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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15202/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 23 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so Italia, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Alessia Bellini e Laura Dolazza per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6, presso lo studio dell'Avv. Antonello Mandarano, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Maria Rosa Sala e all'Avv. Vincenza Palmieri, per procura generale allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: sanzioni disciplinari conservative i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia a comunque l'illegittimità delle due sanzioni disciplinari inflitte dal convenuto al CP_1 ricorrente e, conseguentemente,
2) condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente quanto trattenuto CP_1 in ragione delle sanzioni disciplinari, pari a complessivi € 7.925,29;
3) con rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori
1 spese maturate nel corso della causa;
con rifusione del contributo unificato versato e con sentenza esecutiva.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) in via principale: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate contro il
, in quanto inammissibili e infondate e, comunque, non Controparte_1 provate;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi della ritenuta non proporzionalità della sanzione applicata, si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, D. Lgs. n.165/20021, di rideterminare le sanzioni, in applicazione del-le disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto di ogni circostanza e, in particolare, della gravità delle condotte, del ruolo ricoperto dal ricorrente e delle specifiche norme di comportamento violate;
3) con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 23 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Il ricorrente, nel proprio ricorso, intendeva impugnare due sanzioni disciplinari conservative: a) la prima con riferimento ad una contestazione disciplinare datata 26 aprile 2023 (doc. 2 fasc. ric.), per la quale era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno (doc. 5 fasc. ric.). b) la seconda con riferimento ad una contestazione disciplinare datata 28 giugno 2023 (doc. 15 fasc. ric.) a seguito della quale era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre (doc. 18 fasc. ric.). riferiva che le due sanzioni disciplinari, pari alla Parte_1 sospensione dalla prestazione lavorativa e della retribuzione per complessivi 4 mesi, erano pretestuose perché relative a questioni assolutamente minori e di per sé prive di rilevanza disciplinare. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso e la conferma delle sanzioni irrogate.
All'udienza del 27 ottobre 2025, risultato vano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di a rigettato. Parte_1
2.1. La prima sanzione disciplinare irrogata a Parte_1 consegue ad una contestazione disciplinare datata 26 aprile 2023 (doc. 2 fasc. ric.) del seguente tenore: «(…) In particolare, la dott.ssa [dott.ssa Per_1
, Responsabile dell'Unità Tecnica Pianificazione - Persona_2
Protezione Civile, nonché Responsabile ad interim dell'Unità Gestione Emergenze e Protezione Civile] riporta che, il 23/03/2023 alle ore 14:07, in prossimità del cancello di uscita della sede di Barzaghi 2, La vedeva intento a chiudere la sponda della rimessa n. 871 aiutato dal volontario di Servizio civile Persona_3
Interrogato dalla Sua responsabile su cosa stesse facendo, Persona_3 rispondeva di non saperlo ma che Le stava soltanto dando una mano, mentre Lei rispondeva di avere appena caricato un bancale di pietre di proprietà di un Suo amico che non disponeva di mezzi adeguati a caricarle e scaricarle e che Lei gliele stava portando per un favore personale. A questo punto la dott.ssa , Per_1 che era accompagnata dalla collega e dai colleghi CP_2 Controparte_3
e , Le ha chiesto di precisare se stesse facendo, quindi, un Controparte_4 servizio privato e Lei rispondeva affermativamente. La dott.ssa e la sig.ra Per_1
Le davano quindi precise istruzioni di scaricare il bancale e di lasciarlo lì, CP_2 poiché Lei stava commettendo una grave azione contraria ai Suoi doveri di Pubblico Dipendente, ovvero svolgere un servizio privato utilizzando un mezzo di proprietà dell'Amministrazione e in orario di servizio. Dapprima Lei obiettava che stavano "facendo un cinema per niente" ma rispondeva "va bene", e che avrebbe scaricato e si avviava verso l'ingresso degli uffici/spogliatoi. A questo punto la dott.ssa , insieme alla sig.ra e ai sig.ri e si Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 recavano verso l'uscita della struttura per andare in pausa pranzo. Pochi minuti dopo, alle 14:14, i predetti , , e nel guardare la Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 strada per attraversare, vedevano la rimessa n. 871 uscire dal cancello e scattavano una foto con il cellulare a riprova di quanto stesse accadendo. Al ritorno dalla pausa, alle 15:10, verificavano che la rimessa 871, il bancale di pietre e Lei non erano presenti in sede. Più tardi, alle 15:27, alla dott.ssa veniva riferito il Suo rientro in sede con la rimessa n. 871. La dott.ssa Per_1
e la sig.ra , al termine del Sua servizio, verificavano tramite Per_1 CP_2
l'apposito sistema di rilevazione delle presenze le Sue timbrature in entrata e in uscita e la compilazione del libretto di bordo della rimessa n. 871, verificando quanto segue: Timbrature: Entrata: 07:20 Entrata da servizio esterno: 14:12 Uscita: 15:29
3 Libretto di bordo: Orari di uscita: 14:30 Orario di fine servizio: 15:15 Luoghi di servizio: Città Km inizio servizio: 16.357* Km fine servizio: 16.397 Dalle sue timbrature si rileva che Lei risultava in sede dalle 14.12 mentre, come sopra riportato, era stato visto allontanarsi. L'esame del libretto di bordo mostra che i chilometri di fine servizio dell'utilizzo precedente della rimessa n. 871 sono stati modificati manualmente da 16.337 a 16.357 (…)» rende le sue giustificazioni in data 23 maggio 2023 (doc. 4 Parte_1 fasc. ric.). Ivi ammette di “aver sbagliato e quindi chiede scusa per il suo comportamento” aver voluto fare “un favore ad un amico”, e che i “fatti sono andati oltre le intenzioni”. rileva, nel proprio ricorso e ribadisce in sede di Parte_1 discussione, in ogni caso, di avere avuto il consenso preventivo al suo operato da parte della dott.ssa . Persona_2
Al lavoratore è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno (doc. 5 fasc. ric.).
