Articolo 1 della Legge 6 febbraio 1973, n. 16
Versione
11 marzo 1973
Art. 1. Articolo unico

Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.

Entrata in vigore il 11 marzo 1973
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