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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. svolta con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1776/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] a [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti GRAVANTE Alessandro e GIAMBRONE Gabriele, elettivamente domiciliato in Roma, via Poli n. 29
RICORRENTE contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis presso gli uffici siti in Campobasso alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.10.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana, iure Controparte_1 sanguinis, e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_1
civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, il ricorrente, di cittadinanza uruguaiana, deduceva:
- di essere discendente in via diretta dell'avo (identificato anche come Persona_1 [...]
), cittadino italiano nato l'[...] nel Comune di Agnone (IS); costui, dopo essersi Per_2
trasferito in Uruguay, il 6.12.1888 contraeva matrimonio a Montevideo (Uruguay) con
[...]
(nota anche come ), anch'ella cittadina italiana, nata il [...] a CP_2 Persona_3
San Piero in Campo (LI); dalla loro unione, il 15.03.1906, nasceva a Porfilio Maria Elena;
la stessa, l'8.08.1928, sposava , cittadino uruguaiano e dalla loro unione, il Persona_4
12.04.1936, nasceva quest'ultima, il 26.11.1959, contraeva Per_4 Parte_2
matrimonio con e, il 17.08.1966, procreava Persona_5 Persona_6
; quest'ultimo si unica con e diventava padre di
[...] Controparte_3
nato il [...]; Parte_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Uruguay, né aveva mai rinunciato alla Persona_1
propria cittadinanza italiana, pertanto, la cittadinanza italiana si era trasmessa iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- poiché nella linea di discendenza si era verificato un passaggio di cittadinanza per parte di madre in data anteriore al 1948, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
pagina 2 di 8 Il ricorrente chiedeva quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
3. Il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato – quale avo da cui far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente (identificato anche come Persona_1 [...]
), cittadino italiano nato l'[...] nel Comune di Agnone (IS). Per_2
Costui, dopo essersi trasferito in Uruguay, il 6.12.1888 aveva contratto matrimonio con
(nota anche come ), e dalla loro unione, il 15.03.1906, era Controparte_2 Persona_3
nata , dando inizio alla linea di discendenza in esame. Persona_7
2. Con riguardo alla conservazione della cittadinanza italiana da parte dell'avo, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera").
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a pagina 3 di 8 Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, accertato che l'ascendente Persona_1
- come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione uruguaiana, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, deve rilevarsi che egli abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
3. In conseguenza del mantenimento della sua cittadinanza italiana, l'ha Parte_3
potuta comunicare iure sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti, secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Parte_3 Per_8
- da a Per_8 Parte_4
- da a Parte_4 Parte_5
- da ai suoi due figli: Parte_5 Persona_9
e
[...] Persona_10
In diritto si puntualizza che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 8 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Corte, infatti, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, ossia anche prima del 1° gennaio
1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C., nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status"
pagina 5 di 8 di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25.02.2009, Rv. 606994 - 01).
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_1
a , essendosi questa verificata per via paterna, né in merito a
[...] Persona_7
quella da a , che, sebbene si sia avuta da parte di Persona_7 Controparte_4
una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al 1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero le nn.
87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il fatto di essersi sposata, l'8.08.1928, quindi in data Persona_7 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino straniero.
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero;
automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da a Persona_7 [...]
il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, essa potesse CP_4
essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte
Costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di Cassazione nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune sono avvenute per parte di madre, si sono tutte verificate dopo il 1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui le dichiarazioni di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, prima menzionate, fanno retroagire i loro effetti.
pagina 6 di 8 Accertato allora che le menzionate trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dal ricorrente, deve dichiararsi che anche costui è cittadino italiano.
4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dal ricorrente direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di
pagina 7 di 8 donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, il ricorrente ha legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
5. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a con conseguente obbligo del e, per esso, Parte_1 CP_1 CP_1
del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1776/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara cittadino italiano Parte_1
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. svolta con modalità cartolare, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 1776/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato il [...] a [...], con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti GRAVANTE Alessandro e GIAMBRONE Gabriele, elettivamente domiciliato in Roma, via Poli n. 29
RICORRENTE contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliato ope legis presso gli uffici siti in Campobasso alla Via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.10.2024, il ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo di accertare la propria cittadinanza italiana, iure Controparte_1 sanguinis, e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato Controparte_1
civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, il ricorrente, di cittadinanza uruguaiana, deduceva:
- di essere discendente in via diretta dell'avo (identificato anche come Persona_1 [...]
