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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/09/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 797/2023 R.G. avente ad oggetto: azione di rivalsa TRA
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Parte_1
Peluso giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Nola, alla Via Madonna delle Grazie n. 31 ATTRICE E
, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Alessandro Limatola e dall'avvocato Gianluca Stanzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15 CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.1.2023, Parte_1 proponeva azione di rivalsa nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 93.041,89 corrisposta dalla compagnia assicuratrice in favore di in Persona_1 esecuzione della sentenza n. 2044/2021 emessa dal Tribunale di Nola in cui veniva ravvisata la responsabilità di ex 2049 c.c. per la Controparte_2 condotta fraudolenta posta in essere dal sub-agente Persona_2
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva la responsabilità di
[...]
, quale titolare, all'epoca dei fatti, dell'Agenzia Generale di Pompei CP_1 dell' (ove operava il sub-agente) in virtù degli artt. 1228 c.c. e Controparte_2 degli artt. 7 (che prevede espressamente la responsabilità in proprio dell'Agente degli atti di tutti i suoi collaboratori) e 11 (che prevede il divieto per l'Agente Generale e per i suoi collaboratori di accreditarsi somme a qualunque titolo, senza autorizzazione) del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato contenuto nella sentenza n. 2044/2021 del 23.11.2023 emessa dal Tribunale di Nola;
la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; infine, contestava la fondatezza della domanda nel merito, istando per il suo rigetto con vittoria di spese e lite.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal convenuto in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza n. 2044/2021 del Tribunale di Nola. In particolare, parte convenuta rileva che la definitività della pronunzia costituisca una preclusione rispetto alla richiesta di ripetizione di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice in favore dell' atteso che la Persona_1 domanda doveva essere proposta in sede di appello alla sentenza. Sul punto, tuttavia, occorre osservare che il Tribunale di Nola nell'ambito della sentenza richiamata si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, , senza esaminare la domanda di manleva proposta CP_1 dalla società assicuratrice nel merito. Per consolidata giurisprudenza la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20636). Le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza n. 2044/2021 del Tribunale di Nola afferenti all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata da da cui è derivata la condanna di Persona_1 Parte_1 riguardano il rapporto processuale tra la e Controparte_3 [...]
per cui le stesse, ai sensi dell'art. 2909 c.c. fanno stato esclusivamente Per_1 tra le parti, i loro eredi e aventi causa e non si estendono nei confronti del convenuto . Controparte_1
3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione biennale della domanda ex art. 2952, comma 2, c.c. Invero, la domanda proposta da va qualificata in Controparte_3 termini di azione di rivalsa posto che con sentenza del Tribunale di Nola è stata accertata la responsabilità della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto posto in essere dal sub-agente Di Persona_2 conseguenza, trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. trattandosi di obbligazione che nasce dalla legge e non dal contratto di assicurazione.
4. Passando all'esame del merito della controversia, l'attrice agisce per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 2044/2022 emessa dal Tribunale di Nola, passata in giudicato, con la quale veniva accertata la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società assicuratrice nei confronti di
[...]
rilevando che il sub-agente operante presso Per_1 Persona_2
l'Agenzia Generale di Pompei dell' di cui era responsabile Controparte_2
non aveva mai stipulato validamente i contratti Controparte_1 assicurativi, appropriandosi illegittimamente dei premi versati dagli assicurati. Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata proposta nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Nola condannava (prima Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 61.979,99 oltre interessi. Controparte_2
In particolare, in esecuzione della sentenza, l'attrice versava in favore delle parti vittoriose la complessiva somma di euro 93.041,89, così determinata: euro 67.908,55 corrisposta in favore di;
euro 14.919,50 corrisposta in Persona_1 favore dell'avvocato Vincenzo Aquino, procuratore di euro Persona_1
10.213,84 corrisposta in favore della difesa di , a titolo di spese e CP_1 compensi di giudizio derivanti dalla declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa spiegata.