2.2. La prova orale è stata raccolta dal Tribunale per la verifica della circostanza indicata da nel ricorso, ossia che Parte_1 Persona_2
, allora Responsabile dell'Unità Tecnica Pianificazione Protezione
[...]
Civile e Responsabile ad interim dell'Unità Parte_2
, aveva acconsentito all'attività contestata, dicendogli di lasciare
[...] temporaneamente il bancale nel cortile della sede e di svolgere il trasporto durante una pausa pranzo o comunque fuori dall'orario di servizio. La prova testimoniale ha smentito la circostanza opposta da Parte_1
[...]
La teste ha riferito: “Il 22 marzo, dopo le ore 18.00, un tecnico CP_2 della protezione civile informava sia me sia l'Arch. di avere avuto un Per_1 diverbio con a proposito di un bancale rivelatosi non della Parte_1 protezione civile ma di proprietà di Il tecnico ci riferiva di Parte_1 avere informato di aver commesso un improprio e di far Parte_1 sparire quel materiale. L'Arch. provava a chiamare il direttore, e, non avendolo Per_1 CP_5 trovato, scriveva un messaggio tramite Whatsapp, che consisteva nella fotografia del bancale commentato con le parole “abbiamo un problema”. Il giorno seguente, non avendo ancora ricevuto notizie da parte del Direttore,
e io con altri due colleghi ci recavamo a pranzo. Scesi nel cortile, Per_1 vedevamo intento ad effettuare operazioni sul mezzo della Parte_1
4 protezione civile, denominato, mi pare, “ribaltina” e contrassegnato, mi pare, dal n. 851 o 861. stava lavorando insieme ad una persona del servizio civile, Parte_1
Interrogato su cosa stesse facendo, Persona_3 Parte_1 rispondeva che stava caricando del materiale per un suo collega di polizia locale. Gli veniva quindi chiesto se stesse facendo un lavoro privato e non inerente la protezione civile, essendo in quel momento in servizio. La stessa domanda veniva rivolta al il quale rispondeva che gli era solo stato chiesto di dare una Per_3 mano che stava dando. Alla domanda, rispondeva Parte_1 affermativamente e veniva pertanto invitato a svuotare il mezzo della protezione civile e riprendere le sue attività lavorative, in quanto stava svolgendo un'azione impropria. Riferisco che non è mai stato autorizzato a fare quello Parte_1 che stava facendo: è vero il contrario. E' stato messo sull'avviso di non poterlo fare. Il suo commento è stato: “State facendo un cinema per niente”. Si è poi allontanato, verso il locale della timbratrice rispondendo “Va bene”. Noi abbiamo proseguito il cammino per andare a pranzo e abbiamo visto il mezzo della protezione civile uscire con alla guida il Parte_1 Per_1 lo ha fotografato: eravamo incredule. Siamo andati a pranzo e siamo tornati chiedendo notizie di Ci è stato riferito che era uscito e non Parte_1 ancora rientrato. Abbiamo chiesto ad un collega che ci avvisasse qualora lo avesse visto rientrare. Il collega lo ha anche fotografato al rientro a bordo del mezzo e da controlli successivi ho visto che non era stata timbrata l'uscita e quindi neppure il rientro. Ci siamo consultati con il Direttore che ci ha invitato a fare un provvedimento disciplinare. Il bancale non c'era più nel cortile.” La teste ha riferito: “Lavoro per il COMUNE DI Persona_2
dal 1997. Attualmente sono funzionario alla direzione verde ambiente. CP_1
Conosco Parte_1
Sono venuta a sapere che era stato depositato fra l'ingresso di via Barzaghi e l'ingresso presso gli uffici un bancale di pietre. Sono stata informata verso le ore 19.00 del giorno prima del trasporto delle pietre, avvenuto il 23 marzo. Il geom. riferì a me e alla dott.ssa di aver trovato un bancale contenente CP_6 CP_2 pietre da esterno, che aveva scaricato lì. Parte_1 aveva informato di voler trasportare quel carico Parte_1 CP_6 altrove. veva già allertato di non fare quello che CP_6 Parte_1 aveva intenzione di fare perché sarebbe stato un reato. aveva informato CP_6 me e di tutto ciò. CP_2
Vero le ore 20.00 stavamo per uscire e ho fatto una telefonata al dott. che CP_5 era il direttore, per informarlo. non ha risposto ma ho fatto una fotografia CP_5 al bancale e gli ho mandato un messaggio di questo tipo: “abbiamo un problema”.
5 L'indomani eravamo in attesa di sentire il stavamo per andare a pranzo CP_5 quando abbiamo visto un camion della protezione civile che si chiama “ribaltina”, mi pare la n. 871, con a bordo e un ragazzo del servizio Parte_1 civile, Persona_3
Ho notato che il bancale non c'era più. Abbiamo interrogato e Parte_1
Il riferiva che gli aveva chiesto di Per_3 Per_3 Parte_1 aiutarlo;
riferiva che non stava facendo nulla ed ha chiuso Parte_1 lo sportello della ribaltina. Ho chiesto che mi facesse vedere quello che c'era sul camion e ho visto il bancale di pietre. Gli ho chiesto cosa stesse facendo e di chi erano le pietre. Lui non aveva in carico delle mansioni in quel momento. riferiva che erano cose di un suo amico e che gli stava Parte_1 facendo un favore perché l'amico non aveva il camion. Ho quindi chiesto se stesse facendo un servizio privato. Lui ha risposto di si. Gli ho riferito che stato utilizzando un mezzo della protezione civile per un servizio privato. Ci ha risposto che stavamo facendo un cinema per niente. Gli abbiamo ordinato di scaricare il bancale. Ci ha detto che l'avrebbe fatto ed è sceso dal camion per andare verso gli uffici. Ero in compagnia di e di altri CP_2 due colleghi e ci siamo diretti verso il bar dove andavamo a mangiare. Appena usciti dal cancello, abbiamo visto che la ribaltina usciva dal cancello. Abbiamo scattato una fotografia con il cellulare. Al rientro della pausa pranzo, abbiamo verificato che la ribaltina non era in sede e non c'era più il bancale di pietre. Con la dott.ssa , responsabile del personale, abbiamo fatto una verifica delle CP_2 timbrature, ma che era in servizio, non c'era. Abbiamo Parte_1 chiesto ad un collega di rimanere nel cortile e attendere il rientro della ribaltina per fotografarla ed avere contezza dell'orario di rientro e che alla guida ci fosse
” Parte_1
I due testi informati hanno quindi radicalmente escluso che il ricorrente avesse avuto una qualsiasi forma di autorizzazione da parte dei suoi superiori a svolgere un lavoro che egli stesso aveva riferito essere al di fuori delle sue mansioni ufficiali. Ne deriva che il fatto deve essere considerato ricorrente per come è stato contestato.
