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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3261/2023 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2
, con l'avv. CARRARA SABRINA
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. LENDARO GIACOMINA FRANCA CP_1
CONVENUTO
Causa in punto di obbligazioni, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, confinante con la proprietà del convenuto (una villa indipendente con annesso parco, piscina e vasca idromassaggio esterna) ha esposto che con accordo intervenuto con la precedente proprietaria e trasfuso in una scrittura privata nel dicembre 2010 era stato installato su proprietà del (titolare di regolare CP_2
utenza idrica) un tubo in uscita dall'impianto condominiale destinato a rifornire il limitrofo immobile di acqua potabile, il cui consumo era segnato da un contatore parziale collocato negli spazi condominiali. Continuava, rilevando come a seguito degli accordi la confinante si era obbligata a versare, oltre l'importo per i consumi registrati, la somma di Euro 1500,00 a titolo di indennità di allaccio alla rete idrica del
Condominio. Continuava, affermando che, acquistata la villa, il convenuto aveva chiesto di subentrare in quell'accordo e alle stesse condizioni, richiesta che era stata accettata dal precedente amministratore condominiale che aveva chiesto di regolamentare per iscritto alcuni aspetti del rapporto di fornitura d'acqua che, tuttavia, era ugualmente proseguita negli anni in favore del convenuto che aveva sempre consentito la lettura del contatore, collocato in posizione accessibile al Condominio.
Rilevava come questo fosse stato arbitrariamente spostato nel 2019 dalla controparte che lo aveva verosimilmente posto all'interno della sua proprietà, sì da impedire ogni lettura. Lamentava l'inadempimento protratto del convenuto che, pur continuando ad usufruire di importanti quantitativi di acqua, non aveva più consentito la lettura del contatore, ma nemmeno aveva più pagato il dovuto, nonostante gli inviti inoltratigli.
Esponeva, ancora, che nel marzo del 2023 era stato apposto un nuovo contatore sulla derivazione della tubazione della fornitura idrica posta nelle pertinenze del in luogo di quello rimosso dal , al fine di verificare Controparte_3 CP_1
i consumi, evento di cui era stata data comunicazione alla controparte che non aveva inteso saldare i consumi dal 3.3.2023 al 22.7.2023, determinati in Euro 746,88.
Deduceva di aver maturato un credito verso il di Euro 13.101,14, oltre Euro CP_1
746,88 per il solo periodo 3 marzo 2023/22 luglio 2023, per complessivi Euro
13.848,02 per sorte capitale, mentre per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per quello corrente
(ad eccezione del periodo sopra indicato) non era stato possibile ricavare alcun dato relativo ai consumi che comunque era stato pretestuosamente contestato dal CP_1
che aveva continuato ad usufruire del servizio. Ritenendo che il rapporto giuridico tra le parti in contenzioso avesse fonte nella scrittura intervenuta con la dante causa del convenuto che lo aveva rinnovato per fatti concludenti, lamentando il grave inadempimento a quegli accordi, chiedeva di condannare il al pagamento delle CP_1 somme indicate o da accertare in corso di causa e di ordinargli di consentire l'accesso al suo contatore per porre in essere tutte le attività necessarie per ricostruire il consumo effettivo dell'acqua con imposizione ex art. 614 bis c.p.c. di Euro 516,00 o altro importo per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di verifica in contraddittorio dei dati di consumo riportati dal contatore.