4.1. In diritto, si osserva che la subagenzia, da giurisprudenza costante, si ritiene essere un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. Il sub-agente, dunque, è un ausiliario dell'agente che, generalmente, non risponde del proprio operato alla Compagnia, ma direttamente all'agente che gli corrisponde una quota della provvigione che a propria volta percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l'acquisizione di polizze assicurative e per l'incasso delle quietanze. Egli opera dunque in nome e per conto dell'agente, sotto la responsabilità di quest'ultimo. La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, per l'effetto trovando applicazione in parte qua le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.), nei limiti del collegamento funzionale e, dunque, con esclusione dell'applicabilità delle norme sull'esercizio del potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.). Ne deriva che i contratti di agenzia e di sub- agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente (che nel primo è l'impresa di assicurazioni e nel secondo l'agente). Di conseguenza il sub-agente opera in nome e per conto dell'agente, sotto la responsabilità di quest'ultimo, salvo che l'impresa assicurativa non attribuisca detti poteri direttamente al sub-agente. Il sub-agente, dunque, rappresenta l'elemento produttivo inserito nella struttura organizzativa ed imprenditoriale dell'agente, alla quale (struttura) l'impresa di assicurazioni preponente rimane generalmente estranea. Sul punto la Corte di cassazione ha più volte statuito (Cass. n. 7634 del 16/5/2012) che la responsabilità dell'assicuratore è esclusa per fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt. 2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell'attività loro affidata. Al tal proposito, deve essere richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui al rapporto di subagenzia si applica la normativa codicistica in materia di agenzia, con le eccezioni innanzi riportate, onde dalla responsabilità prevista in capo al preponente (impresa di assicurazioni) per il fatto illecito del preposto (agente), deriva la responsabilità dell'agente (sub-preponente) per il fatto illecito del suo preposto (sub-agente). Invero, in applicazione dell'art. 1744 c.c. l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltà. Egli non è dunque rappresentante del preponente in quanto riceve il pagamento in nome proprio, ma per conto altrui, così parificandosi ad un mandatario ad esigere. Di conseguenza le somme riscosse dal sub-agente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente, sub-preponente, in capo al quale sorge il contestuale obbligo di trasferire nuovamente le somme ricevute dal sub-agente (ragguagliate ai premi riscossi al netto della provvigione), all'impresa assicuratrice in applicazione del disposto di cui all'art. 1713 c.c. I contratti di agenzia e subagenzia, quindi pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente. L'agente conseguentemente risponde dell'operato dei propri collaboratori ex art. 1228 c.c. Infatti, in caso di ammanchi e/o di appropriazione indebita o di altri danni l'agente risponde civilmente nei confronti della compagnia assicuratrice e dei terzi dell'operato del suo sub agente e non quest'ultimo, salvo poi a rivalersi nei suoi confronti. Nel caso di specie, peraltro, la responsabilità dell'agente per il fatto dannoso posto in essere dal sub-agente è prevista dagli artt. 7 e 11 del Capitolato per le concessioni delle agenzie generali in virtù dei quali spetta all'agente generale nominare i suoi collaboratori e questi (agente) è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori.
4.2. Sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame la responsabilità dell'agente appare pienamente configurata. Controparte_1
Invero, costituisce circostanza pacifica che al momento dei fatti di causa fosse sub agente di e in tale qualità Persona_2 Parte_1 operasse quale procacciatore di affari dell'Agenzia Generale di Pompei dell'
[...] sicché risulta evidente che l'attività posta in essere dal sub-agente Controparte_2 sia connessa con lo svolgimento della prestazione;
così come risulta accertata, mediante sentenza passata in giudicato e non contestata, la condotta dolosa posta in essere dall'ausiliario consistente nella mancata stipulazione di validi contratti assicurativi e la illegittima appropriazione dei premi assicurativi da parte del sub-agente. Posto, dunque, che l'accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2049 c.c. con sentenza 2044/2021 del Tribunale di Nola determina il sorgere di un'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, in quanto il peso economico grava esclusivamente sull'agente, la compagnia assicuratrice ha diritto di rivalersi integralmente nei confronti del soggetto responsabile. Ne deriva che, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1228, 17746 c.c. nonché artt. 7 e 1 del capitolato per la concessione delle agenzie generali sopra richiamati, l'agente deve ritenersi responsabile della Controparte_1 condotta posta in essere dal suo ausiliario in virtù del principio di portata generale “cuius commoda eius et incommoda” posto a tutela del creditore esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario: prova liberatoria non fornita dal convenuto, con la conseguenza che la domanda è fondata e merita accoglimento. In definitiva, va condannato al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 93.041,89 oltre interessi al Controparte_3 saggio legale dalla pronuncia al saldo.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa, formulata in termini più favorevoli al soccombente e la cui accettazione avrebbe consentito di evitare ulteriore aggravio di spese, si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura documentale della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_2 confronti di ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di euro Controparte_3
93.041,89 oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., che liquida in euro 904,60 per spese vive e in euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Torre Annunziata, così deciso in data 11 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Parte_1
Peluso giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Nola, alla Via Madonna delle Grazie n. 31 ATTRICE E
, rappresentato e difeso giusta procura allegata alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Alessandro Limatola e dall'avvocato Gianluca Stanzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15 CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 31.1.2023, Parte_1 proponeva azione di rivalsa nei confronti di chiedendo la Controparte_1 condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 93.041,89 corrisposta dalla compagnia assicuratrice in favore di in Persona_1 esecuzione della sentenza n. 2044/2021 emessa dal Tribunale di Nola in cui veniva ravvisata la responsabilità di ex 2049 c.c. per la Controparte_2 condotta fraudolenta posta in essere dal sub-agente Persona_2
A sostegno della propria domanda l'attrice deduceva la responsabilità di
[...]