3.1. La seconda sanzione fa riferimento ad una contestazione disciplinare datata 28 giugno 2023 (doc. 15 fasc. ric.) del seguente tenore: «(…) ● in data 05.05.2023 Lei veniva visto dal collega Persona_4 timbrare l'uscita per la pausa pranzo alle ore 12:31 e immediatamente dopo, alle 12:32, [orario poi corretto: 13.31- 13.32] timbrare il rientro in servizio e successivamente uscire dalla sede Operativa di Via Barzaghi alla guida del mezzo della Protezione Civile, numero di rimessa 973. Da successive verifiche effettuate, in collaborazione con Ufficio Mense della Direzione Demanio e Patrimonio, è
6 risultato che Lei ha utilizzato il badge per il pranzo presso un locale convenzionato alle ore 13:54 orario in cui Lei avrebbe dovuto essere in Servizio e presente in Sede. Inoltre, la dott.sa riferiva che, in quello stesso CP_2 giorno, il tecnico in servizio presso la Sala Operativa sita in Via Pierfrancesco Cittadini, sig. , dovendo programmare una attività lavorativa Persona_5 con quello specifico mezzo (il numero 973), contattava i colleghi presenti presso la sede di Via Barzaghi venendo così a conoscenza che il mezzo non era presente e disponibile in quanto da Lei utilizzato per motivi personali senza avere avuto l'autorizzazione e senza che Lei ne avesse comunicato l'uso;
● in data 08.05.2023 Lei veniva visto dal collega timbrare l'ingresso in Per_4 servizio nella sede di via Barzaghi alle ore 11:50 e poi uscire con la Sua autovettura personale, senza timbrare l'uscita, per poi rientrare dopo le ore 12:30 e poco dopo, alle ore 12:48, uscire per effettuare il servizio esterno che Le era stato assegnato da piano di lavoro. Da verifiche effettuate in collaborazione con Ufficio Mense della Direzione Demanio e Patrimonio, è risultato che Lei ha utilizzato il badge per il pranzo presso un locale convenzionato alle ore 12.24, orario incongruente con la Sua asserita presenza in Servizio. La Sua condotta assume particolare rilievo in relazione agli obblighi di diligenza, fedeltà e correttezza richiesti la pubblico dipendente, che Lei ha palesemente violato, approfittando della sua posizione di Collaboratore dei Servizi Tecnici e traendo illecito vantaggio dall'uso improprio di un bene dell'Amministrazione creando disservizio e nocumento al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tali Sue azioni risultano, inoltre, in aperta e grave violazione degli obblighi in materia di orario di lavoro e di corretto e fedele adempimento dell'attestazione della presenza in servizio. La Sua condotta è altresì aggravata dalla presenza a Suo carico di un procedimento disciplinare, avviato con addebito del 20.04.2023 e non ancora concluso, avente ad oggetto fatti di analoga natura a quelli contestati nel presente atto.» Le giustificazioni venivano rese da in data 11 settembre Parte_1
2023 (doc. 17 fasc. ric.). Con riferimento alla prima condotta (del 5 maggio 2023), il ricorrente riferiva di essersi distratto e di aver timbrato per errore l'ingresso in servizio dopo pochi secondi dall'aver timbrato l'uscita. Con riferimento alla seconda condotta (dell'8 maggio 2023), Parte_1 confermava il fatto, riferendo di essersi recato a prendere “da mangiare”,
[...] assentandosi per pochi minuti (dalle 12:24 alle 12:30). Al lavoratore è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre (doc. 18 fasc. ric.). La società ritiene che il mezzo n. 973 fosse stato assegnato al sig.
[...]
(al pomeriggio del 5 maggio 2023, anche se dal doc. 6 fasc. ric. Persona_5 parrebbe non essere così), il quale avrebbe contattato i colleghi Persona_5
7 presenti presso la sede di Via Barzaghi venendo a conoscenza che il mezzo non era disponibile in quanto utilizzato per motivi personali dal ricorrente.