Si costituiva il convenuto che affidava le sue difese ai seguenti motivi. Eccepiva
l'inammissibilità del rito semplificato per mancanza dei necessari presupposti e l'inopponibilità della scrittura privata intercorsa con la sua dante causa, non essendo stata registrata e neppure richiamata nel suo atto d'acquisto; disconosceva ex art. 2719
c.c. la copia della scrittura privata e dei documenti contabili avversari posti a fondamento della pretesa di pagamento, evidenziando anche segni di contraffazione nella copia;
negava di aver chiesto di subentrare nel rapporto intercorso tra la signora ed il Condominio (essendosi limitato a comunicare di essere il nuovo acquirente Pt_3
dell'immobile), come pure di aver aderito di fatto all'accordo, avendo egli lasciato immutato lo stato dei luoghi e versato dal momento dell'acquisto la somma di Euro
1500,00 annuali, sempre accettata senza riserve dal che non aveva mai CP_2
preteso somme aggiuntive (quanto versato era a suo dire superiore al consumo effettivo, trattandosi di un immobile utilizzato nei soli mesi estivi). Contestava di aver rimosso il contatore, avendolo solo spostato come da autorizzazione della precedente gestione condominiale. Evidenziava come le ulteriori pretese di pagamento non fossero mai state documentate e poi giustificate, come il ricorrente avesse sostituito il contatore e lamentato falsamente l'interdizione dell'accesso alla sua proprietà; contestava le pretese economiche e la mancanza dei presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., avendo sempre pagato il dovuto fino a quando non gli erano stati richiesti importi privi di giustificazione.
Formulata inutilmente una proposta ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dal convenuto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione. La scrittura intervenuta con la dante causa del convenuto è stata prodotta solo in parte, sicché non se ne può conoscere il completo contenuto economico. Si apprende solo che la quota di competenza della avrebbe dovuto essere calcolata dopo aver ripartito Pt_3
l'intero consumo fatturato al Condominio utente tra tutti i condomini ed addebitando a chi non ne faceva parte la rimanenza.
In data 9.12.2011 l'amministratore del Condominio, ricevuta comunicazione della vendita della proprietà all'odierno convenuto avvenuta in data 26.11.2011, lo ha invitato al pagamento della somma di Euro 1500,00 che, stando alle allegazioni di cui al ricorso, era il canone fisso annuale da pagare per l'utilizzo della rete idrica del
. CP_2
Sebbene della scrittura originaria manchino le condizioni, essendo state prodotte solo due pagine, anche a prescindere dal fatto che detto contratto sia o meno effettivamente opponibile alla dante causa della contrente, occorre rilevare come siano le stesse difese e produzioni della parte convenuta a dimostrare che in fatto il convenuto ha accettato quelle stesse condizioni;
più precisamente, pacifico che egli ha continuato ad usufruire copiosamente dell'acqua fornita al Condominio per gli usi domestici, per l'irrigazione del verde, per la piscina e per l'idromassaggio, se non avesse di fatto accettato tale situazione, oltre a provvedere prontamente a dotarsi di un suo autonomo e legittimo allaccio all'ente gestore, non avrebbe proseguito nel pagamento delle somme annuali di Euro 1500,00, circostanza che trova conferma sia nei due bonifici prodotti dalla difesa convenuta a dimostrazione del regolare pagamento delle somme, sia nella missiva del 20.6.2023, con cui pure il difensore del convenuto ha dichiarato che il suo assistito ha sempre regolarmente pagato la somma Euro 1500,00 da quando ha acquistato l'immobile. E' dunque certo che vi è stato l'accordo verbale con cui a fronte dell'approvvigionamento d'acqua il convenuto avrebbe pagato il canone mensile di
Euro 1500,00. Circa la quota variabile, anche ammettendo che il abbia CP_1
accettato di pagarla (peraltro solo così si spiegherebbe la presenza del contatore dedicato e la sua richiesta di spostarlo;
di nessun contatore vi sarebbe stato bisogno se gli obblighi monetari del convenuto si fossero arrestati al contributo annuale di Euro 1500,00), non vi sono elementi per determinarla: le poche clausole della parte dell'originaria scrittura prodotta fanno riferimento ad una quantificazione per residuo dei consumi addebitabili alla allora proprietaria;
quanto registrato dal contatore Pt_3
apposto dal Condominio non può costituire prova certa;
si ricordi che non si tratta di un misuratore apposto dall'ente gestore ed omologato;
non ve ne è neppure la riproduzione fotografica né è possibile avere certezza sui consumi registrati;
certamente i dati esposti nella documentazione contabile del – cui il CP_2
non appartiene – non possono essere idonea prova. CP_1
Pertanto, il solo importo cui il convenuto (che non ha provato altri pagamenti che ha tuttavia ammesso di aver eseguito) è tenuto è quello di Euro 1500,00 annui.
