giudizio, compreso quello di rinvio dinnanzi a questa Corte;
perciò, non ha mai svolto difese di alcun tipo, dacché è impossibile che il Giudice sia incorso in un tal errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza.
Siffatta conclusione trova riscontro nella mancata indicazione nel motivo di revocazione del documento in atti da cui sarebbe scaturito l'errore percettivo, atteso che con ogni evidenza non vi è un documento in atti di tal contenuto. Pertanto, la Corte di Appello non poteva in alcun modo accorgersi del difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico (ammesso che vi sia).
II. Quanto ai profili di revocazione per errore di fatto proposti con argomentazioni sovrapponibili dall' e dal con un primo motivo gli attori lamentano Controparte_1 Parte_1 che la Corte ha erroneamente percepito che l'ambulanza fosse chiamata alle ore 15.49, diversamente da quanto risultante dal verbale della centrale operativa del 27.04.2004 che riporta il predetto orario riferendosi al momento della partenza del mezzo di soccorso. Errore che avrebbe svolto un ruolo determinante nel riconoscimento della responsabilità degli attori in revocazione, atteso che dimostrerebbe che non ci sarebbe stato tempo per effettuare l'intervento salvifico.
Il motivo è infondato.
Assorbe ogni altra indagine l'assenza di decisività del supposto errore. La Corte ha riconosciuto la responsabilità del e dell' per plurime condotte di natura omissiva, che Pt_1 Controparte_1 costituiscono concause dell'evento morte, accertate secondo il metodo della causalità ipotetica, nell'ambito di un unico contesto di gestione del rischio.
Nello specifico, la Corte accertava che i responsabili, su cui gravava una posizione di garanzia a tutela della minore, non hanno dapprima adeguatamente organizzato l'assistenza alla bambina che presentava una notevole disabilità, atteso che ““l'assistenza di un personale paramedico e/o infermiere professionista” era necessaria, nel caso di specie: una minore nelle situazioni di invalidità come quelle acquisite agli atti non si poteva lasciare, dopo avere pranzato, fare il suo sonnellino pomeridiano senza un'assistenza continua. La possibilità di ingestione con conseguente pericolo di soffocamento doveva essere ben presente in chi si trovava a gestire la situazione nell'ambito scolastico. Che, appunto, l'opera doveva essere professionale.
Che tale opera professionale non poteva essere prestata dall'assistente sociale del Comune ma, come indicato dalla stessa parte appellata, da personale infermieristico specializzato” (pag. 15 sentenza). La Corte ha statuito, altresì, che la vigilanza avrebbe dovuta essere ininterrotta (pag. 16 sentenza).
Per poi accertare un omesso controllo dell'ausiliare preposta nei termini che seguono: “che è incongrua ogni argomentazione, in quanto non altrimenti spiegabile, che ritiene che un soggetto preposto al controllo non potesse percepire, sia visivamente che acusticamente, sintomi di rigurgito-vomito. Che se ne deve dedurre che l'unica spiegazione possibile è che il controllo in effetti non v'era stato, sia che esso fosse fuori dall'intervallo di 5-10 minuti effettivamente rispettato, sia che esso fosse fuori da tale intervallo” (pag. 18 sentenza).
Da ultimo (in ordine logico e cronologico, non di trattazione) accerta la non tempestività della chiamata dei soccorsi, che sarebbe avvenuta 9 minuti dopo la scoperta del malore, ritenuti eccessivi, attesa la gravità della situazione, la quale imponeva l'immediata chiamata. Il Giudice, valutando il compendio probatorio, ha accertato che la tempestiva chiamata al 118 avrebbe potuto salvare la vita alla bambina, con i seguenti termini: “(…) ovvero quella terminale che sarebbe durata tra i 60-240 secondi ci si ritrova in un arco temporale che va dai due a sei minuti, che a parere del CTU avrebbe potuto essere idoneo a salvare la vita di
solo laddove il 118 fosse stato chiamato immediatamente. Poste tali premesse anche su tale punto Per_1 si reputa comprovata la responsabilità dei convenuti, essendo stato anche dimostrato che il 118 è intervenuto sul posto in soli tre minuti, lasso di tempo valutato dal CTU sufficiente a salvare la vita di
. Persona_1
Ciò posto, l'errata indicazione dell'orario della chiamata ai soccorsi non risulta decisiva in relazione all'impossibilità di sovvertire l'accertamento circa la intempestiva chiamata dei soccorsi. Invero, la Corte ha accertato che per salvare la piccola l'assistente avrebbe dovuto effettuare la chiamata appena Per_1 avesse percepito la situazione di pericolo. Non muta l'esito del giudizio il fatto che concretamente la chiamata sia avvenuta 9 minuti dopo l'accaduto, oppure nel più breve tempo di 7 minuti dopo, tempistica calcolata decurtando dall'orario di partenza dell'ambulanza il tempo necessario (due minuti) per la chiamata, come calcolato dalla Corte di Appello di Ancona in secondo grado (sentenza n. 2710/2018, pubblicata il 28.11.2018).