3.2. Circa l'approfondimento istruttorio svolto, la teste ha CP_2 riferito: “Il 5 maggio sono stata chiamata dalla sala operativa per aver notizia della rimessa 973 che doveva uscire per un servizio. Interpellati i colleghi, ho appreso che la rimessa 973 era stata prelevata da e, mi è Parte_1 stato riferito, per andare a pranzo. Da controlli successivi ho verificato che non era stata timbrata l'uscita e neppure il rientro, nell'orario che coincideva con il suo passaggio del badge nel posto di ristoro, che si trova a m. 400 dalla sede e quindi il chilometraggio non viene rilevato perché 800m non fanno scattare il chilometro. Il piano di lavoro viene predisposto dalla responsabile della unità di protezione civile che in quel momento era l'Arch. . La sala operativa viene Per_1 informata del piano di lavoro perché deve dare le disposizioni agli interessati. Fino a quel momento il piano di lavoro non veniva condiviso con gli operatori, ma dal momento in cui siamo stati insediati io e , ne mandavamo una copia Per_1 anche ai dipendenti. La sala operativa era a conoscenza del doc. 6 fasc. ric. Ma chi doveva uscire al pomeriggio ) non trovava il mezzo.” Per_4
La teste ha riferito: “Ad interim mi era stata data la Persona_2 funzione di responsabile della gestione delle emergenze. stava svolgendo il CP_2 lavoro in sala operativa. Il geom. ha telefonato dalla sala Persona_5 operativa nella sede di Barzaghi, perché doveva utilizzate il mezzo 973. I colleghi hanno riferito che con il 973 era uscito senza alcun Parte_1 comando né timbrature né avviso via radio del servizio. Da controlli incrociati fatti con la dott.ssa è risultato che nessuno aveva dato alcun comando a CP_2 di uscire con quel mezzo, né risultavano le timbrature. Parte_1
Prendo visione del doc. 6 fasc. ric. Si tratta della disposizione dei servizi per il giorno 5 maggio 2023. Vedo che a e era stato assegnato il mezzo Parte_1 CP_7
973 alle ore 11.00. Al pomeriggio il mezzo era stato assegnato alle 14.45 a . Per_4
Il servizio di doveva durare circa un'ora. Parte_1 Persona_5 poteva averlo chiesto per un servizio che si collocava fra quello di Parte_1
e quello di ”
[...] Per_4
Il teste ha riferito: “Nulla so circa l'utilizzo del mezzo n. Testimone_1
973. Prendo visione del doc. 6 fasc. ric. che riguarda il mezzo n. 973. Il mezzo era stato assegnato a e a alla mattina alle ore 11.00 Parte_1 CP_7 per aprire il Palasharp. Non so dire l'impiego totale di tempo, ma ricordo che si
8 stava fuori un po'. Il mezzo alle ore 14.45 era stato assegnato a per Per_4 andare a chiudere il Palasharp. Io ero in quella giornata del 5 maggio 2023 (ma non tutta) nel magazzino vestiario. I colleghi venivano a provare le divise. Si è presentato anche Parte_1 che ha provato la divisa. Mi pare che ciò sia avvenuto fra le 14.00 e le
[...]
14.30. Ricordo i fatti perché ho fatto un servizio diverso da quello usuale: sono andato nella scuola in zona McMahon a mostrare un nostro mezzo, cosa che risulta anche dal piano doc. 6 fasc. ric. Sono rientrato alle ore 13,00. Ho mangiato e verso le 14.00 ero nel magazzino vestiario.” Il teste ha riferito: “Prendo visione del doc. 6 fasc. Testimone_2 ric. Non so di cosa si tratti. Il Tribunale mi dice che dal documento risulta una assegnazione a me e a del mezzo n. 973. Non ho nessun ricordo di questo fatto. Il Parte_1 servizio al palasharp poteva durare fra l'ora e le due ore al massimo.” Dunque, i testi effettivamente informati hanno confermato l'uso improprio del mezzo n. 973 (del resto anche ammesso dal lavoratore nelle sue giustificazioni: doc. 17 fasc. ric.), utilizzato senza preoccupazioni per il potenziale danno ove si fosse verificata un'emergenza, avallando la circostanza per cui Parte_1 avesse un rapporto assai disinvolto con i mezzi della protezione civile.
[...]
L'utilizzo improprio e non autorizzato della rimessa n. 973 per uso personale (la pausa pranzo) e per uscire dalla sede in un orario in cui il dipendente risulta essere stato presente sia in data 5 maggio 2023, sia in data 8 maggio 2023 con il veicolo proprio, è invero fatto oggettivamente grave, vista la potenziale destinazione del mezzo ad un servizio delicato in situazioni di emergenza.
4. In sintesi, i comportamenti alla base delle contestazioni e poi delle sanzioni sono stati confermati (per la parte che necessitava approfondimento) dall'istruttoria orale. Il corretto uso dei beni strumentali in dotazione al e la Controparte_1 corretta attestazione della presenza in servizio sono obblighi fondamentali del pubblico dipendente, che sono stati violati con notevole leggerezza dal lavoratore, manifestando egli quella insensibilità (sottolineata dal ) Controparte_1 rispetto all'importanza del contesto istituzionale (appartenenza all'Ufficio Unità Gestione Emergenze e Protezione Civile), del ruolo rivestito e del tipo di attività svolta da Parte_1
Tali elementi hanno costituito oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro, per la determinazione delle sanzioni disciplinari, che appaiono non solo legittime, ma anche proporzionate, in quanto rispettose dei criteri di gradualità definiti dall'art. 72, comma 1, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (doc. C fasc. COMUNE).