Considerato che ha acquistato la sua proprietà nel giugno del 2011 (anno per il quale è possibile ridurre l'importo della metà) e che fino alla data della domanda ha usufruito dell'acqua per ben 10 anni senza versare alcunché (sono stati dimostrati solo i pagamenti per il 2013 e il 2014), l'importo per cui va condannato è di Euro 15.750,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 14.250.00 dal 25.7.2022 (data alla quale certamente la richiesta formale di pagamento è pervenuta al convenuto) al saldo e sulla somma residua di Euro 1500,00 dalla notifica del ricorso al saldo, non essendovi prova della data di ricezione della formale richiesta di pagamento dell'annualità del 2023.
Si devono poi disattendere le domande residue. Lo spostamento pacifico del contatore in area condominiale raggiungibile dall'amministrazione ricorrente non giustifica la richiesta di accedere alla proprietà avversaria (priva di interesse) e di conseguenza neppure può trovare spazio la richiesta di cui all'art. 614 bis c.p.c
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza: - dichiara inadempiente all'obbligazione di pagamento della somma CP_1
annuale di Euro 1500,00 per il consumo d'acqua derivante dal Parte_1 Pt_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 15750,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 14.250.00 dal
25.7.2022 al saldo e sulla somma residua di Euro 1500,00 dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.447,00, oltre spese vive per Euro 400,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3261/2023 R.G., promossa
DA
, in persona dell'amministratore Parte_1 Parte_2
, con l'avv. CARRARA SABRINA
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. LENDARO GIACOMINA FRANCA CP_1
CONVENUTO
Causa in punto di obbligazioni, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, confinante con la proprietà del convenuto (una villa indipendente con annesso parco, piscina e vasca idromassaggio esterna) ha esposto che con accordo intervenuto con la precedente proprietaria e trasfuso in una scrittura privata nel dicembre 2010 era stato installato su proprietà del (titolare di regolare CP_2
utenza idrica) un tubo in uscita dall'impianto condominiale destinato a rifornire il limitrofo immobile di acqua potabile, il cui consumo era segnato da un contatore parziale collocato negli spazi condominiali. Continuava, rilevando come a seguito degli accordi la confinante si era obbligata a versare, oltre l'importo per i consumi registrati, la somma di Euro 1500,00 a titolo di indennità di allaccio alla rete idrica del
Condominio. Continuava, affermando che, acquistata la villa, il convenuto aveva chiesto di subentrare in quell'accordo e alle stesse condizioni, richiesta che era stata accettata dal precedente amministratore condominiale che aveva chiesto di regolamentare per iscritto alcuni aspetti del rapporto di fornitura d'acqua che, tuttavia, era ugualmente proseguita negli anni in favore del convenuto che aveva sempre consentito la lettura del contatore, collocato in posizione accessibile al Condominio.
Rilevava come questo fosse stato arbitrariamente spostato nel 2019 dalla controparte che lo aveva verosimilmente posto all'interno della sua proprietà, sì da impedire ogni lettura. Lamentava l'inadempimento protratto del convenuto che, pur continuando ad usufruire di importanti quantitativi di acqua, non aveva più consentito la lettura del contatore, ma nemmeno aveva più pagato il dovuto, nonostante gli inviti inoltratigli.