In altri termini, la condotta alternativa lecita individuata era quella della chiamata immediata, sicché ogni scostamento cronologico della chiamata da questa condotta rappresenta un'omissione causalmente determinante la morte della bambina;
quindi, risulta irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità che la chiamata sia stata effettuata 9, 8 o 7 minuti dopo la percezione del pericolo.
Ad abundatiam si consideri, altresì, che la non tempestività della chiamata deve essere posta in relazione con l'accertato e sopra menzionato omesso controllo della bambina, che ha determinato il ritardo nella percezione del pericolo in capo all'assistente. Ne consegue che, interpretando il percorso motivazionale della sentenza, la tempestività della chiamata dei soccorsi deve essere rapportata al momento in cui l'assistente avrebbe dovuto accorgersi del malore della bambina, ancor più anteriore rispetto alle 15:40, momento di effettiva percezione del pericolo. Ciò rafforza la non decisività dell'errore circa l'orario della chiamata, la quale è stata in ogni caso tardiva.
Ad ogni buon conto le ulteriori omissioni accertate dalla sentenza rappresentano sul piano causale delle cause autonome di determinazione del nefasto evento, nonché sotto il profilo motivazionale sono svincolate dall'accertamento della tempestività della chiamata, perciò idonee a sostenere in autonomia la decisione della Corte dorica.
III. Con il secondo motivo di revocazione comune gli attori evidenziano che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto nella parte in cui ha esaminato, ai fini della fondatezza dell'eccezione ex art. 346 cpc spiegata dal l'atto di riassunzione anziché l'originario atto di appello. Parte_1
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi come il giudizio di rinvio integri una prosecuzione del processo e non una regressione dello stesso al grado precedente, con contestuale riedizione del giudizio di secondo grado. In tal senso: “dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824); il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di appello), non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che, sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso” (Cassazione civile sez. un., 2016 n.11844).
Ne consegue che i vizi della sentenza di secondo grado non impugnati avanti la S.C. non possono essere oggetto di discussione del giudizio di rinvio, essendosi formato un giudicato implicito sul punto. In più compiuti termini: “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Intangibilità che risulta essere stata ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens” (da ultimo
Cassazione civile sez. II, 14/10/2025, n.27442).
Orbene, nel merito dell'errore risulta assorbente, anche in questo caso, l'assenza del requisito della decisività, allorché risulta evidente che l'appello proposto dalle presenti convenute in revocazione instava per il risarcimento del danno, mediante le rassegnate conclusioni: “riformare la sentenza impugnata, e per
l'effetto, accogliere la domanda e conclusioni ritualmente rassegnate dalle appellanti in primo grado e da intendersi, tutte qui richiamate e trascritte per brevità”. Dette conclusioni, se lette ed interpretate congiuntamente al contenuto dell'atto di appello in cui si richiede una specifica rivalutazione del compendio probatorio circa l'accertamento della responsabilità degli appellati, denotano la volontà delle parti di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande proposte in primo grado.
In ragione dell'integrale rigetto di entrambe le istanze di revocazione ordinaria le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, che considera la presenza di due parti risultate vittoriose. Le spese sono da porsi a carico degli attori in revocazione in solido e da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo ad entrambi gli attori in revocazione, atteso che “il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”) (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23914).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sulla richiesta di revocazione proposta dal nei confronti dell , della IG.ra e Pt_1 Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 della IG.ra , nonché sulla richiesta di revocazione dall' nei Controparte_3 Controparte_5 confronti del della IG.ra e della IG.ra avverso la Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta le istanze di revocazione;
- Condanna il e l' a rifondere, in solido tra loro, le Parte_1 Controparte_5 spese di lite del giudizio di revocazione da distrarsi in favore dell'avv. Gennaro Esibizione, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc, che si liquidano in € 4.389,00 + 2.552,00 + 7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, le quali devono essere aumentate del 20% in virtù della presenza di due parti vittoriose, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte degli attori in revocazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, lì 11.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Piergiorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, riunita al n. 568 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del Sindaco p.t., corrente in alla Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
P.zza G. Leopardi, n. 26, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Leonardi (C.F. ) del foro di C.F._1
Ancona, con studio in Ancona alla Piazza della Repubblica n. 1, giusta delega in calce alla citazione in revocazione, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC e Fax 071/52851 Email_1
-ATTORE IN REVOCAZIONE-
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Recanati (MC), alla Via Aldo Moro n. 25, con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona (C.F. ,) elettivamente domiciliato ope legis P.IVA_3 presso i suoi uffici correnti in Ancona, Corso Mazzini n. 55, il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di cancelleria e di ogni altro atto consentito presso i seguenti recapiti: PEC
– Fax: 071-5029148 / 071 – 205464; Email_2
-ATTORE IN REVOCAZIONE-
CONTRO (C.F.: ) nata a [...], il [...], ed ivi residente in Controparte_2 C.F._2
Via Pintura del Braccio 81 e (C.F. nata a [...], il Controparte_3 C.F._3
21.09.1987, ed ivi residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Gennaro Esibizione (C.F.:
– P.IVA.: del Foro di Perugia, in forza di procura speciale conferita in C.F._4 P.IVA_4 calce alla comparsa di costituzione del presente giudizio, ed elettivamente domiciliate nel domicilio fisico presso il suo Studio sito in Foligno (PG), Via Mentana, n. 42, nonché nel domicilio digitale presso la PEC
il quale richiede di ricevere le notifiche delle comunicazioni di Email_3 cancelleria e di ogni altro atto consentito presso la sopra citata PEC ed al Fax: P.IVA_5
-CONVENUTO IN REVOCAZIONE-
Oggetto: giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. avverso la sentenza n. 182/2024 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 31/01/2024
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio, con la sentenza di epigrafe, accoglieva le domande proposte da e da di risarcimento del danno iure proprio causato dalla perdita Controparte_2 Controparte_3 parentale della congiunta , rispettivamente figlia e sorella delle attrici, per l'effetto Persona_1 condannava il e l' al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
453.982,66 in favore della IG.ra , nonché di € 160.390,00 in favore della IG.ra oltre CP_2 CP_3 interessi legali a decorrere dalla data della sentenza.
La Corte di Appello accertava la evitabilità dell'evento fatale subito da all'età di sei anni, Persona_1 mentre si trovava, dormiente, nei locali della scuola materna, accudita da un'assistente sociale dedicata, atteso il grave deficit cerebrale e motorio che la affliggeva. La morte era causata da “asfissia da intasamento delle vie aeree da materiale alimentare”, avvenuto durante l'orario scolastico. La Corte dorica accertava plurime omissioni, riferibili al ed all' nella gestione del rischio Pt_1 Controparte_1 inerente il trattamento della bambina, quali la non tempestività della chiamata dei soccorsi dal momento della scoperta del malore, l'assenza di un'assistenza continua ed ininterrotta a cui è conseguita l'omessa tempestiva percezione dei sintomi tipici dell'asfissia, l'assenza di un personale infermieristico specializzato nella struttura quantomeno preparato in interventi di primo soccorso.
Il e l di (di seguito “ ”) Parte_1 Controparte_1 Pt_1 Controparte_1 impugnavano tempestivamente la predetta decisione, con separati atti di citazione in revocazione ritualmente notificati prospettavano i motivi che seguono. La prima causa era iscritta al 521/2024 R.G., mentre la seconda al 568/2024 R.G. affari contenziosi.
Entrambi gli attori in revocazione presentavano richiesta d'inibitoria dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c. e di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398 c.p.c., la prima trovava accoglimento essendo accertata l'esistenza di un grave ed irreparabile danno per gli istanti derivante dall'esecuzione della sentenza, mentre la seconda veniva rigettata. Indi veniva disposta la riunione della causa iscritta al 568/2024 R.G. a quella anteriore iscritta al 521/2024 R.G.
