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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ed ex art 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AZZANO ANDREA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. AZZANO ANDREA ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANI GLAUCO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CASTELLANI GLAUCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di sentire dichiarare inopponibile nei suoi confronti, ex art 2901 c.c., atto di scissione parziale di azienda.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto.
Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente il Tribunale delle Sezioni Specializzate Imprese. In via subordinata e preliminare al merito ha eccepito altresì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in ragione del luogo di residenza e di adempimento dell'obbligazione, nonché l'inammissibilità dell'azione proposta e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.c.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 In punto di rito, deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, dovendo ritenersi che l'odierna controversia sia di competenza della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Venezia.
Sul punto occorre infatti rammentare che in tema di scissioni societarie le Sezioni Unite della Suprema Corte, rivedendo un proprio precedente orientamento, hanno ritenuto che l'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese poiché, pur non introducendo una controversia relativa ai rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt 2506 ter, 2503 e 2503 bis c.c. sula scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta
, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario (C. S.U. 5089/2025; C. 17689/2025).
Tale più recente orientamento appare condivisibile in quanto maggiormente conforme alla ratio dell'art 3 co. Lett. A del d.lgs 168 del 2003 che, stante l'ampio riferimento ai “rapporti sociali”, è finalizzato a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, senza alcuna distinzione tra attività gestoria e i diritti spettanti in forza di un rapporto contrattuale intercorrente con la società.
Ne consegue che la scissione societaria, in quanto atto di riorganizzazione societaria in grado di incidere sul sistema di tutele specificamente approntato dalla disciplina societaria a presidio dei creditori potenzialmente pregiudicati dalla scissione stessa (C. S.U. 23225/2016) è idoneo ad essere incluso nella macroarea di cui alla succitata normativa di riferimento anche in presenza di una domanda di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
Il mutamento giurisprudenziale sopra evidenziato consente di ritenere sussistenti giustificati motivi a compensazione delle spese di lite
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese
- spese compensate pagina 2 di 3 Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c ed ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ed ex art 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 298/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AZZANO ANDREA elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. AZZANO ANDREA ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTELLANI GLAUCO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. CASTELLANI GLAUCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] ha convenuto in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di sentire dichiarare inopponibile nei suoi confronti, ex art 2901 c.c., atto di scissione parziale di azienda.
Si è costituita in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto.
Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per materia del giudice adito, per essere competente il Tribunale delle Sezioni Specializzate Imprese. In via subordinata e preliminare al merito ha eccepito altresì l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pordenone in ragione del luogo di residenza e di adempimento dell'obbligazione, nonché l'inammissibilità dell'azione proposta e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.c.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 In punto di rito, deve ritenersi meritevole di accoglimento l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, dovendo ritenersi che l'odierna controversia sia di competenza della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Venezia.
Sul punto occorre infatti rammentare che in tema di scissioni societarie le Sezioni Unite della Suprema Corte, rivedendo un proprio precedente orientamento, hanno ritenuto che l'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese poiché, pur non introducendo una controversia relativa ai rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt 2506 ter, 2503 e 2503 bis c.c. sula scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta
, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario (C. S.U. 5089/2025; C. 17689/2025).
Tale più recente orientamento appare condivisibile in quanto maggiormente conforme alla ratio dell'art 3 co. Lett. A del d.lgs 168 del 2003 che, stante l'ampio riferimento ai “rapporti sociali”, è finalizzato a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, senza alcuna distinzione tra attività gestoria e i diritti spettanti in forza di un rapporto contrattuale intercorrente con la società.
Ne consegue che la scissione societaria, in quanto atto di riorganizzazione societaria in grado di incidere sul sistema di tutele specificamente approntato dalla disciplina societaria a presidio dei creditori potenzialmente pregiudicati dalla scissione stessa (C. S.U. 23225/2016) è idoneo ad essere incluso nella macroarea di cui alla succitata normativa di riferimento anche in presenza di una domanda di revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.
Il mutamento giurisprudenziale sopra evidenziato consente di ritenere sussistenti giustificati motivi a compensazione delle spese di lite
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese
- spese compensate pagina 2 di 3 Sentenza resa ex articolo 281 terdecies c.p.c ed ex art 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3