Esponeva, ancora, che nel marzo del 2023 era stato apposto un nuovo contatore sulla derivazione della tubazione della fornitura idrica posta nelle pertinenze del in luogo di quello rimosso dal , al fine di verificare Controparte_3 CP_1
i consumi, evento di cui era stata data comunicazione alla controparte che non aveva inteso saldare i consumi dal 3.3.2023 al 22.7.2023, determinati in Euro 746,88.
Deduceva di aver maturato un credito verso il di Euro 13.101,14, oltre Euro CP_1
746,88 per il solo periodo 3 marzo 2023/22 luglio 2023, per complessivi Euro
13.848,02 per sorte capitale, mentre per gli anni 2020, 2021 e 2022 e per quello corrente
(ad eccezione del periodo sopra indicato) non era stato possibile ricavare alcun dato relativo ai consumi che comunque era stato pretestuosamente contestato dal CP_1
che aveva continuato ad usufruire del servizio. Ritenendo che il rapporto giuridico tra le parti in contenzioso avesse fonte nella scrittura intervenuta con la dante causa del convenuto che lo aveva rinnovato per fatti concludenti, lamentando il grave inadempimento a quegli accordi, chiedeva di condannare il al pagamento delle CP_1 somme indicate o da accertare in corso di causa e di ordinargli di consentire l'accesso al suo contatore per porre in essere tutte le attività necessarie per ricostruire il consumo effettivo dell'acqua con imposizione ex art. 614 bis c.p.c. di Euro 516,00 o altro importo per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di verifica in contraddittorio dei dati di consumo riportati dal contatore.
Si costituiva il convenuto che affidava le sue difese ai seguenti motivi. Eccepiva
l'inammissibilità del rito semplificato per mancanza dei necessari presupposti e l'inopponibilità della scrittura privata intercorsa con la sua dante causa, non essendo stata registrata e neppure richiamata nel suo atto d'acquisto; disconosceva ex art. 2719
c.c. la copia della scrittura privata e dei documenti contabili avversari posti a fondamento della pretesa di pagamento, evidenziando anche segni di contraffazione nella copia;
negava di aver chiesto di subentrare nel rapporto intercorso tra la signora ed il Condominio (essendosi limitato a comunicare di essere il nuovo acquirente Pt_3
dell'immobile), come pure di aver aderito di fatto all'accordo, avendo egli lasciato immutato lo stato dei luoghi e versato dal momento dell'acquisto la somma di Euro
1500,00 annuali, sempre accettata senza riserve dal che non aveva mai CP_2
preteso somme aggiuntive (quanto versato era a suo dire superiore al consumo effettivo, trattandosi di un immobile utilizzato nei soli mesi estivi). Contestava di aver rimosso il contatore, avendolo solo spostato come da autorizzazione della precedente gestione condominiale. Evidenziava come le ulteriori pretese di pagamento non fossero mai state documentate e poi giustificate, come il ricorrente avesse sostituito il contatore e lamentato falsamente l'interdizione dell'accesso alla sua proprietà; contestava le pretese economiche e la mancanza dei presupposti di cui all'art. 614 bis c.p.c., avendo sempre pagato il dovuto fino a quando non gli erano stati richiesti importi privi di giustificazione.
Formulata inutilmente una proposta ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dal convenuto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione. La scrittura intervenuta con la dante causa del convenuto è stata prodotta solo in parte, sicché non se ne può conoscere il completo contenuto economico. Si apprende solo che la quota di competenza della avrebbe dovuto essere calcolata dopo aver ripartito Pt_3
l'intero consumo fatturato al Condominio utente tra tutti i condomini ed addebitando a chi non ne faceva parte la rimanenza.