), cittadino italiano nato l'[...] nel Comune di Agnone (IS); costui, dopo essersi Per_2
trasferito in Uruguay, il 6.12.1888 contraeva matrimonio a Montevideo (Uruguay) con
[...]
(nota anche come ), anch'ella cittadina italiana, nata il [...] a CP_2 Persona_3
San Piero in Campo (LI); dalla loro unione, il 15.03.1906, nasceva a Porfilio Maria Elena;
la stessa, l'8.08.1928, sposava , cittadino uruguaiano e dalla loro unione, il Persona_4
12.04.1936, nasceva quest'ultima, il 26.11.1959, contraeva Per_4 Parte_2
matrimonio con e, il 17.08.1966, procreava Persona_5 Persona_6
; quest'ultimo si unica con e diventava padre di
[...] Controparte_3
nato il [...]; Parte_1
- l'avo non si era mai naturalizzato in Uruguay, né aveva mai rinunciato alla Persona_1
propria cittadinanza italiana, pertanto, la cittadinanza italiana si era trasmessa iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91/1992, ai suoi discendenti tutti;
- poiché nella linea di discendenza si era verificato un passaggio di cittadinanza per parte di madre in data anteriore al 1948, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009, il riconoscimento della cittadinanza doveva avvenire in sede giurisdizionale e non amministrativa.
pagina 2 di 8 Il ricorrente chiedeva quindi all'adito Tribunale, in via principale, di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge sui registri civili.
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_1
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via documentale.
2. La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
3. Il ricorrente ha agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, il ricorrente ha individuato – quale avo da cui far derivare iure sanguinis la propria cittadinanza italiana – l'ascendente (identificato anche come Persona_1 [...]
), cittadino italiano nato l'[...] nel Comune di Agnone (IS). Per_2
Costui, dopo essersi trasferito in Uruguay, il 6.12.1888 aveva contratto matrimonio con
(nota anche come ), e dalla loro unione, il 15.03.1906, era Controparte_2 Persona_3
nata , dando inizio alla linea di discendenza in esame. Persona_7
2. Con riguardo alla conservazione della cittadinanza italiana da parte dell'avo, va premesso, in punto di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso.
Dunque, l'unica modalità con la quale - anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912 - si può rinunciare alla propria cittadinanza d'origine è quella di compiere un atto consapevole e volontario che deponga espressamente in tal senso (“perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera").
Non può invece essere dedotta tale volontà a partire da fatti negativi quali, ad esempio, la mancata rinuncia da parte del soggetto all'acquisto della cittadinanza del Paese in cui risiede ovvero l'omessa dichiarazione negativa alla naturalizzazione da rendersi dinanzi al Comune o al Console della Nazione di origine (lettura confermata dalle sentenze gemelle della S.C. a pagina 3 di 8 Sezioni unite n. 25317 e n. 2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie, accertato che l'ascendente Persona_1
- come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione uruguaiana, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, deve rilevarsi che egli abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
3. In conseguenza del mantenimento della sua cittadinanza italiana, l'ha Parte_3
potuta comunicare iure sanguinis alla sua linea di discendenza, la quale - come risulta dai documenti in atti - è stata puntualmente ricostruita e documentata dagli odierni ricorrenti, secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a;
Parte_3 Per_8
- da a Per_8 Parte_4
- da a Parte_4 Parte_5
- da ai suoi due figli: Parte_5 Persona_9
e
[...] Persona_10
In diritto si puntualizza che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale pronuncia ha così ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con pagina 4 di 8 cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Corte, infatti, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, ossia anche prima del 1° gennaio
1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C., nella pronuncia detta, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale” e che “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status"
pagina 5 di 8 di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria. (Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25.02.2009, Rv. 606994 - 01).
Nella fattispecie non appaiono allora condizioni ostative (che, in ogni caso, sarebbe stato onere della controparte resistente allegare e provare, secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Unite, n. 23317/2022) rispetto alla trasmissione della cittadinanza da Per_1
a , essendosi questa verificata per via paterna, né in merito a
[...] Persona_7
quella da a , che, sebbene si sia avuta da parte di Persona_7 Controparte_4
una cittadina coniugatasi con uno straniero in epoca antecedente al 1°.01.1948, è da ritenersi legittima alla luce delle dichiarazioni di incostituzionalità sopra richiamate, ovvero le nn.
87/1975 e 30/1983, in connubio con l'interpretazione datane dalle S.U. con le sentenze gemelle nn. 4466 e 4467 del 2009.
In particolare, non può intendersi intervenuta la perdita della cittadinanza italiana in capo all'ascendente per il fatto di essersi sposata, l'8.08.1928, quindi in data Persona_7 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge n. 555/1912, con un cittadino straniero.
Tale articolo, si ricorda, comportava la rinuncia alla cittadinanza italiana per la donna italiana che si fosse sposata con un cittadino straniero;
automatismo questo che, in ragione dei principi espressi dalla Consulta e dalla Cassazione, deve intendersi in ogni caso non operante, posto che la predetta - da quel che risulta dai documenti allegati - non ha realizzato un atto volontario ed espresso finalizzato alla perdita della sua cittadinanza italiana.
Del pari, non è ostativa alla trasmissione della cittadinanza da a Persona_7 [...]
il fatto che, ai sensi dell'abrogato art. 1 della legge n. 555/1912, essa potesse CP_4
essere comunicata iure sanguinis solo per via paterna.
Come anticipato, in merito trova applicazione la pronuncia di incostituzionalità della Corte
Costituzionale del 1983, nonché l'interpretazione che è stata data di tale sentenza dalla Corte di Cassazione nel 2009, che ha voluto sottolineare il valore inesauribile del diritto di cittadinanza, rendendolo tutelabile in tutte le situazioni nelle quali perduri una sua discriminazione;
quindi, anche in relazione a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della nostra Costituzione, ma che esplicano i loro effetti negativi ancora oggi.
In merito alle ulteriori trasmissioni, non si profilano invece questioni giuridiche di rilievo, constatato che, seppur alcune sono avvenute per parte di madre, si sono tutte verificate dopo il 1°.01.1948, vale a dire dopo la data da cui le dichiarazioni di incostituzionalità, ivi comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, prima menzionate, fanno retroagire i loro effetti.
pagina 6 di 8 Accertato allora che le menzionate trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dal ricorrente, deve dichiararsi che anche costui è cittadino italiano.
4. Quanto alla proposizione della domanda, effettuata dal ricorrente direttamente in sede giudiziaria, si deve evidenziare la legittimità di tale scelta. Difatti, nel caso in esame si registrava il matrimonio di una cittadina italiana con un cittadino straniero in data anteriore al
1°.01.1948, ovvero ancora nella vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, ipotesi che avrebbe verosimilmente comportato il rigetto della richiesta di riconoscimento qualora presentata in sede amministrativa.
Questo perché, in siffatta sede, secondo quanto stabilito dall'art. 209 della legge n. 151/1975, la donna che ha perso la cittadinanza per essersi sposata con un cittadino straniero o per l'avvenuta naturalizzazione straniera del marito - quindi ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 555/1912, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 87/1975 - può riacquisirla solo dopo aver reso, di fronte alla competente autorità, una dichiarazione nella quale, per l'appunto, palesa questa sua volontà di riavere la cittadinanza italiana.
Tuttavia, nella maggior parte delle ipotesi in cui si sia verificato questo tipo di perdita di cittadinanza non è poi stata resa dalla diretta interessata una dichiarazione di senso contrario e la PA, in assenza di tale dichiarazione, non può effettuare un riconoscimento di cittadinanza né in capo alla donna, né ai suoi discendenti, non potendo dare autonoma applicazione al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4469/2009, per il quale gli effetti delle sentenze di incostituzionalità n. 87/1975 e n. 30/1983 sono da estendersi anche a fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della Carta.
Il riconoscimento deve allora essere effettuato giurisdizionalmente e a prescindere dalla dichiarazione resa dalla donna ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151/1975.
Invero, le S.U., con sentenza n. 4466/2009, hanno osservato che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto "La titolarità della cittadinanza va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza anche il figlio di
pagina 7 di 8 donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
In buona sostanza, il ricorrente ha legittimamente adito il Tribunale, non essendo propedeutica, per il caso di specie, la previa proposizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza in sede amministrativa, prima che in quella giurisdizionale.
5. Alla luce di tutto quanto osservato, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a con conseguente obbligo del e, per esso, Parte_1 CP_1 CP_1
del competente Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
6. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1776/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) dichiara cittadino italiano Parte_1
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza del ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 12 giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
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