9 Si deve concludere che, in entrambe le procedure esaminate, le condotte del lavoratore sono state correttamente valutate, in piena conformità ai principi di gradualità e proporzionalità, in funzione degli elementi di effettiva gravità dei fatti contestati: l'utilizzo disinvolto dei beni dell'amministrazione per fini personali e l'indifferenza rispetto all'ammonimento delle disposizioni del superiore, il disservizio determinato (potenzialmente foriero di ben più gravi conseguenze) nonché la recidiva. Si rileva che la S.C. ha recentemente sancito che la falsa attestazione della presenza in servizio e l'utilizzo personale del mezzo aziendale costituisce attività fraudolenta che è stata considerata valido fondamento del licenziamento del lavoratore (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2025, n. 3607).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 23 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so Italia, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Sozzi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Alessia Bellini e Laura Dolazza per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6, presso lo studio dell'Avv. Antonello Mandarano, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Maria Rosa Sala e all'Avv. Vincenza Palmieri, per procura generale allegata alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: sanzioni disciplinari conservative i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, l'inefficacia a comunque l'illegittimità delle due sanzioni disciplinari inflitte dal convenuto al CP_1 ricorrente e, conseguentemente,
2) condannare il convenuto a corrispondere al ricorrente quanto trattenuto CP_1 in ragione delle sanzioni disciplinari, pari a complessivi € 7.925,29;
3) con rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con liquidazione delle spese secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con riserva di quantificare le ulteriori
1 spese maturate nel corso della causa;
con rifusione del contributo unificato versato e con sentenza esecutiva.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
1) in via principale: respingere il ricorso e tutte le domande avanzate contro il
, in quanto inammissibili e infondate e, comunque, non Controparte_1 provate;
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi della ritenuta non proporzionalità della sanzione applicata, si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, D. Lgs. n.165/20021, di rideterminare le sanzioni, in applicazione del-le disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto di ogni circostanza e, in particolare, della gravità delle condotte, del ruolo ricoperto dal ricorrente e delle specifiche norme di comportamento violate;
3) con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 23 dicembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
. Controparte_1
Il ricorrente, nel proprio ricorso, intendeva impugnare due sanzioni disciplinari conservative: a) la prima con riferimento ad una contestazione disciplinare datata 26 aprile 2023 (doc. 2 fasc. ric.), per la quale era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno (doc. 5 fasc. ric.). b) la seconda con riferimento ad una contestazione disciplinare datata 28 giugno 2023 (doc. 15 fasc. ric.) a seguito della quale era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre (doc. 18 fasc. ric.). riferiva che le due sanzioni disciplinari, pari alla Parte_1 sospensione dalla prestazione lavorativa e della retribuzione per complessivi 4 mesi, erano pretestuose perché relative a questioni assolutamente minori e di per sé prive di rilevanza disciplinare. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso e la conferma delle sanzioni irrogate.
All'udienza del 27 ottobre 2025, risultato vano il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di a rigettato. Parte_1
2.1. La prima sanzione disciplinare irrogata a Parte_1 consegue ad una contestazione disciplinare datata 26 aprile 2023 (doc. 2 fasc. ric.) del seguente tenore: «(…) In particolare, la dott.ssa [dott.ssa Per_1
, Responsabile dell'Unità Tecnica Pianificazione - Persona_2
Protezione Civile, nonché Responsabile ad interim dell'Unità Gestione Emergenze e Protezione Civile] riporta che, il 23/03/2023 alle ore 14:07, in prossimità del cancello di uscita della sede di Barzaghi 2, La vedeva intento a chiudere la sponda della rimessa n. 871 aiutato dal volontario di Servizio civile Persona_3
Interrogato dalla Sua responsabile su cosa stesse facendo, Persona_3 rispondeva di non saperlo ma che Le stava soltanto dando una mano, mentre Lei rispondeva di avere appena caricato un bancale di pietre di proprietà di un Suo amico che non disponeva di mezzi adeguati a caricarle e scaricarle e che Lei gliele stava portando per un favore personale. A questo punto la dott.ssa , Per_1 che era accompagnata dalla collega e dai colleghi CP_2 Controparte_3
e , Le ha chiesto di precisare se stesse facendo, quindi, un Controparte_4 servizio privato e Lei rispondeva affermativamente. La dott.ssa e la sig.ra Per_1
Le davano quindi precise istruzioni di scaricare il bancale e di lasciarlo lì, CP_2 poiché Lei stava commettendo una grave azione contraria ai Suoi doveri di Pubblico Dipendente, ovvero svolgere un servizio privato utilizzando un mezzo di proprietà dell'Amministrazione e in orario di servizio. Dapprima Lei obiettava che stavano "facendo un cinema per niente" ma rispondeva "va bene", e che avrebbe scaricato e si avviava verso l'ingresso degli uffici/spogliatoi. A questo punto la dott.ssa , insieme alla sig.ra e ai sig.ri e si Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 recavano verso l'uscita della struttura per andare in pausa pranzo. Pochi minuti dopo, alle 14:14, i predetti , , e nel guardare la Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 strada per attraversare, vedevano la rimessa n. 871 uscire dal cancello e scattavano una foto con il cellulare a riprova di quanto stesse accadendo. Al ritorno dalla pausa, alle 15:10, verificavano che la rimessa 871, il bancale di pietre e Lei non erano presenti in sede. Più tardi, alle 15:27, alla dott.ssa veniva riferito il Suo rientro in sede con la rimessa n. 871. La dott.ssa Per_1
e la sig.ra , al termine del Sua servizio, verificavano tramite Per_1 CP_2
l'apposito sistema di rilevazione delle presenze le Sue timbrature in entrata e in uscita e la compilazione del libretto di bordo della rimessa n. 871, verificando quanto segue: Timbrature: Entrata: 07:20 Entrata da servizio esterno: 14:12 Uscita: 15:29
3 Libretto di bordo: Orari di uscita: 14:30 Orario di fine servizio: 15:15 Luoghi di servizio: Città Km inizio servizio: 16.357* Km fine servizio: 16.397 Dalle sue timbrature si rileva che Lei risultava in sede dalle 14.12 mentre, come sopra riportato, era stato visto allontanarsi. L'esame del libretto di bordo mostra che i chilometri di fine servizio dell'utilizzo precedente della rimessa n. 871 sono stati modificati manualmente da 16.337 a 16.357 (…)» rende le sue giustificazioni in data 23 maggio 2023 (doc. 4 Parte_1 fasc. ric.). Ivi ammette di “aver sbagliato e quindi chiede scusa per il suo comportamento” aver voluto fare “un favore ad un amico”, e che i “fatti sono andati oltre le intenzioni”. rileva, nel proprio ricorso e ribadisce in sede di Parte_1 discussione, in ogni caso, di avere avuto il consenso preventivo al suo operato da parte della dott.ssa . Persona_2
Al lavoratore è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno (doc. 5 fasc. ric.).