In data 9.12.2011 l'amministratore del Condominio, ricevuta comunicazione della vendita della proprietà all'odierno convenuto avvenuta in data 26.11.2011, lo ha invitato al pagamento della somma di Euro 1500,00 che, stando alle allegazioni di cui al ricorso, era il canone fisso annuale da pagare per l'utilizzo della rete idrica del
. CP_2
Sebbene della scrittura originaria manchino le condizioni, essendo state prodotte solo due pagine, anche a prescindere dal fatto che detto contratto sia o meno effettivamente opponibile alla dante causa della contrente, occorre rilevare come siano le stesse difese e produzioni della parte convenuta a dimostrare che in fatto il convenuto ha accettato quelle stesse condizioni;
più precisamente, pacifico che egli ha continuato ad usufruire copiosamente dell'acqua fornita al Condominio per gli usi domestici, per l'irrigazione del verde, per la piscina e per l'idromassaggio, se non avesse di fatto accettato tale situazione, oltre a provvedere prontamente a dotarsi di un suo autonomo e legittimo allaccio all'ente gestore, non avrebbe proseguito nel pagamento delle somme annuali di Euro 1500,00, circostanza che trova conferma sia nei due bonifici prodotti dalla difesa convenuta a dimostrazione del regolare pagamento delle somme, sia nella missiva del 20.6.2023, con cui pure il difensore del convenuto ha dichiarato che il suo assistito ha sempre regolarmente pagato la somma Euro 1500,00 da quando ha acquistato l'immobile. E' dunque certo che vi è stato l'accordo verbale con cui a fronte dell'approvvigionamento d'acqua il convenuto avrebbe pagato il canone mensile di
Euro 1500,00. Circa la quota variabile, anche ammettendo che il abbia CP_1
accettato di pagarla (peraltro solo così si spiegherebbe la presenza del contatore dedicato e la sua richiesta di spostarlo;
di nessun contatore vi sarebbe stato bisogno se gli obblighi monetari del convenuto si fossero arrestati al contributo annuale di Euro 1500,00), non vi sono elementi per determinarla: le poche clausole della parte dell'originaria scrittura prodotta fanno riferimento ad una quantificazione per residuo dei consumi addebitabili alla allora proprietaria;
quanto registrato dal contatore Pt_3
apposto dal Condominio non può costituire prova certa;
si ricordi che non si tratta di un misuratore apposto dall'ente gestore ed omologato;
non ve ne è neppure la riproduzione fotografica né è possibile avere certezza sui consumi registrati;
certamente i dati esposti nella documentazione contabile del – cui il CP_2
non appartiene – non possono essere idonea prova. CP_1
Pertanto, il solo importo cui il convenuto (che non ha provato altri pagamenti che ha tuttavia ammesso di aver eseguito) è tenuto è quello di Euro 1500,00 annui.
Considerato che ha acquistato la sua proprietà nel giugno del 2011 (anno per il quale è possibile ridurre l'importo della metà) e che fino alla data della domanda ha usufruito dell'acqua per ben 10 anni senza versare alcunché (sono stati dimostrati solo i pagamenti per il 2013 e il 2014), l'importo per cui va condannato è di Euro 15.750,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 14.250.00 dal 25.7.2022 (data alla quale certamente la richiesta formale di pagamento è pervenuta al convenuto) al saldo e sulla somma residua di Euro 1500,00 dalla notifica del ricorso al saldo, non essendovi prova della data di ricezione della formale richiesta di pagamento dell'annualità del 2023.
Si devono poi disattendere le domande residue. Lo spostamento pacifico del contatore in area condominiale raggiungibile dall'amministrazione ricorrente non giustifica la richiesta di accedere alla proprietà avversaria (priva di interesse) e di conseguenza neppure può trovare spazio la richiesta di cui all'art. 614 bis c.p.c
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza: - dichiara inadempiente all'obbligazione di pagamento della somma CP_1
annuale di Euro 1500,00 per il consumo d'acqua derivante dal Parte_1 Pt_1
[...]
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
somma di Euro 15750,00 oltre interessi legali sulla somma di Euro 14.250.00 dal
25.7.2022 al saldo e sulla somma residua di Euro 1500,00 dalla notifica del ricorso al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.447,00, oltre spese vive per Euro 400,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 6.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella