Art. 1. Articolo unico
Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.
Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.