2.2. La prova orale è stata raccolta dal Tribunale per la verifica della circostanza indicata da nel ricorso, ossia che Parte_1 Persona_2
, allora Responsabile dell'Unità Tecnica Pianificazione Protezione
[...]
Civile e Responsabile ad interim dell'Unità Parte_2
, aveva acconsentito all'attività contestata, dicendogli di lasciare
[...] temporaneamente il bancale nel cortile della sede e di svolgere il trasporto durante una pausa pranzo o comunque fuori dall'orario di servizio. La prova testimoniale ha smentito la circostanza opposta da Parte_1
[...]
La teste ha riferito: “Il 22 marzo, dopo le ore 18.00, un tecnico CP_2 della protezione civile informava sia me sia l'Arch. di avere avuto un Per_1 diverbio con a proposito di un bancale rivelatosi non della Parte_1 protezione civile ma di proprietà di Il tecnico ci riferiva di Parte_1 avere informato di aver commesso un improprio e di far Parte_1 sparire quel materiale. L'Arch. provava a chiamare il direttore, e, non avendolo Per_1 CP_5 trovato, scriveva un messaggio tramite Whatsapp, che consisteva nella fotografia del bancale commentato con le parole “abbiamo un problema”. Il giorno seguente, non avendo ancora ricevuto notizie da parte del Direttore,
e io con altri due colleghi ci recavamo a pranzo. Scesi nel cortile, Per_1 vedevamo intento ad effettuare operazioni sul mezzo della Parte_1
4 protezione civile, denominato, mi pare, “ribaltina” e contrassegnato, mi pare, dal n. 851 o 861. stava lavorando insieme ad una persona del servizio civile, Parte_1
Interrogato su cosa stesse facendo, Persona_3 Parte_1 rispondeva che stava caricando del materiale per un suo collega di polizia locale. Gli veniva quindi chiesto se stesse facendo un lavoro privato e non inerente la protezione civile, essendo in quel momento in servizio. La stessa domanda veniva rivolta al il quale rispondeva che gli era solo stato chiesto di dare una Per_3 mano che stava dando. Alla domanda, rispondeva Parte_1 affermativamente e veniva pertanto invitato a svuotare il mezzo della protezione civile e riprendere le sue attività lavorative, in quanto stava svolgendo un'azione impropria. Riferisco che non è mai stato autorizzato a fare quello Parte_1 che stava facendo: è vero il contrario. E' stato messo sull'avviso di non poterlo fare. Il suo commento è stato: “State facendo un cinema per niente”. Si è poi allontanato, verso il locale della timbratrice rispondendo “Va bene”. Noi abbiamo proseguito il cammino per andare a pranzo e abbiamo visto il mezzo della protezione civile uscire con alla guida il Parte_1 Per_1 lo ha fotografato: eravamo incredule. Siamo andati a pranzo e siamo tornati chiedendo notizie di Ci è stato riferito che era uscito e non Parte_1 ancora rientrato. Abbiamo chiesto ad un collega che ci avvisasse qualora lo avesse visto rientrare. Il collega lo ha anche fotografato al rientro a bordo del mezzo e da controlli successivi ho visto che non era stata timbrata l'uscita e quindi neppure il rientro. Ci siamo consultati con il Direttore che ci ha invitato a fare un provvedimento disciplinare. Il bancale non c'era più nel cortile.” La teste ha riferito: “Lavoro per il COMUNE DI Persona_2
dal 1997. Attualmente sono funzionario alla direzione verde ambiente. CP_1
Conosco Parte_1
Sono venuta a sapere che era stato depositato fra l'ingresso di via Barzaghi e l'ingresso presso gli uffici un bancale di pietre. Sono stata informata verso le ore 19.00 del giorno prima del trasporto delle pietre, avvenuto il 23 marzo. Il geom. riferì a me e alla dott.ssa di aver trovato un bancale contenente CP_6 CP_2 pietre da esterno, che aveva scaricato lì. Parte_1 aveva informato di voler trasportare quel carico Parte_1 CP_6 altrove. veva già allertato di non fare quello che CP_6 Parte_1 aveva intenzione di fare perché sarebbe stato un reato. aveva informato CP_6 me e di tutto ciò. CP_2
Vero le ore 20.00 stavamo per uscire e ho fatto una telefonata al dott. che CP_5 era il direttore, per informarlo. non ha risposto ma ho fatto una fotografia CP_5 al bancale e gli ho mandato un messaggio di questo tipo: “abbiamo un problema”.
5 L'indomani eravamo in attesa di sentire il stavamo per andare a pranzo CP_5 quando abbiamo visto un camion della protezione civile che si chiama “ribaltina”, mi pare la n. 871, con a bordo e un ragazzo del servizio Parte_1 civile, Persona_3
Ho notato che il bancale non c'era più. Abbiamo interrogato e Parte_1
Il riferiva che gli aveva chiesto di Per_3 Per_3 Parte_1 aiutarlo;
riferiva che non stava facendo nulla ed ha chiuso Parte_1 lo sportello della ribaltina. Ho chiesto che mi facesse vedere quello che c'era sul camion e ho visto il bancale di pietre. Gli ho chiesto cosa stesse facendo e di chi erano le pietre. Lui non aveva in carico delle mansioni in quel momento. riferiva che erano cose di un suo amico e che gli stava Parte_1 facendo un favore perché l'amico non aveva il camion. Ho quindi chiesto se stesse facendo un servizio privato. Lui ha risposto di si. Gli ho riferito che stato utilizzando un mezzo della protezione civile per un servizio privato. Ci ha risposto che stavamo facendo un cinema per niente. Gli abbiamo ordinato di scaricare il bancale. Ci ha detto che l'avrebbe fatto ed è sceso dal camion per andare verso gli uffici. Ero in compagnia di e di altri CP_2 due colleghi e ci siamo diretti verso il bar dove andavamo a mangiare. Appena usciti dal cancello, abbiamo visto che la ribaltina usciva dal cancello. Abbiamo scattato una fotografia con il cellulare. Al rientro della pausa pranzo, abbiamo verificato che la ribaltina non era in sede e non c'era più il bancale di pietre. Con la dott.ssa , responsabile del personale, abbiamo fatto una verifica delle CP_2 timbrature, ma che era in servizio, non c'era. Abbiamo Parte_1 chiesto ad un collega di rimanere nel cortile e attendere il rientro della ribaltina per fotografarla ed avere contezza dell'orario di rientro e che alla guida ci fosse
” Parte_1
I due testi informati hanno quindi radicalmente escluso che il ricorrente avesse avuto una qualsiasi forma di autorizzazione da parte dei suoi superiori a svolgere un lavoro che egli stesso aveva riferito essere al di fuori delle sue mansioni ufficiali. Ne deriva che il fatto deve essere considerato ricorrente per come è stato contestato.
3.1. La seconda sanzione fa riferimento ad una contestazione disciplinare datata 28 giugno 2023 (doc. 15 fasc. ric.) del seguente tenore: «(…) ● in data 05.05.2023 Lei veniva visto dal collega Persona_4 timbrare l'uscita per la pausa pranzo alle ore 12:31 e immediatamente dopo, alle 12:32, [orario poi corretto: 13.31- 13.32] timbrare il rientro in servizio e successivamente uscire dalla sede Operativa di Via Barzaghi alla guida del mezzo della Protezione Civile, numero di rimessa 973. Da successive verifiche effettuate, in collaborazione con Ufficio Mense della Direzione Demanio e Patrimonio, è
6 risultato che Lei ha utilizzato il badge per il pranzo presso un locale convenzionato alle ore 13:54 orario in cui Lei avrebbe dovuto essere in Servizio e presente in Sede. Inoltre, la dott.sa riferiva che, in quello stesso CP_2 giorno, il tecnico in servizio presso la Sala Operativa sita in Via Pierfrancesco Cittadini, sig. , dovendo programmare una attività lavorativa Persona_5 con quello specifico mezzo (il numero 973), contattava i colleghi presenti presso la sede di Via Barzaghi venendo così a conoscenza che il mezzo non era presente e disponibile in quanto da Lei utilizzato per motivi personali senza avere avuto l'autorizzazione e senza che Lei ne avesse comunicato l'uso;
● in data 08.05.2023 Lei veniva visto dal collega timbrare l'ingresso in Per_4 servizio nella sede di via Barzaghi alle ore 11:50 e poi uscire con la Sua autovettura personale, senza timbrare l'uscita, per poi rientrare dopo le ore 12:30 e poco dopo, alle ore 12:48, uscire per effettuare il servizio esterno che Le era stato assegnato da piano di lavoro. Da verifiche effettuate in collaborazione con Ufficio Mense della Direzione Demanio e Patrimonio, è risultato che Lei ha utilizzato il badge per il pranzo presso un locale convenzionato alle ore 12.24, orario incongruente con la Sua asserita presenza in Servizio. La Sua condotta assume particolare rilievo in relazione agli obblighi di diligenza, fedeltà e correttezza richiesti la pubblico dipendente, che Lei ha palesemente violato, approfittando della sua posizione di Collaboratore dei Servizi Tecnici e traendo illecito vantaggio dall'uso improprio di un bene dell'Amministrazione creando disservizio e nocumento al buon andamento della Pubblica Amministrazione. Tali Sue azioni risultano, inoltre, in aperta e grave violazione degli obblighi in materia di orario di lavoro e di corretto e fedele adempimento dell'attestazione della presenza in servizio. La Sua condotta è altresì aggravata dalla presenza a Suo carico di un procedimento disciplinare, avviato con addebito del 20.04.2023 e non ancora concluso, avente ad oggetto fatti di analoga natura a quelli contestati nel presente atto.» Le giustificazioni venivano rese da in data 11 settembre Parte_1
2023 (doc. 17 fasc. ric.). Con riferimento alla prima condotta (del 5 maggio 2023), il ricorrente riferiva di essersi distratto e di aver timbrato per errore l'ingresso in servizio dopo pochi secondi dall'aver timbrato l'uscita. Con riferimento alla seconda condotta (dell'8 maggio 2023), Parte_1 confermava il fatto, riferendo di essersi recato a prendere “da mangiare”,
[...] assentandosi per pochi minuti (dalle 12:24 alle 12:30). Al lavoratore è irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi tre (doc. 18 fasc. ric.). La società ritiene che il mezzo n. 973 fosse stato assegnato al sig.
[...]
(al pomeriggio del 5 maggio 2023, anche se dal doc. 6 fasc. ric. Persona_5 parrebbe non essere così), il quale avrebbe contattato i colleghi Persona_5
7 presenti presso la sede di Via Barzaghi venendo a conoscenza che il mezzo non era disponibile in quanto utilizzato per motivi personali dal ricorrente.