, quale titolare, all'epoca dei fatti, dell'Agenzia Generale di Pompei CP_1 dell' (ove operava il sub-agente) in virtù degli artt. 1228 c.c. e Controparte_2 degli artt. 7 (che prevede espressamente la responsabilità in proprio dell'Agente degli atti di tutti i suoi collaboratori) e 11 (che prevede il divieto per l'Agente Generale e per i suoi collaboratori di accreditarsi somme a qualunque titolo, senza autorizzazione) del capitolato per la concessione delle Agenzie Generali.
si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato contenuto nella sentenza n. 2044/2021 del 23.11.2023 emessa dal Tribunale di Nola;
la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; infine, contestava la fondatezza della domanda nel merito, istando per il suo rigetto con vittoria di spese e lite.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal convenuto in quanto coperta dal giudicato costituito dalla sentenza n. 2044/2021 del Tribunale di Nola. In particolare, parte convenuta rileva che la definitività della pronunzia costituisca una preclusione rispetto alla richiesta di ripetizione di quanto pagato dalla compagnia assicuratrice in favore dell' atteso che la Persona_1 domanda doveva essere proposta in sede di appello alla sentenza. Sul punto, tuttavia, occorre osservare che il Tribunale di Nola nell'ambito della sentenza richiamata si è limitato a dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo, , senza esaminare la domanda di manleva proposta CP_1 dalla società assicuratrice nel merito. Per consolidata giurisprudenza la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cassazione civile sez. III, 24/07/2024, n.20636). Le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza n. 2044/2021 del Tribunale di Nola afferenti all'accoglimento della domanda proposta in via subordinata da da cui è derivata la condanna di Persona_1 Parte_1 riguardano il rapporto processuale tra la e Controparte_3 [...]
per cui le stesse, ai sensi dell'art. 2909 c.c. fanno stato esclusivamente Per_1 tra le parti, i loro eredi e aventi causa e non si estendono nei confronti del convenuto . Controparte_1
3. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione biennale della domanda ex art. 2952, comma 2, c.c. Invero, la domanda proposta da va qualificata in Controparte_3 termini di azione di rivalsa posto che con sentenza del Tribunale di Nola è stata accertata la responsabilità della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2049 c.c. per il fatto posto in essere dal sub-agente Di Persona_2 conseguenza, trova applicazione il termine di prescrizione decennale e non quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. trattandosi di obbligazione che nasce dalla legge e non dal contratto di assicurazione.
4. Passando all'esame del merito della controversia, l'attrice agisce per ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 2044/2022 emessa dal Tribunale di Nola, passata in giudicato, con la quale veniva accertata la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società assicuratrice nei confronti di
[...]
rilevando che il sub-agente operante presso Per_1 Persona_2
l'Agenzia Generale di Pompei dell' di cui era responsabile Controparte_2
non aveva mai stipulato validamente i contratti Controparte_1 assicurativi, appropriandosi illegittimamente dei premi versati dagli assicurati. Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata proposta nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Nola condannava (prima Parte_1 [...]
al pagamento della somma di euro 61.979,99 oltre interessi. Controparte_2
In particolare, in esecuzione della sentenza, l'attrice versava in favore delle parti vittoriose la complessiva somma di euro 93.041,89, così determinata: euro 67.908,55 corrisposta in favore di;
euro 14.919,50 corrisposta in Persona_1 favore dell'avvocato Vincenzo Aquino, procuratore di euro Persona_1
10.213,84 corrisposta in favore della difesa di , a titolo di spese e CP_1 compensi di giudizio derivanti dalla declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa spiegata.