Si costituivano e da chiedendo il rigetto della richiesta di revocazione, Controparte_2 Controparte_3 contestando tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale dell'impugnazione. L' affidava la propria istanza di revocazione per errore di fatto a tre profili di doglianza, Controparte_1 di cui due coincidenti con quelli proposti dal Sicché verrà analizzato in un primo momento il Pt_1 profilo esclusivamente inerente alla posizione dell' , per poi dedicarsi alla trattazione Controparte_1 degli ulteriori profili di revocazione comuni.
I. Con il primo motivo l' chiedeva la revocazione per errore di fatto della Controparte_1 sentenza di questa Corte laddove lo ha condannato al risarcimento del danno, identificandolo quale responsabile dell'accaduto, ravvisando una continuità soggettiva con il “
[...]
, nome della scuola materna all'epoca dei fatti. L'attore sostiene che dagli Controparte_4 atti di causa emerga in maniera inequivoca ed obiettiva che il presso scolastico nel 2012 sarebbe confluito in altro . Controparte_1
Il motivo di revocazione è infondato.
Preliminarmente deve definirsi il perimetro del giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4) cpc, entro il quale il legislatore ha ritenuto opportuno che lo stesso giudice potesse eccezionalmente rivalutare la propria decisione. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ordinaria è limitato all'errore percettivo compiuto dal giudice dalla lettura degli atti di causa, ictu oculi evidente e non inerire ad una valutazione del giudice, tale da determinare la supposizione di un fatto inesistente, oppure la negazione di un fatto esistente, non oggetto di discussione tra le parti. L'errore deve risultare decisivo, ovverosia tale da mutare l'esito della decisione, conseguendone che il giudizio revocazione condensa tanto il momento rescindente che quello rescissorio.
In più compiuti termini: “l'errore di fatto previsto dall'articolo 395, n. 4, del Cpc, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di sussunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
in altri termini, l'errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, ma non può tradursi in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione” (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2025,
n.24677; fra le tante Cass., S.U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Un. 27/12/2017, n. 30994; Cass.
28/7/2017, n. 18899; Cass. S.U., 23/12/2009, n. 27218; n. 17443 del 2008).
Con particolare riferimento alla necessità che l'errore di fatto emerga dai documenti di causa: “costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare
l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa. (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 9471 del 11/04/2025; Cass. n. 34161 del 2024; per tutti Cass. n. 5369/2001). La censura sollevata dall' si riduce ad un difetto di titolarità passiva della situazione Controparte_1 giuridica per cui è stato condannato, riguardante il merito della controversia, il quale non può essere confuso con il difetto di legittimazione passiva che diversamente attiene alla corretta instaurazione del rapporto processuale.
Dirimente circa l'infondatezza della censura è l'assenza di atti di causa da cui sia desumibile l'errore evidenziato dall'attore. A tal proposito deve ricordarsi che l' è rimasto contumace in Controparte_1 tutti i gradi di giudizio, compreso quello di rinvio dinnanzi a questa Corte;
perciò, non ha mai svolto difese di alcun tipo, dacché è impossibile che il Giudice sia incorso in un tal errore di fatto idoneo a determinare la revocazione della sentenza.
Siffatta conclusione trova riscontro nella mancata indicazione nel motivo di revocazione del documento in atti da cui sarebbe scaturito l'errore percettivo, atteso che con ogni evidenza non vi è un documento in atti di tal contenuto. Pertanto, la Corte di Appello non poteva in alcun modo accorgersi del difetto di titolarità passiva del rapporto giuridico (ammesso che vi sia).
II. Quanto ai profili di revocazione per errore di fatto proposti con argomentazioni sovrapponibili dall' e dal con un primo motivo gli attori lamentano Controparte_1 Parte_1 che la Corte ha erroneamente percepito che l'ambulanza fosse chiamata alle ore 15.49, diversamente da quanto risultante dal verbale della centrale operativa del 27.04.2004 che riporta il predetto orario riferendosi al momento della partenza del mezzo di soccorso. Errore che avrebbe svolto un ruolo determinante nel riconoscimento della responsabilità degli attori in revocazione, atteso che dimostrerebbe che non ci sarebbe stato tempo per effettuare l'intervento salvifico.
Il motivo è infondato.
Assorbe ogni altra indagine l'assenza di decisività del supposto errore. La Corte ha riconosciuto la responsabilità del e dell' per plurime condotte di natura omissiva, che Pt_1 Controparte_1 costituiscono concause dell'evento morte, accertate secondo il metodo della causalità ipotetica, nell'ambito di un unico contesto di gestione del rischio.
Nello specifico, la Corte accertava che i responsabili, su cui gravava una posizione di garanzia a tutela della minore, non hanno dapprima adeguatamente organizzato l'assistenza alla bambina che presentava una notevole disabilità, atteso che ““l'assistenza di un personale paramedico e/o infermiere professionista” era necessaria, nel caso di specie: una minore nelle situazioni di invalidità come quelle acquisite agli atti non si poteva lasciare, dopo avere pranzato, fare il suo sonnellino pomeridiano senza un'assistenza continua. La possibilità di ingestione con conseguente pericolo di soffocamento doveva essere ben presente in chi si trovava a gestire la situazione nell'ambito scolastico. Che, appunto, l'opera doveva essere professionale.
Che tale opera professionale non poteva essere prestata dall'assistente sociale del Comune ma, come indicato dalla stessa parte appellata, da personale infermieristico specializzato” (pag. 15 sentenza). La Corte ha statuito, altresì, che la vigilanza avrebbe dovuta essere ininterrotta (pag. 16 sentenza).
Per poi accertare un omesso controllo dell'ausiliare preposta nei termini che seguono: “che è incongrua ogni argomentazione, in quanto non altrimenti spiegabile, che ritiene che un soggetto preposto al controllo non potesse percepire, sia visivamente che acusticamente, sintomi di rigurgito-vomito. Che se ne deve dedurre che l'unica spiegazione possibile è che il controllo in effetti non v'era stato, sia che esso fosse fuori dall'intervallo di 5-10 minuti effettivamente rispettato, sia che esso fosse fuori da tale intervallo” (pag. 18 sentenza).
Da ultimo (in ordine logico e cronologico, non di trattazione) accerta la non tempestività della chiamata dei soccorsi, che sarebbe avvenuta 9 minuti dopo la scoperta del malore, ritenuti eccessivi, attesa la gravità della situazione, la quale imponeva l'immediata chiamata. Il Giudice, valutando il compendio probatorio, ha accertato che la tempestiva chiamata al 118 avrebbe potuto salvare la vita alla bambina, con i seguenti termini: “(…) ovvero quella terminale che sarebbe durata tra i 60-240 secondi ci si ritrova in un arco temporale che va dai due a sei minuti, che a parere del CTU avrebbe potuto essere idoneo a salvare la vita di
solo laddove il 118 fosse stato chiamato immediatamente. Poste tali premesse anche su tale punto Per_1 si reputa comprovata la responsabilità dei convenuti, essendo stato anche dimostrato che il 118 è intervenuto sul posto in soli tre minuti, lasso di tempo valutato dal CTU sufficiente a salvare la vita di
. Persona_1
Ciò posto, l'errata indicazione dell'orario della chiamata ai soccorsi non risulta decisiva in relazione all'impossibilità di sovvertire l'accertamento circa la intempestiva chiamata dei soccorsi. Invero, la Corte ha accertato che per salvare la piccola l'assistente avrebbe dovuto effettuare la chiamata appena Per_1 avesse percepito la situazione di pericolo. Non muta l'esito del giudizio il fatto che concretamente la chiamata sia avvenuta 9 minuti dopo l'accaduto, oppure nel più breve tempo di 7 minuti dopo, tempistica calcolata decurtando dall'orario di partenza dell'ambulanza il tempo necessario (due minuti) per la chiamata, come calcolato dalla Corte di Appello di Ancona in secondo grado (sentenza n. 2710/2018, pubblicata il 28.11.2018).
In altri termini, la condotta alternativa lecita individuata era quella della chiamata immediata, sicché ogni scostamento cronologico della chiamata da questa condotta rappresenta un'omissione causalmente determinante la morte della bambina;
quindi, risulta irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità che la chiamata sia stata effettuata 9, 8 o 7 minuti dopo la percezione del pericolo.