3.2. Circa l'approfondimento istruttorio svolto, la teste ha CP_2 riferito: “Il 5 maggio sono stata chiamata dalla sala operativa per aver notizia della rimessa 973 che doveva uscire per un servizio. Interpellati i colleghi, ho appreso che la rimessa 973 era stata prelevata da e, mi è Parte_1 stato riferito, per andare a pranzo. Da controlli successivi ho verificato che non era stata timbrata l'uscita e neppure il rientro, nell'orario che coincideva con il suo passaggio del badge nel posto di ristoro, che si trova a m. 400 dalla sede e quindi il chilometraggio non viene rilevato perché 800m non fanno scattare il chilometro. Il piano di lavoro viene predisposto dalla responsabile della unità di protezione civile che in quel momento era l'Arch. . La sala operativa viene Per_1 informata del piano di lavoro perché deve dare le disposizioni agli interessati. Fino a quel momento il piano di lavoro non veniva condiviso con gli operatori, ma dal momento in cui siamo stati insediati io e , ne mandavamo una copia Per_1 anche ai dipendenti. La sala operativa era a conoscenza del doc. 6 fasc. ric. Ma chi doveva uscire al pomeriggio ) non trovava il mezzo.” Per_4
La teste ha riferito: “Ad interim mi era stata data la Persona_2 funzione di responsabile della gestione delle emergenze. stava svolgendo il CP_2 lavoro in sala operativa. Il geom. ha telefonato dalla sala Persona_5 operativa nella sede di Barzaghi, perché doveva utilizzate il mezzo 973. I colleghi hanno riferito che con il 973 era uscito senza alcun Parte_1 comando né timbrature né avviso via radio del servizio. Da controlli incrociati fatti con la dott.ssa è risultato che nessuno aveva dato alcun comando a CP_2 di uscire con quel mezzo, né risultavano le timbrature. Parte_1
Prendo visione del doc. 6 fasc. ric. Si tratta della disposizione dei servizi per il giorno 5 maggio 2023. Vedo che a e era stato assegnato il mezzo Parte_1 CP_7
973 alle ore 11.00. Al pomeriggio il mezzo era stato assegnato alle 14.45 a . Per_4
Il servizio di doveva durare circa un'ora. Parte_1 Persona_5 poteva averlo chiesto per un servizio che si collocava fra quello di Parte_1
e quello di ”
[...] Per_4
Il teste ha riferito: “Nulla so circa l'utilizzo del mezzo n. Testimone_1
973. Prendo visione del doc. 6 fasc. ric. che riguarda il mezzo n. 973. Il mezzo era stato assegnato a e a alla mattina alle ore 11.00 Parte_1 CP_7 per aprire il Palasharp. Non so dire l'impiego totale di tempo, ma ricordo che si
8 stava fuori un po'. Il mezzo alle ore 14.45 era stato assegnato a per Per_4 andare a chiudere il Palasharp. Io ero in quella giornata del 5 maggio 2023 (ma non tutta) nel magazzino vestiario. I colleghi venivano a provare le divise. Si è presentato anche Parte_1 che ha provato la divisa. Mi pare che ciò sia avvenuto fra le 14.00 e le
[...]
14.30. Ricordo i fatti perché ho fatto un servizio diverso da quello usuale: sono andato nella scuola in zona McMahon a mostrare un nostro mezzo, cosa che risulta anche dal piano doc. 6 fasc. ric. Sono rientrato alle ore 13,00. Ho mangiato e verso le 14.00 ero nel magazzino vestiario.” Il teste ha riferito: “Prendo visione del doc. 6 fasc. Testimone_2 ric. Non so di cosa si tratti. Il Tribunale mi dice che dal documento risulta una assegnazione a me e a del mezzo n. 973. Non ho nessun ricordo di questo fatto. Il Parte_1 servizio al palasharp poteva durare fra l'ora e le due ore al massimo.” Dunque, i testi effettivamente informati hanno confermato l'uso improprio del mezzo n. 973 (del resto anche ammesso dal lavoratore nelle sue giustificazioni: doc. 17 fasc. ric.), utilizzato senza preoccupazioni per il potenziale danno ove si fosse verificata un'emergenza, avallando la circostanza per cui Parte_1 avesse un rapporto assai disinvolto con i mezzi della protezione civile.
[...]
L'utilizzo improprio e non autorizzato della rimessa n. 973 per uso personale (la pausa pranzo) e per uscire dalla sede in un orario in cui il dipendente risulta essere stato presente sia in data 5 maggio 2023, sia in data 8 maggio 2023 con il veicolo proprio, è invero fatto oggettivamente grave, vista la potenziale destinazione del mezzo ad un servizio delicato in situazioni di emergenza.
4. In sintesi, i comportamenti alla base delle contestazioni e poi delle sanzioni sono stati confermati (per la parte che necessitava approfondimento) dall'istruttoria orale. Il corretto uso dei beni strumentali in dotazione al e la Controparte_1 corretta attestazione della presenza in servizio sono obblighi fondamentali del pubblico dipendente, che sono stati violati con notevole leggerezza dal lavoratore, manifestando egli quella insensibilità (sottolineata dal ) Controparte_1 rispetto all'importanza del contesto istituzionale (appartenenza all'Ufficio Unità Gestione Emergenze e Protezione Civile), del ruolo rivestito e del tipo di attività svolta da Parte_1
Tali elementi hanno costituito oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro, per la determinazione delle sanzioni disciplinari, che appaiono non solo legittime, ma anche proporzionate, in quanto rispettose dei criteri di gradualità definiti dall'art. 72, comma 1, CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (doc. C fasc. COMUNE).
9 Si deve concludere che, in entrambe le procedure esaminate, le condotte del lavoratore sono state correttamente valutate, in piena conformità ai principi di gradualità e proporzionalità, in funzione degli elementi di effettiva gravità dei fatti contestati: l'utilizzo disinvolto dei beni dell'amministrazione per fini personali e l'indifferenza rispetto all'ammonimento delle disposizioni del superiore, il disservizio determinato (potenzialmente foriero di ben più gravi conseguenze) nonché la recidiva. Si rileva che la S.C. ha recentemente sancito che la falsa attestazione della presenza in servizio e l'utilizzo personale del mezzo aziendale costituisce attività fraudolenta che è stata considerata valido fondamento del licenziamento del lavoratore (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2025, n. 3607).
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle Parte_1 spese processuali a vantaggio di, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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