4.1. In diritto, si osserva che la subagenzia, da giurisprudenza costante, si ritiene essere un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. Il sub-agente, dunque, è un ausiliario dell'agente che, generalmente, non risponde del proprio operato alla Compagnia, ma direttamente all'agente che gli corrisponde una quota della provvigione che a propria volta percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l'acquisizione di polizze assicurative e per l'incasso delle quietanze. Egli opera dunque in nome e per conto dell'agente, sotto la responsabilità di quest'ultimo. La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, per l'effetto trovando applicazione in parte qua le norme del contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.), nei limiti del collegamento funzionale e, dunque, con esclusione dell'applicabilità delle norme sull'esercizio del potere rappresentativo dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.). Ne deriva che i contratti di agenzia e di sub- agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell'oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente (che nel primo è l'impresa di assicurazioni e nel secondo l'agente). Di conseguenza il sub-agente opera in nome e per conto dell'agente, sotto la responsabilità di quest'ultimo, salvo che l'impresa assicurativa non attribuisca detti poteri direttamente al sub-agente. Il sub-agente, dunque, rappresenta l'elemento produttivo inserito nella struttura organizzativa ed imprenditoriale dell'agente, alla quale (struttura) l'impresa di assicurazioni preponente rimane generalmente estranea. Sul punto la Corte di cassazione ha più volte statuito (Cass. n. 7634 del 16/5/2012) che la responsabilità dell'assicuratore è esclusa per fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt. 2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non dai collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all'autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell'attività loro affidata. Al tal proposito, deve essere richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui al rapporto di subagenzia si applica la normativa codicistica in materia di agenzia, con le eccezioni innanzi riportate, onde dalla responsabilità prevista in capo al preponente (impresa di assicurazioni) per il fatto illecito del preposto (agente), deriva la responsabilità dell'agente (sub-preponente) per il fatto illecito del suo preposto (sub-agente). Invero, in applicazione dell'art. 1744 c.c. l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltà. Egli non è dunque rappresentante del preponente in quanto riceve il pagamento in nome proprio, ma per conto altrui, così parificandosi ad un mandatario ad esigere. Di conseguenza le somme riscosse dal sub-agente non entrano direttamente nel patrimonio dell'impresa assicuratrice, ma in quello dell'agente, sub-preponente, in capo al quale sorge il contestuale obbligo di trasferire nuovamente le somme ricevute dal sub-agente (ragguagliate ai premi riscossi al netto della provvigione), all'impresa assicuratrice in applicazione del disposto di cui all'art. 1713 c.c. I contratti di agenzia e subagenzia, quindi pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente che nel contratto di agenzia è l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente. L'agente conseguentemente risponde dell'operato dei propri collaboratori ex art. 1228 c.c. Infatti, in caso di ammanchi e/o di appropriazione indebita o di altri danni l'agente risponde civilmente nei confronti della compagnia assicuratrice e dei terzi dell'operato del suo sub agente e non quest'ultimo, salvo poi a rivalersi nei suoi confronti. Nel caso di specie, peraltro, la responsabilità dell'agente per il fatto dannoso posto in essere dal sub-agente è prevista dagli artt. 7 e 11 del Capitolato per le concessioni delle agenzie generali in virtù dei quali spetta all'agente generale nominare i suoi collaboratori e questi (agente) è responsabile in proprio degli atti di tutti i suoi collaboratori.
4.2. Sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame la responsabilità dell'agente appare pienamente configurata. Controparte_1
Invero, costituisce circostanza pacifica che al momento dei fatti di causa fosse sub agente di e in tale qualità Persona_2 Parte_1 operasse quale procacciatore di affari dell'Agenzia Generale di Pompei dell'
[...] sicché risulta evidente che l'attività posta in essere dal sub-agente Controparte_2 sia connessa con lo svolgimento della prestazione;
così come risulta accertata, mediante sentenza passata in giudicato e non contestata, la condotta dolosa posta in essere dall'ausiliario consistente nella mancata stipulazione di validi contratti assicurativi e la illegittima appropriazione dei premi assicurativi da parte del sub-agente. Posto, dunque, che l'accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2049 c.c. con sentenza 2044/2021 del Tribunale di Nola determina il sorgere di un'obbligazione solidale ad interesse unisoggettivo, in quanto il peso economico grava esclusivamente sull'agente, la compagnia assicuratrice ha diritto di rivalersi integralmente nei confronti del soggetto responsabile. Ne deriva che, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 1228, 17746 c.c. nonché artt. 7 e 1 del capitolato per la concessione delle agenzie generali sopra richiamati, l'agente deve ritenersi responsabile della Controparte_1 condotta posta in essere dal suo ausiliario in virtù del principio di portata generale “cuius commoda eius et incommoda” posto a tutela del creditore esposto nell'esecuzione dell'obbligazione all'ingerenza di soggetti a lui estranei, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario: prova liberatoria non fornita dal convenuto, con la conseguenza che la domanda è fondata e merita accoglimento. In definitiva, va condannato al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 93.041,89 oltre interessi al Controparte_3 saggio legale dalla pronuncia al saldo.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa, formulata in termini più favorevoli al soccombente e la cui accettazione avrebbe consentito di evitare ulteriore aggravio di spese, si liquidano secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura documentale della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00: fase studio, euro 2.552,00; fase introduttiva, euro 1.628,00; fase istruttoria/trattazione, euro 5.670,00; fase decisionale, euro 4.253,00).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_2 confronti di ogni altra istanza, eccezione, deduzione Controparte_1 disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di euro Controparte_3
93.041,89 oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia al saldo;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 favore di in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., che liquida in euro 904,60 per spese vive e in euro
14.103,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti. Torre Annunziata, così deciso in data 11 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo