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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17605/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/05/2025, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BORELLA GIUSEPPINA MARIA e dall'avv. con studio in
Indirizzo Telematico presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA CHIARA e dall'avv. con studio in VIA DON
MOLETTA 4 20069 VAPRIO D'ADDA presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26.6.2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di Divorzio contenzioso CONCLUSIONI:
“I procuratori, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio concordano sulla non necessità di adozione di provvedimenti provvisori discutono oralmente la causa insistendo nella confermare gli accordi oggi raggiunti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio a Parte_1 Controparte_1
TR SA in data 29.09.2000 e dopo un periodo di separazione personale, decorsi i termini di legge, con sentenza del n. 39 del 2023 il Tribunale di Milano su ricorso congiunto delle parti dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del alla moglie, con la quale avrebbero continuato Pt_1
a vivere i due figli nato il [...] e nato il [...] e fino a quando ce ne Per_1 Per_2 fossero stati i presupposti;
un contributo paterno mantenimento soltanto del figlio pari ad € Per_2
300,00 mensili, essendo economicamente autosufficiente;
nessun reciproco mantenimento Per_1 essendo i coniugi autonomi, con ricorso del 8.5.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , a suo dire divenuto Per_2 economicamente autosufficiente e, di conseguenza, anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, essendo venuti meno i presupposti;
allegava inoltre anche un suo peggioramento economico, essendo stato vittima di una truffa con azzeramento dei suoi risparmi;
con memoria del 15.9.2025 si costituiva , contestando integralmente gli Controparte_1 assunti avversari, evidenziando come non vera la circostanza del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, avendo perso il lavoro precario avuto solo per de anni, con conseguente Per_1 decisione di riprendere gli studi per meglio consolidarsi, mentre aveva cominciato un Per_2 autonoma attività di personal trainer per poter dare una mano in famiglia, ma con guadagni estremamente ridotti, pari ad € 7.000,00 annui al lordo delle imposte e di tutte le spese legate alla libera professione, ivi compresi gli spostamenti in auto;
evidenziava inoltre che il padre, per la storia personale, non aveva mai avuto contezza delle condizioni dei figli, del cui mantenimento si era per lo più occupato in sua vece il nonno paterno;
veniva fissata la comparizione della parti all'udienza del 10.10.2025 innanzi al GOT per un tentativo di conciliazione, tuttavia non riuscito, sicché il fascicolo veniva rimesso al G.D. per il prosieguo all'udienza già fissata del 13.11.2025, le parti, comparse personalmente all'udienza indicata venivano diffusamente sentite e dopo una lunga ed ampia discussione riuscivano a trovare un accordo nei termini seguenti
“Revoca del contributo previsto per il mantenimento del figlio;
La casa coniugale Per_2 di TR SA Via Colombo 43 resterà assegnata alla sig.ra affinché la occupi Controparte_1 con i figli sino al 31.12.2029 e il sig. si farà integralmente carico delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie che afferiscono all'immobile .Spese di lite compensate”, venivano invitate dal G.D. alla discussione orale ed i procuratori chiedevano la decisione come da conclusioni in epigrafe, con omologa dell'accordo raggiunto la causa veniva quindi rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
L'accordo raggiunto dalle parti può certamente essere recepito dal Collegio. I figli, invero, sono ormai maggiorenni -24 e 22 anni- hanno raggiunto una certa indipendenza economica e sono in grado di migliorare la loro condizione. Il padre inoltre continuerà a provvedere alle loro necessità soddisfacendo i loro bisogni abitativi, mediante il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà in capo alla , con la quale i figli convivono, e pagando le CP_1 spese ordinarie e straordinarie che afferiscono all'immobile.
Le spese di lite
Le spese della lite, come d'accordo, vendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
a parziale modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 493 pubblicata il 23.1.2023:
1) Omologa le condizioni come concordate all'udienza del 13.11.2025 e riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 09/05/2025, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del
13/11/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 26/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BORELLA GIUSEPPINA MARIA e dall'avv. con studio in
Indirizzo Telematico presso il quale è elettivamente domiciliato, ha eletto domicilio telematico come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BRAMBILLA CHIARA e dall'avv. con studio in VIA DON
MOLETTA 4 20069 VAPRIO D'ADDA presso il quale è elettivamente domiciliato / ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26.6.2025
OGGETTO: Modifica delle condizioni di Divorzio contenzioso CONCLUSIONI:
“I procuratori, in assenza di ragioni di urgenza e vista l'imminente decisione del procedimento da parte del Collegio concordano sulla non necessità di adozione di provvedimenti provvisori discutono oralmente la causa insistendo nella confermare gli accordi oggi raggiunti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio a Parte_1 Controparte_1
TR SA in data 29.09.2000 e dopo un periodo di separazione personale, decorsi i termini di legge, con sentenza del n. 39 del 2023 il Tribunale di Milano su ricorso congiunto delle parti dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo in ordine all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del alla moglie, con la quale avrebbero continuato Pt_1
a vivere i due figli nato il [...] e nato il [...] e fino a quando ce ne Per_1 Per_2 fossero stati i presupposti;
un contributo paterno mantenimento soltanto del figlio pari ad € Per_2
300,00 mensili, essendo economicamente autosufficiente;
nessun reciproco mantenimento Per_1 essendo i coniugi autonomi, con ricorso del 8.5.2025, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , a suo dire divenuto Per_2 economicamente autosufficiente e, di conseguenza, anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, essendo venuti meno i presupposti;
allegava inoltre anche un suo peggioramento economico, essendo stato vittima di una truffa con azzeramento dei suoi risparmi;
con memoria del 15.9.2025 si costituiva , contestando integralmente gli Controparte_1 assunti avversari, evidenziando come non vera la circostanza del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, avendo perso il lavoro precario avuto solo per de anni, con conseguente Per_1 decisione di riprendere gli studi per meglio consolidarsi, mentre aveva cominciato un Per_2 autonoma attività di personal trainer per poter dare una mano in famiglia, ma con guadagni estremamente ridotti, pari ad € 7.000,00 annui al lordo delle imposte e di tutte le spese legate alla libera professione, ivi compresi gli spostamenti in auto;
evidenziava inoltre che il padre, per la storia personale, non aveva mai avuto contezza delle condizioni dei figli, del cui mantenimento si era per lo più occupato in sua vece il nonno paterno;
veniva fissata la comparizione della parti all'udienza del 10.10.2025 innanzi al GOT per un tentativo di conciliazione, tuttavia non riuscito, sicché il fascicolo veniva rimesso al G.D. per il prosieguo all'udienza già fissata del 13.11.2025, le parti, comparse personalmente all'udienza indicata venivano diffusamente sentite e dopo una lunga ed ampia discussione riuscivano a trovare un accordo nei termini seguenti
“Revoca del contributo previsto per il mantenimento del figlio;
La casa coniugale Per_2 di TR SA Via Colombo 43 resterà assegnata alla sig.ra affinché la occupi Controparte_1 con i figli sino al 31.12.2029 e il sig. si farà integralmente carico delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie che afferiscono all'immobile .Spese di lite compensate”, venivano invitate dal G.D. alla discussione orale ed i procuratori chiedevano la decisione come da conclusioni in epigrafe, con omologa dell'accordo raggiunto la causa veniva quindi rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Considerato in diritto
L'accordo raggiunto dalle parti può certamente essere recepito dal Collegio. I figli, invero, sono ormai maggiorenni -24 e 22 anni- hanno raggiunto una certa indipendenza economica e sono in grado di migliorare la loro condizione. Il padre inoltre continuerà a provvedere alle loro necessità soddisfacendo i loro bisogni abitativi, mediante il mantenimento dell'assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà in capo alla , con la quale i figli convivono, e pagando le CP_1 spese ordinarie e straordinarie che afferiscono all'immobile.
Le spese di lite
Le spese della lite, come d'accordo, vendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
a parziale modifica delle condizioni della sentenza divorzio del Tribunale di Milano n. 493 pubblicata il 23.1.2023:
1) Omologa le condizioni come concordate all'udienza del 13.11.2025 e riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano li 26.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai