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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 429/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ferretti, visto il ricorso proposto da , quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , volto ad ottenere Persona_1
l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti: 1) effettuare le analisi del sangue al figlio senza l'autorizzazione paterna;
2) iscrivere il figlio all'Istituto Scolastico Cicognini di Prato senza l'autorizzazione paterna;
3) avviare in favore del figlio un percorso di Per_1
logopedia “effettuando tutte le visite/attività necessarie a tale scopo, anche in assenza dell'autorizzazione paterna”; 4) portare il figlio in Romania senza la preventiva Per_1
autorizzazione paterna “senza limiti ovvero due volte l'anno e per un periodo massimo di 15 giorni anche consecutivi, provvedendo ad informare il padre almeno due settimane prima della partenza”; 5) iscrivere il figlio “ai prossimi centri estivi anche senza Per_1
l'autorizzazione paterna, previa comunicazione”; che la ricorrente pone a fondamento delle predette richieste: l'assenza di un chiaro ed esplicito consenso da parte di , padre del minore, all'effettuazione delle analisi del Persona_2
sangue; la mancata prestazione del consenso paterno all'effettuazione di una visita neuropsichiatrica, propedeutica ad un percorso logopedico;
il dissenso con il padre di in merito all'istituto di scuola primaria;
l'interesse preminente del minore a poter Per_1
continuare a frequentare la famiglia materna, residente in [...]; visto il decreto n. 3034/2024 emesso dal Tribunale di Prato il 27/07/2024 che ha affidato il minore ad entrambi i genitori;
Per_1
visto l'art. 337-ter c.c. ai sensi del quale “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”; visto l'art. 316, c. 2 c.c. ai sensi del quale “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”; rilevato che il giudice menzionato nelle previgenti disposizioni non può essere individuato nel giudice tutelare, considerato che il legislatore – quando ha inteso attribuire a quest'ultimo competenza funzionale – ha sempre avuto cura di precisarlo (v. 337 c.c.; art. 3 L. 1185/1967; art. 3, c. 5 L. 219/2017); ritenuto pertanto che il giudice tutelare adito non sia competente per nessuna delle domande formulate dalla ricorrente (con riferimento ai viaggi ciò era stato già evidenziato nel decreto autorizzativo al rilascio del passaporto – v. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente);
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza funzionale del giudice tutelare.
Si comunichi.
Prato, 30/03/2025 il giudice tutelare dott.ssa Federica Ferretti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ferretti, visto il ricorso proposto da , quale genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minorenne , volto ad ottenere Persona_1
l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti: 1) effettuare le analisi del sangue al figlio senza l'autorizzazione paterna;
2) iscrivere il figlio all'Istituto Scolastico Cicognini di Prato senza l'autorizzazione paterna;
3) avviare in favore del figlio un percorso di Per_1
logopedia “effettuando tutte le visite/attività necessarie a tale scopo, anche in assenza dell'autorizzazione paterna”; 4) portare il figlio in Romania senza la preventiva Per_1
autorizzazione paterna “senza limiti ovvero due volte l'anno e per un periodo massimo di 15 giorni anche consecutivi, provvedendo ad informare il padre almeno due settimane prima della partenza”; 5) iscrivere il figlio “ai prossimi centri estivi anche senza Per_1
l'autorizzazione paterna, previa comunicazione”; che la ricorrente pone a fondamento delle predette richieste: l'assenza di un chiaro ed esplicito consenso da parte di , padre del minore, all'effettuazione delle analisi del Persona_2
sangue; la mancata prestazione del consenso paterno all'effettuazione di una visita neuropsichiatrica, propedeutica ad un percorso logopedico;
il dissenso con il padre di in merito all'istituto di scuola primaria;
l'interesse preminente del minore a poter Per_1
continuare a frequentare la famiglia materna, residente in [...]; visto il decreto n. 3034/2024 emesso dal Tribunale di Prato il 27/07/2024 che ha affidato il minore ad entrambi i genitori;
Per_1
visto l'art. 337-ter c.c. ai sensi del quale “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”; visto l'art. 316, c. 2 c.c. ai sensi del quale “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”; rilevato che il giudice menzionato nelle previgenti disposizioni non può essere individuato nel giudice tutelare, considerato che il legislatore – quando ha inteso attribuire a quest'ultimo competenza funzionale – ha sempre avuto cura di precisarlo (v. 337 c.c.; art. 3 L. 1185/1967; art. 3, c. 5 L. 219/2017); ritenuto pertanto che il giudice tutelare adito non sia competente per nessuna delle domande formulate dalla ricorrente (con riferimento ai viaggi ciò era stato già evidenziato nel decreto autorizzativo al rilascio del passaporto – v. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente);
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza funzionale del giudice tutelare.
Si comunichi.
Prato, 30/03/2025 il giudice tutelare dott.ssa Federica Ferretti