Ad abundatiam si consideri, altresì, che la non tempestività della chiamata deve essere posta in relazione con l'accertato e sopra menzionato omesso controllo della bambina, che ha determinato il ritardo nella percezione del pericolo in capo all'assistente. Ne consegue che, interpretando il percorso motivazionale della sentenza, la tempestività della chiamata dei soccorsi deve essere rapportata al momento in cui l'assistente avrebbe dovuto accorgersi del malore della bambina, ancor più anteriore rispetto alle 15:40, momento di effettiva percezione del pericolo. Ciò rafforza la non decisività dell'errore circa l'orario della chiamata, la quale è stata in ogni caso tardiva.
Ad ogni buon conto le ulteriori omissioni accertate dalla sentenza rappresentano sul piano causale delle cause autonome di determinazione del nefasto evento, nonché sotto il profilo motivazionale sono svincolate dall'accertamento della tempestività della chiamata, perciò idonee a sostenere in autonomia la decisione della Corte dorica.
III. Con il secondo motivo di revocazione comune gli attori evidenziano che la Corte sarebbe incorsa in errore di fatto nella parte in cui ha esaminato, ai fini della fondatezza dell'eccezione ex art. 346 cpc spiegata dal l'atto di riassunzione anziché l'originario atto di appello. Parte_1
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi come il giudizio di rinvio integri una prosecuzione del processo e non una regressione dello stesso al grado precedente, con contestuale riedizione del giudizio di secondo grado. In tal senso: “dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello (Cass. 07 febbraio 2013, n. 2955; Cass. 09 marzo 2001, n. 3475); invero il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824); il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado (di norma, quello di appello), non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che, sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso” (Cassazione civile sez. un., 2016 n.11844).
Ne consegue che i vizi della sentenza di secondo grado non impugnati avanti la S.C. non possono essere oggetto di discussione del giudizio di rinvio, essendosi formato un giudicato implicito sul punto. In più compiuti termini: “Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. Intangibilità che risulta essere stata ribadita anche in ipotesi di mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, con la conseguente preclusione della sua rilevabilità da parte del giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens” (da ultimo
Cassazione civile sez. II, 14/10/2025, n.27442).
Orbene, nel merito dell'errore risulta assorbente, anche in questo caso, l'assenza del requisito della decisività, allorché risulta evidente che l'appello proposto dalle presenti convenute in revocazione instava per il risarcimento del danno, mediante le rassegnate conclusioni: “riformare la sentenza impugnata, e per
l'effetto, accogliere la domanda e conclusioni ritualmente rassegnate dalle appellanti in primo grado e da intendersi, tutte qui richiamate e trascritte per brevità”. Dette conclusioni, se lette ed interpretate congiuntamente al contenuto dell'atto di appello in cui si richiede una specifica rivalutazione del compendio probatorio circa l'accertamento della responsabilità degli appellati, denotano la volontà delle parti di sottoporre al riesame del giudice superiore le domande proposte in primo grado.
In ragione dell'integrale rigetto di entrambe le istanze di revocazione ordinaria le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, che considera la presenza di due parti risultate vittoriose. Le spese sono da porsi a carico degli attori in revocazione in solido e da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo ad entrambi gli attori in revocazione, atteso che “il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso, pertanto è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato (ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”) (Cassazione civile sez. VI, 02/10/2018, n.23914).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sulla richiesta di revocazione proposta dal nei confronti dell , della IG.ra e Pt_1 Parte_1 Controparte_5 Controparte_2 della IG.ra , nonché sulla richiesta di revocazione dall' nei Controparte_3 Controparte_5 confronti del della IG.ra e della IG.ra avverso la Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 sentenza in epigrafe, così provvede:
- Rigetta le istanze di revocazione;
- Condanna il e l' a rifondere, in solido tra loro, le Parte_1 Controparte_5 spese di lite del giudizio di revocazione da distrarsi in favore dell'avv. Gennaro Esibizione, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc, che si liquidano in € 4.389,00 + 2.552,00 + 7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, le quali devono essere aumentate del 20% in virtù della presenza di due parti vittoriose, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte degli attori in revocazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo articolo, comma 1-bis.
Ancona, lì 11.11.2025
IL PRESIDENTE REL.
Dott. Gianmichele Marcelli